Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2012, n. 49821 - Inadeguatezza dell'organizzazione aziendale relativamente alla viabilità interna del cantiere: posizioni di garanzia in materia di sicurezza


 

 

 

FattoDiritto





1. Il Tribunale di Venezia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno della lavoratrice A. Z.. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello che ha ridotto le pene.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito l'infortunio è avvenuto in uno dei piazzali esterni della R. Srl in condizioni di forte pioggia in atto. La vittima era impegnata a prelevare campioni di materiale vetroso da sottoporre ad analisi. Nel piazzale si trovava un cumulo di materiale che ostacolava il transito di un autoarticolato. Il lavoratore S., autista di una pala meccanica, intervenne per spostare parte del vetro effettuando una manovra di retromarcia per portarsi nella zona da sgombrare. Non avvedendosi della Z., la investì cagionandole lesioni letali.

La lavorazione consisteva nell' analisi di materiale vetroso accatastato nel piazzale. Il S. provvedeva a trasferire in un apposito box parte del materiale, dal quale la Z. ridetta prelevava alcuni campioni per la successiva analisi. Tale modalità in atto al momento del sinistro era stata introdotta da un paio di mesi; mentre in precedenza tali operazioni avvenivano in altra zona dell'opificio.

Nella dinamica del sinistro è stata riscontrata violazione della normativa antinfortunistica afferente all'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale relativamente alla viabilità interna del cantiere. E' stato conseguentemente mosso addebito colposo nei confronti del L. nella veste di datore di lavoro; e nei confronti del F., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che svolgeva altresì funzioni afferenti alla sicurezza aziendale.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.

2.1. F. propone diversi motivi.

2.1.1 Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione e violazione di legge. Le pronunzie di merito non hanno tenuto in alcun conto le prove contrarie prodotte dalla difesa. In particolare, il consulente della difesa ha posto in luce che l'evento mortale va attribuito esclusivamente all'errore del palista S. che investì la vittima e la cui responsabilità è stata affermata con pronunzia non appellata. Tale soggetto ha posto in essere una manovra caratterizzata da macroscopica distrazione; ma la valutazione dell'esperto non è stata considerata e si è pure trascurato che il comportamento è talmente eccezionale, esorbitante ed abnorme da dar corpo a causa sopravvenuta costituente fattore causale esclusivo. Infatti, è stata posta in essere una manovra azzardata, non richiesta ed esorbitante rispetto alle mansioni, in una situazione eccezionale caratterizzata da una fortunale che aveva colpito il cantiere.

2.1.2 Con il secondo motivo si lamenta che il giudice di primo grado e quello d'appello hanno espresso valutazioni opposte in ordine alla condotta del palista ma, pur divergendo, sono pervenuti insensatamente alla medesima conclusione, avendo escluso che la condotta di tale soggetto sia rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 cod. pen. Infatti il primo giudice ha posto in luce la mancanza di prudenza e diligenza nel compimento di una manovra pericolosa; mentre la Corte d'appello ha rimarcato che il lavoratore ha agito nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa e dunque non ha posto in essere una condotta estranea al processo produttivo, né alle mansioni assegnate. Si è trascurato che l'operazione posta in essere non rientrava nelle attribuzioni del lavoratore né nel segmento di lavorazione che gli era stato assegnato al momento del sinistro. La pronunzia d'appello è paradossale nella parte in cui considera congruo il comportamento di tale personaggio che è stato però condannato alla pena di sette mesi di reclusione.

Del resto in appello la pena del ricorrente è stata dimezzata e ciò rende esplicita la complessiva riconsiderazione dei ruoli causali delle diverse persone in qualche modo coinvolte nel sinistro.

2.1.3. Con il terzo motivo si espone che l'imputato è stato tratto a giudizio quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Anche alla luce della giurisprudenza di legittimità la responsabilità di tale figura può essere assunta solo nel caso in cui commetta un errore nella valutazione del rischio che abbia concorso col contegno negligente del datore di lavoro a determinare l'effetto infausto. Il principio è stato fatto proprio dalla Corte di merito che ha rimarcato la funzione consultiva della figura in questione. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'imputato non si sia limitato ad assumere l'incarico in questione ma che gli sia stato riconosciuto il potere di decidere interventi, anche se per la loro concreta attuazione era necessaria la controfirma del datore di lavoro; con la conseguente assunzione di una effettiva responsabilità con poteri decisionali in materia di sicurezza. La illogicità e contraddittorietà di tale enunciato è evidente, giacché una volta che si sia assunto, come la Corte fa, che l'imputato non aveva la concreta disponibilità della somma di 40.000 euro messa a disposizione dal datore di lavoro ove questi non convenisse sulla spesa, va esclusa l'esistenza di poteri decisionali. Si dà atto dell'inesistenza di una delega e di un autonomo potere decisorio e tuttavia si conclude affermando l'esistenza di poteri decisionali in materia di sicurezza.

La pronunzia viene pure censurata nella parte in cui attribuisce, nel corso della riunione del 29 maggio 2003, poco incisive misure di sicurezza adottate dall'imputato e dal L.. Al riguardo la Corte d'appello ha omesso di valutare prove decisive.

