Tipologia: CCNL
Data firma: 23 luglio 1959
Validità: 23.07.1959 - 31.12.1961
Parti: Sindacato Generale Armatori, Federazione Italiana dell’Armamento di Linea e Fegemare-Cisl, Film-Cgil, Film-Cisl, Federazione Nazionale Cisnal-Mare, Sancam-Uil, Sindan, Uim-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Navi passeggeri >50 tonn.

Sommario:

Capo I Tipi di convenzione di arruolamento
Art. 1. - Tipi di convenzione di arruolamento.
Art. 2. - Convenzione a viaggio.
Art. 3. - Convenzione a tempo determinato.
Art. 4. - Convenzione a tempo indeterminato.
Art. 5. - Periodo di prova.
Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 6. - Tabelle di armamento.
Art. 7. - Ufficiali marconisti.
Art. 8. - Allievi ufficiali e diplomati nautici.
Art. 9. - Trattamento sottufficiali.
Capo III Norme disciplinari
Art. 10. - Rapporti gerarchici e disciplinari.
Art. 11. - Saluto alla Bandiera e ai superiori.
Art. 12. - Condotta degli arruolati.
Art. 13. - Assenze da bordo.
Art. 14. - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
Art. 15. - Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Art. 16. - Licenziamento per colpa grave dell’arruolato.
Art. 17. - Reclami degli arruolati.
Capo IV Orario di lavoro
Art. 18. - Inizio del servizio a bordo.
Art. 19. - Orario di lavoro nei porti, con turno di porto.
Art. 20. - Servizio di guardia nel porto di armamento od in quello italiano capolinea.
Art. 21. - Servizio nei porti intermedi o capolinea non italiani.
Art. 22. - Franchigia e mezzo di trasporto.
Art. 23. - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa.
Art. 24. - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto.
Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 25. - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
Art. 26. - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni dell’arruolato.
Art. 27. - Lavori per manutenzione e pulizia della nave.
Art. 28. - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.
Art. 29. - Servizio merci, posta e provviste.
Art. 30. - Sostituzione di ammalati e di infortunati.
Art. 31. - Oggetti in consegna.
Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 32. - Paghe.
Art. 33. - Indennità di contingenza.
Art. 34. - Indennità rischio mine.
Art. 35. - Indennità rischio guerra.
Art. 36. - Eventuale periodo di ingaggio.
Art. 37. - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze degli arruolati - Libretto paghe.
Art. 38. - Gratifica natalizia e gratifica pasquale.
Art. 39. - Assegni familiari.
Art. 40. - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore.
Art. 41. - Compensi per sostituzione di personale mancante.
Art. 42. - Compensi per lavoro straordinario.
Art. 43. - Indennità di rappresentanza durante l’imbarco (sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario) per Padroni al comando e Direttori di macchina.
Art. 44. - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive.
Art. 45. - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero.
Art. 46. - Indennità rischi epidemici.
Art. 47. - Deleghe dell’arruolato per il pagamento di parte della retribuzione.
Art. 48. - Divise equipaggio.
Capo VII Alloggio e vitto
Art. 49. - Corredo cuccette.
Art. 50. - Vitto, qualità e quantità dei viveri.
Art. 51. - Indennità sostitutiva della panatica.
Art. 52. - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione.
Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 53. - Giorni festivi.
Art. 54. - Giorni festivi trascorsi in navigazione.
Art. 55. - Giorni festivi nei porti.
Art. 56. - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica.
Art. 57. - Ferie.
Art. 58. - Congedi matrimoniali.
Capo IX Previdenze

Art. 59. - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia.
Art. 60. - Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione.
Art. 61. - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione della convenzione di arruolamento per naufragio.
Art. 62. - Assicurazione malattie e infortuni.
Art. 63. - Servizio militare di leva e richiami alle armi.
Art. 64. - Indennità di perdita corredo, strumenti professionali ed utensili.
Capo X Risoluzione della convenzione di arruolamento
Art. 65. - Risoluzione di diritto qualunque sia il tipo di convenzione di arruolamento.
Art. 66. - Risoluzione della convenzione di arruolamento a viaggio.
Art. 67. - Risoluzione della convenzione di arruolamento a tempo determinato.
Art. 68. - Norme comuni alle convenzioni di arruolamento a viaggio e a tempo determinato.
Art. 69. - Risoluzione della convenzione di arruolamento a tempo indeterminato.
Art. 70. - Rimpatrio.
Capo XI Regolamento per i servizi di bordo
Art. 71. - Regolamento per i servizi di bordo.
Capo XII Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione alle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali
Art. 72. - Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione alle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali.
Capo XIII Disposizioni finali b transitorie
Art. 73. - Esclusione di ogni rapporto impiegatizio, salvo stipulazioni espresse.
Art. 74. - Affissione del contratto a bordo.
Art. 75. - Decorrenza e durata.
Art. 76. - Disposizioni transitorie.
Allegati
Allegato 1 Modello di convenzione di arruolamento per arruolamento a viaggio
Allegato 2 Modello di convenzione di arruolamento per arruolamento a tempo determinato
Allegato 3 Modello di convenzione di arruolamento per arruolamento a tempo indeterminato
Allegato 4 Paghe mensili personale di stato maggiore
Allegato 6 Paghe mensili sottufficiali e comuni
Allegato 7 Indennità di contingenza - Scala mobile
Allegato 8 Indennità mensili rischio mine personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 9 Indennità mensili rischio mine sottufficiali e comuni
Allegato 10 Assegni familiari
Allegato 11 Compensi orari per lavoro straordinario personale di stato maggiore e allievi ufficiali
Allegato 12 Compensi orari per lavoro straordinario sottufficiali e comuni
Allegato 15 Tabella viveri sottufficiali e comuni (composizione dei pasti) 
Allegato 16 Tabella viveri (quantitativi) spettanti ad ogni arruolato Sottufficiali e Comuni
Allegato 17 Annotazioni alla tabella viveri Sottufficiali e Comuni
Allegato 18 Assicurazioni malattie
Allegato 19 Assicurazione infortuni
Allegato 20 Indennità perdita corredo, strumenti professionali e utensili

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonn. di stazza lorda, 23 luglio 1959

L’anno 1959, addì 23 del mese di luglio, in Roma, tra il Sindacato Generale Armatori [...], la Federazione Italiana dell’Armamento di Linea [...], e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: Federazione Gente del Mare (Fegemare) [...], assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film-Cgil) [...], assistiti dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], Federazione Italiana Lavoratori del Mare (Film Cisl) [...], assistiti dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...], Federazione Nazionale Cisnal-Mare [...], assistito dalla Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], Sindacato Nazionale Autonomo Capitani di Macchina (Sancam) [...], assistito dall’Unione Italiana del Lavoro [...], Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione (Sindan) [...], Unione Italiana Marittimi (Uim) [...], assistiti dalla Unione Italiana del Lavoro [...], hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di Lavoro per l’arruolamento degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti fra gli armatori e gli arruolati delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l.
Agli effetti del presente contratto per navi da passeggeri si intendono:
- le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte;
- le navi da 2.001 a 4.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte;
- le navi da 4.001 a 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte;
- le navi oltre 5.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte.
Agli Ufficiali, ai Marconisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti nell’art. 72 del presente contratto, si applicheranno le norme del presente contratto, salvo le varianti stabilite nel detto art. 72.

