Cassazione Penale, Sez. 4, 14 novembre 2012, n. 44204 - Demolizione di un edificio e crollo di un edificio contiguo: morte di diverse persone e tutela di terzi. Responsabilità di un committente


 

 

Responsabilità di un committente per la morte di persone terze durante la demolizione di un edificio.

All'imputato si contesta di aver omesso di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 93, comma 2 e articolo 90, comma 1.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

In fatto è emerso che la demolizione erronea di un manufatto aveva determinato il crollo di altro edificio contiguo, cagionando la morte di diverse persone che si trovavano all'interno. I lavori erano eseguiti dall'impresa (Omissis), ma il ricorrente si ingeriva continuamente nella loro esecuzione e li monitorava. Il Tribunale ha ritenuto che la disciplina antinfortunistica possa essere evocata anche a tutela di persone diverse dai lavoratori, e che essa sia intesa a tutelare chiunque si trovi nella zona afferente alle lavorazioni. D'altra parte, è emerso che la demolizione è stata assolutamente incongrua e senza alcuna attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro. E' mancata, secondo quanto ritenuto dai consulenti, la valutazione progettuale della demolizione e della condizione statica durante le varie fasi della demolizione stessa. In particolare, tra l'altro, l'indagato ha posto in essere la demolizione ridetta utilizzando un escavatore, ben consapevole dei gravi danni già arrecati agli immobili confinanti con le illegittime operazioni di demolizione, in contrasto con il piano redatto dal tecnico e soprattutto in spregio delle più elementari regole di buon senso, al solo scopo di conseguire un risparmio di tempo rispetto all'attività manuale che è l'unica idonea in casi del genere.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 297/2012 TRIB. LIBERTà di BARI, del 22/03/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

FattoDiritto



Il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avanzata da (Omissis) avverso l'ordinanza con la quale il Gip dello stesso Tribunale, ad integrazione di precedente ordinanza con la quale era stata imposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha applicato la stessa misura in ordine al reato di cui omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589 cod. pen., comma 2.

In particolare, al (Omissis) è stato mosso l'addebito, nella veste di committente, di aver omesso di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 93, comma 2 e articolo 90, comma 1.

Ricorre per cassazione l'indagato. Si lamenta che l'evento non è connesso a violazione della disciplina antinfortunistica, bensì a macroscopici errori nell'esecuzione delle demolizioni, ben evidenziati nella disposta consulenza tecnica. In conseguenza, la violazione della normativa evocata nell'ordinanza impugnata non ha avuto alcun ruolo nella produzione dell'evento.

Il ricorso è infondato.

In fatto è emerso, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, che la demolizione erronea di un manufatto ha determinato il crollo di altro edificio contiguo, cagionando la morte di diverse persone che si trovavano all'interno. I lavori erano eseguiti dall'impresa (Omissis), ma il ricorrente si ingeriva continuamente nella loro esecuzione e li monitorava. Il Tribunale ha ritenuto che la disciplina antinfortunistica possa essere evocata anche a tutela di persone diverse dai lavoratori, e che essa sia intesa a tutelare chiunque si trovi nella zona afferente alle lavorazioni. D'altra parte, è emerso che la demolizione è stata assolutamente incongrua e senza alcuna attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro. E' mancata, secondo quanto ritenuto dai consulenti, la valutazione progettuale della demolizione e della condizione statica durante le varie fasi della demolizione stessa. In particolare, tra l'altro, l'indagato ha posto in essere la demolizione ridetta utilizzando un escavatore, ben consapevole dei gravi danni già arrecati agli immobili confinanti con le illegittime operazioni di demolizione, in contrasto con il piano redatto dal tecnico e soprattutto in spregio delle più elementari regole di buon senso, al solo scopo di conseguire un risparmio di tempo rispetto all'attività manuale che è l'unica idonea in casi del genere.

Non vi è dubbio che la disciplina della sicurezza del lavoro, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sia volta a cautelare chiunque si trovi a contatto con le lavorazioni. D'altra parte, nella situazione fattuale in esame non appare di dirimente il tema afferente al ruolo ed alla responsabilità del committente nell'ambito della disciplina della sicurezza del lavoro in edilizia.

Infatti, è emerso che il (Omissis) si ingeriva pesantemente nell'esecuzione delle opere di demolizione assumendo su di sè, conseguentemente, le responsabilità istituzionalmente proprie del datore di lavoro. Ne discende che le riscontrate macroscopiche violazioni della disciplina della sicurezza danno luogo all'aggravante contestata.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.