Si pongono in luce alcune emergenze istruttorie dalle quali traspare che fino a poco tempo prima dell'incidente le lavorazioni del vetro, compresi i controlli di qualità, avvenivano all'interno dello stabilimento senza alcuna interferenza tra mezzi meccanici e dipendenti a piedi. Solo da ultimo ha avuto luogo un mutamento dell'organizzazione del ciclo produttivo dell'azienda che raccoglie materiale vetroso da riciclo. Di tale modifica produttiva l'imputato non è mai stato avvisato, né la pubblica accusa ha fornito prova contraria al riguardo. Ciononostante è stata affermata la responsabilità dell'imputato per non aver individuato il rischio connesso alla possibile interferenza tra mezzi meccanici e dipendenti a piedi. La corte di merito ha tenuto come base per la valutazione la riunione del 29 maggio 2003, trascurando proprio le successive e non comunicate modifiche nel processo produttivo per la parte relativa al controllo di qualità. I giudici di merito hanno tra l'altro omesso completamente di valutare una mail inviata dal direttore dello stabilimento al L., presidente del consiglio di amministrazione, nella quale ben prima del sinistro, si rimarcavano i pericoli connessi alla circolazione dei mezzi e delle persone nello stabilimento. Tale missiva è frutto di iniziativa dell'imputato volta proprio a sottolineare i rischi esistenti. Tale circostanza è stata riconosciuta anche dal coimputato ed è idonea ad esonerare da responsabilità il ricorrente.

D'altra parte la sollecitazione da parte dell'imputato a riconsiderare i rischi legati alla circolazione interna allo stabilimento è stato provata sia documentalmente sia per testi. Tale dato probatorio si evince dai documenti e relativi allegati prodotti dalla difesa. In tale situazione si configura una condotta diligente immune da censure; sicché è arbitraria l'accusa di aver adottato poco incisive misure per prevenire i sinistri, considerato anche che il ricorrente non aveva potere dispositivi ma solo di segnalazione. L'imputato ha segnalato i rischi ed invitato l'azienda ad intervenire per porre rimedio alla situazione, sicché non si configura alcun condotta colpevole.

2.1.4. Il quarto motivo attiene al bilanciamento delle circostanze. È stata ritenuta l'equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata, trascurando che nel giudizio d'appello è stato riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50%. L'unico argomento addotto è quello che l'aggravante in questione sarebbe il cuore della condotta omessa, ma tale considerazione è riferibile a qualsiasi imputazione concernente l'ambito della sicurezza del lavoro ed è quindi priva di alcuna pertinenza rispetto alla situazione concreta in esame.

2.2. L. propone quattro motivi.

2.2..1. Il primo motivo è sostanzialmente sovrapponibile a quello prospettato dal coimputato: si è omesso di analizzare le valutazioni del consulente dr. D'I. in ordine alla esclusiva rilevanza causale della condotta altamente imprudente del palista che investì la vittima. Ciò vulnera radicalmente la motivazione.

2.2.2. Con il secondo motivo si prospetta che, come ritenuto ampiamente dal Tribunale, il conducente del veicolo investitore ha tenuto una condotta di guida altamente imprudente e distratta, non rientrante nelle sue attribuzioni, né nel segmento di lavoro attribuitogli in quel momento. La Corte d'appello ha confermato sostanzialmente tale valutazione, ricalcando il carattere colposo del comportamento del lavoratore ed al contempo ha affermato il dovere di prestare collaborazione e l'adempimento dell'obbligazione lavorativa, desumendone che non si è in presenza di una condotta estranea al processo produttivo ed alle mansioni. Tale apprezzamento è contraddittorio e trascura completamente il carattere abnorme ed eccezionale della condotta del palista. Si è dunque in presenza di interruzione del nesso causale.

2.2.3. Il terzo motivo è basato sulla delega di funzioni operata nei confronti di altro soggetto. Essa esonera da responsabilità il datore di lavoro, anche in considerazione del fatto che sono stati adempiuti tutti gli obblighi relativi alla valutazione del rischio, all'organizzazione delle riunioni obbligatorie ed alla attribuzione degli incarichi in tema di sicurezza. Contraddittoriamente ed illogicamente il giudice di merito ha ritenuto la non delegabilità dell'obbligo di garanzia, facendo ricorso a valutazioni fumose afferenti alla politica della sicurezza aziendale. Si tratta di argomenti oltretutto non conferenti, giacché le cautele da adottare erano di modesto contenuto.

La Corte di merito erra pure quando afferma che il contratto di lavoro del dipendente C. riguardava la direzione dello stabilimento senza alcun incarico sulla sicurezza. Tale enunciazione è in contrasto con la lettera di incarico nella quale si fa riferimento a tutte le attività aziendali che vengono analiticamente indicate in modo onnicomprensivo. Il dirigente delegato era dunque l'unico responsabile in relazione all'evento; la Corte di merito ha travisato il contenuto dell'incarico in questione; nonché di quello in favore del F..

2.2.4. Il quarto motivo lamenta mancanza ed illogicità della motivazione nella parte in cui esprime un giudizio di equivalenza tra l'aggravante e le attenuanti generiche: si è omessa qualunque considerazione in ordine ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sostituendola con un passaggio di stile, privo di contenuto ed afferente alla gravità della contestazione.

