Cassazione Penale, Sez. 4, 16 novembre 2012, n. 44928 - Datore di lavoro, dirigente e preposto: i tre soggetti responsabili in materia antinfortunistica
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
Responsabilità di un datore di lavoro, di un coordinatore per l'esecuzione e di un capocantiere per infortunio di un operaio, manovale dipendente dell'impresa edile (Omissis), precipitato da un tetto.
Si contestava agli imputati il reato di cui all'articolo 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro per avere consentito che i lavori di smontaggio e demolizione del tetto si svolgessero in assenza delle necessarie opere provvisionali interne e senza uso alternativo delle cinture di sicurezza.
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
... "pur essendo stato provato che (Omissis) si trovava sul tetto in adempimento della attività che gli era stata affidata, la responsabilità degli imputati sarebbe stata ugualmente sussistente anche se egli vi si fosse recato di sua iniziativa per svolgere un'attività non espressamente demandatagli, trattandosi all'evidenza di un comportamento che in nessun modo si potrebbe considerare abnorme essendo finalizzato ad una attività lavorativa, quella di rimuovere i coppi dal tetto, tra l'altro proseguita dagli operai dopo e nonostante l'incidente, attività sicuramente rientrante nella prestazione di lavoro e che non poteva ritenersi abnorme neppure se posta in essere in difetto di disposizione da parte dei superiori gerarchici, in virtù di autonoma iniziativa del lavoratore."
Si tratta di considerazioni, afferma la Corte, pienamente condivisibili e fondate su pacifici principi giurisprudenziali, in base alle quali correttamente è stata ritenuta sussistente la responsabilità specifica degli imputati, di (Omissis) nella qualità di datore di lavoro sulla quale nessuna specifica censura era stata mossa; di (Omissis) P. nella qualità di coordinatore del piano di esecuzione dei lavori nel cantiere, anch'essa pacificamente riconosciuta nel corso del giudizio, di (Omissis) nella qualità di capo cantiere.
Quanto a quest'ultimo, tutti i testi avevano concordemente riferito che egli era presente nel cantiere durante i lavori e al momento dell'incidente; che era colui che dava gli ordini e che nessuna iniziativa lavorativa poteva essere adottata in contrasto con le sue disposizioni. Tutte queste circostanze indicavano chiaramente come egli esercitasse effettivamente le funzioni di capo cantiere. La Corte ricordava che la normativa antinfortunistica in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, delinea tre distinte figure, del datore di lavoro del dirigente del preposto, nelle quali erano esattamente inquadrabili i tre imputati. Rilevava ancora circa la posizione del (Omissis) e per rispondere all'eccezione formulata con l'appello, che quanto alla mancanza di uno specifico atto scritto di incarico o di conferimento di delega si doveva condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la delega può essere orale e non occorre la forma scritta nè ad substantiam nè ad probationem; nella specie l'incarico era stato provato indiscutibilmente dalle dichiarazioni di tutti dipendenti, che ricevevano specifici ordini da (Omissis). Le ulteriori deduzioni svolte dal medesimo (Omissis) con il presente ricorso, circa la necessità di una accettazione dell'incarico stesso da parte dell'interessato, sono all'evidenza infondate una volta che il suo ruolo di preposto è risultato dimostrato per le mansioni che lo stesso effettivamente svolgeva.
Conclude la Corte affermando che rientra tra gli obblighi del capocantiere la sorveglianza dei lavori e la vigilanza dei dipendenti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
2) (Omissis) N. IL (Omissis);
3) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 119/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Fodaroni Maria G. che ha concluso per la inammissibilità.
Fatto
1. Il tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto (Omissis), (Omissis) e (Omissis) responsabili del reato di lesioni colpose e li ha condannati alla pena di tre mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva dell'importo di euro 15.000; concedeva agli imputati la sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della provvisionale.
