Omissione, da parte del datore di lavoro, della necessaria predisposizione di dispositivi di sicurezza delle macchine: responsabilità ex art. 68 del D.P.R. n. 547/55 - Sussiste

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. De Grazia Benito R. V. - Presidente -
Dott. Brusco Carlo Giusepp - Consigliere -
Dott. Zecca Gaetano - Consigliere -
Dott. Bricchetti Renato - Consigliere -
Dott. Piccialli Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
M.S. nato a (omissis) il (omissis);
avverso la sentenza in data 7.2.2006 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto proc. gen. dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Polidoro Riccardo del foro di Napoli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

F a t t o   e   D i r i t t o

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con la quale M.S. era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica e, in parziale modifica, concedeva il beneficio della non menzione della condanna.
Per una migliore comprensione dell'oggetto del presente giudizio di legittimità, si impone una sintetica ricostruzione della vicenda processuale.
L'imputato era stato chiamato a rispondere del reato di lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore dipendente B.L., nella sua duplice qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonchè della sicurezza e dell'igiene del lavoro della ditta N.I., esercente l'attività di produzione di imballaggi in plastica termotrasformata. L'incidente era avvenuto il giorno (omissis): durante l'utilizzazione di una macchina mod. T2 priva di dispositivo di sicurezza che impedisse l'accesso agli organi in movimento, il dipendente, nel tentativo di rimuovere il prodotto semilavorato bloccatosi tra lo stampo e lo scivolo, subiva lo schiacciamento di tre dita della mano sinistra, con lesioni personali guaribili in un tempo superiore ai 40 gg. e conseguente indebolimento permanente dell'organo prensorio.
Al M., tratto in giudizio, venivano contestati profili di colpa generica, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 (era risultato che la macchina non era fornita di un dispositivo idoneo a bloccare il movimento del nastro trasportatore quando veniva aperta per posizionare le vaschette) e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 22 (sul presupposto che lo stesso avesse omesso di valutare il rischio connesso alla utilizzazione della macchina nel luogo di lavoro nonchè di formare ed informarne adeguatamente i lavoratori).
Il giudizio di responsabilità veniva argomentato sulla base dei dati probatori emersi nell'istruttoria dibattimentale, dai quali emergevano le violazioni delle disposizioni prevenzionali contestategli, nonché di quelle imposte dal più generale obbligo di cautela imposto dall'art 2087 c.c..
I giudici di merito, in particolare, evidenziavano che l'infortunio si era verificato a causa della omessa dotazione della macchina T2 dei dispositivi di protezione previsti dalla legge, che aveva consentito l'introduzione della mano all'interno del macchinario in funzione.
L'addebito di colpa a carico del M. veniva inoltre individuato, oltre che sotto il profilo suddetto, anche nella insufficiente formazione ed informazione fornita al B. sulla funzione e sui meccanismi interni della macchina cui lo stesso era addetto.
M.S. propone, tramite difensore, ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi. In particolare, lamenta, con il primo motivo, che il giudice di appello aveva erroneamente disatteso una eccezione procedurale fondata sulla violazione dell'alt 516 c.p.p con la conseguente nullità della sentenza di primo grado. Si sostiene che la sentenza di primo grado aveva erroneamente dato atto che all'udienza del 4 maggio 2004, all'esito della acquisizione documentale, il P.M. aveva integrato il capo di imputazione contestando all'imputato l'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della prensione (ex art. 583 c.p., comma 1, n. 2), avendo il B. riportato l'avulsione di tre dita della mano. Siffatta contestazione era stata, invece, fatta all'esito della istruttoria dibattimentale espletata in quella udienza, così violando il principio che la contestazione di una aggravante può essere effettuata prima dell'espletamento della istruzione dibattimentale.
Con il secondo motivo si duole della carenza e della manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso l'esame critico delle doglianze difensive contenute nell'atto di appello in merito all'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado degli esiti della istruttoria dibattimentale, che avevano evidenziato che la macchina modello T2, su cui era impegnato il B. era a norma CE ed aveva le protezioni previste dalla legge. Inoltre, la sentenza di primo grado non conteneva alcun riferimento nè alla esistenza di una disposizione di servizio esposta nella bacheca dello stabilimento, in prossimità delle macchine di produzione, con la quale si impartiva la precisa disposizione di fermare la linea per rimuovere i pezzi nello stampo eventualmente incastrati nè all'avvenuta formazione professionale della persona offesa.Con il terzo motivo deduce l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al terzo motivo di impugnazione, con il quale si contestava la riferibilità dell'incidente al M., sprovvisto di ogni delega.