2.2.5 Sono stati successivamente presentati motivi aggiunti. Si è rimarcato che risulta assurdo riconoscere l'obbligo di garanzia generalizzato in capo al datore di lavoro e sensi dell'art. 2087 cod. civ. Ciò determina la configurazione del nesso causale e l'affermazione di responsabilità in assenza di colpevolezza. Un indirizzo che trascura anche il principio di affidamento.

Si è altresì considerato che anche la giurisprudenza più recente ritiene che il nesso causale sia interrotto quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità e dell'enormità.

Si è richiamata pure la giurisprudenza che ha enunciato l'esonero da responsabilità del datore di lavoro nel caso di delega di funzioni.

Quanto al giudizio di bilanciamento delle circostanze si espone che intervenuto integrale risarcimento del danno.. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre ad luna più benevola ponderazione con conseguente mitigazione della pena.

3. Il responsabile civile ha presentato un ricorso sovrapponibile a quello dell'imputato L..

3.1 Ha fatto seguito la presentazione dei motivi aggiunti che ricalcano quelli presentati dall'imputato L..

La parte civile ha presentato una memoria chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi.

Il ricorso di L. è infondato. E' invece fondato, nei termini che saranno di seguito esposti, il ricorso di F..

La pronunzia di merito spiega diffusamente che l'addebito è connesso al fatto che l'attività di campionatura da parte degli analisti avveniva in una zona del piazzale in cui si svolgeva contestualmente il transito di mezzi di vario genere. Inoltre, la presenza della pala meccanica in stretta connessione con il lavoro dell'analista generava il rischio di interferenze fra pedoni e veicoli. Le aree di lavoro degli operatori e quelli di eventuali pedoni non erano all'epoca segnalate e delimitate. Inoltre, le zone di transito si presentavano del tutto inadeguate per la ristrettezza degli spazi e per la presenza di ingenti cumuli di materiale stoccato. La direzione aziendale era consapevole dell'esistenza di gravi rischi giacché in passato erano già occorsi episodi analoghi. Il pericolo era stato focalizzato, ma non erano state adottate soluzioni adeguate. In particolare, nulla era previsto per prevenire rischi connessi al traffico dei mezzi in movimento.

È stata ritenuta l'esistenza di condotte colpose del palista S. che operò una manovra pericolosa senza accertarsi della presenza di persone nel raggio di azione della macchina. Tale comportamento si inseriva, tuttavia, in un sistema organizzativo nel suo complesso carente.

Quanto alle posizioni di garanzia si è rilevato che il L. era il legale rappresentante della società e rivestiva il ruolo di datore di lavoro. Si è ritenuto che la delega conferita al coimputato non era idonea ad esonerarlo dalla responsabilità, essendo il delegato privo di autonomia di spesa; che il delegante conservava potere di approvazione degli interventi e delle spese e quindi non vi era una incondizionata autonomia patrimoniale in capo al delegato. In ogni caso, permaneva in capo al datore di lavoro il dovere di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza nell'azienda. L'imputato, d'altra parte, era a conoscenza dei rischi in atto a causa della promiscuità dei percorsi pedonali con quelli veicolari.

Quanto al F. il giudice di merito, pur escludendo l'esistenza di una delega di funzioni, ravvisava che costui rivestiva la funzione consultiva di responsabile del servizio di prevenzione protezione; ed esplicava anche concrete attività in materia di sicurezza aziendale, assumendo volontariamente e contrattualmente una posizione di garanzia concorrente con quella del datore di lavoro. Da alcune testimonianze è emerso che costui non rivestiva un ruolo di mera consulenza, ma curava la predisposizione di progetti ritenuti necessari in tema di sicurezza, di formazione di proposte concrete anche implicanti spese, in ordine alle quali era munito di un qualche potere decisorio, benché necessitante comunque della ratifica del vertice aziendale. Tale situazione era desumibile anche dalla sua presenza costante in cantiere e dal fatto che era stato presentato all'interno dell'azienda come il referente per la sicurezza. L'imputato non ha assunto alcuna iniziativa in merito alla viabilità, a parte le segnalazioni sulla sua inadeguatezza.

La Corte territoriale confuta la tesi difensiva secondo cui la condotta dell'autista sarebbe stata estranea al processo produttivo e non conforme alle mansioni affidate; e costituente tale insidia da interrompere il nesso causale rispetto alle precedenti condotte. Si considera che il lavoratore aveva proprio la mansione di autista della pala meccanica; che il fatto avvenuto in orario di lavoro ed in esecuzione della prestazione richiesta, in quanto la manovra era finalizzata al regolare procedere delle attività all'interno del piazzale. Tale condotta costituisce adempimento della prestazione lavorativa e quindi non può considerarsi esorbitante rispetto al processo produttivo.

Il nucleo della colpa addebitata gli imputati è costituito dalla non appropriata organizzazione aziendale, che trascurava la sicurezza dei lavoratori con riguardo alla situazione di pericolo determinata dalla interferenza fra pedoni e mezzi in transito. La pronunzia dettaglia lo stato dei luoghi: il box collocato nel piazzale, la mancanza di separazione tra box e piazzale tanto che cumuli di materiale potevano andare anche oltre la linea ideale che collega due lati paralleli del box; la possibilità che i pedoni e i veicoli potessero transitare all'interno del box medesimo. La vittima, d'altra parte, era addetta al controllo di qualità, era concentrata sul proprio lavoro e non sul transito dei mezzi.

