Ministero dello Sviluppo economico
Circolare 28 marzo 2007, n. 18752.
Gru mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di carico o di momento.
Alle Direzioni reg.li e prov.li del lavoro
Agli Assessorati alla sanità delle Regioni
Alle Aziende unità sanitarie locali (per il tramite degli Assessorati alla sanitàdelle Regioni)
Alla provincia autonoma di Trento -Dip. serv. sociali - serv. Lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. prot. ambiente e tutela del lavoro
All'ISPESL - D.T.S. e D.OM.
Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
Agli Organismi notificati per la direttiva 98/37/CE
Ai costruttori di gru mobili
Agli utilizzatori di gru mobili
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 299 del 28 ottobre 2006 e' stato pubblicato il riferimento della norma CEN 13000: 2004 come norma armonizzata alla direttiva 98/37, accompagnato con l'avvertenza che l'applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 di tale norma non conferisce presunzione di conformità al requisito di sicurezza 4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) – in connessione con i punti 1.1.2c) (situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5 (selettore modale), 1.3.1, 4 e 1.2.1 1 (stabilita) e 4.1.2.3 (resistenza meccanica) - dell'All. I della direttiva 98/37.
In sostanza, la Commissione europea ha riconosciuto che la norma in questione non prevede misure adeguate per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell'operatore) del dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento, quando il costruttore decida di applicarlo.
In effetti, l'uso di tale by-pass - la cui installazione può essere prevista per consentire l'effettuazione di manovre molto particolari (montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio, ecc.) o per superare condizioni di emergenza - comporta praticamente una drastica esclusione di uno specifico dispositivo di sicurezza fondamentale contro alcuni rischi caratteristici (cedimento strutturale per sovraccarico meccanico, perdita di stabilità e conseguente rovesciamento/ribaltamento) di tali macchine e pertanto deve poter avvenire nel quadro dell'adozione di un complesso di contromisure che garantiscano che, al momento dell'azionamento:
- da una parte, vi sia la ragionevole certezza che l'operatore abbia piena consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato -per sé e le altre persone - in cui opera, e delle gravi responsabilità (in rapporto alle possibili conseguenze del proprio comportamento) che si assume,
- e dall'altra, risulti ridotta l'entità dei rischi conseguenti all'esclusione di un dispositivo di sicurezza mediante l'adozione di misure che comunque portino a condizioni di sicurezza migliorata.
La citata avvertenza della Commissione europea riconosce, in pratica, che il complesso delle disposizioni della EN 13000 non garantisce allo stato il rispetto di quanto appena illustrato.
Sentiti al riguardo i competenti Servizi dell'Ispesl e il Coordinamento tecnico delle Regioni, tanto si porta, quindi, a conoscenza:
a) dei costruttori di gru mobili: perché tengano conto di quanto rilevato dalla Commissione europea e mettano in commercio macchine in linea col requisito di sicurezza di cui al citato punto 4.2.1.4 dell'all. I della direttiva 98/37, adottando le opportune disposizioni tecniche, in attesa di una elaborazione definitiva del punto 4.2.6.3.2 della norma EN13000,
b) degli utilizzatori di gru mobili costruite in conformità alla citata direttiva 98/37/CE: perché - in caso risulti effettivamente installato sulle macchine già in servizio il dispositivo in argomento - prendano in debita considerazione la situazione di pericolosità sopra rilevata ed adottino le necessarie misure in modo da prevenire ugualmente l'uso improprio dello stesso, in particolare verificando che:
-
la presenza del dispositivo di by-pass del limitatore risulti effettivamente necessaria in rapporto alle condizioni di impiego normali o eccezionali previste dal fabbricante;
-
le istruzioni per l'uso contengano le specifiche procedure da osservarsi nelle suddette condizioni;
-
il dispositivo di comando del by-pass sia del tipo a chiave e ad azione mantenuta;
-
l'intervento del by-pass sia accompagnato dall'attivazione di un avvertitore acustico e luminoso e determini una modalità di funzionamento in condizioni di sicurezza migliorate (quali ad es: riduzione delle velocità dei movimenti pericolosi, intermittenza dei movimenti, temporizzazione dell'intervento del dispositivo, ecc.), salvo che dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e basata sulle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della macchina, dette modalità non risultino superflue.
Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di farne oggetto della più ampia diffusione presso i soggetti interessati.
Roma, 28 marzo 2007
Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività del Ministero dello sviluppo economico
Bianchi
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Battistoni