• Datore di Lavoro
  • Amianto

Nuova normativa in tema di amianto prevista dal D.Lgs. n. 257/2006 - Responsabilità del datore di lavoro che, pur prevedendo le misure necessarie a protezione dell'ambiente esterno e a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori dall'amianto,  non le attuava - L'art. 34 del nuovo decreto impone la predisposizione di un piano di lavoro che non sia solo formale - Sussiste.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Grassi Aldo - Presidente -
Dott. Teresi Alfredo - Consigliere -
Dott. Ianniello Antonio - Consigliere -
Dott. Sensini Maria Silvia - Consigliere -
Dott. Sarno Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) C.P. N. IL (omissis);
avverso sentenza del 25/10/2005 Tribunale di Milano;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Sarno Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Nunzio Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (omissis) (sost. proc.).

F a t t o

All'udienza del 25/10/2005 il tribunale di Milano condannava C.P. alla pena di Euro quattordicimila di ammenda per i reati di cui agli artt.:
  A) D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, comma 2, e art. 50, comma 1, lett. a), perchè, in qualità di titolare della ditta (omissis) pur prevedendo nel suo piano di lavoro finalizzato alla bonifica da amianto su tubazioni nello stabile (omissis) di via (omissis) le misure necessarie a protezione dell'ambiente esterno e a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori non le attuava in particolare prima della posa dei teli di confinamento nella zona interessata alla bonifica, non faceva eseguire la sigillatura di tutte le aperture (porte finestre etc.) presenti al fine di evitare situazioni di pericolo; i confinamenti stessi non risultavano integri in alcuni punti ed erano stati rimossi i teli a pavimento mettendo così a nudo anche un torrino di esalazione, sull'apertura del quale era stato appoggiato un pezzo di polietilene con una tegola, all'evidente fine di impedire l'inquinamento del locale sottostante però non rappresentando ciò un sistema idoneo di sconfinamento (Accertato in (omissis) il (omissis));   B)  D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, comma 2, e art. 50, comma 1, lett. a), per non avere, nella predetta qualità inviato all'A.S.L. territorialmente competente (distretto 1) tutte le informazioni prescritte nel nulla osta (Prot. n. (omissis) dell'A.S.L. Città di (omissis) distretto 1) rilasciato in data 29/5/2002 (In Milano l'1/08/2002), con la recidiva specifica infraquinquennale.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il C. chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata:

1) Per violazione degli artt. 369 bis e 375 c.p.p., sul rilievo che nella prima occasione in cui era stato sentito nell'ambito del procedimento, pur se già iscritto nel registro degli indagati, era comparso senza la previa notifica dell'informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa e senza un invito a presentarsi;

2) Per non essere i fatti di cui all'imputazione enunciati in forma chiara e precisa ed in ogni caso perchè del tutto priva di motivazione sulla questione di nullità dedotta;

3) Per avere il pubblico ministero omesso di illustrare le proprie conclusioni nel corso della discussione finale diversamente da quanto impone l'art. 523 c.p.p., e per avere altresì il tribunale omesso di motivare sulla questione di nullità proposta dalla difesa in sede di discussione;

4) con riferimento al capo b) d'imputazione, per erronea applicazione della norma incriminatrice e comunque perchè il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato e per illogicità manifesta della motivazione in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

5) con riferimento al capo a) d'imputazione perchè il fatto emerso in istruttoria è diverso da quello contestato nell'imputazione ed in ogni caso in quanto priva di motivazione in ordine alla richiesta di trasmissione degli atti al P.M. avanzata dal difensore in sede di discussione, per diversità fra fatto contestato e fatto emerso in istruttoria;

6) con riferimento al capo a) d'imputazione, per erronea applicazione della norma incriminatrice e comunque perchè il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato ed in ogni caso per illogicità manifesta della motivazione in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato;

7) nella parte in cui applica la pena finale di euro 14.000 di ammenda;

8) per erronea applicazione del disposto di cui all'art. 175 c.p., e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non viene concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Con motivo aggiunto il difensore del ricorrente chiedeva, infine, l'annullamento con rinvio della sentenza, in considerazione dell'abrogazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 34 e 50, e dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 59 duodecies, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 89 della medesima norma, la quale prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole per il contravventore.

D i r i t t o

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto limitatamente all'ultima questione dedotta. Si rende preliminarmente necessario rilevare al riguardo che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11/9/2006, all'art. 5, dispone che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo 3^ del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma del D.L. 30 luglio 1990, n. 212, art. 7).
Di conseguenza risultano espressamente abrogati il D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. da 22 a 37, tutti ricompresi nel capo 3^ citato, avente specificamente ad oggetto: Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro...
Non si tratta ovviamente di semplice abrogazione.
Il D.Lgs. n. 257 del 2006 citato, infatti, dopo avere fatto salve le disposizioni contenute nella L. 27 marzo 1992, n. 257, recante - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (concernenti, come recita l'art. 1 comma 1, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonchè l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto), prevede all'art. 59 bis che "..., le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attività' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate".
E, dunque, con il più recente D.Lgs. viene anzitutto puntualizzato l'ambito di applicazione della disciplina all'esame atteso che l'oramai abrogato D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 22, si limitava a prevedere genericamente che "Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto".
Inoltre, con gli artt. 59 quater, 59 sexies decise, vengono aggiornati ed ampliati gli obblighi incombenti sul datore di lavoro già previsti dal D.Lgs. abrogato.
Quanto alle sanzioni il D.Lgs n. 257 del 2006, art. 3, introduce rispetto al passato sostanziali modifiche.
Sulla scia di un'impostazione già seguita per altri settori, (ad esempio, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66- Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 - Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro; ecc.) il legislatore è intervenuto interpolando il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89, con il richiamo specifico degli artt. da 59 quater a 59 sexies decies.
Di conseguenza dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 2006, il D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 50, pur in assenza di espressa abrogazione, può continuare a trovare applicazione esclusivamente per i capi del D.Lgs. n. 277 del 1991 ancora vigenti e non più, quindi, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto stante, come detto, l'avvenuta abrogazione del capo 3^ di quest'ultimo D.Lgs..
Questa premessa di ordine generale consente ora di affrontare le questioni specifiche poste dal ricorrente che nell'ordine logico possono essere così riepilogate:
1) Sanzionabilità penale delle fattispecie ritenute in sentenza in base al D.Lgs. n. 277 del 1991;
2) Incidenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 257 del 2006;
3) trattamento sanzionatorio più favorevole.
1) In relazione al primo punto osserva il Collegio che nella specie sono state contestate:

a) la violazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, comma 2, e art. 50, comma 1, lett. a), per l'inosservanza di prescrizioni previste nel piano di lavoro;
b) la violazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, comma 5, e art. 50, comma 1, lett. a), in relazione al mancato monitoraggio richiesto nel nulla osta dalla ASL.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Appare innegabile che con il D.Lgs. in esame il legislatore abbia perseguito la finalità di assicurare una tutela sostanziale e non già formale della sicurezza dei lavoratori impegnati nella lavorazione di materiali contenenti amianto, in linea con quanto previsto dalle direttive cui il D.Lgs. è preposto a dare attuazione.
E' fondamentale in questo contesto il compito di vigilanza sull'esecuzione dei lavori; ed è proprio a questa finalità che risponde l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre un piano di lavoro da sottoporre all'autorità preposta al controllo che, ha certamente facoltà di impartire - ove lo ritenga necessario - ulteriori prescrizioni all'atto del rilascio del nulla osta.
Va ricordato al riguardo che l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 277 del 1991, sancisce che "i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;".
Ciò posto appare di tutta evidenza che, per le ragioni indicate, la predisposizione del piano di lavoro previsto dall' art. 34 del decreto da parte del datore di lavoro non può sostanziarsi in un'attività di carattere meramente formale ma deve invece necessariamente accompagnarsi alla concreta attuazione delle misure in esso previste (in quanto assentite dall'organo di vigilanza).
Non può ritenersi, infatti, validamente presentato un piano di lavoro non corrispondente alle misure che si intendono adottare o già adottate venendo in tal modo compromessa proprio quella finalità di controllo voluta dall'ordinamento.
E, dunque, correttamente appare delineata l'ipotesi sub a).
Parimenti è ravvisabile la violazione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, e art. 50, comma 2, lett. a), nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità di vigilanza condizionando queste ultime la validità e l'efficacia del piano di lavoro presentato.
2) Le considerazioni espresse conservano validità anche in relazione alla nuova normativa introdotta con il D.Lgs. n. 257 del 2006.
La ratio ispiratrice delle modifiche deve essere letta, infatti, nel senso di potenziare i controlli e le misure di prevenzione rafforzando la sorveglianza sulle esposizioni a rischio nel quadro dei principi generali già affermati nel capo 1^ del D.Lgs. n. 277 del 1991.
Permangono gli obblighi di notifica all'organo di vigilanza, nè può ritenersi venuta meno la possibilità per quest'ultimo di impartire con il nulla osta le prescrizioni ritenute necessarie.
Riguardo ai lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, la disposizione del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 34, appare sostanzialmente trasfusa in quella del D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 59 duodecies.
Sul piano sanzionatorio appare pertanto ravvisabile senz'altro un rapporto di continuità normativa tra le disposizioni dell'art. 34, commi da 1 a 6, e art. 50, comma 1, lett. a), e quelle del D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 59 duodecies, commi da 1 a 4, e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 2, lett. a).
Il raffronto tra le disposizioni citate evidenzia, tuttavia che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 2, lett. a) del è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da L. tre milioni a L. otto milioni, laddove, invece, l'art. 50, comma 1, lett. a), prevede l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da L. dieci milioni a L. cinquanta milioni.
Ferma restando l'equiparazione della pena detentiva è di tutta evidenza il regime di maggiore favore per l'imputato connesso all'applicazione della normativa più recente posto che nei confronti dello stesso risulta applicata la sola pena pecuniaria.
La sentenza va dunque annullata sul punto per consentire una nuova determinazione della pena pecuniaria.
Le argomentazioni che precedono consentono di ritenere assorbiti o comunque superati anche i rilievi contenuti nei motivi indicati ai punti 2), 4), 5), 6), 7).
Vanno invece disattesi i restanti tre motivi di ricorso.
In relazione al primo motivo il tribunale ha correttamente deciso riconoscendo l'inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni trattandosi di prova illegittimamente acquisita.
Quanto al pregiudizio all'indagato per il suo diritto di difesa la questione appare genericamente dedotta e, pertanto, non valutabile in questa sede.
Per quanto concerne il terzo motivo l'art. 523 c.p.p., non contempla alcuna causa di nullità per il caso in cui il Pubblico Ministero ometta di motivare le sue conclusioni, nè appare validamente richiamabile il disposto dell'art. 178, lett. b), facendo quest'ultima disposizione riferimento unicamente all'iniziativa ed alla partecipazione del Pubblico Ministero al procedimento.
In relazione all'ottavo motivo di ricorso appare, infine, correttamente motivato il diniego del beneficio di cui all'art. 175 c.p., trattandosi di potere discrezionale del Giudice e potendo certamente rilevare nella decisione l'esistenza di un precedente specifico anche se per lo stesso sia intervenuta sentenza di patteggiamento (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 Rv. 218527).

P.  Q.  M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata nel solo punto della determinazione della pena con rinvio al tribunale di Milano per nuovo giudizio su di esso. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2007