La pronunzia confuta la tesi difensiva avanzata dal F., di non essere stato informato della modifica delle lavorazioni introdotta con la predisposizione di un controllo di qualità sul materiale da eseguire nel piazzale prima della partenza. Si considera che, indipendentemente dalla nuova procedura, è decisivo il fatto che l'evento si è verificato a causa del movimento della pala meccanica e della situazione di incontrollata interferenza tra mezzi e persone che caratterizzava i luoghi.

Quanto alla posizioni di garanzia dell'imputato L., in relazione alla tesi difensive secondo cui era operante una delega in favore del responsabile di stabilimento C. M., si argomenta che il contratto di lavoro riguardava la direzione dello stabilimento stesso, senza alcun incarico relativo alla sicurezza nell'ambiente di lavoro. A costui, infatti non era riconosciuta alcuna facoltà di spesa. La stessa difesa non ha sostenuto che il F. fosse titolare di una posizione di garanzia ma ha invocato il suo ruolo di responsabile del servizio di prevenzione protezione e comunque la sua autonomia decisionale e patrimoniale. Sì obietta a tale riguardo che si tratta di un ruolo consultivo che non esonera per nulla da responsabilità il datore di lavoro; e che inoltre il F. medesimo non ha mai avuto un potere autonomo di spesa.

Quanto alla posizione del F., la pronunzia d'appello analizza alcuni documenti afferenti agli incarichi da costui ricevuti all'interno dell'azienda, concludendo che costui rivestiva un ruolo anche in materia di sicurezza con potere decisorio, anche se non incondizionato, essendo prevista la controfirma del datore di lavoro. In conclusione il datore di lavoro ha mantenuto il proprio ruolo di garante; e gli si affianca la responsabilità diretta assunta in tema di sicurezza.

Quanto all'elemento soggettivo, la pronunzia considera che il L., pur avendo affrontato il tema della sicurezza nel piazzale in un'apposita riunione, non ha assunto iniziative appropriate alla gravità del rischio, avendo previsto soltanto l'utilizzo di vestiario ad alta visibilità e la riduzione degli spostamenti a piedi non necessari. Analogamente può dirsi per il coimputato: le misure in atto non erano per nulla idonee a fronteggiare il rischio.

Quanto alla ponderazione delle circostanze, la Corte d'appello rileva che è senza dubbio accertato il concorso di condotta colposa del conducente della pala meccanica, e che ciò attenua la gravità della condotta degli imputati. La pena può essere conseguentemente diminuita, ma l'attenuante non può essere ritenuta prevalente rispetto all'aggravante contestata che costituisce il cuore della condotta dovuta dagli imputati ed omessa.

6. Alla luce di tale valutazione del caso è necessaria la preliminare, breve trattazione di alcune decisive questioni di principio. Infatti, si versa in una situazione in cui l'imputazione è stata elevata nei confronti di più figure di garanti. Occorre dunque comprendere come si articoli, nel sistema della sicurezza del lavoro, la posizione di garanzia; come essa debba essere definita in linea di principio e come debba essere riconosciuta in concreto con riguardo all'organizzazione aziendale.

La materia è stata parzialmente disciplinata sin dai primi atti normativi di settore ed è stata infine unitariamente trattata nel Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, peraltro recependo la sistemazione dell'istituto che si era formata nel corso di una lunga giurisprudenza.

Raccogliendo le indicazioni che in modo sostanzialmente coerente provengono da queste fonti, occorre preliminarmente rammentare che il sistema prevenzionistico, come è noto, è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale.

La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La definizione contenuta nel T.U. è simile a quella contenuta nella normativa degli anni 90 ed a quella fatta propria dalla giurisprudenza; e sottolinea il ruolo di dominus di fatto dell'organizzazione ed il concreto esercizio di poteri decisionali e di spesa. L'ampiezza e la natura dei poteri è ora anche indirettamente definita dall'articolo 16 che, con riferimento alla delega di funzioni, si occupa del potere di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli.

Infine, il preposto è colui che sovraintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.

Per ambedue le ultime figure occorre tener conto da un lato dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall'altro del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono.

Queste generiche definizioni tratteggiano grandi contenitori concettuali che subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un'organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli di cui si parla.

Queste considerazioni di principio indicano che l'individuazione della responsabilità penale passa, non di rado, attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di responsabilità gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un'imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l'ordinamento penale; per evitare l'indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell'illecito a diversi soggetti.

7. L'analisi dei ruoli e delle responsabilità di cui si parla viene tematizzata tradizionalmente entro la categoria giuridica della posizione di garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l'obbligo giuridico di impedire l'evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell'art. 40 capoverso cod. pen. Questo classico inquadramento deve essere arricchito con alcune considerazioni aggiuntive.

Noi siamo abituati a pensare ai reati colposi come ad illeciti omissivi. Questa visione è alimentata soprattutto dal fatto, oggetto di immediata e forte percezione intuitiva, che in tale categoria di reati si individua sempre qualcosa che è mancato, che è stato omesso appunto.

