Cassazione Penale, Sez. 3, 07 dicembre 2012, n. 47613 - Vendita di una gru a torre in precarie condizioni di conservazione e priva di attestazione di rispondenza alla normativa

 


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo - Presidente

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 414/2010 TRIBUNALE di FERMO, del 29/09/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato e in via subordinata per prescrizione;

Udito il difensore Avv. (Omissis) di (Omissis) (sost. proc.).

 

Fatto

 

(Omissis) e (Omissis) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale sono stati condannati dal tribunale di Fermo alla pena dell'ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2 e articolo 91, comma 1 contestato ad entrambi per avere nella qualità di legali rappresentanti della (Omissis) S.r.l. venduto alla società (Omissis) una gru a torre in precarie condizioni di conservazione, non rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374, comma 2 e priva dell'attestazione di rispondenza alla normativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, articolo 11. Fatto commesso nel (Omissis) ed accertato in (Omissis).

Deducono in questa sede i ricorrenti:

1.1 la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, articolo 11 contestando che in base al comma 1 dell'articolo 11 citato solo in caso di modifiche costruttive il venditore deve al momento della consegna attestare a chi acquisti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi al dettato normativo e che, invece, nella specie, la gru non sarebbe stata sottoposta ad alcuna modifica. Si fa rilevare inoltre che l'articolo 11, comma 2 prevede che le macchine e dei componenti di sicurezza già immessi sul mercato e messi in servizio, per i quali nel periodo compreso fra il (Omissis) alla data di entrata in vigore del regolamento è stata presentata all' (Omissis) domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato;

1.2 genericità del capo d'imputazione e mancata correlazione tra lo stesso e la sentenza non essendo stato indicato specificamente in che modo fosse stata posta in essere la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374, comma 2 nonchè del Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996, articolo 11;

2. mancanza assoluta della motivazione relativamente alla omessa applicazione della sospensione condizionale della pena.

 

Diritto



Rileva il Collegio in premessa che alla data odierna il reato è certamente prescritto non risultando dagli atti periodi di sospensione della prescrizione e che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per tale ragione.

In relazione alla verifica delle condizioni indicate dall'articolo 129 c.p.p. il ricorrente contesta invero la possibilità stessa di ipotizzare il reato contestato assumendo, come detto in precedenza, che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 6, comma 2 attiene unicamente al mancato rispetto dell'obbligo, in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria, di accompagnare la cessione con le previste certificazioni e gli altri documenti previsti dalla legge.

Il rilievo, seppure pertinente, non si appalesa tuttavia, a ben vedere, decisivo nella specie.

Se è vero, infatti, quanto sostenuto dai ricorrenti in relazione all'articolo 6, comma 2 (peraltro ora sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2008, articolo 23 che ha operato alcune variazioni nel testo senza, tuttavia, far venir meno la rilevanza penale delle fattispecie contenute nell'articolo 6 citato), non si può non rilevare che la contestazione, incentrata espressamente anche sulla mancanza per la gru dei requisiti di sicurezza indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374, comma 2 e la motivazione della sentenza impugnata, sembrano in realtà fare riferimento all'articolo 6, comma 1 che fa divieto in ogni caso di fabbricazione, vendita, ecc. di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Ed è un fatto che la motivazione della sentenza impugnata consideri la vicenda della certificazione quale riscontro alla necessità di interventi di riparazione all'atto della vendita.

Ora gli stessi ricorrenti mostrano di avere contezza di ciò ponendo espressamente nei motivi di ricorso anche una questione specifica di correlazione tra accusa e sentenza e di genericità del riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374.

E proprio la prescrizione impedisce di verificare essendo comunque preclusa la possibilità di annullamento con rinvio della decisione impugnata in presenza di causa estintiva del reato.

Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per il verificarsi della prescrizione.

P.Q.M.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.