Tipologia: CCNL
Data firma: 10 settembre 1959
Validità: 01.07.1959 - 30.06.1961
Parti: Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari e Sindacato Nazionale Dirigenti Consorzi Agrari
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari provinciali, Dirigenti

Sommario:

Art. 1. - Classificazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Servizio militare.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Malattia e infortunio.
Art. 7. - Trasferte.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Tredicesima e quattordicesima mensilità, gratifica annuale.
Art. 10. - Alloggio.
Art. 11. - Previdenza.
Art. 12. - Preavviso.
Art. 13. - Indennità di anzianità.
Art. 14. - Dimissioni.
Art. 15. - Anzianità convenzionale.
Art. 16. - Premio di anzianità di servizio.
Art. 17. - Disposizioni generali.
Art. 18. - Decorrenza - Durata - Validità.

Contratto collettivo nazionale per i dirigenti dei consorzi agrari provinciali, 10 settembre 1959

Il 10 settembre 1959 in Roma, il Comitato Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari [...] e il Sindacato Nazionale Dirigenti Consorzi Agrari [....], hanno stipulato il presente contratto di lavoro da valere per tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Detta assunzione, che normalmente è a tempo indeterminato, può essere fatta, per atto scritto, anche con prefissione di termine, ai sensi dell’art. 2097 del Codice civile. [....]

Art. 5. - Ferie.
Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di 28 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione.
Qualora particolari esigenze aziendali, riconosciute dall’amministrazione del Consorzio, non consentono al dirigente di usufruire in tutto o in parte del periodo annuale di ferie, sarà corrisposto al dirigente stesso il compenso sostitutivo che dovrà essere richiesto dall’interessato entro il 31 gennaio dell’anno successivo. [...]

Art. 6. - Malattia e infortunio.
[...]
Il dirigente sarà assicurato contro gli infortuni che comportino invalidità permanente, parziale o totale, o morte, in base alla retribuzione lorda mensile percepita, incrementata dai ratei della 13a e 14a mensilità. [...]
Qualora all’infortunio sia connessa responsabilità civile del Consorzio, i predetti massimali si intendono raddoppiati, fatte salve le limitazioni previste dalla Compagnia assicuratrice.
Con la copertura dei rischi fissata dal presente articolo, il Consorzio è scaricato da ogni responsabilità derivante da infortuni, rinunziando a favore dell’infortunato, o degli aventi causa, alle eventuali azioni consentite.