Tale modo di vedere le cose non sempre corrisponde pienamente alla realtà. E' sufficiente pensare, ad esempio, al preposto che consegna una scala rotta al lavoratore che conseguentemente cade; oppure al dirigente che invia un dipendente in un ambiente saturo di sostanze venefiche. In tali situazioni è difficile negare che si sia in presenza di condotte attive eziologicamente rilevanti. Tuttavia, pure in tali contingenze, chiaramente riconducibili alla causalità commissiva e quindi estranee alla disciplina di cui all'art. 40 capoverso ed alla strumentale categoria giuridica del garante, si è soliti parlare ugualmente di garante, di posizione di garanzia. Tale contingenza rende chiaro che quando nell'ambito di reati colposi commissivi si parla di "garante" per definire la sfera di responsabilità di un soggetto, si usa il termine in un significato affermatosi nella prassi, più ampio e diverso rispetto a quello connesso all'articolo 40 capoverso del codice penale.

Si tratta, allora, di comprendere tale significato; anzi di riconoscerlo leggendo il lessico e le storie della giurisprudenza. A tale riguardo, occorre preliminarmente considerare che la causalità condizionalistica (o dell'equivalenza causale) è caratterizzata dalla costitutiva, ontologica indifferenza per il rilievo, per il ruolo qualitativo delle singole condizioni, che sono tutte per definizione equivalenti. Ne discende l'esigenza di arginare l'eccessiva forza espansiva dell'imputazione del fatto determinata dal condizionalismo. Tale esigenza è alla base della causalità giuridica e si manifesta lungo il corso della plurisecolare storia del diritto penale moderno.

La necessità di limitare l'eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell'imputazione oggettiva generata dal condizionalismo è alla base di note elaborazioni teoriche: la causalità adeguata, la causa efficiente, la causalità umana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresì nel controverso art. 41 capoverso cod. pen. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere è sempre la medesima: tentare di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternità dell'evento illecito.

Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare chiarezza la centralità dell'idea di rischio: tutto il sistema è conformato per governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio è categorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque esistono diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio.

Questa esigenza di delimitazione delle sfere di responsabilità è tanto intensamente connessa all'essere stesso del diritto penale quale scienza del giudizio di responsabilità, che si è fatta quasi inconsapevolmente strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall'art. 41 capoverso cod. pen. Infatti, la diversità dei rischi interrompe, per meglio dire separa le sfere di responsabilità.

L'ordine di idee cui si fa cenno si rinviene ampiamente e con alta significatività nell'intera giurisprudenza di legittimità. Così, ad esempio, nel caso di abusiva introduzione notturna da parte del lavoratore nel cantiere irregolare, si è distinto implicitamente tra rischio lavorativo e rischio da ingresso abusivo (anche se il datore di lavoro aveva violato le prescrizioni antinfortunistiche). Il lavoratore si era introdotto abusivamente in un cantiere edile nottetempo, era inciampato su un pannello ed era caduto nel vuoto riportando gravi lesioni. Questa Corte suprema ha annullato la sentenza di condanna emessa dal giudice di merito, ed ha ritenuto l'interruzione del nesso causale tra l'evento costituito dalle lesioni personali e l'eventuale violazione di prescrizioni antinfortunistiche riferibile al datore di lavoro, poiché la vittima, con comportamento gravemente imprudente, aveva violato consapevolmente le cautele disposte allo specifico scopo di prevenire la presenza di persone in un'area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, introducendosi arbitrariamente nel sito (Sez. IV, 25 settembre 2001, Intrevado, Rv. n. 221149). Per la Corte si è determinata l' "intrusione" nello svolgersi degli accadimenti di un fattore sopravvenuto ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p. di per sé capace ed idoneo a produrre l'evento. E' interessante notare che la pronunzia sottolinea ripetutamente che l'effetto interruttivo non viene meno per l'eventuale inosservanza di disposizioni cautelari antinfortunistiche da parte del responsabile del cantiere. D'altra parte, è agevole cogliere che nel comportamento della persona che si introduce abusivamente in un cantiere edile o in qualunque altra proprietà privata non vi è in realtà nulla di eccezionale o di imprevedibile. Anzi, si tratta di un illecito tra i più ricorrenti nell'esperienza giudiziaria. Il vero problema - allora - è quello di analizzare e distinguere i differenti contesti di rischio e le connesse responsabilità. La vittima è occasionalmente un lavoratore, ma la situazione pericolosa nella quale si è verificato l'incidente non è riferibile al contesto della prestazione lavorativa, sicché non entrano in questione la violazione della normativa antinfortunistica e la responsabilità del gestore del cantiere. Al momento dell'incidente non era in corso un'attività lavorativa. Pertanto il caso andava esaminato dal differente punto di vista delle cautele che devono essere approntate dal responsabile del sito per inibire la penetrazione di estranei in un'area pericolosa come un cantiere edile.