Capo I Tipi di convenzione di arruolamento
Art. 1. - Tipi di convenzione di arruolamento.

La convenzione di arruolamento può essere stipulata con uno dei seguenti tipi di convenzione:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
Per i medici di bordo saranno stipulate convenzioni a viaggio.
[...]
La convenzione di arruolamento sarà sempre valida, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia la nave dell’armatore e, salvo il caso di arruolamento a viaggio, qualunque sia la destinazione.
Il personale sarà tenuto, a richiesta dell’armatore, ad imbarcare o trasbordare, in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da passeggeri dell’armatore o noleggiata dall’armatore.
Le convenzioni di arruolamento da stipularsi avanti l’Autorità marittima a sensi di legge saranno redatte in conformità dei modelli V (convenzione a viaggio), T.D. (convenzione a tempo determinato), T.I. (convenzione a tempo indeterminato), allegati al presente contratto (Allegati n. 1, 2, 3).
Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, arruolati fuori d’Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulate convenzioni speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

Art. 4. - Convenzione a tempo indeterminato.
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulata all’inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituita come conseguenza di precedenti convenzioni a viaggio od a tempo determinato, come indicato all’art. 1.

Capo II Composizione dell’equipaggio
Art. 6. - Tabelle di armamento.

Le tabelle minime di armamento in relazione alla sicurezza della navigazione (numero del personale di coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l’equipaggio) saranno stabilite nave per nave dall’Autorità Marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.
Il numero del personale di macchina sarà determinato osservando le disposizioni che seguono:
Per le motonavi il numero del personale di macchina sarà de-terminato caso per caso dall’Autorità Marittima, sentite le organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro Italiano Navale.
Per i piroscafi il numero del personale di macchina sarà determinato secondo le norme seguenti:
Fuochisti.
Il numero dei fuochisti sulle navi a carbone sarà determinato in modo che ciascuno di essi debba maneggiare non più di quattro tonnellate di carbone al giorno (calcolate sul consumo effettivo medio del piroscafo), accudendo a non più di tre forni, ovvero non più di tre tonnellate di carbone al giorno, accudendo a non più di quattro forni.
Nel caso in cui si superino i limiti sopra indicati si procederà:
a) Nel primo caso (quattro tonnellate e tre forni).
- All’imbarco di un fuochista in più se il consumo medio del piroscafo superi le 12 tonnellate e fino al massimo di 16 tonnellate oppure superi le 24 tonnellate e fino al massimo di 28 tonnellate.
- All'imbarco di tre fuochisti in più se il consumo medio superi le 16 oppure le 28 tonnellate.
b) Nel secondo caso (tre tonnellate e quattro forni).
- All’imbarco di un fuochista in più se il consumo medio superi le 9 tonnellate fino al massimo di 12 tonnellate, oppure superi le 18 tonnellate e fino al massimo di 24 tonnellate.
- All’imbarco di tre fuochisti in più se il consumo medio superi le 12 oppure le 24 tonnellate.
Ove il consumo medio superi, rispettivamente nei casi a) e b), le tonnellate 36 o 27 senza raggiungere un multiplo di 12 o di 9, il numero dei fuochisti sarà stabilito d’accordo fra le Organizzazioni sindacali e con l’approvazione dell’Autorità Marittima. Per i piroscafi con caldaie a tubi d’acqua, trattandosi di speciali tipi di caldaie con più bocche di forno, il numero dei fuochisti sarà determinato con il medesimo procedimento sopra stabilito per quanto riguarda il maneggio di non più di quattro tonnellate di carbone, ma senza tener conto del numero delle bocche di forno.
Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sarà determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non più di nove forni sulla stessa fronte.
Per forni si intendono i «polverizzatori».
Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarcherà, oltre il personale normale, un carbonaio che sarà particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori.
Sulle navi da 1.001 a 2.500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sarà imbarcato a scelta dall’armatore un diplomato macchinista, od un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnerà le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigerà per quelle superiori a 1.250 t.s.l.
Per le navi di stazza lorda superiore alle 2.500 tonn. saranno imbarcati, a scelta dell’armatore, due diplomati macchinisti, o un diplomato macchinista ed un fuochista od operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore.
Carbonai.
Il numero dei carbonai sarà tale che ciascuno di essi abbia da maneggiare nella giornata da cinque a otto tonnellate di carbone, tenendo conto, piroscafo per piroscafo, della ubicazione dei carbonili, in base alla quale verrà determinato il numero dei carbonai.
Quando i fuochisti non maneggino in media più di tre tonnellate di carbone al giorno ed il consumo medio normale giornaliero non superi le 18 tonnellate, non sarà obbligatorio l’imbarco di carbonai sui piroscafi adibiti a traffici mediterranei, mentre sui piroscafi adibiti a viaggi di gran cabotaggio si imbarcherà un carbonaio che farà servizio di giornaliero.
Personale eccedente le tabelle minime di armamento. Servizio passeggeri e merci.
Per il personale eccedente le tabelle minime di armamento e per l’organizzazione del servizio passeggeri e merci, le Organizzazioni sindacali interessate potranno intervenire solo per quanto riguarda l’orario e l’intensità del lavoro.
Sostituzione mancanti in corso di viaggio.
Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno degli arruolati prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all’Autorità Marittima o Consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l’equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l’Autorità Marittima o Consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.

Art. 7. - Ufficiali marconisti.
Agli effetti del trattamento di bordo il marconista imbarcato come 1° marconista, cioè con uno o più marconisti in sottordine, ovvero come marconista unico, è equiparato a secondo ufficiale.
Il marconista imbarcato in sottordine è equiparato a terzo ufficiale.
Per i marconisti che siano direttamente assunti dall’armatore si applicano tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, secondo il grado di equiparazione sopra specificato.
Qualora gli ufficiali marconisti siano forniti da Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento è regolato dagli appositi contratti o regolamenti organici.

Art. 8. - Allievi ufficiali e diplomati nautici.
I diplomati nautici (capitani di l.c. e capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
Gli allievi ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l’equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo stato maggiore.
Ove siano imbarcati allievi di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
I diplomati nautici (capitani di l.c. e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno arruolati come comuni, oltre gli allievi previsti dalla tabella di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei comuni.
I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel terzo comma del paragrafo «servizio di coperta» del Regolamento annesso al presente contratto (art. 71).
Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l’orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di comuni.

Capo III Norme disciplinari
Art. 10. - Rapporti gerarchici e disciplinari.

Durante l’arruolamento i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.

Art. 12. - Condotta degli arruolati.
L’arruolato ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra gli arruolati devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

Art. 13. - Assenze da bordo.
Nessuna persona dell’equipaggio - anche se franca dì servizio - potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
Durante le ore di lavoro sarà vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.

Art. 15. - Infrazioni disciplinari e sanzioni.
Le eventuali infrazioni degli arruolati ai propri doveri di servizio saranno puniti in relazione alla loro gravità ed in base alle disposizioni di legge vigenti.
Le punizioni inflitte dal Comandante dovranno essere annotate sul Giornale di bordo e gli interessati avranno facoltà di reclamo all’armatore oltre che all’Autorità marittima.

Art. 16. - Licenziamento per colpa grave dell’arruolato.
Sarà in facoltà dell’armatore di licenziare senza indennità gli arruolati in conseguenza di colpa grave. Si reputerà tra l’altro colpa grave: la insubordinazione, la frequente ubriachezza e la recidiva in disobbedienza, salvo al marittimo così punito il diritto di contestare presso l’Autorità Marittima o Consolare la legittimità del provvedimento.
[...]

Art. 17. - Reclami degli arruolati.
Gli eventuali reclami degli arruolati sulla liquidazione delle competenze e sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto debbono essere presentati al Comando di bordo prima di qualsiasi azione in sede sindacale o contenziosa.

Capo IV Orario di lavoro
Art. 19. - Orario di lavoro nei porti, con turno di porto.

L’orario normale di lavoro nei porti o rade, quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di otto ore giornaliere per tutto l’equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuerà dalle ore otto alle dodici e dalle tredici alle diciassette.
L’orario di lavoro per il personale di camera, cambusa e cucina adibito al servizio delle cucine e mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, sarà distribuito fra le ore 6 e le ore 19, oppure fra le 7 e le 20 con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.
È in facoltà del comandante, fermo restando quanto sopra per il personale di camera, cucina e cambusa, di modificare, anche per una sola categoria del restante personale, questi orari secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purché l’ora del pranzo sia inclusa fra le 11 e le 14 e l’orario sia compreso fra le 6 e le 19, ovvero fra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore, con le sole interruzioni per la consumazione dei pasti.
Seguiteranno in porto i consueti turni di guardia come in effettiva navigazione: per il personale di macchina quando i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali; per impersonale dì camera, cambusa e cucina quando vi siano passeggeri a bordo. Il tutto per il personale strettamente necessario a giudizio del Comandante.
Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell’equipaggio di continuare i vari servizi di bordo - salvo i casi di cui sopra - anche dopo l’orario normale, gli Ufficiali. Sottufficiali e Comuni impiegati avranno diritto al compenso per lavoro straordinario per tutte le ore ita piegate in più dell’orario normale di lavoro.
Il lavoro compiuto in giorno domenicale o festivo, oppure nelle ore pomeridiane dei giorni esplicitamente definiti dal presente contratto come semifestivi, sarà retribuito con il solo compenso per il lavoro straordinario festivo.

Art. 20. - Servizio di guardia nel porto di armamento od in quello italiano capolinea.
Nei giorni feriali gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Comuni, hanno l’obbligo di presentarsi a bordo alle ore 8 del mattino e debbono lavorare secondo il disposto del primo, secondo e terzo comma dell’articolo precedente.
Alle ore 17 scende a terra il personale franco di guardia e rimangono a bordo di guardia i Sottufficiali e Comuni di coperta, di camera, cucina e cambusa ed il personale di macchina strettamente necessari alle esigenze del servizio notturno, a giudizio del Comandante. Questo personale avrà diritto a 24 ore di franchigia nel giorno successivo.
Compiuto il servizio notturno, se la giornata è domenicale o festiva, la franchigia dovrà essere concessa nel giorno feriale che segue il festivo o rinviata ad altro giorno feriale oppure pagata in occasione della risoluzione del contratto o a fine d’anno a giudizio del Comandante. Se, compiuto il servizio notturno, la giornata coincidesse con la partenza della nave, la franchigia potrà essere concessa anche per metà, purché il marittimo possa usufruirne dalle ore 7 alle ore 13 senza interruzione. L’altra metà resterà a credito del marittimo per essere poi fatta usufruire o pagata a giudizio del Comandante.
La franchigia non goduta viene pagata colle stesse norme che regolano l’indennizzo per i riposi festivi (art. 54).
Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Comuni di guardia con veglia avranno inoltre diritto ad una indennità per ogni ora di guardia con veglia (Allegato 13).
La «guardia con veglia» comprende la normale vigilanza per il buon andamento dei servizi ai quali il personale di guardia è preposto; se durante il periodo di detta guardia occorresse compiere un effettivo lavoro, questo verrà compensato come lavoro straordinario per il tempo impiegatovi, escludendo in questo caso il compenso orario per guardia con veglia.
Per i servizi di bordo che non consentono interruzioni, a giudizio del Comandante, il personale (Stato maggiore, Sottufficiali e Comuni) necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia in analogia a quanto disposto al quarto comma dell’art. 19. I turni relativi saranno distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche, oppure dodici di servizio e venti- quattro franche. Applicando questo sistema, non si farà luogo al pagamento del compenso per guardia con veglia né di quello per lavoro straordinario.
Di regola il personale franco di guardia non sarà chiamato a prestare lavoro oltre l’orario normale. ,
Dalle ore 17 fino alle ore 8 del mattino seguente restano a bordo, quando il Comandante non disponga altrimenti, un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, con l’incarico della guardia; dopo di che questi ufficiali godranno di 24 ore di franchigia con le stesse modalità previste al comma 3 del presente articolo.
Nei giorni festivi tutto il personale, ad eccezione di quello di guardia, stabilito di volta in volta a giudizio del Comandante, è franco di servizio.

Art. 21. - Servizio nei porti intermedi o capolinea non italiani.
Nei giorni feriali e festivi dovranno rimanere a bordo di notte: un Ufficiale di coperta ed uno di macchina, un terzo del personale di coperta (purché la guardia stessa risulti di almeno quattro persone), un terzo del personale di macchina ed il personale di camera, cucina e cambusa necessario per le esigenze del servizio.
Qualora qualche componente la guardia (Ufficiali compresi) di cui al comma precedente, fosse obbligato a vegliare, questi avrà diritto nel giorno successivo, ove la nave resti in porto, ad un periodo di riposo continuo di durata pari a quello trascorso nella guardia attiva.
In ogni caso la durata del riposo non potrà mai essere inferiore a sei ore continue.
Per il servizio di guardia attiva non spetta compenso di lavoro straordinario a meno che durante la guardia stessa non sia stato compiuto effettivo lavoro.

Art. 22. - Franchigia e mezzo di trasporto.
Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione un mezzo idoneo per consentire al personale franco di scendere a terra e rientrare a bordo.

Art. 23. - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa.
L’inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e la sicurezza della nave.
Il servizio di navigazione continuerà anche nei porti di scalo, come detto al 4° capoverso dell’art. 19.
Il turno di navigazione per il personale di macchina comincerà sui piroscafi alle ore 8 del giorno dell’accensione delle caldaie e sulle motonavi alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
Il turno di navigazione per il personale di coperta e camera comincerà alle ore 8 del giorno stabilito per la partenza.
Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.
Qualora la partenza sia stabilita prima delle ore 8, il turno di navigazione per il personale di coperta e camera e sulle motonavi anche per il personale di macchina comincerà all’ora della partenza, ma al personale spetterà un compenso o sotto forma di altrettante ore di franchigia (con un minimo di 4 ore) da godersi nel giorno precedente o sotto forma di compenso per lavoro straordinario per le ore di servizio compiute prima delle ore 8.
Alla partenza e all’arrivo, tutto il personale di coperta, a giudizio del Comandante, sarà a posto di manovra e vi resterà fino a che la nave non sarà ormeggiata e rassettata.
Il personale di camera resterà a bordo e presterà servizio fino a che i passeggeri non siano sbarcati.
All’arrivo nei porti, ultimate le manovre delle macchine e spenti i fuochi, il personale di macchina di servizio completerà il suo turno, dopo di che avrà diritto o otto ore di franchigia prima di essere chiamato al servizio di porto.
Il personale di macchina che all’arrivo in porto era franco, compiute le otto ore di franchigia incomincerà il servizio di porto.
All’arrivo nei porti, dopo l’ormeggio della nave e lo sbarco dei passeggeri e della posta, il personale di coperta di servizio completerà il suo turno ed avrà quindi il diritto alle quattro ore di franchigia. Il personale di coperta che era franco completerà la franchigia prima di incominciare il servizio di porto.

