Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 21-22 novembre 2012
Parti: Anfols e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fondazioni liriche
Fonte: Fistel-Cisl, Uilcom-Uil

Sommario:

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 21 -Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 18-bis
Art. 24 - Permessi
Art. 47 - Contrattazione aziendale
Orari di lavoro
Cambiamenti orari
Riposi settimanali
Orchestra e coro
Art. 51 - Prestazioni speciali
Art. 53 - Orario di lavoro
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 64 - Orario di lavoro
Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 75 - Comparsati trucco e vestizione
Art. 77 - Orario di lavoro
Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Maestri collaboratori
Art. 51 - Prestazioni speciali
Art. 53 - Orario di lavoro
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Tersicorei

Art. 88 - Comparsata, trucco e vestizione
Art. 90 - Orario di lavoro
Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 94 - Vestiario e scarpine
Impiegati
Art. 101 - Orario di lavoro
Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Operai tecnici
Art. 108 - Orario di lavoro
Art. 109 - Lavoro notturno dei guardiani e fuochisti
Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Riposi
Art. 18 - bis
Permessi Malattia Assunzione Diritto di precedenza Distacchi
Art. 24 - Permessi
Art. 2 - Visita medica
Art. 21 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 1 - Assunzione

Art. 1 - Assunzione
[...]
Norma aggiuntiva
Il maestro collaboratore, il professore d'orchestra e l'artista del coro docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l’effettuazione di tutte le prestazioni loro richieste dalla Fondazione stessa.
[...]

Art. 2 - Visita medica
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.

Art. 18-bis
Ai sensi dell'art 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un massimo di 12 mesi.
Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto.
Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all’art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.
La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la direzione aziendale ed la RSU e, in mancanza di quest' ultima, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 continuative di riposo in caso si spettacolo, prova generale e antigenerale e di almeno 9 ore continuative di riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e l'inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo.
In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all’art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.lgs. 66/2003 ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.
La Direzione aziendale e la RSU possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa e in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computateci fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.

Art. 47 - Contrattazione aziendale
- Visto quanto disposto dalla l. 100/2010 in materia di contrattazione per le fondazioni lirico sinfoniche;
- Preso atto di quanto indicato nell'atto di indirizzo ministeriale per il rinnovo del CCNL con particolare riferimento a: relazioni sindacali, trattamento economico, incarichi e attività extra-istituzionali, politiche di incentivazione della produttività, orari di lavoro (multiperiodalità ecc.);
- Considerato che con il presente accordo di rinnovo contrattuale le Parti hanno normativamente ed economicamente inteso dare coerenti e adeguate risposte all’atto di indirizzo stesso;
- Premesso e richiamato i contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011; le parti convengono che:
A):
1 - restano in vigore le disposizioni aziendali pre-esistenti concordate con le RSU/OOSS.
[...]
5 - I contenuti della contrattazione aziendale confluiranno in una banca dati in capo all’Osservatorio Nazionale costituito pariteticamente tra i firmatari del CCNL con sede presso la presidenza Anfols;
B):
Nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale;
Considerate le particolari condizioni di difficoltà che, in maniera articolata, caratterizzano il settore; Preso atto che la recente L. 29/6/2010 n. 100 ha previsto che, a fronte del raggiungimento e del mantenimento di parametri e condizioni definite, alle singole Fondazioni possano essere riconosciute come "forme organizzative speciali";
Visto il citato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento al comma 7 dello stesso;
si concorda che
1 - i contratti collettivi aziendali, al fine di gestire eventuali situazioni di crisi e garantire la stabilità occupazionale, possono attivare strumenti di articolazione mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi e pertanto le rappresentanze sindacali aziendali operanti in azienda, d'intesa con le OO.SS territoriali firmatarie del presente contratto, possono definire, anche in via sperimentale o temporanea, accordi modificativi con riferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e più in generale l'organizzazione del lavoro nei suoi vari aspetti;
2 - Limitatamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che applicano il presente CCNL, alle quali sia riconosciuta o possa in futuro essere riconosciuta la "forma organizzativa speciale”, in presenza di investimenti significativi ovvero di progetti tesi a favorire lo sviluppo economico e produttivo (sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo] e/o a valorizzare le qualità professionali e occupazionali dell’impresa, è altresì consentito tra la direzione della Fondazione e rappresentanze sindacali operanti a livello aziendale d’intesa con le OO.SS territoriali firmatarie del presente CCNL e preventivamente sentite le OO.SS nazionali, la possibilità di stipulare, anche in via sperimentale o temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel presente CCNL integralmente recepito. Tali intese potranno essere oggetto di valutazione per un loro eventuale recepimento nell’ambito dei successivi rinnovi del CCNL;
C):
1 - le Parti, nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale, concordano che, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo per il rinnovo del CCNL, previo accurato monitoraggio delle realtà presenti nelle singole Fondazioni relativamente alla contrattazione integrativa, provvederanno alla individuazione e definizione delle parti economiche degli integrativi aziendali, immediatamente recepibili nel nuovo CCNL, da prevedersi quali elemento della retribuzione e ad indicarne le conseguenti modalità attuative.
2 - i contenuti della contrattazione aziendale, ove richiesto anche solo da una delle parti, costituiranno oggetto di preventiva consultazione delle parti sindacali nazionali sottoscrittrici del CCNL, al fine di accertarne la rispondenza ai principi sopra indicati e, in genere, a quelli del contratto nazionale di lavoro;
D):
Come parte vincolante dell'intera ipotesi di accordo le parti concordano, al fine di accompagnare l’iter previsto dalla legge 100 del 2010 relativamente alla contrattazione di secondo livello, che la parte normativa ed economica degli integrativi in essere rimane in vigore anche se gli istituti contrattuali ad essa riferiti vengono superati e/o modificati.
A questo scopo, al fine di permettere un approfondimento legislativo le parti si riservano una successiva riscrittura per meglio definire la declaratoria del comma d del presente articolo entro 15 giorni dalla firma del presente accordo.