Discorso analogo può esser fatto a proposito di un altro caso in cui pure è stata ritenuta l'interruzione del nesso causale (Sez. IV, 7 maggio 1985, Bernardi, Rv. 171215). Un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l'auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L'area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all'interno dell'area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell'area si trovavano segnali di pericolo. L'uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminando lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita. Il proprietario dell'albergo era stato condannato dal giudice di primo grado ed assolto dalla corte d'appello. L'accusa era di omicidio colposo in relazione alla violazione dell'art. 242 del dpr n. 547 del 1955, per la mancata predisposizioni di adeguati parapetti ai margini della vasca. La pronunzia assolutoria era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi ed era ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio. Tale condotta era stata ritenuta illecita e del tutto anomala, eccezionale, atipica, imprevedibile e quindi assorbente e tale da interrompere il nesso di causalità rispetto alle carenze riscontrabili nelle misure di prevenzione adottate dall'imputato. L'assunto è stato confermato dalla Corte suprema. Anche qui occorre brevemente ripetere che l'ingresso abusivo in una proprietà altrui difficilmente può essere ritenuto eccezionale ed imprevedibile. Semplicemente, si era al di fuori del contesto lavorativo ed il proprietario, in quest'ottica, non era tenuto ad adottare misure ulteriori rispetto a quelle adottate, consistite nella protezione dell'area dall'accesso indiscriminato e dall'apposizione di cartelli di pericolo. Anche qui, pertanto, non si configura, in chiave giuridica, una condotta omissiva eziologicamente rilevante; e la risoluzione del caso è parimenti costituita dalla distinzione tra contesto di rischio lavorativo ed extralavorativo.

Ancora, il tema dell'interruzione del nesso causale ricorre con insistenza nell'ambito di processi inerenti ad infortuni sul lavoro. L'effetto interruttivo è stato riconosciuto in rari ma significativi casi. Un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. La Corte suprema (Sez.. IV, 10 novembre 1999, Addesso, Rv. 183633) ha annullato con rinvio la pronunzia di condanna del titolare dell'impresa in ordine al reato di omicidio colposo, al fine di valutare se il comportamento del lavoratore di disinserire la frizione senza curarsi di spegnere il motore della macchina presentasse il carattere di fattore sopravvenuto atipico, interruttivo della serie causale precedente. La Corte ha pure affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa dì inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche. Ai sensi dell'art. 41 capoverso il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale.

La possibilità d'interruzione del nesso causale è stata altresì ravvisata dalla Corte suprema (Sez. IV, 25 settembre 1995, Dal Pont) in un caso in cui un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito ("eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente") la mano all'interno dell'apparato per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 590 c.p. in relazione all'art. 68 del DPR n. 547 del 1955 per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di cassazione ha invece annullato con rinvio al giudice di merito perché verificasse se l'incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice era in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato. Nell'occasione è stato ribadito il noto principio che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro; ma si è aggiunto che il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Anche qui compare la classica evocazione dell'eccezionalità della condizione sopravvenuta, costituita dalla condotta incongrua del lavoratore. Tuttavia, al fondo, la pronunzia trae sempre ispirazione dalla considerazione della riconducibilità o meno dell'evento e della condotta che vi ha dato causa all'area di rischio propria della prestazione lavorativa: linea argomentativa che viene del resto espressamente enunciata a fianco di quella tradizionale afferente - appunto - all'eccezionalità ed abnormità della condotta del lavoratore.

Si tratta di impostazione che non è del resto dissimile da quella esposta in diverse altre pronunzie nelle quali la Corte suprema, pur senza ritenere l'interruzione del nesso causale, ha affermato che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturali all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale imprudenza e disattenzione dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere sempre protetta con appropriate cautele. La condotta del lavoratore può tuttavia determinare l'interruzione del nesso causale quando sia del tutto anomala, inopinabile in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è addetto, oppure si concreti nell'inosservanza di precise norme antinfortunistiche. In tale caso la condotta colposa del lavoratore esclude la responsabilità dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti (Sez. IV, 8 novembre 1989, Dell'oro, Rv. 183199). Il caso riguardava il ribaltamento di alcuni pesanti rotoli di filo di ferro incongruamente accatastati. In altre sentenze il principio è stato ribadito e si è altresì sottolineato che la condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione (Sez. IV, 11 febbraio 1991, Lapi, Rv. 188202; Sez. IV, 18 marzo 1986, Amadori, Rv. 174222); in altre che l'inopinabilità può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall'estraneità alle mansioni attribuite (Sez. IV, 14 giugno 1996, Ieritano, Rv. 206012); o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore (Sez. IV, 13 novembre 1984, Accettura, Rv. 172160).

In sintesi, si può cogliere in tale orientamento della giurisprudenza l'implicita tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. Tale eccentricità renderà magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma ciò è una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento.

Riconosciuta la sfera di rischio come area che designa l'ambito in cui si esplica l'obbligo di governare le situazioni pericolose che conforma l'obbligo del garante, ne discende altresì la necessità di individuare concretamente la figura istituzionale che può essere razionalmente chiamata a governare il rischio medesimo e la persona fisica che incarna concretamente quel ruolo.

Questa enunciazione richiede, tuttavia, di essere chiarita: occorre guardarsi dall'idea ingenua, e foriera di fraintendimenti, che la sfera di responsabilità di ciascuno possa essere sempre definita e separata con una rigida linea di confine; e che questa stessa linea crei la sfera di competenza e responsabilità di alcuno escludendo automaticamente quella di altri. In realtà le cose sono spesso assai più complesse. Basti considerare la transitività delle condizioni che si susseguono all'interno di una catena causale; l'intreccio di obblighi che spesso coinvolgono diverse figure e diversi soggetti nella gestione di un rischio; la complessa figura della cooperazione colposa. Questa serie di differenti intrecci, con il suo carico di complessità, rende chiaro quanto delicata sia l'individuazione di aree di competenza pienamente autonome che giustifichino la compartimentazione della responsabilità penale; tanto più in un contesto come quello del diritto penale del lavoro imperniato sulla figura del datore di lavoro che è gravato da una pervasiva "posizione di garanzia", Lo scopo del diritto penale, tuttavia, è proprio quello di tentare di governare tali intricati scenari, nella già indicata prospettiva di ricercare responsabilità e non capri espiatori.

