Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1 marzo 1956
Validità: 01.03.1956 - 28.02.1958
Parti: Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e Filie, Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive
Settori: Chimici, Cave, Verbano, Cusio e Ossola

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Minimi di paga.
• Retribuzione per gli addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Sospensione e interruzione del lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Riduzione di lavoro.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Festività.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 17. - Cottimi.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Malattia ed infortunio.
Art. 21. - Previdenze sociali.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Mense.
Art. 28. - Locali a disposizione delle maestranze.
Art. 29. - Indumenti protettivi.
Art. 30. - Pronto soccorso.
Art. 31. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
Art. 32. - Disciplina sul lavoro.
Art. 33. - Assenze.
Art. 34. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 35. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 36. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 37. - Commissioni interne.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità in caso di morte.
Art. 44. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’azienda.
Art. 45. - Reclami e controversie.
Art. 46. - Premio di produzione.
Art. 47. - Indennità vestiario.
Art. 48. - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 49. - Disposizioni finali.
Art. 50. - Decorrenza e durata del contratto.
Dichiarazioni finali

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra nelle zone del Verbano, Cusio e Ossola, 1 marzo 1956

Addì 1° marzo 1956, in Verbania Intra, tra l’Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola [...], con l’intervento [...] dell’impresa Gagliardi di Verbania Pallanza, [...] della spa Cave di Corconio di Corconio e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive (Filie) della provincia di Novara [...], la Libera Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive Sindacato Provinciale di Novara [...], viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende esercenti la escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra nelle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’assunzione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 ore settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri casi previsti dalla legge.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere ripartite per reparto o squadra.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 15 per il lavoro straordinario.
[...]

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per pausa di forza maggiore o per le interruzioni dell’orario normale di lavoro concordate fra i datori di lavoro e le rispettive maestranze o fra le Organizzazioni interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’orario normale giornaliero di cui all’art. 9 del presente contratto.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell’art. 14 ( Festività).
Nessun operaio può esimersi, salvo giustificato motivo, dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge.
Gli operai che frequentano le scuole serali o festive sono esonerati, a loro richiesta, rispettivamente dal lavoro straordinario e l'estivo.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione o da chi ne ha da questa ricevuto facoltà.
[...]
Chiarimento a verbale.
L’esonero di cui al quinto capoverso del presente articolo si intende non operante quando il lavoro straordinario o festivo assuma un carattere di indispensabilità, improrogabilità e imprevedibilità.

Art. 18. - Ferie.
L’operaio ha diritto ogni anno compiuto ad un periodo di ferie pari a:
12 giorni (96 ore) per anzianità di servizio da 1 a 6 anni compiuti;
14 giorni (112 ore) per anzianità di servizio oltre 6 e fino a 17 anni compiuti;
18 giorni (144 ore) per anzianità di servizio oltre i 17 anni compiuti.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute da imprescindibili esigenze Iconiche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale l’operaio non sia ammesso al godimento delle ferie, nonché per le giornate di ferie oltre le dodici, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 20. - Malattia ed infortunio.
[...]
Nel caso in cui l’operaio, a séguito di infortunio, subisca una menomazione fisica, la ditta esaminerà la possibilità di adibirlo ai lavorazioni confacenti al suo stato fisico.
[...]

Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per il trattamento da adottarsi in caso di gravidanza e puerperio dell’operaia si fa riferimento agli accordi interconfederali e alle disposizioni di legge.

Art. 27. - Mense.
Per quanto riguarda le mense e le indennità sostitutive di mensa si fa riferimento alle condizioni di fatto esistenti nella Zona.

Art. 28. - Locali a disposizione delle maestranze.
Le imprese con più di 15 operai metteranno a disposizione un locale o baracca per la custodia degli abiti degli operai.
Tale locale dovrà essere idoneo anche igienicamente allo scopo dovrà essere mantenuto chiuso durante le ore di lavoro.
Le imprese metteranno altresì a disposizione un locale o baracca dove i lavoratori possano consumare i pasti.
Chiarimento a verbale.
Per gli operai comandati a prestare la loro attività in cave distanti dal cantiere di lavorazione, la ditta metterà anche a disposizione una baracca fissa o mobile per la custodia degli abiti e degli attrezzi di lavoro.

Art. 29. - Indumenti protettivi.
Per i lavori in acqua, la ditta dovrà fornire agli operai degli stivali di gomma.
Tali indumenti non sono intercambiabili.
È dovere dell’operaio curare che gli stivali di gomma avuti in consegna abbiano durata non inferiore a quella che la normale usura determinerebbe.
Se la ditta ordina che il lavoro continui anche in caso di pioggia battente dovrà fornire in uso ai lavoratori l’impermeabile.

Art. 30. - Pronto soccorso.
L’Azienda con più di 20 operai saranno fornite di cassette di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio.
Le Aziende con meno di 20 operai si atterranno per i materiali di medicazione, alle norme di legge.

Art. 31. - Distribuzione e assegnazione del lavoro.
La distribuzione e l’assegnazione del lavoro, la determinazione del numero del personale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto e in generale la fissazione dei criteri e dei metodi di lavoro, sono di competenza della Direzione dell’Azienda.

Art. 32. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto e nei regolamenti interni, secondo le norme di legge.
Il lavoratore deve in particolare:
1) osservare l’orario stabilito e i turni di lavoro ai quali è stata assegnato;
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone le responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme e istruzioni ricevute;
3) conservare e fare buon uso delle macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a disposizione senza portare nessuna modifica se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione d superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro darà diritto alla ditta di rivalersi sulle si competenze, previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili o dei materiali della ditta occorrenti ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite del materiale a lui affidato e che siano lui imputabili, sempreché l’operaio sia stato messo in condizioni custodirlo.
È vietato agli operai in particolare:
а) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine od autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto, macchine e moto, che ad essi non siano espressamente affidati.

Art. 34. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non può lasciare il luogo di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dal luogo di lavoro deve essere richiesto dall’operaio entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
Agli operai che frequentano corsi di studi serali o festivi saranno concessi permessi per la durata degli esami.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nel luogo di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nel luogo di lavoro se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 37. - Commissioni interne.
Per quanto riguarda i compiti e le funzioni delle Commissioni interne e dei delegati di impresa valgono le norme degli accorti interconfederali vigenti.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni.
Le infrazioni dell’operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga base pii contingenza;
3) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell’art. 39.
[...]
Incorre nei provvedimenti di multa e sospensione l’operaio che:
а) non si presenti come previsto dall’art. 33 (Assenze) al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell’Azienda o il materiale in lavorazione;
e) si presenti al lavoro in stato di manifesta ubriachezza;
[...]
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) esegua entro il cantiere dell’Azienda lavori di entità per conto proprio o di terzi fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’Azienda;
i) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 39. - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 38 (provvedimenti disciplinari, multe e sospensioni) non siano cosi gravi da rendere applicabile In sanzione di cui alla lettera B.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) lieve insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo del materiale del cantiere o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il cantiere dell’Azienda per conto proprio o di terzi, lievi di entità e senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nel cantiere fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 38 (provvedimenti disciplinari, multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 38 (Provvedimenti disciplinari, multe e sospensioni).
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) non lieve insubordinazione ai superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dell’azienda od materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare u giudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impiantii o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavoro entro il cantiere dell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve entità oppure con l’impiego di materiale dell’azienda;
h) rissa nell’interno di reparti di lavorazione.

Art. 45. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate, per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza in base alle norme; degli accordi richiamati nell’art. 37 e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni stipulanti.