• Datore di Lavoro
  • Dirigente e Preposto

Responsabilità del datore di lavoro per l'omessa adozione delle misure di sicurezza pertinenti - "Il preposto ha una specifica competenza prevenzionale che è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di assolvere agli obblighi indicati nell'art. 4 comma 5, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e q).
Tra questi è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza.
La scelta di questi dispositivi rientra invece nelle attribuzioni del datore di lavoro o anche dei dirigenti nel caso in cui costoro abbiano un potere di spesa appropriato.
Ne consegue che, indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto, rettamente è stata ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per non aver reso concretamente disponibile in azienda l'apparato di sicurezza di cui si parla" - Sussiste


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marini Lionello - Presidente -
Dott. Zecca Gaetanino - Consigliere -
Dott. Iacopino Silvana Giovann - Consigliere -
Dott. Bianchi Luisa - Consigliere -
Dott. Blaiotta Rocco Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
1) B.P. N. IL (omissis);
avverso sentenza del 30/05/2006 Corte Appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Blaiotta Rocco Marco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
 

F a t t o   e   D i r i t t o


Il Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità di B.P. in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p..
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Catania.
L'imputazione attiene ad infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente mentre si trovava su un trabattello non conforme alle norme di sicurezza.
La responsabilità del B. è stata ritenuta a causa dall'omessa adozione, nella veste di datore di lavoro, delle misure di sicurezza pertinenti.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:

1. Nullità della pronunzia per difetto di motivazione a causa della sua illegibilità.

2. Vizio della motivazione in ordine all'inesistenza di uno strumento di lavoro conforme alle norme di sicurezza il dipendente F. V. aveva affermato in giudizio che era disponibile un trabattello conforme alle norme di sicurezza e che ciò nonostante, in occasione dell'infortunio venne utilizzata una scala non regolare.
La Corte ha disatteso tale univoca emergenza senza esplicitarne chiaramente le ragioni anche a causa della difficile decifrabilità del grafismo.
Altro tema oggetto di gravame e non trattato dalla pronunzia d'appello attiene, si assume, alla circostanza che all'interno dell'impresa vi era un soggetto cui poteva essere attribuita la qualità di preposto ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, cui spettava di sovrintendere all'attività produttiva in qualità di responsabile della produzione, con conseguente esonero da responsabilità del datore di lavoro.

3. L'ultimo argomento sopra sintetizzato viene enunciato anche sotto il profilo della violazione di legge e segnatamente del richiamato art. 4 del DPR n. 547.
Si afferma che tale norma non solo individua gli obblighi del datore di lavoro, ma individua anche altre figure la cui presenza esonera da responsabilità l'imprenditore.
In particolare la figura del responsabile della produzione individua il soggetto che "sovrintende all'attività produttiva", termine con il quale il D.Lgs. n. 626 del 1994, che rinvia al D.P.R. n. 547, definisce il preposto che, peraltro, nel caso specifico riveste in aggiunta anche la qualifica di responsabile della produzione e prevenzione.
I giudici d'appello hanno omesso di applicare la norma ed hanno altresì omesso di motivare.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, è sufficiente constatare che la sentenza, sebbene manoscritta, è redatta con un grafismo leggibile senza rilevanti sforzi.
Per ciò che attiene alla dimostrazione della presenza di un dispositivo appropriato, la sentenza d'appello afferma che non risulta che l'azienda fosse dotata di un trabattello munito di scala interna, atteso che la fattura prodotta non appare significativa in assenza di un documento afferente al trasporto ed all'effettiva consegna dello strumento.
Tale enunciazione si coniuga con quella consonante del giudice di primo grado, secondo cui il trabattello era stato acquistato ma non era stato fornito in uso ai, lavoratori che continuavano ad usare una scala a forbice, come concordemente riferito dai testi.
Le acquisizioni fattuali in questione non sono inficiate dal ricorso dell'imputato che, sul punto, difetta di specificità, non indicando in modo analitico, compiuto, un'emergenza probatoria tale da confutare in modo risolutivo l'assunto secondo cui la presenza di una semplice scala a forbice è stata riferita concordemente dai testi.
Infine, quanto al tema inerente all'esistenza della figura del preposto, la pronunzia osserva che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 n. 5.
Non risulta inoltre che nell'azienda fosse presente la figura del preposto, tale non potendosi considerare il responsabile della produzione.
Ambedue le enunciazioni non sono inficiate dal ricorso.
Per ciò che attiene all'esistenza della figura del preposto la Corte d'appello ha proposto un accertamento in fatto, che non è stato confutato dal ricorrente in modo risolutivo attraverso l'indicazione di una prova atta a dare la sicura dimostrazione dell'erroneità dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
A ciò è da aggiungere che la Corte, sia pure in modo succinto, fonda la responsabilità del B. sulla sua veste di datore di lavoro e sull'obbligo di fornire ai lavoratori apparati dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
Tale enunciazione è conforme alla disciplina legale ed all'insegnamento di questa Corte.
E' stato infatti enunciato (Cass. 3, 17 febbraio 2005, Rv 231612) che preposto è colui che sovraintende a determinate attività produttive o più esattamente svolge funzioni di immediata supervisione e di diretto controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.
La sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, cioè di assolvere agli obblighi indicati nell'art. 4 comma 5, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e q).
Tra questi è compreso quello di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell'ambito delle sue limitate attribuzioni che attengono all'organizzazione delle modalità lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza.
La scelta di questi dispositivi rientra invece nelle attribuzioni del datore di lavoro o anche dei dirigenti nel caso in cui costoro abbiano un potere di spesa appropriato.
Ne consegue che, indipendentemente dalla esistenza o meno della figura del preposto, rettamente è stata ritenuta la responsabilità del datore di lavoro per non aver reso concretamente disponibile in azienda l'apparato di sicurezza di cui si parla.
Il ricorso va quindi rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.  Q.  M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007