Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2012, n. 48225 - Operazione di vibratura nel serbatoio a pressione privo dei requisiti di sicurezza: prescrizione del reato




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 13742/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. (Omissis) che conclude per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 20/12/2011 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado in data 18/2/2008, con la quale (Omissis) era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'articolo 590, comma 3, in relazione all'articolo 583 c.p., comma 1, n. 1 perchè, quale legale rappresentante della ditta (Omissis) s.n.c., unitamente a (Omissis), quest'ultimo in qualità di direttore tecnico di cantiere, cagionava a (Omissis), dipendente della (Omissis) SCRL, assunto in qualità di operaio qualificato, lesioni personali gravi, consistite nella frattura scomposta del femore sinistro, lussazione del ginocchio destro, ematoma della coscia sinistra FCC arti inferiori, contusione emicostato, in conseguenza delle quali il (Omissis) riportava l'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni. All'imputato veniva mosso l'addebito di colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, consistite nella costruzione e commercializzazione di un serbatoio a pressione privo dei requisiti di sicurezza, cosicchè il (Omissis), il quale si era avvicinato al serbatoio per compiere la c.d. operazione di vibratura, veniva investito da un tondello staccatosi dai serbatoio proiettato a distanza dalla pressione interna, riportando le lesioni menzionate (fatto commesso il (Omissis)).

Per tale reato l'imputato veniva condannato, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di mesi due di reclusione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione degli articoli 40 e 43 c.p. e articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 192 c.p.p., articolo 530 c.p.p., comma 2, articolo 546 c.p.p., lettera c), articolo 606 c.p.p., lettera e), articolo 111 Cost., comma 6, oltre che omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di merito operato un generico richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado senza confutare l'assunto difensivo.

Rileva, altresì, il ricorrente che la sentenza si fonda su una mera presunzione di conoscenza della necessità dell'uso di compressori nella realizzazione delle opere edilizie in cui la società (Omissis) era impegnata, laddove proprio la qualità e le dimensioni delle opere in corso inducevano a escludere che la ditta costruttrice si potesse affidare a soggetti non qualificati per l'uso di attrezzatura specifica.

Diritto



Va preliminarmente rilevato che il reato è estinto per prescrizione.

Invero, ai sensi della Legge n. 251 del 2005, articolo 10, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei reati, e secondo l'interpretazione dettata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393/2006 circa la normativa transitoria, deve ritenersi che debbano applicarsi i termini di prescrizione più brevi (tra quelli ex novo in vigore e quelli previgenti) nel caso di procedimenti in corso al momento di entrata in vigore della logge per i quali non sia stata emessa ancora sentenza neppure in primo grado.

Nel caso di specie, deve, quindi, applicarsi la normativa previgente che prevedeva per il reato in questione (che veniva punito con la pena della reclusione in misura inferiore a cinque anni) la prescrizione di anni cinque prorogabile per interruzione della metà.

Per cui, essendosi verificato il fatto in data (Omissis), la prescrizione si è compiuta in data 29/1/2012. Non ricorrendo, pertanto, per un verso elementi attestanti con evidenza la mancata colpevolezza dell'imputato, e, per altro verso, la radicale inammissibilità dell'impugnazione, deve applicarsi la causa di estinzione del reato per prescrizione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della decisione, con la dichiarazione della causa di estinzione che viene applicata.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.