Art. 24. - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto.
In navigazione l’orario normale di lavoro è dì otto ore per tutto il personale.
Il servizio di navigazione per lo Stato Maggiore, sia dì coperta che di macchina, sarà di otto ore sulle ventiquattro. Il turno sarà di quattro ore di lavoro con otto franche, salvo che per le navi che abbiano Stato Maggiore inferiore a tre persone di coperta e di macchina, o che compiano servizi di breve navigazione, per le quali i turni di guardia possono essere diversamente distribuiti ma egualmente ripartiti.
Per i marconisti l’orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio r.t. di bordo.
Il Comandante e il Direttore di Macchina sono esclusi dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine almeno tre ufficiali ciascuno. Sulle navi adibite al lungo corso il servizio di guardia in coperta e macchina dovrà essere disimpegnato esclusivamente dagli ufficiali col turno di quattro ore di guardia e otto di riposo con esclusione del Comandante e del Direttore di Macchina.
I sottufficiali e comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di coperta e di macchina, per i sottufficiali e comuni, potranno essere diversamente distribuiti, entro i limiti delle ore di lavoro giornaliere stabiliti dal presente contratto.
L’orario del personale di camera, cucina e famiglia è di otto ore giornaliere, da effettuarsi in due o più turni, fra le ore 6 e le 24, con la corresponsione del normale compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti le otto giornaliere e con diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di otto ore.
Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell’equipaggio.
Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.
Durante il viaggio le guardie di servizio sono obbligate ad eseguire nelle ore notturne e nei giorni festivi i lavori richiesti dal Comandante per la navigazione, per la sicurezza della nave e del materiale, per il funzionamento delle macchine, per il servizio delle persone imbarcate, per l’ordinario lavaggio dei ponti e per il getto delle ceneri. Per altri lavori, quando richiesti dal Comandante, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 18 e le ore 6.
Agli effetti dell’applicazione delle varie misure dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le 6.
Gli arruolati che non hanno oltrepassato il 15° anno di età saranno esclusi dal servizio di guardia notturna.
Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l’orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le 8 ore di servizio sulle 24.
I fuochisti e i carbonai di ogni guardia, con l’eventuale aiuto del personale di guardia di coperta, dovranno alzare e gettare in mare le ceneri, guardia per guardia.
Il personale di coperta potrà essere chiamato a sostituire il personale di macchina, quando il Comandante lo ritenga indispensabile.

Capo V Lavori e servizi diversi
Art. 25. - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.

Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall’Autorità marittima del porto di armamento della nave nei limiti della propria competenza per valore.

Art. 26. - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni dell’arruolato.
I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati.
Tuttavia il Comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati arruolati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, gli arruolati possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

Art. 27. - Lavori per manutenzione e pulizia della nave.
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.

Art. 28. - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi.
L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione dei detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

Art. 29. - Servizio merci, posta e provviste.
L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco della zavorra, l’imbarco e lo stivaggio del carbone, l’imbarco e lo sbarco del bagaglio, sarà fatto dai lavoratori di terra specializzati.
In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati con un supplemento di lire 200 a tonnellata o a metro cubo secondo le quotazioni di polizza.
[...]
Se i lavori suddetti sono compiuti oltre l’orario normale, daranno diritto - oltre che al supplemento sopra indicato - al compenso per lavoro straordinario.
Se le operazioni di cui al primo comma del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, l’arruolato che presti la propria opera ai verricelli avrà diritto per il lavoro compiuto durante l’orario normale, oltre alla paga, al compenso per lavoro straordinario; e per il lavoro compiuto oltre l’orario normale al compenso per lavoro straordinario maggiorato del 100 %.
[...]
Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richieda l’uso di verricelli, e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi.
L’imbarco di provviste, quando sia compiuto oltre l’orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che siavi adibito.

Art. 30. - Sostituzione di ammalati e di infortunati.
Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli arruolati durante la navigazione, il servizio dell’ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto è disposto all’art. 40.

Capo VI Paghe - Compensi - Indennità
Art. 34. - Indennità rischio mine.

Oltre la paga e altre competenze previste dal presente contratto è dovuta agli arruolati una indennità per rischio mine nei limiti in appresso specificati e nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 8 e 9).
L’indennità rischio mine è dovuta per ogni giorno di arruolamento e quindi anche per ogni giorno di ferie e riposo compensativo fruito dal marittimo durante il corso del rapporto di arruolamento. Non è dovuta agli equipaggi delle navi ferme per inoperosità nei porti nazionali o esteri che non producano reddito. Sono considerate a questo effetto inoperose anche le navi requisite per le quali non è corrisposto il compenso di requisizione. Nel caso di trasferimento di navi inoperose da un porto ad altro la indennità rischio mine è corrisposta per i giorni di navigazione.
L’indennità rischio mine è compenso di natura eccezionale e transitoria e viene corrisposta agli arruolati in funzione di un particolare contingente rischio professionale. Essa non costituisce coefficiente della retribuzione. Non va quindi computata sui supplementi di qualsiasi natura, anche se fissi o continuativi, quali la indennità sostitutiva di ferie e di riposi compensativi, i compensi per lavoro straordinario, i premi di rendimento e operosità, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, i compensi per festività nazionale, la indennità sostitutiva del preavviso, la indennità di risoluzione del rapporto di lavoro e simili.
L’indennità rischio mine non è da considerarsi come accessorio della retribuzione a carattere continuativo a mente dell’art. 71 del Regolamento per l’esecuzione della legge infortuni approvato con R.D. 25 gennaio 1937 n. 200, e non va in conseguenza computata agli effetti della liquidazione delle indennità di infortunio e malattia.
La indennità per rischio mine non va calcolata per determinare la retribuzione agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali; per i Padroni al comando e i Direttori di macchina o capi macchinisti non va altresì calcolata per determinare la «indennità di rappresentanza durante l’imbarco».
Le misure dell’indennità rischio mine sono stabilite in ragione del mese commerciale.
L’indennità rischio mine giornaliera è ragguagliata a un trentesimo dell’indennità rischio mine mensile.

Art. 35. - Indennità rischio guerra.
Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra riconosciuto dagli Enti assicuratori Corpi, le parti stipulanti si riuniranno per concordare l’importo della indennità di rischio guerra da corrispondere agli equipaggi fissando inoltre le modalità e il periodo di tempo per il quale la indennità dovrà essere corrisposta.
La decorrenza e la cessazione dell’indennità si identificheranno con l’inizio e la cessazione del riconoscimento del rischio da parte degli Enti assicuratori Corpi.

