Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 12 dicembre 2012, n. 22858 - Esposizione ad amianto e maggiorazione del periodo contributivo


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA



sul ricorso 29016-2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 993/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 2.7.2010, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito per il controricorrente l'Avvocato (Omissis) che si riporta agli scritti.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FattoDiritto



La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 21 novembre 2012 ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis c.p.c.:

"Con ricorso notificato in data 26 novembre 2 dicembre 2010, (Omissis) chiede, con un unico motivo, relativo alla violazione della Legge n. 257/92, articolo 9 e articolo 13, comma 8, come modificato dalla Legge n. 271 del 1993 e Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito nella Legge n. 326 del 2003, la cassazione della sentenza depositata il 6 luglio 2010, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha respinto la sua domanda nei confronti dell'INPS di riconoscimento della maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici a causa dell'esposizione nei luoghi di lavoro all'aspirazione di fibre di amianto durante il periodo di lavoro dal 1970 al 1988.

Resiste alle domande l'INPS con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall'articolo 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Premesso che con Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 era stata prevista la c.d. rivalutazione contributiva per i lavoratori esposti all'aspirazione di fibre di amianto e che il Decreto Legge n. 269 del 2003 aveva subordinato tale beneficio all'avvenuta esposizione, per un periodo non inferiore a dieci anni, all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno", la sentenza impugnata ha accertato che unicamente nel periodo dal 1 aprile 1970 al 30 aprile 1978 il ricorrente era stato esposto all'amianto in concentrazione superiore alle 100 fibre/litro, mentre successivamente la concentrazione era stata inferiore alla soglia indicata.

I giudici dell'appello avevano escluso che in tale situazione il decennio potesse essere raggiunto con una ponderazione che interessi l'intero periodo 1970-1988, per cui "i singoli anni di più intensa... esposizione alle fibre del minerale andrebbero a incrementare il periodo di più bassa concentrazione annuale".

Il ricorrente censura la sentenza sostenendo, in maniera peraltro poco comprensibile, che viola le norme di legge sopra indicate.

Il controricorrente interpreta tale censura nel senso che il ricorrente aderirebbe alla interpretazione della Corte territoriale ma affermerebbe che i consulenti tecnici d'ufficio avrebbero effettivamente provveduto a stimare l'esposizione col criterio della media annuale.

Una tale interpretazione appare peraltro sicuramente errata, in quanto non riconducibile alla censura di violazione di legge indicata, attenendo semmai ad un vizio di motivazione.

Il ricorrente vuole quindi sostenere una interpretazione della legge che consenta di ricondurre ad una media annuale i dati relativi alle concentrazioni riferibili a tutto il periodo di sua esposizione all'aspirazione di fibre di amianto.

La tesi così svolta è infondata, avendo questa Corte già affermato, con decisione condivisibile, che "in materia di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno" (cfr. Cass. 26 febbraio 2009 n. 4650)".

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione e pertanto valuta manifestamente infondato il ricorso, che va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, la cui liquidazione è effettuata in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al recente Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.


P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare all'INPS le spese di questo giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi ed euro 2.100,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.