Orari di lavoro
Cambiamenti orari:

1) Possibili senza limiti entro le 13.00 del giorno precedente se si varia la tipologia della/e prove mantenendo l’orario d’impegno lavorativo;
2) Con tempi congrui (?) Di anticipo cambiamenti in virtù di variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o amministrative;
3) Per cause di forza maggiore, entro le 13.00 del giorno precedente, da motivare previo confronto con le RSU/RSA;
4) Ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione possono comunque variare le durate predeterminate nel multiperiodale per un massimo di 6 variazioni a bimestre per ogni categoria. Quanto previsto si potrà modificare con accordo a livello aziendale.

Riposi settimanali
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da godersi secondo le modalità stabilite dal comma 1 art. 9 del d.lgs 66 del 2003.

Orchestra e coro
Art. 51 - Prestazioni speciali

I maestri collaboratori hanno l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro affidate dalla Direzione.
Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.

Art. 53 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.
Da inserire l'orario A) attualmente in vigore
B) Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore settimanali.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero oltre l'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro retribuita in regime straordinario
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al pianoforte in 4 ore elevabile a 5 nel caso di prestazione non al pianoforte.
La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con venti minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8 ore.
Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere retribuita in regime straordinario.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo, in relazione alle condizioni ambientali, potrà essere ulteriormente ridotto dagli accordi aziendali.
Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:
a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
b) alle ore 9.00 per audizioni;
c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l'impiego di tersicorei;
d) alle ore 9.30 per l'attività ordinaria.
Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L'affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla RSU.
Variazioni ... parte comune
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario individualmente programmato.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui al primo o, in caso di multiperiodalità, al sesto comma dell'art. 53, se effettivamente espletato, sarà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di prestazione maggiorata del 75%.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. È consentito un prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione giornaliera.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antigenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove generali e oltre le ore 1,30 per l'attività all'aperto, verrà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di retribuzione maggiorata del 100%.
[...]

Art. 64 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del Professore d'orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.
Da inserire gli orari A) e B) attualmente in vigore
C) Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d'orchestra percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica-sound check-prova d'assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il professore d'orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
Parte comune.
L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.
La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale là durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.
La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:
• di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro;
• di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove di regìa con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSL/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
I professori d'orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria; ¡ professori , d'orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell'àmbito dell'orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o, la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alfa sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relaziona alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un'ara. Nel caso sia programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto previsto al precedente comma 7, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per Cattività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore I, tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l’attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L'affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.
Variazioni ... parte comune
Specifici accordi definiti a livello aziendale fra Direzione e RSU, potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie quali: e-mail, sms etc.
Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.
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Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il professore d'orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui al 1° e 5° comma dell'art. 64, sarà compensato come segue:
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera;
5) ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;
6) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per l'attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l'attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell’orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta ivi compreso la prova acustica -sound check- o assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno settimanale ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste al comma 25 dell'art. 64 del presente CCNL.
[...]

Art. 75 - Comparsati trucco e vestizione
L'artista del coro impegnato musicalmente in un'opera, anche in modo parziale, potrà essere utilizzato, a giudizio del regista in prestazioni qualsiasi di comparsata ed in genere per i movimenti scenici e coreografici connessi al personaggio interpretate unicamente a richiesta nell'atto in cui è già impegnato da partitura.
L'artista del coro è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove; quando si tratta di spettacoli in più atti, possono non seguire la successione degli atti. L'artista del coro ha l'obbligo del trucco e parrucco nella prova antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere concordate al livello aziendale.
Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell'orario di lavoro. L'artista del coro è peraltro libero di scegliere l'orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell'ambito dell’orario in cui agiscono i rispettivi reparti.
Alle prestazioni di cui ai precedenti commi ed in genere a tutte le prestazioni inerenti alla sua professionalità l'artista del coro è tenuto senza per questo maturare il diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 77 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro dell'artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore
Da inserire gli orari A) e B) attualmente in vigore
C) Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. [...]
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario. Norma da richiamare nella parte comune a valere per tutti
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L'artista del coro è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova antegenerale, generale e spettacolo. Norma da richiamare nella parte comune a valere per tutti.
La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.
Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento di più sezioni un'ulteriore prestazione.
Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.
L'effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.
La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.
La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha durata di 3 ore e 30 minuti o 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente 5 ore e 6 ore di lavoro.
Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte prove antegenerali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.
Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell'orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata.
L’artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
È altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia ed insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.
Parte comune
Variazioni .... parte comune

Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU/RSA potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/n mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Variazioni ... parte comune
L’artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza. .
[...]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
L’artista del coro è tenute a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l’orario completo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui all'art. 77comma 1 e 5, salvo quanto previsto dall’articolo medesimo circa !e eccedenze d'orario per gli spettacoli, sarà compensato, come segue: 
1) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con ii 12% della retribuzione giornaliera;
2) prolungamento e/o eccedenza di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
3) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% della retribuzione giornaliera;
4) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;
5) Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto tra le ore 1 per l'attività lirica (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1,30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) o le ore 24 per l’attività sinfonica e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all'artista del coro un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check/prova acustica/prova d'assestamento.
La durata delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° - ima del presente articolo, ii prolungamento di un quarto d'ora delle prove si ordinarie con la corresponsione all'artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all'artista del coro con l'ordine del giorno bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
Qualora l'artista del coro sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all'art. 79 avrà diritto ad un compenso pari all’80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, anteprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
[...]

Maestri collaboratori
Art. 51 - Prestazioni speciali

I maestri collaboratori hanno l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni speciali che, inerenti alle rispettive mansioni e necessarie per il normale svolgimento degli spettacoli, fossero loro affidate dalla Direzione.
Sono tuttavia escluse da tale obbligo le prestazioni strumentali in orchestra e le esecuzioni solistiche di rilievo in palcoscenico. Al maestro che accetta di svolgere tali prestazioni spetta uno speciale compenso da pattuirsi di volta in volta.

Art. 53 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.
Da inserire l'orario A) attualmente in vigore
B) Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Con specifico accordo da-stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore settimanali.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari-giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero oltre l'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro retribuita in regime straordinario
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al pianoforte in 4 ore elevabile a 5 nel caso di prestazione non al pianoforte.
La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con venti minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.
La prova-unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8 ore.
Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione e il numero delle prove antegenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell'orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata-di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere retribuita in regime straordinario.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo, in relazione alle condizioni ambientali, potrà essere ulteriormente ridotto dagli accordi aziendali.
Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:
a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
b) alle ore 9.00 per audizioni;
c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l'impiego di tersicorei;
d) alle ore 9.30 per l'attività ordinaria.
Quelle serali, per l’attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L'affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla RSU.
Variazioni ... parte comune
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario individualmente programmato.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al 1° comma del presente articolo è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all’aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui al primo o, in caso di multiperiodalità, al sesto comma dell'art. 53, se effettivamente espletato, sarà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di prestazione maggiorata del 75%.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta. La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. È consentito un prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione giornaliera.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antigenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove generali e oltre le ore 1,30 per l'attività all'aperto, verrà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di retribuzione maggiorata del 100%.
[...]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all'artista del coro con l'ordine dei giorno bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente.
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Tersicorei
Art. 88 - Comparsata, trucco e vestizione

Il solista e mimo con obbligo di fila, il tersicoreo di fila con obbligo di-solista ed il tersicoreo di fila sono tenuti a fornire le prestazioni di comparsa richieste dal regista, percependo per tali prestazioni un compenso pari a quello corrisposto dalla Fondazione alle comparse.
Il tersicoreo, qualunque sia il livello di inquadramento, è tenuto, senza diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, ad effettuare tutte le prestazioni che richiedono speciali attitudini artistico-coreografiche e che in quanto tali non rientrano nelle mansioni proprie delle comparse.
Il tersicoreo è tenuto ad indossare il costume per un massimo di tre prove a produzione nonché per tutti gli spettacoli. Tali prove, quando si tratta dì spettacoli in più atti, possono non seguire fa successione degli atti. Eventuali richieste di vestizione supplementari dovranno essere concordate a livello aziendale.
Il tersicoreo ha l'obbligo del trucco e parrucco per una prova antegenerale e una generale, sia al piano che con orchestra e negli spettacoli. Eventuali richieste di truccatura supplementari dovranno essere concordate a livello aziendale.
Le prove dei costumi, delle calzature e delle parrucche devono avvenire senza incidere sul normale svolgimento delle prestazioni giornaliere e pertanto fuori dell'orario di lavoro. Il tersicoreo è peraltro libero di scegliere l'orario di effettuazione di tali prove, nelle giornate lavorative in cui le stesse sono previste, su indicazioni della direzione, nell’ambito dell’orario in cui agiscono i rispettivi reparti.
Il tersicoreo è tenuto altresì alla truccatura, anche completa, del corpo senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo nella prova antegenerale, generale, sia al piano che con orchestra, e negli spettacoli. Il fabbisogno per la truccatura e la struccatura sono a carico della Fondazione.
Compatibilmente con le possibilità organizzative, i Primi ballerini ed i Solisti potranno indossare il costume anche nell'ambito delle prove in sala, scena e d'assieme.

Art. 90 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 5 o 6 ore programmate.
Da inserire gli orari A) e B) attualmente in vigore
C) Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 30 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 30 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 31 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario. Per tutti in parte comune.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
li tersicoreo è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo. Per tutti in parte comune.
La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3 ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale è pari a 4 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.
Le prove giornaliere con orchestra possono essere articolate in una prova di 2 ore e una prova di 3 ore che assorbono 5 ore.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di danza della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente distribuibili in sede aziendale.
La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antigenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antigenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l’orario normale di lavoro giornaliero.
Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra. I tersicorei sono inoltre convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il ballo è presente in scena.
Lo svolgimento delle prove con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d'orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove antegenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Qualora nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i tersicorei non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersicoreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili dagli accordi aziendali fino ad 1 ora nell'attività di palcoscenico e fino a 30 minuti nell'attività di sala. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma 6 una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale, generale e spettacolo, non potranno avere inizio prima delle ore 10.00.
Le prestazioni serali, per l'attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30.
Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle ore 09.30 per la lezione.
Per l'attività lirica e di balletto all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto al precedente comma, previa consultazione delle RSU/RSA.
Variazioni ... parte comune
Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno con modalità da concordare preventivamente in azienda.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell'orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.
[...]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario estraordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l'orario normale di cui all'art.90 comma 1° e 5°, sarà compensato come segue:
6) prolungamento e/o eccedenza di un quarto d'ora: non deve essere programmato ed è compensato con il 12% della retribuzione giornaliera;
7) prolungamento e/o eccedenza di mezz'ora: deve essere programmato ed è compensato con il 25% della retribuzione giornaliera;
8) prolungamento e/o eccedenza superiore a mezz'ora: deve essere programmato per frazioni non inferiori alla mezz'ora e compensato per ogni mezz'ora con il 25% detta retribuzione giornaliera;
9) nel caso in cui, per esigenze sopravvenute, il prolungamento ecceda la durata programmata, tale eccedenza, ove sia contenuta nei limiti di 5 minuti, sarà compensata con il 12% della retribuzione giornaliera; ove ecceda il limite di 5 minuti, sarà compensata con il 25% della retribuzione giornaliera;
10) il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto per l'attività lirica e o di balletto tra le ore 1 (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1 e 30 per l’attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell'orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check-prova per verifica spazi assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Tale prolungamento non può In alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie.
Il compenso di cui al 4° comma sarà dovuto integralmente anche se la prova non raggiunge il predetto orario massimo.
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l'ordine del giorno settimanale, ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste al comma 32 dell'art. 90 del presente CCNL.
Qualora il tersicoreo sia chiamato a prestare servizio nei giorni festivi di cui all'art. 92 avrà diritto ad un compenso pari all'80% della retribuzione giornaliera per le prestazioni che non superano le 2 ore. In caso di spettacolo, antiprova generale o prova generale, avrà diritto ad un compenso pari al 100% della retribuzione giornaliera.
[...]

