Responsabilità del consulente esterno, nominato per coordinare e dirigere le opere necessarie alla costruzione e messa in funzione di un nuovo impianto di forgia  di laminati di acciaio, per la sua qualità di dirigente di fatto - La sua autonomia gestionale contribuisce a legittimare la supremazia  nei  confronti del personale dipendente -  La Corte insegna che "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/55 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso ed autonomo titolo" - Sussiste

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marini Lionello - Presidente -
Dott. Marzano Francesco - Consigliere -
Dott. Licari Carlo - Consigliere -
Dott. Novarese Francesco - Consigliere -
Dott. Foti Giacomo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
1) F.V., N. IL (omissis);
avverso sentenza del 24.01.2005 Corte Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Licari Carlo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Campeis Giuseppe, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

F a t t o   e   D i r i t t o

Con sentenza del 4.4.2003, il Tribunale di Udine ha condannato F.V. alla pena ritenuta di giustizia, ritenendolo colpevole del reato di omicidio colposo, per avere - nella qualità di consulente esterno, nominato per coordinare e dirigere le opere necessarie alla costruzione e messa in funzione di un nuovo impianto di forgia di laminati di acciaio all'interno della s.p.a. A.B.S. avente sede in (omissis), come tale dotato di poteri autonomi di gestione delle attività connesse all'incarico affidatogli, ivi compreso quello di impartire direttamente ordini anche al personale della A.B.S., senza l'intermediazione dei dirigenti o dei capi - reparto di detta società - per colpa e in violazione delle norme antinfortunistiche, impartito l'ordine di rimuovere una parte delle gabbie di protezione della scala verticale, utilizzata da I.C., dipendente dell'A.B.S., per accedere alla cabina di comando installata sulla gru ove operava, ed omesso di adottare provvedimenti per vietarne l'accesso, in tal modo dando causa alla caduta dall'alto ed al decesso di detto dipendente.
A seguito del gravame interposto dal F., la Corte di Appello di Trieste ha, con sentenza del 24.1.2005, confermato la decisione di primo grado ed avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, l'imputato, adducendo a sostegno, con i primi due motivi, difetto di motivazione, in quanto sarebbe frutto di costruzione assertiva, priva di supporto probatorio, il convincimento dei giudici di merito secondo cui l'imputato avrebbe assunto la qualità di Dirigente di fatto, come tale, investito di una posizione di garanzia per l'osservanza delle norme antinfortunistiche nell'ambito della struttura aziendale dell'A.B.S., dimenticando, però, che esso F. rivestiva soltanto il ruolo di consulente tecnico esterno all'organigramma della società, come da contratto stipulato in data 30.4.1999, all'interno del cui ruolo, quindi, non potevano riconnettersi poteri di ingerenza, né tantomeno di sovraordinazione, nell'organizzazione del lavoro e nella sicurezza del relativo ambiente, queste essendo rimesse ai dirigenti ed ai capi della società predetta.
Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia illogicità della motivazione in relazione alla condotta commissiva ipotizzata dall'accusa, posto che era sfornito di prova il preteso ordine impartito da esso F. di far togliere alla scala, che conduceva alla cabina di comando della gru, la protezione guardiacorpo.
Con il quarto motivo, è confutata la tesi accusatoria, sposata dai giudici di merito, secondo cui si era giunti, al momento dell'incidente mortale, in una fase pre - produttiva dell'impianto, come tale rientrante tra quelle affidate al coordinamento del F., mentre, a dire di costui, si era, invece, giunti alla fase persino successiva alle prove di produzione a caldo, la cui gestione era di competenza esclusiva del direttore dello stabilimento.
Con il quinto e sesto motivo, l'illogicità della motivazione è stata dedotta in relazione alla omessa considerazione dell'inadeguatezza, preesistente all'incidente, del ballatoio sito al primo anello della scala ad assolvere al compito di protezione da cadute, e, quindi, della riconducibilità della posizione di garanzia ai responsabili della sicurezza previsti dall'organigramma della società.
Il ricorso è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Nella fattispecie, è sufficiente a dimostrare la inammissibilità del ricorso il rilievo che le critiche, mosse in tema di affermazione di responsabilità, sono sostanzialmente dirette, attraverso la pretestuosa deduzione di un preteso malgoverno dei criteri di valutazione degli elementi probatori e di una asserita illogicità della motivazione, allo scopo ulteriore di ottenere una rivalutazione a suo favore delle prove; il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Invero, la Corte di merito ha persuasivamente spiegato che il gruista I. non era caduto all'interno del ballatoio, ma era precipitato dall'alto della scala per non avere più trovato quel presidio, idoneo ad evitare incidenti, rappresentato dalla gabbia di protezione della scala medesima, rimossa poche ore prima per specifico e perentorio ordine impartito dal F., come accertato dai giudici di merito.
Il ruolo rivestito da costui, secondo la logica motivazione della sentenza impugnata, era assimilabile a quello di dirigente di fatto per l'esecuzione e la realizzazione di un nuovo impianto di forgia di laminati d'acciaio e, trovandosi ancora nella fase di avviamento dei relativi impianti, l'ordine di rimozione della gabbia di protezione rientrava proprio nell'ambito dei compiti a lui affidati.
L'autonomia gestionale di tutte le attività demandate al F. contribuiva - è stato congruamente spiegato - a legittimare la sua posizione di supremazia anche nei confronti del personale dipendente dell'A.B.S., sicchè l'ingerenza di fatto nell'organizzazione del lavoro della società ponevano il predetto, in forza del principio di sostanzialità, a svolgere le funzioni di dirigente di fatto, sia pure nell'ambito dell'intervento straordinario connesso alla realizzazione e messa in attività del nuovo impianto, come tale destinatario delle norme antinfortunistiche.
E' opportuno in proposito richiamare l'attenzione al noto principio giuridico secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo.
L'ordine di rimozione della gabbia di protezione, a cui è stata eziologicamente riconnessa la mortale caduta del gruista, è avvenuto, secondo il motivato convincimento dei giudici dell'appello, incautamente, non avendo a quell'ordine, foriero di pericoli per l'incolumità del lavoratore che operava alla gru, corrisposto da parte del F. la doverosa predisposizione di adeguate misure di sicurezza atte ad impedire l'evento, non rilevando ai fini dell'invocata esimente che, oltre esso F. nella spiegata sostanziale qualità, anche altri soggetti all'interno della società fossero formalmente preposti alla sicurezza dei lavoratori.
In conclusione, la sentenza impugnata non merita le censure mosse dal ricorrente, non potendo la prospettazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole valutazione del quadro probatorio delineato dai giudici di secondo grado, alla quale sostanzialmente è proteso il ricorso proposto dal F., costituire vizio che comporti controllo di legittimità, in quanto opponendo alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, verrebbe, come si è detto, inammissibilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito.
Non resta, pertanto, che dichiarare inammissibile il ricorso con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., in ordine al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della sanzione pecuniaria, ritenuta congrua nella misura indicata in dispositivo, in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, inosservante dei limiti del giudizio di legittimità.
P.  Q.  M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 14 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007