Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 6 maggio 1953
Validità: 01.05.1953 - 30.04.1955
Parti: Associazione fra gli Industriali e Camera Confederale del Lavoro-Cgil e Unione Sindacale Provinciale-Cisl Livorno
Settori: Agroindustriale, Acque, Operai, Livorno

Sommario:

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 26. - Maternità.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Parte aggiuntiva
Art. 10. - Indennità speciale.

Accordo collettivo per gli operai addetti alla industria delle acque e bevande gassate della provincia di Livorno, 6 maggio 1953

Il giorno 6 maggio 1953 in Livorno, tra l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno [...] e la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) della provincia di Livorno [...], con la partecipazione del segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Alimentari [...] e l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) della Provincia di Livorno [...], premesso che il presente contratto non può costituire precedenti essere invocato come condizione di miglior favore dandosi atto reciprocamente le parti che verrà immediatamente sostituito dall’eventuale Contratto nazionale che fosse sottoscritto fra l’Associazione nazionale industriali bevande gassate di Roma e le Organizzazioni dei lavoratori, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo, con le seguenti modifiche del Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alla industria delle acque e bevande gassate 20 aprile 1950.

Art. 26. - Maternità.
Viene così sostituito:
Per la tutela fisica ed economica dell’operaia durante lo stata di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.