Art. 41. - Compensi per sostituzione di personale mancante.
Qualora risultasse mancante alcuno degli arruolati (ufficiali, sottufficiali e comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
[...]

Art. 42. - Compensi per lavoro straordinario.
Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre gli orari stabiliti nei precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
[...]
Non sarà considerato lavoro straordinario quello relativo ai calcoli di navigazione e dei diagrammi di macchina, nonché a qualunque lavoro per la sicurezza della nave, dei passeggeri e del carico. La presente disposizione riguarda tutte le categorie e specialità dell’equipaggio, siano o non siano di servizio gli arruolati che vi appartengono, nel momento in cui il lavoro stesso viene compiuto.
[...]
Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dal comando della nave.
Gli infermieri e le infermiere avranno diritto a compensi per lavoro straordinario, intendendosi ore straordinarie quelle di servizio compiuto oltre le otto ore di servizio effettivo sulle ventiquattro.
È sempre ammessa la forfetizzazione del compenso per lavoro straordinario, da convenirsi caso per caso fra le Organizzazioni sindacali interessate mediante contratto collettivo.
Movimenti in porto.
Sarà riconosciuto il compenso per lavoro straordinario ài personale chiamato, fuori del proprio turno di lavoro, per i movimenti in porto e per l’entrata e uscita dal bacino.
Per i movimenti dì arrivo e partenza il compenso di cui sopra sarà riconosciuto solo quando abbia luogo più di un movimento di arrivo o partenza nella medesima giornata. Il movimento di un arrivo o dì una partenza, in una giornata, non dà luogo ad alcun compenso per lavoro straordinario.

Art. 44. - Soprassoldo per trasporto materie infiammabili o esplosive.
Qualora la nave fosse adibita al trasporto di materie infiammabili, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 % del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l’equipaggio un soprassoldo nella misura del 15 % (quindici per cento) della paga e della indennità di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennità o compenso, per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo.
Ferme restando le altre condizioni, l’indennità predetta sarà elevata al 20 % (venti per cento) quando la nave sia adibita a trasporto di esplosivi e il carico di tali materie raggiunga almeno una tonnellata.

Art. 45. - Soprassoldo per prolungata navigazione all’estero.
Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero per oltre quattro mesi a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora dell’arrivo della nave al primo porto nazionale, sarà corrisposto all’arruolato un soprassoldo in misura pari all’8 % (otto per cento) della paga più indennità di contingenza, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale.
Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 48 ore.

Art. 46. - Indennità rischi epidemici.
Quando la nave approdi in porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio una indennità pari al 10 % (dieci per stero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porti.
L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero dell’Interno sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione della esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione «epidemia» o «stato epidemico».
Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Capo VII Alloggio e vitto
Art. 49. - Corredo cuccette.

Allo Stato Maggiore sarà provveduto, a cura dell’armatore, il corredo di letto e cabina: due materassi, dei quali uno di lana; due guanciali, dei quali uno di lana; due coperte di lana; quattro lenzuoli; due federe bianche per guanciali.
Ai Sottufficiali e Comuni saranno forniti: un guanciale di lana e un materasso o di lana o di gomma piuma o di pullmann; due coperte di lana; quattro lenzuoli, due federe bianche per guanciali.
A ciascun componente l’equipaggio saranno forniti due asciugamani, da cambiarsi una volta la settimana.
La fornitura del corredo predetto è obbligatoria da parte dell’armatore e non può essere compensata con indennità in contanti.
Gli arruolati sono tenuti alla buona conservazione ed alla restituzione dei corredi.
Sarà provveduto a cura dell’armatore al cambio dei corredi di biancheria, di regola una volta ogni quindici giorni.
Norma transitoria.
Le dotazioni esistenti a bordo per i comuni, non conformi a quanto prescritto dal presente articolo, saranno sostituite gradualmente in occasione del rinnovo delle dotazioni stesse, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.

Art. 50. - Vitto, qualità e quantità dei viveri.
Le razioni viveri sono determinate nelle quantità e qualità risultanti dalle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 14 15, 16 e 17).
Il vitto dovrà essere confezionato e consumato a bordo.
L’armatore provvederà all’equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile per la consumazione dei pasti.
Norma transitoria.
Le dotazioni esistenti a bordo, non conformi a quanto stabilito nel terzo comma del presente articolo, saranno sostituite gradualmente, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1960.

Capo VIII Riposi festivi - Ferie - Congedi matrimoniali
Art. 54. - Giorni festivi trascorsi in navigazione.

Durante la navigazione i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro.
а) Domeniche e festività infrasettimanali (escluse festività nazionali).
A tutti gli arruolati, compreso il Padrone al comando e il Direttore di macchina, saranno riconosciuti tanti giorni di franchigia (riposi compensativi) quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali trascorsi in navigazione. I riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile, in porto nazionale, in giorni feriali, con facoltà di scendere a terra.
Qualora l’arruolato, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l’orario normale del turno di navigazione, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario nelle misure stabilite per il lavoro straordinario in navigazione per le ore eccedenti l’orario normale.
Nel caso in cui esigenze di servizio, delle quali sarà giudice il Comandante, non permettessero durante il corso della convenzione di arruolamento la concessione dei riposi compensativi per i giorni festivi trascorsi in navigazione, l’armatore indennizzerà l’arruolato mediante il pagamento di tante giornate di paga, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 52, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di riposo dall’arruolato stesso non fruite.
b) Festività nazionali (infrasettimanali).
Agli arruolati, escluso il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che si trovino in navigazione in giorno di festività nazionale sarà riconosciuto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate, nelle misure vigenti per il lavoro straordinario festivo in porto, con esclusione del riposo compensativo.
Al Padrone al comando e al Direttore di macchina sarà corrisposto un importo pari ad 1/26 della retribuzione mensile se il Padrone al comando o Direttore di macchina sia tenuto a prestare la propria opera in navigazione per l’intera giornata; metà di detto importo se il Padrone al comando o Direttore di macchina sia tenuto a prestare la propria opera per non più di mezza giornata. Sono considerate giornate intere in navigazione quelle in cui sia in funzione il turno di navigazione per più di dodici ore, e mezza giornata in navigazione quelle in cui il turno di navigazione sia in funzione per più di un’ora e non più di dodici ore.
[...]
La indennità di cui alla presente norma, pari a 1/26 della retribuzione, non può essere sostituita con un giorno di riposo compensativo.

Art. 55. - Giorni festivi nei porti.
Agli arruolati, esclusi il Padrone al comando e il Direttore di macchina, che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell’armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o di altra festività infrasettimanale (escluso il servizio di guardia, per il quale si applicano le norme degli articoli 20 e 21) spetta il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Al Padrone al comando e al Direttore di macchina che siano tenuti a prestare la loro opera a bordo della nave in porto o siano tenuti a disposizione dell’armatore per esigenze di servizio in giorno di festività nazionale spetta un importo pari a 1/26 della retribuzione se siano tenuti a prestare la loro opera per l’intera giornata; la metà di detto importo se siano tenuti a prestare la loro opera per non più di mezza giornata.

Art. 57. - Ferie.
A tutti i componenti l’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, indennità fisse e valore convenzionale della panatica di cui all’art. 52) di diciotto giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata. Per il Direttore di macchina detto periodo è elevato a 26 giorni.
[...]
Qualora l’armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali a sensi dei commi precedenti, corrisponderà all’arruolato altrettante giornate di paga, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all’art. 52, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite.

