Cassazione Penale, Sez. 4, 13 novembre 2012, n. 44091 - Infortunio di un dipendente stagionale e mancanza
dei necessari dispositivi di protezione della macchina


 




Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio occorso ad un dipendente stagionale di un salumificio gestito dall'imputato: la vittima aveva inserito la mano nella macchina destinata al confezionamento sottovuoto delle salsicce subendone il trascinamento sotto la pressa e poi lo schiacciamento. Si era invero acclarato che l'operaio, accortosi di aver posizionato scorrettamente una salsiccia nell'apposita vaschetta, nel tentativo di recuperarla affinchè non si "guastasse", aveva sollevato la protezione in materiale plastico mentre il nastro continuava ad avanzare. Superando il rullo, aveva così raggiunto la pressa procurandosi l'amputazione della falange distale di tre dita della mano destra.

L'accusa consiste nell'omissione, da parte del datore di lavoro, dei necessari dispositivi di protezione della macchina.

Condannato, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

La suprema Corte afferma che la Corte d'appello ha dato atto, in coerenza con le risultanze processuali, della condizione di "amovibilità" della protezione degli organi in movimento della macchina e quindi della mancanza di un sistema fisso volto ad impedirne l'accesso all'interno ovvero di accorgimenti atti a bloccare il funzionamento di essa, in caso di superamento del "riparo" nonchè dell'insussistenza di qualsivoglia intervento sul plexiglass, di "violenta" forzatura od effrazione risalente alla condotta dell'operaio infortunato. Ed ha altresì escluso l'interruzione del nesso di causalità, in difetto di una condotta qualificabile come abnorme del lavoratore che, nell'esercizio delle mansioni espletate in concomitanza con lo svolgimento del ciclo produttivo, ebbe avventatamente ad inserire la mano all'interno del macchinario (ove erano in funzione ingranaggi) nell'istintivo tentativo di riposizionare correttamente la salsiccia sulla relativa vaschetta, "superando misure di protezione del tutto inadeguate".


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luc - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 323/2008 CORTE APPELLO di Cagliari Sez. DIST. di SASSARI, del 16/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza in data 16 novembre 2010, la Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari riformava parzialmente la sentenza emessa il 31 marzo 2008 dal Tribunale di Nuoro nei confronti di (Omissis), applicando la pena della multa di euro 206,00 in luogo di quella della reclusione e revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Confermava l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3 commesso in danno di (Omissis) (lavoratore dipendente stagionale del salumificio gestito dal prevenuto) cui cagionava, in (Omissis), lesioni personali gravi consistite nell'amputazione della falange distale del secondo, terzo e quarto dito della mano destra (con prognosi complessiva di giorni 57) per avere omesso di dotare di adeguati dispositivi di protezione, versando in colpa generica e nella specifica violazione della normativa antinfortunistica (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 68 e 72), la macchina "(Omissis)" destinata al confezionamento sottovuoto delle salsicce, nella quale il lavoratore, durante il ciclo produttivo, aveva inserito la mano, subendone il trascinamento sotto la pressa e poi lo schiacciamento.

In esito all'istruttoria, l'infortunio era stato concordemente ricostruito dai Giudici di merito in conformità alle prospettazioni accusatorie di cui al capo di imputazione. Si era invero acclarato che l'operaio, accortosi di aver posizionato scorrettamente una salsiccia nell'apposita vaschetta, nel tentativo di recuperarla affinchè non si "guastasse", aveva sollevato la protezione in materiale plastico mentre il nastro continuava ad avanzare.

Superando il rullo, aveva così raggiunto la pressa procurandosi l'amputazione della falange distale di tre dita della mano destra. Gli organi in movimento della macchina risultavano protetti unicamente da un "coperchio" amovibile, al quale, in violazione delle prescrizioni antinfortunistiche specificamente contestate, non era collegato un dispositivo elettrico di sicurezza preordinato ad arrestare il funzionamento della macchina stessa in caso di rimozione della protezione ovvero ad impedirne l'avviamento se la protezione non si trovava nell'apposito alloggiamento. L'evento lesivo era quindi causalmente conseguente alle omissioni colpose risalenti all'imputato.

Ricorre personalmente per cassazione l'imputato articolando un'unica censura per vizio della motivazione per avere i Giudici di merito ritenuto la penale responsabilità del ricorrente stesso in base ad una ricostruzione dell'accaduto, divergente dalle risultanze processuali. In particolare, disattendendo le dichiarazioni rese dal testi (Omissis) ed (Omissis), si era qualificata la protezione degli organi in movimento della macchina come rimuovibile e non fissa e si era escluso, contrariamente al vero, che fu proprio il lavoratore a scardinarla per accedere alla pressa. Secondo l'imputato, l'esclusiva causazione dell'evento avrebbe dovuto Invece risalire al comportamento sicuramente abnorme ed anomalo del dipendente.

Diritto



Il ricorso è inammissibile.

Esso enuncia, a contestazione dell'affermazione della penale responsabilità, censure non consentite nel giudizio di legittimità siccome relative alla ricostruzione e alla (ri)valutazione del fatto, nonchè all'apprezzamento del materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, mediante la deduzione di vizi motivazionali della sentenza impugnata, meramente apparenti. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, rv. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali.

Ed ancora deve osservarsi che, come statuito da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 11522 del 2004, quale espressione di un pregresso orientamento giurisprudenziale in seguito consolidatosi nel tempo (cfr. Sez. 5 n. 18092 del 2006; Sez. 6 n. 26149 del 2009), in sede di controllo della motivazione, "la Corte di Cassazione non deve (nè può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento".

Pertanto, in esito al vaglio critico dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata (di conferma in punto responsabilità, di quella di primo grado), va ribadito che, esclusa ogni carenza od illogicità della motivazione, la Corte d'appello ha dato atto, in coerenza con le risultanze processuali, della condizione di "amovibilità" della protezione degli organi in movimento della macchina e quindi della mancanza di un sistema fisso volto ad impedirne l'accesso all'interno ovvero di accorgimenti atti a bloccare il funzionamento di essa, in caso di superamento del "riparo" nonchè dell'insussistenza di qualsivoglia intervento sul plexiglass, di "violenta" forzatura od effrazione risalente alla condotta dell'operaio infortunato. Ed ha altresì escluso l'interruzione del nesso di causalità, in difetto di una condotta qualificabile come abnorme del lavoratore che, nell'esercizio delle mansioni espletate In concomitanza con lo svolgimento del ciclo produttivo, ebbe avventatamente ad inserire la mano all'interno del macchinario (ove erano in funzione ingranaggi) nell'istintivo tentativo di riposizionare correttamente la salsiccia sulla relativa vaschetta, "superando misure di protezione del tutto inadeguate".

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducale alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.