Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2012, n. 43816 - Trasporto di tronchi d'albero accatastati senza presidi antinfortunistici e infortunio
Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio occorso ad un lavoratore addetto alla raccolta ed al trasporto di tronchi d'albero con un autocarro munito di apposito braccio. Il lavoratore stava effettuando un carico di legname per trasportarlo ad un piazzale di stoccaggio quando, trovata ostacolata la marcia da un sasso, il lavoratore lo spostava e nel mentre alcuni tronchi precipitavano dalla catasta posta sul ciglio della strada e non adeguatamente assicurata, investendolo e provocandogli lesioni dalle quali derivava una invalidità permanente del 25%.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.
In particolare la Corte di Appello riteneva infondata la censura difensiva, secondo la quale era stato lo stesso lavoratore a rimuovere il mezzo tecnico che assicurava i tronchi accatastati con comportamento irrazionale ed imprevedibile. Infatti, sulla scorta del sopralluogo eseguito dalla dr.ssa (Omissis) e dei rilievi fotografici, la Corte distrettuale ribadiva che i tronchi non erano assicurati da alcun mezzo tecnico che valesse a stabilizzarli, tale non potendo considerarsi il sasso spostato dal lavoratore, che certo non costituiva idoneo presidio antinfortunistico. Nè il comportamento del lavoratore poteva ritenersi abnorme e idoneo ad escludere l'efficienza causale della violazione commessa dal datore di lavoro.
La suprema Corte aggiunge, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato, che "la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o - lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento", cosa che nel caso di specie non può essere sostenuta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis), N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 515/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro del 28/3/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. (Omissis) veniva giudicato dal Tribunale di Catanzaro responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore (Omissis), in qualità di datore del lavoro del medesimo e condannato alla pena di euro trecento di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, valutate equivalenti alla contestata aggravante.
Il (Omissis) stava effettuando un carico di legname per trasportarlo ad un piazzale di stoccaggio quando alcuni tronchi precipitavano dalla catasta posta sul ciglio della strada e non adeguatamente assicurata, investendolo e provocandogli lesioni dalle quali derivava una invalidità permanente del 25%.
2. Avverso tale decisione proponeva appello l'imputato; impugnazione che la Corte di Appello di Catanzaro rigettava, confermando integralmente la sentenza impugnata. Il giudice di seconde cure riteneva accertato che il (Omissis) si era infortunato mentre era addetto alla raccolta ed al trasporto di tronchi d'albero con un autocarro munito di apposito braccio.
Trovata ostacolata la marcia da un sasso, il lavoratore lo spostava e nel mentre alcuni dei tronchi accatastati gli rovinavano addosso.
In particolare la Corte di Appello riteneva infondata la censura difensiva, secondo la quale era stato lo stesso (Omissis) a rimuovere il mezzo tecnico che assicurava i tronchi accatastati con comportamento irrazionale ed imprevedibile. Infatti, sulla scorta del sopralluogo eseguito dalla dr.ssa (Omissis) e dei rilievi fotografici, la Corte distrettuale ribadiva che i tronchi non erano assicurati da alcun mezzo tecnico che valesse a stabilizzarli e in tal senso erano anche le dichiarazioni del (Omissis), tale non potendo considerarsi il sasso spostato dal lavoratore, che certo non costituiva idoneo presidio antinfortunistico. Nè il comportamento del lavoratore poteva ritenersi abnorme e idoneo ad escludere l'efficienza causale della violazione commessa dal datore di lavoro (Omissis).
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il (Omissis) a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. (Omissis).
3.1. Con un primo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione, laddove dapprima considera il sasso un mero ostacolo alla marcia del camion e poi, ritenendo che potesse essere un precario strumento atto ad impedire la caduta dei tronchi, esclude la abnormità del comportamento del lavoratore. Rinviene anche, l'esponente, una contraddizione tra le ricostruzioni dell'accaduto fatte rispettivamente dal primo e dal secondo giudice, che solo quest'ultimo aveva visto realizzarsi lo spostamento del sasso da parte del (Omissis).
Asserisce ancora il ricorrente che "anche le scelte imprudenti del lavoratore poste in essere nell'esecuzione del lavoro, anche non estraneo al processo produttivo o alle mansioni svolte, esonerano il datore di lavoro ... da responsabilità penale ..." e ribadisce, infine, che la dr.ssa (Omissis) giunse sul posto molte ore dopo l'accaduto, quando lo stato dei luoghi era ormai mutato.
Diritto
4. Il ricorso è inammissibile perchè, per un verso, manifestamente infondato e, per altro, aspecifico.
4.1. Quanto al primo motivo la Corte di Appello non ha affermato che l'accertamento ha condotto ad individuare nel sasso spostato dal lavoratore il mezzo tecnico che assicurava la catasta di tronchi: più volte ha ricordato le dichiarazioni testimoniali ( (Omissis) e (Omissis)) che riferivano dell'inesistenza di legami ecc. Il riferimento alla presenza del sasso ha la funzione di enfatizzare, in chiave di antitesi all'ipotesi difensiva per la quale quello era il mezzo tecnico che assicurava la catasta, che si trattava di un mezzo non idoneo alla bisogna.
Ciò detto, è evidente che non v'è nessuna contraddizione tra le due decisioni di merito. Peraltro, può aggiungersi che quello del ricorrente è un rilievo non decisivo, in quanto non in grado di privare la sentenza impugnata della capacità di dare dimostrazione della responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli.
4.2. Apertamente confliggente con i principi giuridici valevoli in materia è l'asserzione secondo la quale "anche le scelte imprudenti del lavoratore poste in essere nell'esecuzione del lavoro, anche non estraneo al processo produttivo o alle mansioni svolte, esonerano il datore di lavoro ... da responsabilità penale...".
Il giudice di legittimità ha più volte statuito che "la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento". Dovendosi, al riguardo, considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; con la precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli come nel caso di specie non può essere messo in discussione (Cass. Sez. 4, sent. n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710).
4.3. Generica è anche la reiterata affermazione della tardività del sopralluogo effettuato dalla (Omissis): invero non si fa alcun riferimento al dato che la stessa non avrebbe potuto rilevare o che avrebbe erroneamente rilevato per effetto dell'asserito ritardo. Sicchè la circostanza, al di là della sua effettività, risulta priva di rilievo.
5. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.