T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 05 ottobre 2012, n. 358 - Neoplasia polmonare di un militare e diniego di equo indennizzo
N. 00358/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2004, proposto da:
F.R. e P.B. Eredi di P.V., rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Kraus, con domicilio eletto presso Giovanni Di Lullo Avv. in Trieste, via Filzi 17;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
diniego equo indennizzo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2012 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
I ricorrenti, rispettivamente moglie e figlio dell’ora defunto Capitano di Fregata P.V. impugnano il decreto di cui in epigrafe, con cui il Ministero della Difesa, in base al parere dd. 10.7.2003 del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha dichiarato non dipendente da causa di servizio e non legato ad esso da nesso di causalità o con causalità l’affezione neoplastica al polmone destro, che l’ha portato alla morte.
Premettono in fatto che il loro dante causa aveva richiesto la concessione dell’equo indennizzo deducendo la dipendenza da causa di servizio delle infermità relative a una lombosciatalgia destra in scoliosi lombare e per neoplasia polmonare destra.
Per tale ultima affezione è deceduto il 4.7.1998 ma, ciononostante, il 13.1.1999 l’istanza è pervenuta, dato che lo stesso aveva prestato servizio presso tale Dipartimento marittimo, al Capo del Servizio Sanitario di Maricentro La Spezia, che ha ritenuto, in via preliminare, la prima affezione non dipendente da causa di servizio e, riguardo alla seconda, pur sottolineando che la sua eziologia è, allo stato, sconosciuta, ne ha riconosciuto come concausa gli eventi e i disagi riconducibili al lungo periodo di servizio, prestato sia sui sommergibili che sulle navi di superficie.
Il C.M.O. della Spezia ha, peraltro, trasmesso il 4.2.1999 la pratica alla C.M.O. di Ancona, che ha nella sostanza confermato la prima valutazione medico legale, sottolineando, riguardo alla riscontrata neoplasia polmonare destra che “pur essendo sconosciuta la vera patogenesi dell’affezione in diagnosi in assenza di una chiara e riconosciuta etiologia, si può considerare che lo specifico servizio, prestato dall’interessato, abbia potuto negativamente influire sulle condizioni di salute, determinando un indebolimento delle difese organiche tali da favorire l’insorgenza dell’affezione in atto”.
Di conseguenza ha ritenuto “abbastanza provata” la realtà dei fatti di servizio, cui viene attribuita detta infermità, ritenendoli causa unica, immediata e diretta ascrivendola alla 1^ categoria, di cui al DPR n. 834/81 sia ai fini della pensione privilegiata ordinaria, sia ai fini dell’equo indennizzo nella misura massima.
Al contrario ha ritenuto non valutabile e non ascrivibile ad alcuna classe la seconda delle infermità (lombosciatalgia) sottoposta al suo esame.
Peraltro il Ministero della difesa ha successivamente notificato alla ricorrente F.R. il decreto n. 3029 dd. 1.12.2003, con cui è stata rigettata la domanda di equo indennizzo, fondandosi sul parere n. 17780/2002 del 10.7.2003 del Comitato di verifica per le cause di servizio, che non ha ritenuto dipendenti da causa di servizio entrambe le infermità e, in particolare, quella oncologica poiché “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica” così che “è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità, non sussistendo altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni, imputabili al servizio, che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico”.
Con il ricorso in esame si contesta la legittimità dell’atto impugnato, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 18 del DPR 29.10.2001 n. 416 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Non sarebbe consentito al Ministero intimato fondarsi sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio in quanto, in base alla norma in epigrafe, sul caso, essendo stata presentata la domanda di equo indennizzo il 26.5.1998, esso avrebbe dovuto pronunciarsi con il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
2) Eccesso di potere per erroneità ed insufficienza della motivazione
Il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto del precedente verbale della C.M.O. di Ancona né della relazione del Maricentro della Spezia ma soltanto di quello del Comitato di verifica per le cause di servizio, che peraltro nemmeno li menziona, mentre avrebbe dovuto tenerne conto per, se del caso, motivatamente discostarsene.
