Guida alla lettura

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 2/2012

Roma, 15 novembre 2012

Alla CONFAPI

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza -Roma, 22/11/2012
Prot. 37/ 0021849 / MA007.A001


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.

La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori “attivi”, intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.
Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, richiamato nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione.
Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L’obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.
Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali