Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2012, n. 48228 - Impresa edile e infortunio di un lavoratore: comportamento abnorme o prevedibile e prevenibile?



Responsabilità del legale rappresentante di un'impresa edile appaltatrice di lavori per infortunio di un lavoratore che, al fine di riparare una breccia del muro esterno dell'edificio, posto a circa sette metri dal suolo, era montato sopra una scala precaria in alluminio del tipo estensibile, la cui estremità superiore era stata appoggiata alla parete, precipitando al suolo, a causa dell'instabilità del terreno ghiaioso sul quale la scala poggiava i piedi inferiori e del tipo d'intervento praticato, il quale richiedendo l'uso di entrambe le mani, aveva posto i lavoratore in una condizione di forte instabilità.

Condannato, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

L'imputato, in ogni censura, si è limitato a riproporre la critica già svolta contro la sentenza di primo grado, efficacemente soddisfatta dalla Corte territoriale. Quanto al presunto comportamento abnorme del lavoratore, la Corte ha affermato che "il nesso di causalità tra omissione colposa, evento lesivo e conseguenti lesioni non è spezzato da alcun elemento esterno o comportamento imprevedibile del lavoratore o di terzi; l'infortunio, nella fattispecie, è occorso durante una fase ordinaria di lavoro (...)". Anche se può assumersi come possibile che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell'assunto trattasi, invece, di una lesione fisica occorsa nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2066/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2012 la relazione fatta Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persola del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (Omissis) del foro di (Omissis), in sostituzione dell'avv. (Omissis), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 3/6/2010, dichiarato (Omissis), legale rappresentante d'impresa edile appaltatrice di lavori da effettuarsi sopra un edificio sito in (Omissis), colpevole del reato di lesioni personali di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2 e 3, aggravato dalla violazione di norme volte a prevenire infortuni sul lavoro, conseguite alla caduta da una scala di alluminio del tipo estensibile da un'altezza di circa sette metri dal suolo, ai danni del lavoratore dipendente (Omissis), applicate le attenuanti generiche con criterio di equivalenza, condannò il medesimo alle pene reputate di giustizia, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale nella misura indicata in dispositivo, al pagamento della quale nel termine di mesi sei subordinò la sospensione condizionale concessa.

1.1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 12/10/2011, giudicando sulla impugnazione proposta dal detto imputato, confermò la statuizione di primo grado.

2. Per un'adeguata intelligenza delle questioni poste al vaglio di questa Corte appare necessario riprendere, in sintesi, la vicenda.

La P.O., al fine di riparare una breccia del muro esterno dell'edificio, posto a circa sette metri dal suolo, era montato sopra una scala precaria in alluminio del tipo estensibile, la cui estremità superiore era stata appoggiata alla parete, precipitando al suolo, a causa dell'instabilità del terreno ghiaioso sul quale la scala poggiava i piedi inferiori e del tipo d'intervento praticato, il quale richiedendo l'uso di entrambe le mani, aveva posto i lavoratore in una condizione di forte instabilità.

3. L'imputato proponeva ricorso per cassazione.

4. Con i primi due motivi viene denunziata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento della prova. Assume il ricorrente che la Corte territoriale aveva basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal lavoratore infortunato, che, per forza di cose, dovevano reputarsi interessate, senza effettuare alcun serio vaglio di attendibilità e, in ispecie, in assenza di riscontri.

Nulla potevano dire sull'accadimento i testi (Omissis) e (Omissis), i quali erano intervenuti dopo che l'incidente era oramai accaduto.

Al dibattimento l' (Omissis) raccontò di essere salito sulla scala dietro ordine del datore di lavoro e di essere stato aiutato nell'espletamento dell'incarico da un operaio di nazionalità albanese; mentre davanti all'ispettore dell'INAIL aveva affermato che ad aiutarlo era stato (Omissis), figlio dell'imputato, e che era precipitato al suolo allorquando costui aveva momentaneamente lasciato la scala, che teneva ferma per assicurarne la stabilità, per andare a prendere della malta.

Per il ricorrente trattasi di una contraddizione di importante rilievo, della quale il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto.

Nè si era tenuto conto della deposizione di (Omissis), il quale aveva dichiarato che la P.O. era salita ad effettuare la riparazione di sua iniziativa e contro il volere del padre, il quale si era riservato di effettuare lui quel lavoro, il quale, peraltro, non riguardava il cantiere, tutto racchiuso all'interno dell'edificio.

4.1. Con il successivo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale per non essere stato qualificato come abnorme, e, quindi, imprevedibile, il comportamento della P.O., che si era posta nella situazione di rischio del tutto al di fuori dei compiti affidatele e, addirittura, contro la volontà espressa del datore di lavoro.

Inoltre, per affermare la penale responsabilità dell'imputato, la Corte d'appello di Milano aveva travisato le risultanze probatorie.

Diritto



5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto volto ad ottenere riesame nel merito della decisione, ampiamente e coerentemente motivata.

Ovviamente, in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.

Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.

5.1. Lungi dall'aver fondato acriticamente la propria decisione sulle dichiarazioni del lavoratore infortunato, il quale, peraltro, ha fornito elementi di piena affidabilità, in quanto corroborati dalle risultanze oggettive di causa (accadimento fattuale e lesioni riportate), ha evidenziato che l'infortunato, a prescindere dalla presenza di altro operaio, oltre al figlio del datore di lavoro, la cui esistenza era stata taciuta all'ispettore del lavoro in quanto "in nero", e affermata in sede di esame dibattimentale, era caduto da una scala dalla quale, ad altezza non consentita e privo di sistemi di protezione di sorta, era intento alla riparazione. A parte ogni altra considerazione l'asserto difensivo secondo il quale l'imputato aveva riservato a sè il compito di rabberciare il muro esterno e che l'infortunato, violando l'ordine impartitogli, si era indotto all'operazione al fine di utilizzare della malta esuberata ai lavori interni dei quali si sarebbe dovuto esclusivamente occupare, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, contrasta inesorabilmente con l'orario dell'infortunio, verificatosi nella prima mattinata e non a fine giornata lavorativa.

5.2. Anche a riguardo della pretesa abnormità della condotta del lavoratore il ricorrente non sembra avere preso nota delle osservazioni del giudice di secondo grado e, così, si è limitato a riproporre la critica già svolta contro la sentenza di primo grado, efficacemente soddisfatta dalla Corte territoriale, la quale ha correttamente esposto che "il nesso di causalità tra omissione colposa, evento lesivo e conseguenti lesioni non è spezzato da alcun elemento esterno o comportamento imprevedibile del lavoratore o di terzi; l'infortunio, nella fattispecie, è occorso durante una fase ordinaria di lavoro (...)". Anche se può assumersi come possibile che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario dell'assunto trattasi, invece, di una lesione fisica occorsa nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile.

Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. 4, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. 4, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. 4, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. 4, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. 4, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. 4, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.

6. Consegue all'esposto declaratoria d'inammissibilità del ricorso a causa della sua manifesta infondatezza.

Di conseguenza il (Omissis) deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.