Capo IX Previdenze
Art. 62. - Assicurazione malattie e infortuni.

Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie a sensi di legge.
L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegati 18 e 19).
[...]

Capo X Risoluzione della convenzione di arruolamento
Art. 69. - Risoluzione della convenzione di arruolamento a tempo indeterminato.

[...]
B) Risoluzione per richiesta del marittimo per prolungata permanenza della nave all’estero.
Se l’arruolato rimanesse lontano dai porti nazionali di arruolamento o di ultima destinazione per un periodo ininterrotto di diciotto mesi e non fosse iniziato o ordinato il viaggio di ritorno a uno di questi porti per le normali vie di traffico, l’arruolato avrà la facoltà di risolvere la convenzione in qualunque porto ove la nave sosti almeno per quarantotto ore, facendovi operazioni di carico e scarico, con diritto alla indennità di anzianità di cui alla lettera B), punto 2, del presente articolo, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso di cui alla stessa lettera B), punto 1, e al rimpatrio a spese dell’armatore secondo le norme dell’art. 10.
Sempre nell’ipotesi che il viaggio di ritorno non sia per essere iniziato, l’arruolato sarà tuttavia tenuto a continuare nel servizio a bordo, qualora l’armatore lo richieda, per un ulteriore periodo massimo di due mesi, verso corresponsione di un soprassoldo pari al 25 % della paga e della indennità di contingenza.
Per le navi stazionarie nella zona tropicale e per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi per la massima parte nella zona predetta, il termine di 18 mesi è ridotto a 12 mesi.
Per le navi che esercitano traffici tra Suez e il Golfo Persico lo stesso termine è ridotto a 9 mesi, e il marittimo non potrà essere obbligato a continuare nel servizio oltre tale termine, purché preavverta tempestivamente il comando di bordo della sua intenzione di essere rimpatriato.
[...]
F) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione della convenzione di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l’armatore non è tenuto a corrispondere alcuna indennità, e ove ne ricorrano gli estremi di diritto l’arruolato è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all’armatore.
Sono considerate colpe gravi, fra l’altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva in disobbedienza.
[...]

Art. 70. - Rimpatrio.
A) Diritto al rimpatrio e modalità relative.
Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l’armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell’arruolato.
Il rimpatrio si compie con il ritorno dell’arruolato al porto di arruolamento o al luogo dì ingaggio, a sua scelta. Se l’arruolato ne fa richiesta e non vi è aumento dì spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.
Il rimpatrio è effettuato a cura dell’armatore a mezzo di piroscafo, motonave, ferrovia, automezzo o aereo.
In caso di viaggi per via aerea è in facoltà dell’armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, ove se ne presenti la possibilità.
L’armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, la paga, l’indennità di contingenza, la panatica in natura o l’indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta, e il pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale. Per i giorni di viaggio per mare sarà corrisposta anche l’indennità rischio mine.
Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie, secondo le norme di legge e del presente contratto.
[...]
C) Arruolamento su altra nave in luogo del rimpatrio.
L’obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest’ultimo caso sono a carico dell’armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo dì rimpatrio. Se la retribuzione percepita dall’arruolato a bordo della nave sulla quale è imbarcato è inferiore a quella del precedente arruolamento, l’armatore è tenuto a corrispondere la differenza. (Articolo 367 Codice della Navigazione).
[...]
E) Rimpatrio in caso di rinnovo della convenzione in luogo diverso da quello del primo arruolamento.
Nel caso in cui l’arruolamento sia rinnovato in luogo diverso da quello ove fu stipulato il primo arruolamento, l’arruolato conserverà il diritto di essere rimpatriato con le competenze dì cui ai precedenti articoli al porto di primo arruolamento.

Capo XI Regolamento per i servizi di bordo
Art. 71. - Regolamento per i servizi di bordo.

