Cassazione Penale, Sez. 3, 07 dicembre 2012, n. 47649 - Violazioni in materia di sicurezza e prescrizione del reato





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente

Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis), n. a (Omissis);

avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 20/07/2010;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

Fatto



1. Con sentenza del 20/07/2010 il Tribunale di Frosinone ha condannato (Omissis) alla pena di euro 600,00 di ammenda per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 267 e 282 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 68 e 69.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio Difensore. Con un unico motivo invoca l'intervenuta prescrizione dei reati già alla data della sentenza di primo grado essendo i fatti stati accertati il 23/06/2005 con conseguente maturazione del termine, considerando anni quattro e mesi sei e i periodi imputabili a sospensione del dibattimento, alla data del 18/02/2010.

Diritto


3. Il ricorso è fondato, il termine di prescrizione ordinario di anni tre ex articolo 157 c.p., comma 1, n. 5) nella previgente formulazione in quanto più favorevole decorrente dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio del 16/05/2006 è maturato, senza interruzioni di sorta, tenuto conto anche del periodo di sospensione pari a mesi nove e giorni due (segnatamente, giorni sessanta per rinvio dell'udienza in data 28/02/2007; giorni sessanta per rinvio dell'udienza in data 30/05/2007 per impedimento del difensore; giorni centocinquantadue per rinvio dell'udienza in data 28/01/2009 per astensione del difensore), in data 18/02/2010, essendo la sentenza impugnata stata emessa solo successivamente, a termine ormai decorso, in data 20/07/2010.

Consegue, nell'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 129 cpv c.p.p. l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.