3) Violazione dell’art. 160 c.p.c. e violazione di legge per difetto di conclusione del procedimento
L’atto impugnato è stato notificato alla sola vedova del militare e non a tutti gli eredi, onde dovrebbe considerarsi giuridicamente inesistente.
Si è costituita in giudizio, per l’amministrazione intimata, l’Avvocatura distrettuale dello Stato, controdeducendo.
Diritto
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, così come prospettata dalla difesa erariale.
Innanzitutto va rilevato che oggetto del presente gravame è il provvedimento ministeriale che rigetta la domanda di equo indennizzo presentata dal dante causa dei ricorrenti e non il parere, su cui esso si fonda, atto non autonomamente impugnabile.
In secondo luogo non è vietato contestare, in sede di impugnazione del provvedimento definitivo, le risultanze del parere in sé, dato che esso è vincolante solo nei confronti della P.A. e, poiché è espressione di discipline tecniche ben può esserne verificata la correttezza, occorrendo con l’ausilio di apposita istruttoria, alla luce delle medesime discipline, potendo essere viziato da manifesta illogicità o contraddittorietà quando palesemente non risponda ai canoni che governano le discipline in parola (cfr. da ultimo TAR Liguria, Sez. II 28.6.2012 n. 902).
Nel merito il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.
Non coglie, innanzitutto, nel segno il primo motivo, con cui si deduce che, in base all’art. 18 del DPR 29.10.2001 n. 418, essendo stata la domanda di equo indennizzo presentata il 26.5.1998, su di essa avrebbe dovuto esprimere parere il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e non il Comitato di verifica per le cause di servizio.
Invero il primo comma della disposizione transitoria invocata dai ricorrenti, pur statuendo che le domande in materia di concessione dell’equo indennizzo, già presentate alla data della sua entrata in vigore sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, significativamente aggiunge “fermo restando quanto previsto … dall’art. 11, comma 1” norma che, a sua volta, dispone che “il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.
Con ciò si intende che la disciplina pregressa è applicabile limitatamente ai termini procedurali mentre per la riconducibilità a causa di servizio delle infermità è competente per tutte le pratiche in corso il Comitato di verifica per le cause di servizio (cfr. CDS VI Sez. 15.12.2010 n. 8935) onde la tesi sostenuta con il motivo in esame è priva di una base normativa.
Anche il secondo motivo non può trovare condivisione.
Non può fondatamente ritenersi che il Comitato non abbia tenuto conto del parere del C.M.O. di Ancona, favorevole alla concessione dell’equo indennizzo, senza motivarne le ragioni, quando il parere dell’organo sovraordinato reca, all’inizio, la notazione “visto il P.V. n. 361 del 23.4.2001 della C.M.O. di Ancona” e quando la motivazione del parere stesso consiste nell’affermazione che non si rinvengono nel servizio prestato dall’interessato fattori specifici potenzialmente idonei a determinare un’infermità neoplastica, con ciò espressamente confutando, con detta motivazione, che pertanto non è assente, la tesi della C.M.O. che riteneva il servizio prestato dal dante causa dei ricorrenti quale concausa dell’infermità neoplastica stessa.
Infine l’asserita violazione dell’art. 160 c.p.c. qualora pure sussistente, non comporta comunque nel presente caso, la nullità della notifica.
Invero il provvedimento impugnato è stato notificato soltanto a uno dei coeredi, ma ciò non ha impedito ad altro coerede di sottoscrivere il ricorso a mezzo di procuratore speciale.
Non essendo menzionati nel motivo di gravame ulteriori coeredi che non hanno ricevuto la notificazione, ciò dimostra che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, onde l’eventuale nullità è stata sanata, e che il procedimento si è pertanto concluso.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese e competenze giudiziali, che liquida in complessivi € 1500 (mille e cinquecento)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore
Oria Settesoldi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)