I) Servizio di coperta.
I personale di coperta dovrà eseguire i lavori di raschiaggio, picchettaggio e pitturazione generale anche fuori bordo, eccezione fatta per quei porti nei quali i regolamenti locali dispongano altrimenti.
Il personale di coperta potrà essere adibito alla pitturazione dei fumaioli, trombe a vento, e dell’esterno dei cofani locali macchine e caldaie.
La pulizia dei gabinetti di decenza degli Ufficiali, sottufficiali e comuni, nonché di quelli dei passeggeri di 3a classe, sarà eseguita dai giovanotti o dai mozzi o dai garzoni o piccoli di camera a seconda del servizio.
Sui piroscafi dove siano imbarcati due nostromi, il 1° nostromo sarà esentato dal servizio di guardia in navigazione.
Il carpentiere, oltre alle ordinarie attribuzioni, curerà, coadiuvato dagli operai indicati dal Comandante, l’apertura e la chiusura di tutti i portelli fuori bordo. Esso sarà alle dipendenze degli Ufficiali di coperta.
Il personale addetto alle stive, durante le operazioni commerciali, sarà tenuto alla sorveglianza dell’imbarco e dello sbarco delle merci e del relativo stivaggio e disistivaggio.
I mozzi non potranno essere adibiti al servizio di vedetta, salvo casi di forza maggiore, a giudizio del Comandante.
Durante la navigazione il timoniere di guardia, ma franco di timone, rimarrà alle dipendenze dell’ufficiale di guardia che lo potrà adibire - nelle ore diurne - a lavori di manutenzione sul ponte di comando e adiacenze.
II) Servizio di macchina.
Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e potranno essere destinati, durante la navigazione, al servizio di ingrassatore, quando le esigenze del servizio lo richiedano, a giudizio del Direttore di Macchina.
Gli operai addetti alle macchine frigorifere saranno normalmente adibiti al servizio di guardia ed agli ordinari lavori di manutenzione e di riparazione delle macchine stesse e relativi accessori, nonché alla sorveglianza delle regolari aperture delle camere frigorifere e del regolare mantenimento della temperatura nelle camere stesse, ed occorrendo potranno essere adibiti ad altri lavori di macchina.
Gli operai elettricisti saranno adibiti al servizio di guardia alle dinamo ed alle relative motrici, alla sorveglianza ed al lavoro di ordinaria manutenzione e riparazione delle dinamo e loro motrici, degli impianti e di tutti gli apparecchi elettrici, compresi, eventualmente, quelli per i servizi radioelettrici.
Tutti gli operai contemplati nel presente articolo saranno alle dipendenze degli Ufficiali macchinisti.
Il primo capo fuochista sarà escluso dal turno di guardia io navigazione quando il numero dei Sottufficiali e Comuni di macchina supera il numero di trenta.
Gli ingrassatori, durante la guardia sono tenuti al servizio di lubrificazione delle dinamo e relative motrici quando l’impianto - escluso quello di riserva - non superi i 15 Kw. di potenza, senza diritto ad alcuna indennità. Per gli impianti superiori ai 15 Kw. e quando per il numero degli elettricisti imbarcati, o in caso di assenza dell’elettricista di guardia per accudire ad altri lavori dipendenti dalle sue mansioni, vi siano periodi di tempo nei quali venga a mancare la guardia alle dinamo, l’ingrassatore o uno degli ingrassatori di guardia o uno degli operai di guardia dovranno curarne la lubrificazione, ed in tal caso riceverà un compenso dì L. 75 per ora, fatta eccezione per le motrici a carter chiuso, e per le dinamo a lubrificazione automatica.
Analogamente a quanto stabilito per le dinamo e relative motrici, sarà provveduto per i macchinari degli impianti refrigeranti, qualunque sia la loro potenzialità.
Durante il turno di navigazione, gli ingrassatori di guardia addetti alle macchine ferme per soste nei porti o rade o per lavori alle macchine stesse, durante la navigazione, saranno tenuti ad eseguire i necessari lavori di aiuto ai macchinisti ed agli operai. Durante le soste nei porti o rade gli ingrassatori di guardia saranno tenuti alla lubrificazione delle macchinette di coperta senza alcun compenso.
Il rifornimento dell’olio nelle cassette distributrici per la lubrificazione sarà fatto per turno da uno degli ingrassatori di guardia.
Quando il livello dell’acqua delle caldaie non sia regolabile dal locale macchine si provvederà a farlo regolare da un fuochista che avrà le mansioni di capo guardia. A seconda del numero e dell’ubicazione delle caldaie, del numero dei forni e della posizione delle valvole di alimentazione, sarà stabilito caso per caso se e quanti forni tale fuochista dovrà governare.
Durante U turno di navigazione i fuochisti ed i carbonai di guardia al forni delle caldaie accesi saranno esclusivamente adibiti al lavori inerenti al governo dei fuochi ed al normale funzionamento delle caldaie. Se il turno continuerà in porto con macchine ferme, una parte di essi, a giudizio del Direttore di Macchina, sarà tenuta ad eseguire i necessari lavori dì aiuto ai macchinisti ed agli operai, e, durante le ore diurne, anche le necessarie pulizie.
Per gli ordinari lavori di manutenzione e piccole riparazioni nei porti o rade, e per la sorveglianza dell’imbarco del carbone, mentre vige il turno di navigazione e con i forni delle caldaie accesi, occorrendo personale in più di quello che il Direttore di Macchina giudica di poter prelevare dal personale di guardia ai fuochi, il personale franco di guardia, tutto o in parte, dovrà prestare la propria opera, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
La pulizia delle sentine e di tutti i locali (compresi gabinetti di decenza purché sotto coperta) destinati alla sezione macchine, sarà eseguita dai carbonai.
La pulizia delle tuberie, forni, pozzetti, ecc., delle caldaie (escluso l’interno di queste) sarà fatta dai fuochisti e dai carbonai nel numero occorrente. I fuochisti eccedenti per questo lavoro faranno servizio in macchina.
Durante il servizio di navigazione la piccola pulizia del locale macchine sarà eseguita guardia per guardia da uno dei carbonai di servizio mezz’ora prima di ultimare il proprio turno.
Il carbone per le cucine e per forni da pane sarà possibilmente scelto di pezzatura grossa e preparato nei recipienti dai carbonai di guardia, e sarà alzato e portato nei carbonili delle cucine e forni da pane rispettivamente dai garzoni di cucina e dai panettieri. Ove esista la macchinetta a vapore, questa verrà manovrata da uno del carbonai suddetti o da un fuochista, a giudizio del Direttore di Macchina.
Il trasporto del carbone dal carbonile di riserva ai carbonili per-manenti sarà regolato come segue:
а) sui piroscafi che hanno un deep-tank in diretta comunicazione col locale caldaie, il trasporto del carbone dallo stesso al locale caldaie sarà fatto dai carbonai di guardia - fermo restando il massimo di 8 tonnellate di carbone maneggiato per ogni 24 ore da ciascun carbonaio - senza alcun compenso.
b) se un carbonile di riserva è situato dopo un carbonile per-manente trasversale prodiero, e fra questo e quello vi siano porte di comunicazione, il passaggio del carbone ai carbonili normali sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia i quali percepiranno un compenso di L. 125 per tonnellata di carbone trasportata, ripartito proporzionalmente alle ore di lavoro prestate.
c) Se il carbone è situato in stiva o in carbonili di riserva (come nel caso precedente) senza però porte di comunicazione e per conseguenza il carbone debba essere alzato dai boccaporti coi verricelli per passarlo sia dalla coperta che dal ponte di corridoio, il passaggio nei carbonili permanenti sarà eseguito dal personale franco di guardia, sia di macchina sia di coperta, dietro compenso di L. 250 per tonn. ripartito in proporzione delle ore dì lavoro prestate.
d) Se il carbone è situato nel ponte di corridoio soprastante ai carbonili permanenti, che abbia portelli di comunicazione coi detti carbonili permanenti, sarà eseguito dai carbonai franchi dì guardia dietro compenso di L. 100 per ogni tonn. di carbone trasportata ripartito in proporzione delle ore di lavoro prestate.
Quando sia necessario livellare il carbone, durante il servizio di navigazione, per accertarne la rimanenza, il lavoro di livellamento sarà eseguito dai carbonai franchi di guardia, i quali avranno diritto al compenso per lavoro straordinario stabilito dall’art. 42 del presente contratto.
Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa verrà eseguita dai carbonai col diritto al compenso per lavoro straordinario.
III) Servizio di camera.
Per quanto è possibile tutti i corredi di camera (biancheria, argenteria, cristalleria, terraglia, ecc.) saranno di tipo diverso e distinti con apposite marche a seconda del reparto all’uso del quale sono destinati e cioè: Ufficiali, Sottufficiali ed altro personale di bordo, classe dì lusso, prima classe, seconda classe, ospedale ecc.
Il consegnatario della biancheria distribuirà alle persone addette ai servizi il corredo di biancheria necessario per le cabine, mensa, cucina, ecc. mediante buoni firmati dal ricevente, sui quali saranno poi indicati i quantitativi ritornati, in modo da accertare la responsabilità di ciascun reparto per la biancheria non restituita. Analogamente sarà fatto per quegli altri corredi che dovessero essere distribuiti a reparti diversi.
[...]
Il maestro di casa e il maître d'hôtel saranno sempre esclusi dal servizio di guardia.
Sulle navi ove sia imbarcato un numero di camerieri sufficiente al servizio di guardia in navigazione, saranno esclusi da tale servizio anche i primi camerieri, il guardarobiere ed il ripostiere.
Il servizio per il comandante e per il Direttore di Macchina sarà fatto da camerieri di 1ª classe.
Le cameriere saranno specialmente addette al servizio delle passeggere, saranno escluse dal servizio di grossa pulizia, ed aiuteranno - nei porti - i consegnatari della biancheria al controllo di essa.
La pulizia dei gabinetti e degli oggetti di decenza delle classi sarà eseguita dai garzoni e dai piccoli di camera.
I panettieri sono tenuti a curare l’ordinaria manutenzione e pulizia dei forni, delle impastatrici e dei relativi locali.
Nei giorni in cui non si panifichi, i panettieri oltre che provvedere alla distribuzione del pane e del biscotto all’equipaggio, dovranno aiutare i cambusieri nel disimpegno degli ordinari lavori, compresa la pulizia ed il riassetto delle stoviglie dei passeggeri di 3ª classe e dovranno coadiuvare all’imbarco provviste come detto all’art. 29 del presente contratto.
Il personale di cambusa, in unione al personale di cucina di terza classe, alla fine di ogni traversata, oltre agli ordinari lavori, dovrà provvedere alla pulizia ed al riassetto delle stoviglie dei passeggeri di terza classe, ed all’imbarco delle provviste, come detto all’art. 29 del presente contratto.
Di regola la cucina per l’equipaggio dovrà essere separata da quella per i passeggeri.
Venendo a mancare tutto o parte del personale addetto alle cucine dell’equipaggio, di regola si provvederà a sostituirlo con personale delle cucine dei passeggeri.
IV) Servizio Sanitario.
Gli infermieri e le infermiere, pur appartenendo al personale di coperta, godranno dello stesso trattamento del personale di camera e dovranno essere adibiti soltanto al servizio degli ammalati ed al servizio e pulizia dei locali destinati al servizio sanitario. Essi presteranno servizio, in porto od in navigazione, dì giorno e di notte, secondo i turni stabiliti dal Primo Medico. Quelli fra loro che non fossero di servizio attivo per mancanza di malati, potranno essere addetti alla vigilanza rispettivamente di alienati o di alienate.
Qualora venissero imbarcati dei passeggeri alienati, questi dovranno essere accompagnati da personale espressamente incaricato della loro sorveglianza.
Qualora durante il viaggio si verificassero dei casi di alienazione fra le persone imbarcate potrà, ove occorresse - a giudizio del Comandante - essere incaricato della loro sorveglianza un numero dì marinai sufficiente per assicurare il turno dì sorveglianza, col diritto, per ciascuno di essi, ad un compenso speciale di L. 100 per ogni ora di guardia.
V) Servizi speciali.
Di massima sono considerati appartenenti ai «servizi speciali» di bordo le categorie non comprese nella elencazione dei servizi che precede, e cioè: Musicanti, barbieri, manicure, massaggiatori, operatori cinematografici, lavandai e lavandaie, stiratrici, maestri di ginnastica, bagnini, tipografi, fotografi.
L’imbarco di addetti a servizi speciali è riservato al giudizio esclusivo dell’armatore.
Per tutte le categorie summenzionate, il trattamento economico e le condizioni di lavoro rimangono inalterati.