8. Le considerazioni sopra esposte trovano fondamento in alcune norme del T.U. che ripercorrono arresti della giurisprudenza ed aiutano a capire come nasce e si conforma la posizione di garanzia, id est la responsabilità gestoria che, in caso di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale. Di grande interesse è l'articolo 299: l'acquisizione della veste di garante può aver luogo per effetto di una formale investitura, ma anche a seguito dell'esercizio in concreto di poteri giuridici riferiti alle diverse figure.

Un'ulteriore indicazione normativa per individuare in concreto i diversi ruoli deriva dall'art. 28, relativo alla valutazione dei rischi ed al documento sulla sicurezza, che costituisce una sorta di statuto della sicurezza aziendale. La valutazione riguarda solo "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori". Dunque non è possibile inferire dal sistema prevenzionistico delineato dal Testo unico indicazioni direttamente cogenti per ciò che attiene all'obbligo di governare altri rischi presenti nell'organizzazione.

Il documento deve contenere la valutazione dei rischi per i lavoratori, l'individuazione di misure di prevenzione e protezione, l'individuazione delle procedure, nonché dei ruoli che vi devono provvedere, affidati a soggetti muniti di adeguate competenze e poteri. Si tratta quindi di una sorta di mappa dei poteri e delle responsabilità cui ognuno dovrebbe poter accedere per acquisire le informazioni pertinenti.

Mettendo insieme le indicazioni che pervengono dalle norme fin qui indicate che, si vuole ripeterlo, recepiscono indirizzi della prassi ed attingono alla sfera della sensatezza, si può concludere che ruoli, competenze e poteri segnano le diverse sfere di responsabilità gestionale ed al contempo definiscono la concreta conformazione, la latitudine delle posizioni di garanzia, la sfera di rischio che deve essere governata.

La sfera di responsabilità organizzativa e giuridica così delineata è per così dire originaria. Essa è generata dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti. Nell'individuazione del garante, soprattutto nelle istituzioni complesse, occorre partire dalla identificazione del rischio che si è concretizzato, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva. Ad esempio, semplificando nel modo più banale, potrà accadere che rientri nella sfera di responsabilità del preposto l'incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella dei dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo. Naturalmente, il quadro proposto è molto semplificato ed idealizzato e diviene non di rado assai più complesso nella realtà; come si è sopra segnalato.

9. Per completezza dell'esposizione preliminare, occorre aggiungere che l’investitura del garante può essere non solo originaria ma derivata. Il tema non ha un decisivo interesse nell'ambito del presente giudizio, avendo i giudici di merito escluso l'esistenza di una valida delega, con apprezzamento in fatto appropriato e conforme ai principi; e quindi non sindacabile nella sede di legittimità. Dunque, con la massima brevità va rammentato che, anche qui recependo gli orientamenti della prassi, l'art. 16 del T.U. ha chiarito che la delega deve essere specifica, deve conferire poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa ben definiti, ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.

La materia della delega richiede un chiarimento di fondo piuttosto importante. È diffusa l'opinione che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto. La delega, è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato.

10. Il caso in esame impone di prendere pure in esame la peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico costituita dal servizio di prevenzione e protezione che, insieme al medico competente, svolge un peculiare ruolo di collaborazione con il datore di lavoro.

Il servizio, ora previsto dall'articolo 33 del T.U., deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali, adeguati ai bisogni dell'organizzazione; ed ha importanti compiti, che consistono nella individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28.

Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: esse, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in equipe.

Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell'organo possano assumere la veste di garante. Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali persone non sono destinatarie in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolgono un ruolo non operativo ma di mera consulenza. L'argomento non è tuttavia decisivo. In realtà, l'assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L'assenza di sanzioni penali, tuttavia, non costituisce un argomento risolutivo per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l'assunzione dell'incarico, essi assumano l'obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.

D'altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell'evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.

11. Alla luce di tali principi discende pianamente la valutazione dei motivi di ricorso.

Occorre in primo luogo considerare che la sentenza di merito coglie efficacemente, alla luce di significative acquisizioni probatorie, l'esistenza all'interno dello stabilimento di un grave e concreto rischio afferente alla contestuale circolazione di persone e mezzi meccanici in alcune aree dello stabilimento. Tale rischio, al momento del sinistro, non era adeguatamente governato; e ciò ha avuto una sicura efficienza causale rispetto all'incidente. Infatti, si è ritenuto, l'adozione di appropriate misure di sicurezza, volte ad organizzare e disciplinare la circolazione, avrebbe consentito di evitare che la vittima fosse investita dalla pala in manovra. Tale apprezzamento in fatto è riccamente argomentato, conforme ai principi, immune da vizi logici e, dunque, non è sindacabile nel giudizio di legittimità.