Tutti i motivi sono infondati e non meritano accoglimento.
Con riferimento al primo motivo, di carattere procedurale, va preliminarmente ricordato che in conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 4^, 30 novembre 2006, Pacifico ed altri) condivisa da questo Collegio, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 c.p. possono essere effettuate non solo a fronte di elementi nuovi emersi per la prima volta nell'istruzione dibattimentale, ma anche quando gli elementi siano già emersi prima dell'istruzione dibattimentale, ma siano stati trascurati nella contestazione originaria. Non è preclusa, infatti, al pubblico ministero la riconsiderazione, in quella sede, di elementi fattuali, che, pur già presenti nelle fasi delle indagini preliminari, non abbiano costituito oggetto di formale contestazione in quella sede.
Ne deriva, per quanto qui interessa, che la contestazione da parte del pubblico ministero dell'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo prensorio ex art. 583 c.p., comma, n. 2 alla fine dell'udienza, all'esito dell'acquisizione documentale, non ha violato il diritto di difesa dell'imputato e, pertanto, non è configurabile alcuna nullità del giudizio.
Del resto, non è prevista dalla normativa in materia di contestazione suppletiva alcuna sanzione - tanto meno di nullità - per il caso di contestazione della tardività di questa (Sez. 6^, 2 ottobre 2003, Barbetta ed altro) essendo pur sempre consentito all'imputato, a fronte della contestazione suppletiva, avvalersi di un termine a difesa, per articolare, laddove lo creda, le richieste istruttorie ritenute convenienti (ciò che nella specie non risulta essere avvenuto).
Anche il secondo motivo è infondato.
Il difensore sostiene che la macchina modello T2 cui era addetto il lavoratore era a norma CE e dotata delle protezioni prevista dalla legge e che, pertanto, il datore di lavoro era esente da responsabilità.
Tale tesi non è giuridicamente sostenibile.
Anche la eventuale conformità della macchina alla normativa tecnica di settore non esonera da responsabilità il datore di lavoro in quanto egli è destinatario delle norme antinfortunistiche, il che vuoi dire che il primo punto di riferimento dell'imprenditore deve essere la legge ed il rispetto delle specifiche condotte di prudenza da questa previste. La norma, la cui violazione, contestata all'imputato, è stata posta a fondamento della affermazione della penale responsabilità del M. è quella del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 in tema di protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione. La norma citata prevede che gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.
Sul punto è stata già efficacemente affermato da questa sezione, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie della responsabilità dell'imprenditore costruttore e venditore di macchina (sentenza 29 aprile 2003, PG in proc. Morrà e altro) che in tema di violazione delle norme concernenti gli infortuni sul lavoro, l'inciso " per quanto possibile", contenuto nel citato art. 68, si riferisce esclusivamente alla necessità della protezione degli organi lavoratori della macchina e non anche all'adozione, imposta in modo tassativo, di dispositivi di sicurezza.
Sullo stesso tema, con argomentazione del tutto condivisa da questo Collegio, è stato sostenuto che la finalità delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 7 e 68, è quella di imporre all'imprenditore l'adozione di macchine industriali nelle quali la presenza di ripari o di dispositivi di sicurezza renda materialmente impossibile al lavoratore inserire le mani nelle parti mobili dell'apparecchio in funzione, seppure per imprudenza, disattenzione, temerarietà (v. sentenza citata).
Ciò in quanto tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro rientra anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (v. in tal senso, Sez. 4^, 10 novembre 2005, Minesso).
In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (v. sentenza Minesso e gli altri riferimenti in essa contenuti).
Trattasi di affermazioni, pienamente condivisibili, che poggiano sul disposto dell'art. 2087 c.c. secondo cui l'imprenditore, al di là di ogni formalismo, è comunque tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Si è in presenza, infatti, di una disposizione, utilmente qui richiamabile, che costituisce "norma di chiusura" rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e di protezione dell'incolumità dei propri lavoratori e della stessa incolumità pubblica: obblighi che rendono esigibile, da parte del datore di lavoro, il dovere di impedire, mediante adeguato controllo e la predisposizione di ogni strumento a ciò necessario, che il bene o l'attività, sorgente di pericoli e rientrante nella sfera della sua signoria, possa provocare danni a chiunque ne venga a contatto, anche occasionalmente (Cass., Sez. 4^, 13 giugno 2000, Forti; cfr. di recente Cass., Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù, secondo cui il datore di lavoro deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa:
tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, appunto, più generalmente, al disposto dell'art 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2).