Capo XII Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione alle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali
Art. 72. - Varianti da apportare al contratto nella sua applicazione alle navi inferiori a 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali.

In considerazione delle particolari caratteristiche del servizio esercitato dalle navi inferiori alle 1.000 t.s.l. adibite a servizi locali (intendendosi con questa definizione i servizi consimili a quelli previsti dalle convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati - linee indispensabili, gruppi A, B, C, D, E, F, G, H) vengono concordate le seguenti varianti al contratto nazionale:
A) Servizio in porto ed in navigazione.
In deroga agli articoli 19, 20, 21, 23 e 24 il servizio di porto e navigazione sarà regolato come segue:
Durante le soste in porto che non eccedano la durata di 24 ore continuerà il turno di navigazione per tutto il personale, salvo diversa disposizione del Comandante, anche per singole categorie dell’equipaggio.
Durante le soste in porti o rade eccedenti le 24 ore di durata o quando non si effettui il turno di navigazione, l’orario normale di lavoro sarà di 8 ore giornaliere per il personale di coperta e macchina, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il personale di camera e cucina dovrà effettuare fino a 10 ore di servizio, ed avrà l’orario regolato fra le ore 6 e le ore 19 oppure fra le 7 e le 20, a seconda delle esigenze del servizio.
E peraltro in facoltà del Comandante, avuta considerazione delle esigenze del servizio, degli orari e delle consuetudini locali, di modificare gli orari sopra stabiliti, anche per una sola categoria di personale.
Durante i giorni festivi trascorsi in porto, ed in cui non si effettui il turno di navigazione, il personale di coperta e macchina sarà franco, all’infuori di quello che a giudizio del Comandante sarà’ ritenuto necessario per il servizio di guardia in vista delle esigenze di servizio e della sicurezza della nave. Al personale di camera e cucina che nei giorni festivi trascorsi in porto deve provvedere al servizio di mensa delle persone imbarcate sarà corrisposto il compenso lavoro straordinario per le ore di lavoro prestate.
Il passaggio dal servizio di porto al servizio di navigazione, e viceversa, avrà luogo con le modalità determinate dal Comandante.
Durante le soste in cui non si effettui il turno di navigazione il personale sarà chiamato a provvedere al servizio di guardia, sia notturna che diurna, nel numero ritenuto sufficiente, a giudizio del Comandante, per le esigenze del servizio e della sicurezza della nave. Il personale comandato di guardia notturna, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, e di guardia diurna nei giorni festivi, avrà diritto ad usufruire nel giorno seguente di tante ore di riposo quante sono quelle trascorse nel servizio di guardia con veglia.
Nel caso in cui per la partenza della nave o per altra improrogabile esigenza di servizio - di cui sarà giudice il comandante - non fosse possibile concedere all’arruolato il riposo di cui sopra, sarà invece corrisposta una indennità di Lire 200 per ogni ora di guardia con veglia compiuta.
In navigazione l’orario normale di lavoro sarà di 8 ore sulle 24. A ciò sarà provveduto distribuendo i turni di guardia e disponendo orari anche non continuativi a seconda delle esigenze di servizio, e compatibilmente con le tabelle di armamento.
B) Servizio merci, posta e provviste.
L’imbarco e lo sbarco della posta sarà sempre effettuato dall’equipaggio. Al personale che esegue l’imbarco e lo sbarco della posta oltre l’orario normale di lavoro sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, l’imbarco e lo sbarco del bagaglio passeggeri, l’imbarco e lo stivaggio del carbone, sarà normalmente fatto dai lavoratori di terra specializzati.
In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo e rimunerati - anche se effettuati fuori orario - con un supplemento di Lire 200 a tonnellata o metro cubo, secondo le indicazioni di polizza.
C) Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni dell’arruolato.
I Sottufficiali e Comuni dovranno eseguire tutti quei lavori che ad essi fossero richiesti dal Comandante o dal Direttore di macchina anche se eccezionalmente detti lavori fossero all’infuori delle proprie ordinarie mansioni, salvo il diritto agli eventuali compensi speciali contemplati dal contratto.
D) Vitto.
L’armatore avrà facoltà di corrispondere in ogni caso il vitto in contanti, in misura da determinarsi caso per caso d’accordo fra le parti.
E) Divise.
[...]
F) Allievi Ufficiali.
Gli Allievi Ufficiali di qualunque categoria saranno alloggiati anche in comune con i sottufficiali.
G) Indennità perdita corredo.
[...]

Capo XIII Disposizioni finali b transitorie
Art. 74. - Affissione del contratto a bordo.

I1 Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall’Autorità.

Allegati
Allegato 17 Annotazioni alla tabella viveri Sottufficiali e Comuni

[...]
10) Somministrazione gratuita del chinino. Durante la permanenza delle navi in porti malarici dovrà essere gratuitamente e giornalmente somministrato il chinino alle persone dell'equipaggio.

Allegato 19 Assicurazione infortuni
Oltre alla assicurazione obbligatoria per legge, l'armatore assicurerà gli arruolati, per il caso di morte o invalidità permanente conseguente da infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
[...]