Parimenti prive di pregio sono le censure che enfatizzano la condotta colposa del palista per dedurne che essa costituisca fattore eccezionale, interruttivo del nesso causale. Tale opinamento non può essere in alcun modo condiviso. Invero, come si è sopra esposto, il lavoratore stava compiendo una manovra tipica delle lavorazioni in atto, provvedendo a spostare materiale vetroso da analizzare. Il fatto che la guida fosse disattenta non può essere considerato come un accidente estraneo al rischio che si trattava di governare, ma afferiva esattamente ad esso; essendo in questione proprio la sicurezza delle persone nel piazzale, in concomitanza con l'incontrollata, non disciplinata presenza di veicoli in quell'area. Dunque, alla luce dei principi sopra esposti al riguardo, non è possibile parlare di interruzione del nesso causale.

12. Resta da esaminare le posizioni personali degli imputati.

Quanto al L., nessuno dei motivi coglie nel segno. Si è in presenza di un rischio non contingente, ma sistemico, afferente alla complessiva organizzazione delle lavorazioni nello stabilimento. Si trattava, come si è ripetutamente esposto, di esaminare e risolvere efficacemente il problema. Alla luce dei principi indicati preliminarmente, è agevole considerare che la cruciale questione della sicurezza del piazzale, per la sua connessione con la sua sistemica organizzazione delle lavorazioni e per la sua rilevanza, investiva senza dubbio, direttamente, la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

D'altra parte, nulla è emerso che possa escludere la posizione di garanzia che fonda l'imputazione causale ex art. 40 capoverso cod. pen. Invero, il giudice di merito, correttamente ispirandosi ai principi espressi da questa Corte e sopra riassunti, ha argomentatamente escluso che fosse operante una delega di funzioni nei confronti di alcuno: si è tratto decisivo argomento dal fatto che né il direttore dello stabilimento né altri avevano un autonomo potere di spesa e se ne è desunto che il L. avesse riservato a sé le decisioni finali afferenti all'organizzazione aziendale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Neppure il motivo afferente alla pena è fondato: con apprezzamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile nella presente sede di legittimità si è ridotta la pena pur senza ritenere la prevalenza dell'attenuate.

Il ricorso di L. deve essere conseguentemente rigettato.

Per le medesime ragioni va respinto il ricorso del responsabile civile che, come si è accennato, è sovrapponibile a quello dell'imputato.

Segue per legge la condannato al pagamento delle spese processuali. In assenza di nota spese manca la possibilità di liquidare le spese di parte civile, ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

13. E' invece fondato il ricorso di F.. Costui era responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. I giudici di merito hanno altresì ritenuto che costui si ingerisse anche attivamente nella gestione operativa della sicurezza del lavoro. In tale duplice veste è stato ritenuto garante e responsabile dell'evento letale.

Orbene le due distinte vesti richiedono disamine separate. Il F., nella veste di RSPPP, era astretto, come si è sopra esposto, all'obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. Un ruolo consultivo, dunque. Orbene, al riguardo la sentenza è sostanzialmente silente. Non si comprende per nulla se l'imputato abbia violato gli obblighi imposti dalla legge, omettendo la necessaria, doverosa attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione del rischio connesso all'incontrollata circolazione dei veicoli ed abbia proposto soluzioni appropriate. Anzi, da un breve passaggio sembra di cogliere che la segnalazione dei pericoli non sia mancata; e che vi sia stata la predisposizione di ipotesi d'intervento. Si configura al riguardo mancanza della motivazione. La pronunzia deve essere per tale parte annullata con rinvio. Il giudice di merito dovrà esaminare compiutamente la vicenda individuando le condotte del ricorrente e valutando se esse fossero appropriate nei termini che si sono detti: segnalazione dei pericoli, proposizione di iniziative adeguate.

Ma la sentenza è pure censurabile per la restante parte, in cui si evocano le funzioni gestionali direttamente svolte dall'imputato. Non è ben chiaro se costui abbia agito, nei diversi momenti della sua collaborazione, solo alla stregua di formale investitura, o anche a seguito di assunzione spontanea del ruolo di cui si discute. Né, soprattutto, si chiarisce adeguatamente in cosa concretamente consistessero le funzioni svolte in tema di sicurezza: se afferissero alla fase progettuale o a quella meramente esecutiva, se implicassero un autonomo potere di intervento; se consentissero un indipendente e risolutivo potere di porre in essere le iniziative volte a fronteggiare efficacemente il rischio specifico già ripetutamente indicato. Il vuoto motivazionale è accresciuto dal fatto che, per quel che pare d'intendere, l'imputato elaborò progetti e proposte. A tale riguardo la pronunzia appare anche contraddittoria: si assume che il datore di lavoro avesse conservato in capo a sé i poteri decisori (specialmente per ciò che attiene al potere di spesa), si esclude che fosse stata conferita una delega ad alcuno; e poi alla responsabilità del datore di lavoro si affianca quella del F. senza chiarire quale veste gestoria fondi l'addebito e senza esplicitare quale sia il rimprovero colposo. Non si chiarisce, cioè, quale sia la autonoma condotta esigibile e mancata che avrebbe potuto concretamente evitare l'evento. Dunque, pure sotto tale riguardo la pronunzia deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi e delle censure sopra esposti.





P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata nei confronti di F. M., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

Respinge i ricorsi di L. L. e del responsabile civile che condanna al pagamento delle spese processuali.