Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2012, n. 48219 - Manutenzione di un rullo in movimento e infortunio: posizione di un RSPP e delega di funzioni implicita nelle imprese di grandi dimensioni


 

 

Responsabilità del titolare di una srl per infortunio occorso ad un lavoratore: quest'ultimo, durante le operazioni di manutenzione del rullo di un nastro trasportatore con gli organi in movimento, subiva l'attrazione da parte del rullo della mano e dell'avambraccio provocandosi una frattura all'arto destro.

All'imputato veniva addebitato che nella sua qualità, non aveva edotto i lavoratori su rischio dell'operazione a nastro in movimento; non aveva apposto cartelli indicanti il divieto di tali modalità di manutenzione; aveva tollerato una prassi aziendale ormai consolidata.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio, ai fini penali la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla con rinvio inoltre la medesima sentenza ai fini civili limitatamente all'accertamento concernente il concorso di colpa della persona offesa.

La Corte afferma che la nomina nel 1997 di un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non costituiva, come pretendeva il ricorrente, una delega di funzioni. Sul datore di lavoro infatti gravava in ogni caso l'obbligo di controllo, soprattutto, come nel caso di specie, laddove al violazione delle norme di sicurezza in tema di manutenzione era divenuta una prassi aziendale.

Nei motivi di ricorso la difesa ha replicato che una specifica delega non era necessaria, in quanto essa era implicita considerate le dimensioni aziendali. Sul punto va ricordato che effettivamente questa Corte di legittimità ha statuito che in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni, idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso di specie il ricorso sul punto è privo di autosufficienza, in quanto non produce o indica atti da cui desumere la complessità aziendale e la ripartizione gerarchizzata dei compiti ed, anzi, la forma societaria di s.r.l. non lascia trasparire ex se la natura di organizzazione complessa dell'azienda. Per altro verso, come già affermato in sentenza, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poichè quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose che nel caso di specie difettano.


Quanto alla lamentata omessa segnalazione da parte del R.S.P.P. del rischio connesso alla scarsa sicurezza della macchina ed alle pericolose prassi manutentive aziendali, va premesso che il soggetto a cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 9 (ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 33) può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

Ciò però non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale, come è noto, è il primo garante della sicurezza nell'ambito aziendale.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis), n. a (Omissis);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 20/5/2011 (nr. 213/2010);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;

udita la richiesta del P.G. Dr. Aldo Policastro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udita la richiesta dell'Avv. (Omissis) per l'imputato (in sost. dell'Avv. (Omissis)), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. Con sentenza del 15/4/2010 il Tribunale di Melfi condannava (Omissis) alla pena di euro 250 di multa per il delitto di cui all'articolo 590 c.p., per avere, in qualità di titolare della s.r.l. (Omissis) provocato, per colpa generica e specifica, lesioni personali all'operaio (Omissis). Aveva consentito, infatti, che questi svolgesse attività di manutenzione di un rullo di un nastro trasportatore con gli organi in movimento, di tal che il rullo attraeva la mano e l'avambraccio provocando una frattura all'arto destro guarita dopo sei mesi con postumi. All'imputato veniva addebitato che nella sua qualità, non aveva edotto i lavoratori su rischio dell'operazione a nastro in movimento; non aveva apposto cartelli indicanti il divieto di tali modalità di manutenzione; aveva tollerato una prassi aziendale in tal senso (acc. in (Omissis)). Il (Omissis) veniva inoltre condannato al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio civile.

Con sentenza del 20/5/2011 la Corte di Appello di Potenza, confermava la pronuncia di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando:

2.1. Il vizio di motivazione, laddove la Corte di merito non aveva rilevato che sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gravava un onere di segnalazione del rischio che non risultava adempiuto; inoltre la sentenza era assolutamente carente di motivazione, laddove non era stato valutato che nelle imprese di grandi dimensioni non è necessaria per il datore di lavoro una esplicita delega di funzioni.

2.2. La nullità della sentenza laddove a fronte del riconoscimento, nella parte motiva della sentenza, del concorso di colpa, nel dispositivo la corte si era limitata a confermare la sentenza impugnata; in subordine, in caso di valutazione della prevalenza della decisione sulla motivazione, lamentava la assoluta mancanza di decisione sul punto oggetto di una specifica censura.

Con memoria depositata il 12/9/2012 il ricorrente ribadiva le censure formulate ed evidenziava il maturarsi del termine di prescrizione (30/3/2011) prima della sentenza di appello ed in assenza di periodi di sospensione del suo corso.