2. La corte di appello di Ancona confermava la sentenza. In fatto è rimasto accertato che il (Omissis), l'operaio (Omissis), manovale dipendente dell'impresa edile (Omissis), mentre si trovava sul tetto di un edificio su cui l'impresa stava eseguendo lavori di riparazione e miglioramento sismico, cadeva di sotto e riportava lesioni personali con una prognosi di oltre giorni 40.
Si contestava agli imputati il reato di cui all'articolo 590 c.p., commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavorò per avere (Omissis) nella qualità di titolare dell'impresa edile, (Omissis) P. quale coordinatore in fase di esecuzione dei lavori del predetto cantiere e (Omissis), geometra dipendente dello (Omissis), responsabile del cantiere nella qualità di capo cantiere, consentito che i lavori di smontaggio e demolizione del tetto si svolgessero in assenza delle necessarie opere provvisionali interne e senza uso alternativo delle cinture di sicurezza.
La corte di appello con la sentenza impugnata dava atto della sintetica motivazione contenuta nella sentenza di primo grado e rilevava espressamente la necessità di integrarla, escludendo tuttavia che si fosse verificata la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione. Escludeva altresì che l'infortunio potesse essersi verificato a causa di un comportamento abnorme della persona offesa, così come sostenuto dalle difese degli imputati. Riteneva corretta l'attribuzione di responsabilità ai tre imputati nelle rispettive qualità, attributive di posizione di garanzia.
3. Hanno presentato ricorso per cassazione gli imputati.
3 A. L'avvocato (Omissis) nell'interesse di (Omissis) e di (Omissis) deduce i seguenti motivi. 1) Nullità della sentenza di primo grado per mancanza assoluta di motivazione. 2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per quanto riguarda l'accertamento dei fatti; i ricorrenti deducono che dalla ricostruzione delle parti era emersa una situazione più ampia e complessa di quella sinteticamente riportata dal giudice di primo grado e confermata dalla corte d'appello; il tetto non era in condizioni tali da far prevedere il crollo e ancora non è dato comprendere il motivo per cui (Omissis) era sul tetto ciò. La difesa sostiene che ha ceduto solo un trave e che gli operai lavoravano a terra. 3) Con un terzo motivo si sostiene che il comportamento di (Omissis) sarebbe da ascrivere ad un ogni iniziativa estemporanea ed autonoma del medesimo, imprevedibile e al di fuori delle mansioni a lui affidate; infatti lo stesso (Omissis) riferì dapprima che l'ordine era stato dato dal capocantiere (Omissis) e poi ammise addirittura che gli era stato impartito da un collega; sarebbe quindi evidente che l'iniziativa non è riferibile ne a (Omissis) nè a (Omissis) P.. 3) Con un ulteriore motivo si lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la determinazione della pena nei confronti dei tre imputati, fissata in identica misura, senza tenere conto di quella che è stata, secondo la difesa, la maggiore responsabilità del (Omissis) che si è ingerito a dare disposizioni alla persona offesa, mentre i due ricorrenti non erano nemmeno in cantiere. Si contesta poi la quantificazione della provvisionale nella misura di euro 15.000 superiore all'indennità riconosciuta dall'INAIL nella misura di euro 12.500 e superiore allo stesso danno subito presuntivamente dalla persona offesa. Da ultimo si lamenta la mancata si lamenta che il giudice abbia subordinato la sospensione condizionale pagamento della provvisionale senza tener conto delle possibili difficoltà finanziarie degli imputati.
