Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 novembre 2012, n. 21149 - Rendita per danno biologico da infortunio


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 25549/2007 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 538/2006 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/10/2006 r.g.n. 431/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (Omissis); per l'accoglimento del ricorso.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto.

 

Fatto



Con sentenza del 27/9 - 11/10/06 la Corte d'appello di Cagliari ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta da (Omissis) avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari, che gli aveva rigettato la domanda volta a conseguimento della rendita per danno biologico da infortunio sul lavoro subito il (Omissis), da conglobarsi col danno non indennizzabile derivante da precedente infortunio del (Omissis), ed ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla predetta rendita nella misura del 22% a decorrere dal 1 agosto 2002, condannando l'Inail al pagamento delle differenze sui ratei maturati con gli interessi legali.

Ha spiegato la Corte che una volta in cui si era avuta la certezza dell'esistenza di un danno biologico del 21% derivante dall'ultimo infortunio, col quale concorreva quello scaturente dal precedente infortunio stimato nella misura dell'8%, poteva applicarsi la formula del (Omissis), di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 6, con conseguente determinazione di un coefficiente del 22%, alla cui misura doveva ragguagliarsi il danno biologico spettante al (Omissis).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il (Omissis), il quale affida l'impugnazione ad un solo motivo di censura.

Resiste con controricorso l'Inail, il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



Con un solo motivo di censura il ricorrente denunzia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, comma 6, nonchè l'omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione agli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello ha malamente applicato la formula (Omissis), di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 6, in quanto la percentuale del danno biologico derivante dai due infortuni, pari a 22,826, doveva essere arrotondata al valore superiore del 23% e non a quello inferiore del 22%. A tal riguardo il (Omissis) precisa che nella summenzionata formula il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di integrità psicofisica preesistente (nella fattispecie era 92, pari alla differenza tra 100 e la percentuale dell'8% dell'inabilità preesistente), mentre il numeratore indica la differenza fra quest'ultimo dato ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale (nella fattispecie era 71, pari alla differenza fra 92 e la percentuale del 21% del danno biologico risentito da ultimo).

Il motivo è infondato.

Invero, la tesi sostenuta dal ricorrente fa leva sulla necessità di arrotondamento per eccesso dei numeri decimali rapportati alla percentuale del danno indennizzabile conseguente all'applicazione della formula denominata " (Omissis)" che non ha riscontro alcuno, nè nella norma invocata di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 6, nè nella normativa vigente in materia di previdenza. Infatti, la prima parte del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, articolo 13, comma 6, stabilisce espressamente quanto segue: "Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale". Orbene, la Corte d'appello di Cagliari, una volta disposto il rinnovo della perizia medico-legale, ha correttamente applicato nella fattispecie tale metodo normativo di calcolo, pervenendo alla conclusione che la percentuale del danno biologico indennizzabile a decorrere dal 1 agosto del 2002 era del 22%, per cui bene ha fatto a non tener conto dell'ulteriore decimale dello 0,826 indicato dall'odierno ricorrente, in quanto diversamente avrebbe finito per eseguire un arrotondamento matematico al grado superiore del 23%, come auspicato dall'assicurato, non previsto dalla norma applicata.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo giudizio a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, atteso che il ricorso di primo grado fu depositato il 2 aprile 2003.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.