Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46215 - Pulizia dei rulli della macchina punzonatrice in assenza di protezione e responsabilità per infortunio


 


Responsabilità dell'amministratore delegato e del responsabile per la sicurezza di una s.p.a. del reato di lesioni da schiacciamento della mano destra, con amputazione del 2, 3 e 4 dito, in danno di un lavoratore al quale avevano consentito di eseguire la pulizia dei rulli della macchina punzonatrice in assenza di protezione.
Ai predetti fu imputato di aver omesso la valutazione del rischio derivante dalle predette operazioni di pulizia, eseguite manualmente, nonchè di non aver posto in essere misure idonee a prevenire contatti accidentali del corpo del lavoratore con gli ingranaggi della macchina, in tal guisa avendo violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35.

Condannati, ricorrono in Cassazione - Rigetto.

La Corte afferma che i ricorrenti "sembrano non considerare che il principale profilo di colpa rilevato attiene all'assenza di protezioni dagli organi in movimento della macchina e che, a fronte di ciò, poco rileva accertare le ragioni per le quali la mano del lavoratore è finita tra i rulli, se a causa di una scivolata dovuta alla presenza dell'olio o di un ostacolo o a causa di una disattenzione dello stesso lavoratore; qualunque possa esserne stata la causa, se i rulli fossero stati schermati, come avrebbe dovuto essere, l'infortunio si sarebbe evitato."


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo - Presidente

Dott. FOTI G. - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 6808/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto



1 - (Omissis) e (Omissis) ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, del 21 febbraio 2011, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, del 26 maggio 2009, ha sostituito la pena detentiva di due mesi di reclusione a ciascuno inflitta con la corrispondente pena pecuniaria.

I due imputati sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di (Omissis).

Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, i due imputati, il (Omissis) quale amministratore delegato, il (Omissis) quale responsabile per la sicurezza della " (Omissis) s.p.a.", della quale era dipendente l' (Omissis), hanno causato a costui lesioni da schiacciamento della mano destra, con amputazione del 2, 3 e 4 dito, avendogli consentito di eseguire la pulizia dei rulli della macchina punzonatrice in assenza di protezione ed avendo omesso di valutare il rischio derivante dalle predette operazioni, eseguite manualmente, nonchè di porre in essere misure idonee a prevenire contatti accidentali del corpo del lavoratore con gli ingranaggi della macchina, in tal guisa avendo violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35.

2- Avverso detta sentenza ricorrono, dunque, i due imputati, che, con atti separati ma sostanzialmente dello stesso tenore, deducono:

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove il giudice del gravame avrebbe tautologicamente affermato che l'incidente si era verificato perchè il lavoratore era scivolato su un gradino sporco di olio e privo del tappeto antiscivolo; sotto altro profilo, il ricorrente (Omissis) rileva, inoltre, la non imputabilità allo stesso della condotta omissiva di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, riguardante solo il (Omissis), quale amministratore delegato della società;

b) Violazione di legge, avendo lo stesso giudice ritenuto la violazione, da parte degli imputati, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 68 e 35, senza considerare che, per procedere alla pulizia dei rulli della macchina, l'attività delle stesse era stata interrotta e che la norma applicabile nel caso di specie sarebbe il cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 48, che disciplina la pulizia degli organi della macchina anche a mano, ove esigenze tecniche lo richiedano.

Diritto



Il ricorso è infondato.

1- Quanto al primo dei motivi proposti, rileva la Corte che il giudice del gravame ha attribuito, oltre che all'assenza di uno schermo che rendesse impossibile il contatto dei rulli della macchina con il corpo dei lavoratori ed alle approssimative modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia della macchina stessa, anche alla presenza di olio sullo scalino ed all'assenza del tappeto antiscivolo. Circostanze, queste ultime, che lo stesso giudice ha affermato essere emerse agli atti in maniera pacifica, tanto da non essere state oggetto, è stato precisato nella sentenza impugnata, di contestazione alcuna da parte della stessa difesa tecnica.