3 B. (Omissis) con un primo tipo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'esistenza di condotte omissive e sul nesso causale; fa presente che le indagini svolte dai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza avevano portato a formulare ipotesi di responsabilità solo nei confronti del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza; ma lo stesso datore di lavoro aveva poi chiamato in causa il (Omissis), forse con l'intento di sostituirlo alla propria personale responsabilità; fa presente che al momento dell'infortunio non era affatto in corso la demolizione del tetto e che il tetto non era crollato; infatti l'apertura del buco sul tetto era perfettamente lecita ed era stata realizzata per consentire il passaggio della gru che doveva portare via il materiale di risulta; tutti i lavoratori avevano chiarito che eventuali parapetti sottostanti avrebbero impedito alla gru di operare col carrello; dunque le omissioni contestate erano penalmente irrilevanti, trattandosi di scelte operative consentite. L'unica misura che era possibile adottare era quella delle cinture di sicurezza, tanto è vero che anche il POS prevedeva che nel caso in cui non fosse possibile realizzare idonei impalcati o parapetti era obbligatorio indossare le cinture di sicurezza; cinture che erano a disposizione come esitevano punti di ancoraggio costituiti dall'impalcatura esterna. Il ricorrente sostiene dunque che vi erano tutte le condizioni di sicurezza dello specifico lavoro che si doveva svolgere in quella fase di lavorazione, il tetto era solido e peraltro non si doveva nemmeno lavorare sul tetto; ben era possibile, non essendosi raggiunta la prova circa le precise modalità della caduta, che la stessa sia avvenuta per un gesto spericolato, privo di attinenza con i lavori in corso. Con un secondo motivo deduce la mancanza di posizione di garanzia da parte sua; infatti la sua qualità di capocantiere è stata fondata sulle dichiarazioni dei testi, peraltro ritenuti inattendibili sotto altri profili, testimonianze che comunque non potevano farne ritenere la responsabilità non essendo tale qualifica emersa con sicurezza, per atto scritto; si tratta di un incarico che richiede una esplicita consapevolezza e una assunzione di responsabilità da parte di chi lo riceve e un corrispondente economico che bilanci il rischio; invece (Omissis) aveva mansioni assai limitate ed uno stipendio di 1300 euro. Con un ulteriore motivo eccepisce l'erronea applicazione dell'articolo 165 cod. pen. per erroneità della motivazione in relazione alle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno in via solidale, facendo presente che il (Omissis) non è nè imprenditore nel libero professionista e quindi l'affermazione con cui si ritiene corretta ed opportuna l'applicazione dell'articolo 165, comma 1, è, nei suoi confronti, priva di valida giustificazione.
4. Nell'interesse degli imputati (Omissis) P. e (Omissis) è stata presentata una memoria con cui si insiste nei motivi di ricorso e si chiede di tenere conto che è stata corrisposta la provvisionale fissata. La parte civile ha depositato memoria di replica.
Diritto
1. I ricorsi non meritano accoglimento.
è assolutamente corretto ed ancora di recente riaffermato (sez. 3 21.5.2008 n. 26533 Rv. 240554) il principio secondo cui, in tema d'appello, non rientra tra i poteri del giudice di secondo grado quello di annullare la sentenza del primo giudice mancante della motivazione, in quanto tale ipotesi integra una nullità sanabile dal giudice d'appello mediante la redazione della medesima.
