Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2012, n. 44834 - Ente foreste e mancanza di divise con materiale ignifugo: datore di lavoro pubblico
Responsabilità del direttore generale dell' Ente foreste della (Omissis) per aver cagionato ad una dipendente lesioni personali gravi consistenti nell'ustione della gamba sinistra: la lavoratrice, dipendente a tempo determinato dell'ente foreste, era stata incaricata di svolgere lavori di pulizia del sottobosco e dare fuoco alle frasche raccolte e nell'incombente veniva raggiunta dal fuoco che avvolgeva la gamba sinistra dei pantaloni della divisa che si infiammavano.
All'imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stata contestata la inosservanza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43 per non aver dotato i lavoratori di dispositivi di protezione individuali adeguati al tipo di attività che stavano facendo e precisamente per non avere fornito divise in materiale ignifugo;
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 888/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 04/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Fodaroni Maria G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Fatto
1. Con sentenza in data 5 marzo 2010, il giudice monocratico del tribunale di Oristano, sezione distaccata di Sorgono, in esito a giudizio abbreviato dichiarava (Omissis) colpevole del reato di cui all'articolo 590 c.p., per avere, nella sua qualità di direttore generale dell' Ente foreste della (Omissis), cagionato per colpa alla dipendente (Omissis) lesioni personali gravi consistenti nell'ustione della gamba sinistra, giudicate guaribili in giorni 45; la (Omissis), dipendente a tempo determinato dell'ente foreste, era stata incaricata di svolgere lavori di pulizia del sottobosco e dare fuoco alle frasche raccolte; nell'incombente veniva raggiunta dal fuoco che avvolgeva la gamba sinistra dei pantaloni della divisa che si infiammavano. All'imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stata contestata la inosservanza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43 per non aver dotato i lavoratori di dispositivi di protezione individuali adeguati al tipo di attività che stavano facendo e precisamente per non avere fornito divise in materiale ignifugo; il fatto è avvenuto in (Omissis). Il (Omissis) è stato condannato concesse le attenuanti generiche alla pena di euro 206 di multa con pena sospesa e non menzione della condanna.
2. La corte di appello di Cagliari ha escluso il beneficio della sospensione condizionale della pena così come richiesto dal (Omissis).
3. Ha presentato ricorso per cassazione l'avvocato (Omissis), difensore dell'imputato, deducendo in primo luogo la nullità della sentenza che non ha preso in considerazione il motivo di appello con il quale si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per totale assenza di motivazione in ordine alla ritenuta condanna dell'imputato; la corte di appello di Cagliari sul punto nulla ha detto, tralasciando completamente di pronunciarsi sulla eccezione di nullità, pur richiamata nella esposizione dei fatti di causa. Con un secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente ricorda che la condanna del dottor (Omissis) è intervenuta per il fatto che il medesimo aveva sottoscritto, nella sua veste di direttore generale dell'Ente Foreste e di "datore di lavoro" (qualità espressamente indicata nell'atto) un piano di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 2, nel quale non era prevista l'adozione di quell'elementare misura di prevenzione costituita dalla dotazione per il personale incaricato dell'abbruciamento del fogliame di tute e gambali ignifughi, atti a proteggerli dalle fiamme nel corso di tale operazione. Non si è tenuto conto che secondo l'espresso disposto del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, lettera b), negli enti pubblici la qualità di datore di lavoro è attribuita non già all'organo apicale dell'amministrazione ma al dirigente con poteri di gestione ovvero al funzionario che abbia autonomia gestionale, che nella specie era il responsabile del Servizio Tecnico e della Prevenzione. Il dottor (Omissis), pur avendo firmato il piano di sicurezza, non è legalmente qualificabile quale datore di lavoro e non può rivestire la qualità di soggetto attivo del reato proprio disciplinato dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43; in ogni caso si doveva tenere conto che l'Ente Foreste ha una organizzazione assai vasta ed articolata, con circa 7000 operai ed oltre 500 impiegati; si trattava dunque di un organismo di grandi dimensioni in cui il suddetto titolare della posizione di garanzia non può essere automaticamente individuato nell'organo di vertice, occorrendo invece accertare l'effettiva organizzazione che tale organo si è dato al fine di individuare a chi competeva la responsabilità di settore; responsabilità che nella specie competeva al Servizio Tecnico e per la Prevenzione appositamente costituito, con a capo un dirigente cui faceva capo la competenza relativa ai dispositivi di protezione individuale antincendio. Da ultimo, deduce la violazione di legge processuale e precisamente dell'articolo 415 bis c.p., in quanto il piano di sicurezza che la corte di appello di Cagliari ha adoperato per motivare la sentenza di condanna è stato depositato successivamente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415 bis c.p. e pertanto sarebbe inutilizzabile.
Diritto
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
Trattasi infatti di reato di lesioni colpose commesso in data (Omissis), per il quale il termine massimo di prescrizione del reato è da individuarsi in sette anni e mezzo sia in base alla vigente disciplina della prescrizione sia in base a quella precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli; termine decorso alla data dell'11.2.2012 pur tenuto conto delle sospensioni intervenute sospensioni del processo imputabili all'imputato o alla sua difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.