Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 23 giugno 1960
Validità: Campagna lavorativa del 1960.
Parti: Gruppo degli Industriali dei Laterizi della Provincia di Parma e Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma-Filea, Filca Provinciale di Parma-Unione Sindacale di Parma e Provincia, Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia
Settori: Edilizia, Laterizi, Parma

Sommario:

Art. 1. - Validità e durata.
Art. 2. - Tariffe di cottimo pieno per la produzione a mano dei mattoni e delle tegole.
Art. 3. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Rifornimento legna da ardere.
Art. 6. - Condizioni per la buona esecuzione del lavoro.

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi della provincia di Parma, 23 giugno 1960

In Parma, presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali, il giorno 23 giugno 1960, tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi della Provincia di Parma [...] e dalla Delegazione Industriale [...] dell’Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma, aderente alla Filea [...], la Filca Provinciale di Parma, dell’Unione Sindacale di Parma e Provincia [...], la Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per i mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi.

Art. 1. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 12 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, è applicabile ai lavoratori mattonai a mano nel territorio della provincia di Parma ed avrà valore esclusivamente per tutta la durata della campagna lavorativa del 1960.

Art. 6. - Condizioni per la buona esecuzione del lavoro.
Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi, la ditta fornirà tutti gli attrezzi in buon uso necessari alla detta lavorazione.
L’operaio fornito di quanto sopra dovrà:
1) mantenere in efficienza l’aia dal principio al termine della lavorazione;
2) impastare l’argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi e trasportala con la carriola sull’aia;
3) trasportare dal deposito sull’aia la litta o sabbietta previa crivellatura curandone un migliore impiego ed evitare ogni spreco;
4) confezionare i laterizi nell’apposito stampo sul cavalletto e batterli sull’aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l’apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli e ammantellarli, scoprirli e ammantellarli per la più rapida essiccazione al compimento di questa;
5) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d’uso;
6) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie;
7) il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell’operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.
Ogni danno non derivante dall’incuria o dalla volontà dell’operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.
La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essiccazione perfetta.
Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento dato dal datore di lavoro quanto se dall’operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.