L'ampia motivazione resa dalla Corte di appello di Ancona ha dunque sanato la eventuale nullità della sentenza di primo grado, fornendo congrua e logica ricostruzione dei fatti ed inquadrandoli secondo corretti principi giuridici. Deve altresì preliminarmente osservarsi che i ricorsi sono inammissibili nella misura in cui sostengono che i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da quanto accertato, che gli operai dovevano lavorare da terra e non sul tetto tanto che non era possibile comprendere le ragioni per le quali (Omissis) era salito sul tetto. Non sono infatti al riguardo evidenziate, come imposto dalla normativa di riferimento, manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata. Ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), i vizi della motivazione, (e quindi anche il travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare "dal testo del provvedimento impugnato", mentre non possono derivare da un controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione delle prove che è compito del giudice di merito. Anche a seguito delle modifiche introdotte all'606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e) dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito. è consentito solo dedurre il vizio di travisamento della prova che si realizza allorchè si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. Neppure è possibile rinvenire nelle argomentazioni svolte dalla Corte di appello vizi di motivazione. La predetta Corte ha rilevato che in un caso come quello in esame, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità sarebbero sufficienti di per sè le foto agli atti ed il fatto, storicamente accertato, della caduta del lavoratore dal tetto dell'immobile su cui l'impresa stava lavorando, con tanto intendendo significare che l'ipotesi considerata costituisce una delle più frequenti evenienze di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Ha poi puntualmente fatto riferimento ai numerosi elementi di prova a carico degli imputati, tali da far risaltare la responsabilità dei medesimi per l'infortunio avvenuto, sottolineando tra l'altro che solo per circostanze favorevoli erano stati risparmiati altri dipendenti, che, dopo l'incidente, avevano continuato a lavorare nelle medesime condizioni di carenza di sicurezza che avevano provocato l'infortunio. In particolare la corte di appello riteneva accertato che il (Omissis) (Omissis) aveva ricevuto l'ordine di rimuovere le tegole dal tetto; in precedenza sul tetto era stata creata un'apertura, segando alcune travi, per far passare la gru mediante la quale portare via il materiale rimosso dal tetto; il (Omissis) aveva rimosso i coppi e stava per rimuovere le pianelle, mentre i suoi compagni si erano momentaneamente allontanati, quando una parte del tetto, corrispondente al moncone di una trave separata solo parzialmente, aveva ceduto e conseguentemente egli era precipitato a terra da un'altezza di circa 6 m. riportando le gravi lesioni certificate; era risultato incontrovertibilmente accertato che non vi erano misure di protezione nè generali nè individuali. La Corte d'appello riportava le deposizioni dei dipendenti dell'impresa (Omissis), sottolineandone la reticenza e l'imbarazzo, riferiva che le deposizioni lasciavano emergere un indiretto condizionamento dei testi che confermava quanto riferito dalla stessa persona offesa circa il fatto che il datore di lavoro aveva posto in essere un vero e proprio inquinamento probatorio allorchè, dopo l'incidente, aveva fatto firmare al (Omissis) una dichiarazione predatata con cui attestava di avere ricevuto i mezzi di protezione. Rilevava ancora che le dichiarazioni dei suddetti testi risultavano smentite dalle deposizioni, assolutamente attendibili, dei testi (Omissis) e (Omissis), che avevano effettuato il sopralluogo nel cantiere il giorno successivo all'infortunio e rilevato che l'infortunato stava appunto eseguendo l'opera di smantellamento del tetto, senza alcun dispositivo di protezione individuale o collettiva. In particolare il lavoratore non era stato dotato di dispositivi individuali di protezione e comunque non era stato predisposto alcun punto di ancoraggio, una linea di vita opportunamente tesa, dove poter ancorare la cintura di sicurezza; la corte rilevava altresì che non poteva ragionevolmente sostenersi che le misure di prevenzione fossero esistite al momento del sinistro ma non rilevate al momento del sopralluogo avvenuto il giorno dopo perchè nel frattempo smontate; infatti sarebbe singolare che fossero state fatte sparire le misure di sicurezza proprio dopo l'evento, da parte di soggetti, in particolare del datore di lavoro che dell'omissione di tale cautele erano chiamati a rispondere e che, come aveva fatto appunto il datore di lavoro, aveva fatto firmare all'infortunato una dichiarazione predatata proprio per tentare di conseguire l'impunità dalle gravi violazioni.
La corte aggiungeva altresì che pur essendo stato provato che (Omissis) si trovava sul tetto in adempimento della attività che gli era stata affidata, la responsabilità degli imputati sarebbe stata ugualmente sussistente anche se egli vi si fosse recato di sua iniziativa per svolgere un'attività non espressamente demandatagli, trattandosi all'evidenza di un comportamento che in nessun modo si potrebbe considerare abnorme essendo finalizzato ad una attività lavorativa, quella di rimuovere i coppi dal tetto, tra l'altro proseguita dagli operai dopo e nonostante l'incidente, attività sicuramente rientrante nella prestazione di lavoro e che non poteva ritenersi abnorme neppure se posta in essere in difetto di disposizione da parte dei superiori gerarchici, in virtù di autonoma iniziativa del lavoratore.
