Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, n. 46446 - Crollo di un solaio e presunta delega di funzioni


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1090/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 28/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di (Omissis) ed il rigetto del ricorso di (Omissis).

udito il difensore avv. rizzi, che ha chiesto, l'accoglimento dei ricorsi o la dichiarazione della prescrizione.

 

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Bologna ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno dell'operaio (Omissis); e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, nel corso dell'esecuzione di lavori edili nel cimitero di (Omissis), la vittima era intenta alla rimozione dei ponteggi di sostegno di una gettata di cemento armato quando veniva travolta ed uccisa dal crollo del solaio. Diverse irregolarità caratterizzavano l'esecuzione dell'opera: l'erronea apposizione dei ferri, l'esecuzione della gettata in presenza di pioggia, la precoce rimozione delle strutture di sostegno senza verificare la tenuta del calcestruzzo che presentava anche visivamente pessima qualità, la mancanza di controllo sulla qualità del conglomerato al momento della gettata.

Di qui l'addebito colposo nei confronti del (Omissis) nella veste di datore di lavoro e del (Omissis) nella qualità di direttore di cantiere.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati.

2.1 Per ciò che riguarda (Omissis), il ricorso concerne esclusivamente il diniego della sospensione condizionale della pena e del condono. Si lamenta che senza ragione si assume che la richiesta non era basata su elementi concreti, mentre in realtà nell'appello si erano posti in luce il favorevole comportamento processuale, l'ammissione degli addebiti, la tenuità delle precedenti condanne, la mancata fruizione del beneficio in altre circostanze, l'età avanzata ((Omissis) anni). Si è inoltre enfatizzata la colpa senza adeguate ragioni. Si deduce altresì che senza plausibile giustificazione è stata differita alla sede esecutiva la possibilità di concedere l'indulto.

2.2 (Omissis) lamenta che la Corte d'appello non ha adeguatamente tenuto conto della delega in favore del direttore di cantiere (Omissis) e del contenuto del bollettino idrometrico nel giorno dell'incidente. Si argomenta che la sede dell'azienda è ad oltre 600 km e che in tale situazione è stata conferita piena delega al (Omissis) stesso quanto alla gestione del cantiere. Si trattava di soggetto esperto e qualificato; ed inoltre la decisione di disarmare il solaio e di affidare la gestione dell'operazione a tale (Omissis) costituisce scelta discrezionale del delegato. Erroneamente la Corte d'appello ritiene che la mancanza di prova scritta escluda l'esistenza di una delega piena, atteso che essa era desumibile da elementi inconfutabili nel caso concreto: era evidente che l'intera gestione del cantiere era affidata al delegato ridetto. Nè rileva che la azienda fosse di piccole dimensioni.

Si argomenta altresì che la Corte d'appello ha errato nell'individuazione del nesso causale. Si è trascurato di considerare un dato decisivo: la scarsità di cemento della gettata del solaio, di certo non attribuibile al ricorrente. Si è inoltre ritenuto che al momento della gettata piovesse, in contrasto con quanto riferito da alcuni testi e con il contenuto delle informazioni idrometriche ufficiali.

3. I ricorsi sono infondati.

3.1. Per (Omissis) la Corte d'appello rileva che l'Imputato non ha mai fruito del beneficio invocato e che le precedenti condanne non sono formalmente ostative. Tuttavia, non è possibile esprimere prognosi favorevole quanto alla commissione di ulteriori illeciti, in considerazione della pluralità ed alla parziale specificità delle precedenti condanne largamente distribuite nel tempo.

La mancata concessione del condono, si ritiene inoltre, non è motivo di riforma della sentenza, potendo le determinazioni al riguardo essere differite alla sede esecutiva tanto più che si è in presenza di recidivo.

Ambedue le valutazioni si sottraggono alle indicate censure. Non può riscontrarsi alcun vizio logico, nè violazione dei principi, nel desumere prognosi infausta quanto alla commissione di ulteriori violazioni in considerazione delle ripetute condanne, quasi tutte afferenti all'ambito della sicurezza del lavoro.

D'altra parte, non si configura alcun violazione di legge nel differire la valutazione della condottabilità della pena alla sede esecutiva, considerato che tale statuizione non reca alcun pregiudizio sostanziale alla posizione dell'imputato; come costantemente ritenuto da questa suprema Corte.

3.2 Quanto a (Omissis), la sentenza impugnata considera che l'organizzazione del cantiere era fortemente carente sotto il profilo della sicurezza, tanto che ne fu disposto il sequestro preventivo.

In conseguenza, l'addebito colposo va mosso in primo luogo all'imputato nella sua veste di datore di lavoro. La Corte di merito reputa che difetti la prova di una piena delega, non solo e non tanto per la mancanza di un formale atto scritto quanto, soprattutto, per l'assenza di indicazioni concludenti in tal senso. La veste di delegato non può essere desunta dalla sola circostanza che il coimputato desse istruzioni agli operai, nè dalle altruistiche dichiarazioni dello stesso coimputato. In ogni caso, il delegante non può disinteressarsi della valutazione del rischio e dell'organizzazione del cantiere, in funzione della prevenzione; e deve predisporre le opportune verifiche sull'operato del delegato.

D'altra parte, si era in presenza di azienda di piccole dimensioni che non giustificava obiettivamente il conferimento di delega.

Inoltre, la presenza dell'imputato in cantiere gli consentiva di rendersi conto delle carenze e di svolgere la necessaria attività di vigilanza.

Tale valutazione, nel suo nucleo, si sottrae alle indicate censure.

Correttamente infatti, ed in conformità ai più consolidati principi nella materia, la Corte d'appello ha escluso l'esistenza di una valida delega. A prescindere dalla mancanza di un documento scritto che il testo unico sulla sicurezza del lavoro ha successivamente ai fatti in esame introdotto quale requisito essenziale, è di decisivo rilievo che in ogni caso il trasferimento del ruolo di garante deve essere accompagnato dal contestuale trasferimento di pieni poteri di governo, gestione, amministrazione, disposizione, nonchè delle risorse economiche occorrenti. Il giudice di merito, con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, ha argomentatamente ritenuto che tale pienezza di poteri non potesse rinvenirsi nei confronti del coimputato. E tale essenziale percezione, configurando in capo al ricorrente il ruolo di garante, è sufficiente a fondare la responsabilità colposa, posto che, come si è sopra esposto, il cantiere presentava numerose gravi carenze e che, soprattutto, la gittata del calcestruzzo e la rimozione dei sostegni furono caratterizzate da imprudenza ed inosservanza di numerose regole dell'arte, compreso il mancato controllo sulla qualità del cemento.

Gli illeciti non sono prescritti.

L'evento risale all'(Omissis) e, considerata la concessione di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, il termine di legge è di 15 anni i ricorsi devono essere conseguentemente rigettati segue; per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.