Tipologia: CCNL
Data firma: 31 agosto 1947
Validità: 01.06.1947 - 31.12.1948
Parti: Associazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico
Settori: Trasporti, Attività, servizi ausiliari del traffico

Sommario:

Art. 1. Sfera di applicabilità.
Art. 2. Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 3. Notifica delle qualifiche e del trattamento economico.
Art. 4. Periodo di prova.
Art. 5. Passaggio di mansioni e di categoria.
Art. 6. Orario di lavoro.
Art. 7. Lavoro straordinario.
Art. 8. Indennità di trasferta.
Art. 9. Riposo settimanale.
Art. 10. Festività.
Art. 11. Ferie.
Art. 12. Permessi.
Art. 13. Assenze.
Art. 14. Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 15. Recuperi.
Art. 16. Servizio militare.
Art. 17. Congedo matrimoniale.
Art. 18. Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 19. Preavviso.
Art. 20. Indennità di licenziamento.
Art. 21. Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 22. Indennità in caso di morte.
Art. 23. Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 24. Trattamento economico.
Art. 25. Corresponsione della retribuzione.
Art. 26. Gratifica natalizia.
Art. 27. Indennità varie.
• Indennità di uso di bicicletta.
• Indennità tossici.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza da centri abitati.
• Indennità per maneggio denaro.
Art. 28. Alloggio al personale.
Art. 29. Indumenti di lavoro.
Art. 30. Rimborso spese.
Art. 31. Trasferimento.
Art. 32. Responsabilità dell’autista.
Art. 33. Pulizia macchine.
Art. 34. Ritiro patente.
Art. 35. Trattamento personale femminile e gestanti.
Art. 36. Norme disciplinari.
Art. 37. Condizioni di miglior favore.
Art. 38. Disposizioni generali.
• Restituzione dei documenti di lavoro.
• Commissioni Interne.
Art. 39. Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività e i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari, 31 agosto 1947
(Servizi di recapito di telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.).


Addì, 31 agosto 1947 in Roma, tra l’Associazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività ed i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari appresso specificatamente indicati.

Art. 1. Sfera di applicabilità.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica alle Aziende esercenti le seguenti attività e servizi ed ai lavoratori da esse dipendenti:
Servizi di recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco.
Attività di pompe e trasporti funebri.
Servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.

Art. 2. Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia ed a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 5. Passaggio di mansioni e di categoria.
L’operaio, in relazione alle esigenze, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 6. Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di:
- 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, per il personale viaggiante addetto ai servizi extra urbani, considerati tali quelli che comportano la uscita dell’automezzo fuori della cinta daziaria e in quanto il personale stesso gode di tutta o parte dell’indennità di trasferta, custodi, e custodi di magazzino, portieri, guardiani, stallieri, fattorini di recapito corrispondenza e dispacci in genere;
- 54 ore settimanali con un massimo di 9 ore giornaliere per ili rimanente personale.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa, scuderia, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell’azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’Azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 7. Lavoro straordinario.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 6.
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore ti del mattino.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere di guida effettiva, senz’altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 9. Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[...]
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo: dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 20 % della paga base di una giornata lavorativa.
Nel caso invece di spostamento per esigenze di servizio del riposo compensativo in altro giorno che coincida con una delle festività infrasettimanali predette il lavoratore avrà diritto in detto giorno ad una maggiorazione del 100 % della normale retribuzione globale (vale a dire una retribuzione per la festività infrasettimanale ed una per il mancato riposo).

Art. 11. Ferie.
L’operaio che ha un’anzianità di 12 mesi presso l’azienda, ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie pagato, pari a:
12 giorni lavorativi per anzianità di servizio da 1 a 5 anni;
14 giorni lavorativi per anzianità da oltre 5 anni fino a 10 anni;
16 giorni lavorativi per anzianità superiore a 10 anni.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 15. Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelli in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 27. Indennità varie.
Indennità tossici.

Ai lavoratori esposti all’azione di sostanze tossiche, allorché, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possono derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi e delle mucose, sarà corrisposta una indennità di L. 5 (cinque) orarie.

Indennità zona malarica.
L’operaio in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti ha diritto ad una indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l’azienda corrisponderà un’equa indennità da concordarsi fra le Associazioni Sindacali territoriali competenti.

Art. 28. Alloggio al personale.
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare continuamente a disposizione nei locali dell’azienda, la connessione dell’alloggio sarà gratuita.

Art. 29. Indumenti di lavoro.
Le Aziende forniranno una volta l’anno un camiciotto di lavoro ai facchini ed una tuta al personale di officina facendosi rimborsare dal lavoratore il 50 % del costo.
[...]
L’Azienda terrà, in dotazione, impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.
[...]
Dichiarazione a verbale.
Le parti si riservano di prendere in esame la questione riguardante il trattamento degli operai assunti a giornata.

Art. 32. Responsabilità dell’autista.
L’autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo quanto sopra, durante le operazioni di carico e scarico degli automezzi l’autista deve curare che il carico e lo scarico sia tecnicamente effettuato.
L’autista è responsabile di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna e risponderà degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore; così si dica delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all’azienda.

Art. 33. Pulizia macchine.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 35. Trattamento personale femminile e gestanti.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro e a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti convengono di mantenere in vigore raccordo interconfederale provvisorio testé rinnovato, fino a che non intervenga al riguardo una regolamentazione definitiva a carattere generale. [...]

Art. 36. Norme disciplinari.
[...]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, anche indiretti, e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salvo le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicati per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
[...]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[...]
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza del servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto al dipendente che:
а) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell’azienda;
[...]
e) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall’azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
h) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
[...]

Art. 37. Condizioni di miglior favore.
Per le località nelle quali, in materia di orario di lavoro vi siano accordi sindacali per un trattamento più favorevole ai lavoratori di quello previsto dal nuovo contratto, le Associazioni territoriali competenti si incontreranno per stabilire se debba essere mantenuta la situazione esistente nell’ambito dell’orario di lavoro, nonché dello straordinario e del salario, oppure debba essere applicato integralmente il nuovo contratto.
Rimarranno inoltre ferme le condizioni individuali complessive di miglior favore nell’ambito di ogni istituto.

Art. 38. Disposizioni generali.
Commissioni Interne.

Per le Commissioni Interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali e a quelle che potranno essere definite fra le competenti Confederazioni in materia.