Affermazione non smentita dai ricorrenti, di guisa che l'accusa di "tautologia" rivolta all'argomentare, sul punto, del giudice del gravame, si presenta del tutto infondata ed altresì generica.

Peraltro, ove la censura dovesse tendere a contestare la dinamica dell'incidente così come ricostruita dai giudici del merito, dovrebbe rilevarsi, non solo la tardività, e quindi la non deducibilità in questa sede, della contestazione, non risultando che la stessa sia stata svolta nei motivi d'appello, ma anche la sua genericità, avendo in proposito i ricorrenti solo opinato, senza offrirne una convincente spiegazione, che lo scivolamento dallo scalino non avrebbe consentito al lavoratore di raggiungere con la mano i rulli in movimento. I ricorrenti, d'altra parte, sembrano non considerare che il principale profilo di colpa rilevato attiene all'assenza di protezioni dagli organi in movimento della macchina e che, a fronte di ciò, poco rileva accertare le ragioni per le quali la mano del lavoratore è finita tra i rulli, se a causa di una scivolata dovuta alla presenza dell'olio o di un ostacolo o a causa di una disattenzione dello stesso lavoratore; qualunque possa esserne stata la causa, se i rulli fossero stati schermati, come avrebbe dovuto essere, l'infortunio si sarebbe evitato.

Priva di rilievo si presenta, poi, l'osservazione, svolta dal ricorrente (Omissis), circa la non imputabilità allo stesso della condotta omissiva ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4. Invero, tale profilo di colpa, in realtà riferibile al datore di lavoro, è stato dal giudice del gravame rilevato solo in via residuale, ed in aggiunta agli altri già segnalati, e solo per evidenziare la pluralità delle violazioni in materia antinfortunistica di cui gli imputati si sono resi responsabili; violazioni rilevate anche con riferimento alle modalità con le quali venivano svolte le operazioni di pulizia delle macchine.

2- Infondato e generico è anche il secondo motivo di ricorso.

Il giudice del gravame ha, invero, correttamente sostenuto che l'obbligo, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 68, di munire gli organi lavoratori delle macchine di schermi e di apparecchiature di protezione al fine di evitare pericolosi contatti con il corpo degli operatori, oltre che di dispositivi di sicurezza capaci di bloccare immediatamente i motori in caso di pericolo, ha carattere generale ed è diretto ad impedire, in termini assoluti, la possibilità per l'operatore di accesso a tutti gli organi in movimento della macchina; ciò, evidentemente, non solo quando la stessa si trovi in fase di lavorazione, ma anche nel corso di operazioni di pulizia o di manutenzione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1957, articolo 48, ritenuto dai ricorrenti applicabile nel caso in esame, nulla di diverso sostiene, se non che interventi su elementi in moto della macchina possono essere eseguiti, facendo tuttavia uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo, allorchè sia richiesto da particolari esigenze tecniche.

Laddove, con riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che i ricorrenti non indicano: a) quali siano state le "particolari esigenze tecniche" che hanno costretto ad intervenire sulla macchina con gli organi in movimento; b) quali mezzi idonei ad evitare qualsiasi pericolo siano stati previsti.

A tale ultimo proposito, peraltro, occorre rilevare che, non solo non risulta che siano stati adottati, in occasione degli interventi di manutenzione, strumenti idonei ad evitare pericolo per gli operatori, ma risulta il contrario. Il giudice del gravame ha, invero, precisato in relazione alla posizione dei lavoratori nel corso delle operazioni di pulizia dei rulli, che la postazione di comando della spianatrice era posta in maniera tale da non garantire all'operatore la diretta visione del collega incaricato della pulizia, di guisa che egli doveva mantenere in azione il comando di rotazione degli stessi rulli e rilasciarlo "istintivamente" in caso di pericolo. Solo successivamente il quadro di comando era stato spostato e posizionato in maniera tale da consentire all'operatore il controllo diretto dell'addetto alle operazioni di pulizia.

I ricorsi devono essere, dunque, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.