Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 novembre 2012, n. 21137 - Sostanze nocive e malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22574-2007 proposto da:
(Omissis) ved. (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 233/2007 della CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 29/04/2007 R.G.N. 39/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);
udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per accoglimento del primo motivo e secondo motivo del ricorso.
Fatto
Con sentenza dell'11/4/2007 la Corte d'appello di Cagliari ha accolto l'impugnazione dell'Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro, che aveva riconosciuto a (Omissis), quale erede del coniuge (Omissis), il diritto alla rendita ai superstiti per accertata malattia professionale del suo dante causa, ed ha rigettato la domanda proposta dalla (Omissis) il 15/12/2000. La Corte è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che non era stata raggiunta la prova sufficiente in ordine al fatto che l'utilizzazione, da parte del (Omissis), di sostanze nocive nell'espletamento dell'attività lavorativa potesse aver inciso sulla malattia della mielofibrosi, dalla quale era risultato essere affetto prima del decesso, posto che il C.T.U. del riesame aveva accertato che il rischio sopportato dal dante causa della ricorrente non era valutabile ai fini invocati da quest'ultima e considerato che la medesima non aveva dimostrato in che cosa consistessero e quali principi pericolosi contenessero le suddette sostanze. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la (Omissis), la quale affida l'impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l'Inail. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
Diritto
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 degli articoli 112, 324, 416 e 434 c.p.c. e articolo 2929 c.c., nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.
Sostiene la ricorrente che, a fronte della sentenza di primo grado che aveva accertato la circostanza dell'utilizzo abituale e continuo di pesticidi da parte del (Omissis) per circa quarantanni, l'istituto appellante non aveva svolto al riguardo alcuna specifica censura nell'atto di impugnazione, per cui ne conseguiva che la Corte di merito avrebbe dovuto tener necessariamente conto del fatto così acclarato ai fini della verifica della sussistenza della denunziata malattia professionale.
Il motivo è infondato.
Invero, è opportuno precisare che nella memoria difensiva di primo grado, il cui contenuto è stato trascritto nel presente ricorso, l'istituto assicuratore, pur non escludendo che il dante causa della ricorrente avesse potuto impiegare inizialmente prodotti quali il "Parathio" e il "dietil 0-(4-nitrofenil) tiofosfato, usati a scopo di disinfestazione in agricoltura, chiariva che, tuttavia, il suo impiego non era privo di rischio quando non si adottavano misure protettive adeguate ed aggiungeva che, in ogni caso, la correlazione dell'insorgenza ritardata della patologia in esame all'uso prolungato delle predette sostanze tossiche era da demandare ad una apposita valutazione medico-legale. Inoltre, in sede di appello l'Inail contestò in maniera specifica che la patologia denunziata potesse annoverarsi tra quelle "tabellate" per le quali scattava la presunzione di incidenza sulla malattia professionale, ritenendo che la stessa era, invece, una malattia ad eziologia multifattoriale, al punto che la Corte d'appello ritenne di dover disporre un rinnovo della perizia.
Va, comunque, rilevato che il quesito di diritto proposto dalla ricorrente è inconferente in quanto l'accertamento richiesto in ordine all'incidenza dell'esposizione potenzialmente morbigena ai suddetti pesticidi sulla lamentata malattia professionale è stato fatto oggetto di apposita perizia in sede di appello, all'esito della quale si è appurata l'impossibilità di formulazione di un giudizio sul fatto che la predetta esposizione potesse essere stata causa o concausa della lamentata malattia, senza che alcuna censura di devianza dalle regole di indagine scientifica sia stata proposta avverso tale relazione da parte della (Omissis).
2. Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 e della tabella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336, articolo 1, comma 1, nonchè dell'articolo 2697 c.c., il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 e chiede di verificare se in caso di accertamento dell'esistenza di lavorazioni previste dalla predetta tabella che esponevano a rischio specifico era a carico dell'Inail l'onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi della malattia professionale la cui insorgenza era in tale ipotesi presunta dalla legge.
Il motivo è infondato in quanto nella sentenza impugnata non è contenuta alcuna affermazione in ordine al carattere "tabellare" della lavorazione praticata dal (Omissis) in guisa tale da farne presumere l'incidenza sulla manifestazione della lamentata malattia professionale. Infatti, proprio a seguito delle specifiche censure formulate a tal riguardo dalla difesa dell'istituto assicuratore la Corte di merito ammise il rinnovo della consulenza medico legale.
3. Col terzo motivo la ricorrente si lamenta della violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 116, 421 e 437 c.p.c., nonchè della carenza di motivazione della sentenza impugnata, il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.
Sostiene la ricorrente che in entrambi i gradi del giudizio aveva articolato la prova per testi e che il consulente di parte aveva prospettato l'utilità di raccogliere notizie sulle lavorazioni effettuate dal (Omissis), ma che la Corte non aveva spiegato in alcun modo la mancata ammissione di tali mezzi istruttori.
Il motivo è infondato.
Invero, è agevole osservare che rientrava nei poteri della Corte ammettere i mezzi di prova ritenuti rilevanti ai fini della decisione, nè è dimostrato che quelli indicati dalla parte fossero realmente decisivi.
Infatti, "in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, i compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04) In ogni caso l'implicito rigetto di ammissione di tali mezzi istruttori non equivale ad omessa pronunzia censurabile nella presente sede di legittimità. Si è, invero, precisato (Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003) che "qualora ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie non è configurarle il vizio di omessa pronuncia di cui all'articolo 112 cod. proc. civ., che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda a o a un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto." Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, atteso che il ricorso di primo grado è del 15/12/2000.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.