Art. 94 - Vestiario e scarpine
Ai tersicorei con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la Fondazione garantirà la fornitura di un abito di lavori
La Fondazione garantirà altresì ai tersicorei la fornitura delle scarpine da ballo necessarie per gli spettacoli e per l'attività preparatoria (prove e lezioni di ballo).
I criteri e le modalità di fornitura saranno stabiliti in sede aziendale.

Impiegati
Art. 101 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro dell'impiegato può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Da inserire l'orario A) attualmente in vigore
B) Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l'impiegato percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.
L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
L'orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio specificati o modificati.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.
Peraltro, in relazione all'esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più esteso rispetto a quello sopra indicato.
Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione. Parte comune
L'orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità di cui al 2° comma del presente articolo.
Lavoro a turni
L'orario dì lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Impiegati addetti alla preparazione esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera
2) Impiegati addetti alla preparazione esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera.
Agli impiegati addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. [...]
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli impiegati con orario di lavoro giornaliero articolate su due prestazioni, di cui una al mattino, l'altra alla sera in quanto collegata all'esecuzione dello spettacolo, prova antigenerale e generale. [...]
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle tre ore.
Per gli impiegati di cui i precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli impiegati di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia la effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno Bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA.
Variazioni ... parte comune
Gli accordi aziendali potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
L'impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antigenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
L'orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma, per l'impiegato amministrativo tra le ore 8,30 e le ore 10, mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli.
I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
L'eventuale fissazione dell'orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30 oppure oltre le ore 10.00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di antiprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antigenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l'impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
[...]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali dì lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La coesistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell'impiegato dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di laboratorio.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Parte comune
L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora, salvo diverso accordo aziendale. Tate intervallo sarà concordato a livello aziendale.
[...]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d'anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto, fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinartele straordinario, non può eccedere te 10 ore.
Si considera, lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui al comma 1 ovvero, in caso di multiperiodalità, al comma 2 dell'art. 101.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compresa nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all'art. 101. Comma: vedi termine prove e spettacoli serali
[...]

Operai tecnici
Art. 108 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro dell'operaio può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B).
Da inserire l'orario A) attualmente in vigore
B) Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.
[...]
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
L'orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l'orario ordinario di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Durante ciascuna delle prestazioni l'operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournées all'estero.
Peraltro, in relazione all'esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso rispetto a quello sopra indicato.
Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione. Inserire nella parte comune
Norma transitoria
A decorrere dal 1 ° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni la figura dell'operaio addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Con la stessa decorrenza del 1 ° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto 1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.
[...]
Lavoro a turni
L'orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera
2) Operai addetti alla preparazione esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi peritale attività a turni secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera.
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. [...]
La durata minima delle prestazioni giornaliera non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antigenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antigenerale, è forfetizzata, qualunque ne sia la durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale^ predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA.
Variazioni ... parte comune
Gli accordi aziendali potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie quali e-mails., sms, etc.
Parte comune
L'operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni per e verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antigenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
L'orario di inizio dei turno antimeridiano è fissato come norma tra le ore 8.30 e le ore 10.00, mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antigenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
L’eventuale fissazione dell'orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30 oppure oltre le ore 10,00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari del turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino a un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.
[...]
Per gli operai addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l'operaio, ove non esista un servilo mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
[...]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita a turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto
Nella giornate di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'operaio dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinalo occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di laboratorio.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto ai bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d’anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 109 - Lavoro notturno dei guardiani e fuochisti
Per i guardiani e per i fuochisti che prestano la loro opera abitualmente di notte la retribuzione globale sarà maggiorata rispettivamente del 15% e del 25%.

Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto, fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 10 ore.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui al comma 1 o, in caso di multiperiodalità al comma 2 dell'art. 108. Verificare comma
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinaria.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all’art. 108. Comma....
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Riposi
Art. 18 - bis

Ai sensi dell'art 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un massimo di 12 mesi.
Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto.
Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.
La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la direzione aziendale ed la RSU e, in mancanza di quest' ultima, alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 continuative di riposo in caso si spettacolo, prova generale e antigenerale e di almeno 9 ore continuative di riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e l'inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo.
In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all’art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.lgs. 66/2003, ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell'art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.
La Direzione aziendale e la RSU possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa e in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.

Art. 2 - Visita medica
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso prevenzione delle Asl o dal Medico competente.

Art. 1 - Assunzione
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Norma aggiuntiva
Il maestro collaboratore, il professore d'orchestra e l'artista del coro docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni loro richieste dalla Fondazione stessa.
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