Diritto



3. La sentenza va annullata agli effetti penali perchè estinto il reato per intervenuta prescrizione. Invero, tenuto conto del periodo di interruzione, il termine di anni sette e mesi sei si maturava alla data del 30/3/2011. Vanno aggiunti però mesi 4 e giorni sette di sospensione per l'istanza formulata dalla difesa il 13/1/2011, con rinvio alla successiva udienza del 20/5/2011. Pertanto la prescrizione si è maturata definitivamente alla data del 7/8/2011, prima dell'odierna pronuncia ed a fronte di un ricorso non inammissibile.

La presenza della parte civile impone però di valutare le doglianza relative alla affermata responsabilità dell'imputato ai fini della conferma o meno delle Statuizioni Civili (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14450 del 19/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009), Rv. 244002; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26299 del 03/06/2009 Ud. (dep. 24/06/2009), Rv. 244533).

4. Nella sua motivazione la Corte di Appello, dopo avere ribadito la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale, ha rilevato che la nomina nel 1997 di un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ((Omissis)), non costituiva una delega di funzioni da parte del datore di lavoro, sul quale gravava in ogni caso l'obbligo di controllo, soprattutto, come nel caso di specie, laddove al violazione delle norme di sicurezza in tema di manutenzione era divenuta una prassi aziendale.

Nei motivi di ricorso la difesa ha replicato che una specifica delega non era necessaria, in quanto essa era implicita considerate le dimensioni aziendali. Sul punto va ricordato che effettivamente questa Corte di legittimità ha statuito che in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni, idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12794 del 06/02/2007 Ud. (dep. 29/03/2007), Rv. 236279; conforme, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37470 del 09/07/2003 Ud. (dep. 02/10/2003), Rv. 226228).

Nel caso di specie il ricorso sul punto è privo di autosufficienza, in quanto non produce o indica atti da cui desumere la complessità aziendale e la ripartizione gerarchizzata dei compiti ed, anzi, la forma societaria di s.r.l. non lascia trasparire ex se la natura di organizzazione complessa dell'azienda. Per altro verso, come già affermato in sentenza, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il (Omissis)) non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poichè quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose che nel caso di specie difettano.

5. Quanto alla lamentata omessa segnalazione da parte del R.S.P.P. del rischio connesso alla scarsa sicurezza della macchina ed alle pericolose prassi manutentive aziendali, va premesso che il soggetto a cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 9 (ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 33) può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16134 del 18/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010), Rv. 247098; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32195 del 15/07/2010 Ud. (dep. 20/08/2010), Rv. 248555).

Ciò però non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale, come è noto, è il primo garante della sicurezza nell'ambito aziendale. Invero, nello svolgimento dei suoi compiti, il R.S.P.P. opera "per conto" del datore di lavoro, svolgendo solo un' attività di "consulenza" nella materia della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo, di guisa che i risultati della sua attività sono destinati al datore di lavoro, cui compete, poi, di ottemperare alle indicazioni offertegli rimuovendo le situazioni pericolose. Dalla ricostruzione dei compiti del R.S.P.P. discende, coerentemente, che il medesimo è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, spettandogli solo di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza nonchè di informazione e formazione dei lavoratori (cfr. articolo 33 del decreto cit.). Il datore di lavoro, quindi, è e rimane l'originario titolare della posizione di garanzia nella materia, con l'obbligo di effettuare la vlautazione dei rischi e di controllare ed adottare tutte le misure necessarie a prevenire infortuni.

Consegue da quanto detto, che il ricorso è infondato laddove contesta la sussistenza della responsabilità del (Omissis) nell'incidente verificatosi.

6. Nonostante ciò la sentenza va annullata agli effetti civili, per difetto di motivazione in ordine all'invocato concorso di colpa della vittima nel verificarsi del sinistro.

Invero con l'appello l'imputato aveva formulato tale richiesta subordinata. Nella sentenza di appello, nella parte motiva viene affermato il concorso, ma nel dispositivo non vi è traccia di tale affermazione. Valutata la prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40796 del 18/09/2008 Ud. (dep. 31/10/2008), Rv. 241472), se ne deduce che il giudice di secondo grado ha omesso di rispondere ad uno specifico motivo di appello (cfr. pg. 6 atto di appello del 21/6/20i0). Pertanto, si impone sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza affinchè il giudice di rinvio, valuti la sussistenza del concorso di colpa della vittima con imputato e ne quantifichi l'incidenza ai fini risarcitori.


P.Q.M.



La Corte annulla senza rinvio, ai fini penali la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Annulla inoltre la medesima sentenza ai fini civili limitatamente all'accertamento concernente il concorso di colpa della persona offesa e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.