In questa prospettiva, anche l'asserita conformità del macchinario alla normativa CE, non eliderebbe ex se il suindicato obbligo cautelare del datore di lavoro.
Mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante (qui, comunque non contestati) non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore.
Questo, del resto, in linea con la pacifica affermazione secondo cui è configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina - che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica (Sez. 4^, 3 luglio 2002, Del Bianco Barbacucchia).
Non a caso, nella medesima ottica ricostruttiva, costituisce principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e qui condiviso, quello secondo cui, proprio in ragione del fatto che è appunto onere dell'imprenditore adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori, l'obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti: anche questi, infatti, sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori e la colpa degli uni non elimina quella degli altri (Sez. 4^, 23 novembre 2006, Mogliani ed altri).
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza del giudice di merito, anche nella parte in cui aveva ritenuto la colpa del M. per non avere lo stesso adeguatamente formato ed informato il lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
La tesi difensiva è sostanzialmente fondata sulla considerazione che il giudice di merito avrebbe trascurato prove decisive che dimostravano che il lavoratore era stato debitamente informato del funzionamento e dei rischi connessi all'uso della macchina. Anche questa censura è infondata, essendo incensurabile in fatto l'apprezzamento del giudicante, che ha ritenuto di desumere la carente informazione e l'inadeguata istruzione del lavoratore valutando in modo coerente e non contraddicono la stessa deposizione della persona lesa (ritenuta tra l'altro attendibile, perché resa in costanza di rapporto di lavoro).
In diritto, poi, correttamente, da queste premesse in fatto, è stato ravvisato un addebito colposo a carico dell'imputato, ove si consideri che, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro (e questo vale anche per chi, delegato formalmente o di fatto, da questi con compiti di direzione e controllo) è articolato, comprendendo, tra l'altro, l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ed anche il controllo continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto, osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità concrete del processo di lavorazione.
Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati (tra le tante, Sez. 4^, 10 novembre 2005, Minesso).
L'obbligo del datore di lavoro (e soggetti assimilati) ad informare e istruire i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti discende, del resto, dall'inequivoca disciplina di settore (cfr. il combinato disposto del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 37 e 38).
Infondato è il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in merito alla deduzione difensiva circa l'asserita assenza della delega. Vale ricordare, in proposito, che il giudice di appello deve certamente valutare tutti i motivi di gravame e tenere conto di tutti gli argomenti proposti dall'appellante a sostegno degli stessi, ma in sede di redazione della motivazione deve limitarsi ad illustrare le ragioni che legittimano la decisione assunta: ciò significa che, se è necessario che detto giudice debba discutere di tutti i motivi di gravame, non è affatto necessario che egli "risponda" a tutti gli argomenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione, dal momento che molti di essi vengono implicitamente superati dalle ragioni di segno contrario che legittimano la decisione (Sez. 4^, 10 novembre 2005, Salsiccia e altro).
Ma vale, assorbentemente, ricordare che, anche a voler ipotizzare l'omissione di apprezzamento prospettata nei ricorsi, l'omesso esame di un motivo di appello non è causa di annullamento della sentenza se il motivo è generico o manifestamente infondato (v. sentenza citata ed i riferimenti in essa contenuti).
Ciò che, nella specie, deve ritenersi, risultando con evidenza dal capo di imputazione e dalle sentenze di merito di entrambi i gradi del giudizio che il M. (v., in particolare, la sentenza di primo grado), oltre ad essere responsabile della sicurezza, era, per sua stessa definizione, anche responsabile della produzione e, pertanto, tenuto, anche in tale ultima qualità, ad attuare in concreto le misure di sicurezza, esigendone il rispetto da parte dei lavoratori.
Nè emerge dalle motivazioni delle sentenze di merito alcun riferimento ad una delega di funzioni, qui soltanto asserita come sussistente, in termini tali da impedire a questa Corte, per evidente carenza di adeguato supporto documentale, di apprezzare un eventuale (astrattamente possibile) travisamento della prova.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.   Q.   M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007