Si tratta di considerazioni pienamente condivisibili e fondate su pacifici principi giurisprudenziali, in base alle quali correttamente è stata ritenuta sussistente la responsabilità specifica degli imputati, di (Omissis) nella qualità di datore di lavoro sulla quale nessuna specifica censura era stata mossa; di (Omissis) P. nella qualità di coordinatore del piano di esecuzione dei lavori nel cantiere, anch'essa pacificamente riconosciuta nel corso del giudizio, di (Omissis) nella qualità di capo cantiere.
Quanto a quest'ultimo, tutti i testi avevano concordemente riferito che egli era il capocantiere presente nel cantiere durante i lavori e al momento dell'incidente; anche (Omissis) aveva detto che l'ordine di smontare gli era stato impartito da (Omissis) e che era costui che dava gli ordini e che nessuna iniziativa lavorativa poteva essere adottata in contrasto con le sue disposizioni; anche gli altri testi ( (Omissis) e (Omissis)) avevano indicato (Omissis) come quello che diceva quello che si doveva fare, cioè colui che dava disposizioni sul lavoro da fare, circostanze che indicavano chiaramente come (Omissis) esercitasse effettivamente le funzioni di capo cantiere. La Corte ricordava che la normativa antinfortunistica in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, delinea tre distinte figure, del datore di lavoro del dirigente del preposto, nelle quali erano esattamente inquadrabili i tre imputati. Rilevava ancora circa la posizione del (Omissis) e per rispondere all'eccezione formulata con l'appello, che quanto alla mancanza di uno specifico atto scritto di incarico o di conferimento di delega si doveva condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la delega può essere orale e / non occorre la forma scritta nè ad substantiam nè ad probationem; nella specie l'incarico era stato provato indiscutibilmente dalle dichiarazioni di tutti dipendenti, che ricevevano specifici ordini da (Omissis). Le ulteriori deduzioni svolte dal medesimo (Omissis) con il presente ricorso, circa la necessità di una accettazione dell'incarico stesso da parte dell'interessato, sono all'evidenza infondate una volta che il suo ruolo di preposto è risultato dimostrato per le mansioni che lo stesso effettivamente svolgeva. Rientra tra gli obblighi del capocantiere la sorveglianza dei lavori e la vigilanza dei dipendenti.
In relazione alla mancata concessione dell'indulto, la Corte di Ancona richiamava la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte secondo cui con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo (sez. un. n. 36837 del 2010). Sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento delle obbligazioni civili secondo, la Corte condivideva la decisione del primo giudice di applicazione della provvisionale, rilevando che le condizioni economiche degli imputati, imprenditori e liberi professionisti, erano tali da poter sopportare in concreto tale statuizione. La corte respingeva anche l'eccezione secondo cui la quantificazione della provvisionale nella misura di euro 15.000 sarebbe stata superiore a quella del danno subito, del quale secondo gli imputati non era stata dato prova e non avrebbe tenuto conto del fatto che l'infortunato aveva ricevuto indennità dall'Inail con cui sarebbe stato ristorato l'intero danno patrimoniale; i giudici correttamente osservavano che l'indennità Inail non esclude la corresponsione del danno differenziale, ovvero del maggior pregiudizio sofferto in concreto e rilevavano altresì che il danno patrimoniale correlato all'infortunio era collegato in particolare alla incapacità di svolgere attività lavorativa per circa sei mesi, ed era già di per sè superiore alla indennità corrisposta dall'Inail; ciò senza tener conto del danno biologico e di quello morale comunque spettanti alla persona offesa.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre accessori come per legge.