Cassazione Penale, Sez. 4, 05 novembre 2003, n. 41985 - Costruzione e vendita di un macchinario privo di dispositivi di sicurezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
Dott. BATTISTI MARIANO CONSIGLIERE REL.
Dott. VISCONTI SERGIO CONSIGLIERE
Dott. BIANCHI LUISA CONSIGLIERE
Dott. IACOPINO SILVANA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO
nei confronti di:
VA. MO.; N. IL (...) e
2) PI. MO. N. IL (...)
avverso SENTENZA del 11/03/2002 CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BATTISTI MARIANO
Udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Anna Maria De Sandro
Che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito, per le parti civili Pa. Ga. e Fr. Lu. l'Avv. Gi. Ar. che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese e alle note d'udienza;
Udito per le parti civili Ma. Ga. e Ma. Gr. l'Avv. Cl. Si. che si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
Udito il difensore Avv. Ro. Su. per Va. Mo. che insiste per l'inammissibilità del ricorso del P.G.;
Udito il difensore Avv. Ro. Po. per Pi. Mo. che insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.
Fatto
1 - La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'11 marzo 2002, escludeva l'aggravante di cui all'art. 61, comma 3, c.p.p., dichiarava le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante e rideterminava, riducendola, la pena inflitta dal Tribunale di Torino a Pi. Mo., con sentenza del 15 marzo 2001, per il reato, accertato in Oc. il 6 luglio 1998, di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di Lu. Ga.
2 - Al Pi. Mo. e al fratello Va. Mo. -assolto dal Tribunale, dalla medesima imputazione, per non avere commesso il fatto, sentenza che, appellata, per questo capo, anche dal P.M., la Corte confermava- era stato contestato "di avere cagionato, nella loro qualità di legali rappresentanti della ditta "Mo. Ma. Ag. s.n.c., corrente in Ch.", la morte del Lu. Ga. per "schiacciamento e scoppio della teca cranica, del torace, degli arti inferiori e superiori", per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: artt. 7, 68, 69, 70, 71, 52, comma terzo, D.P.R. n. 547 del 1955".
In particolare, la colpa dei due Mo. era consistita "nell'aver costruito e venduto a Lu. Ga. una macchina rotoimballatrice priva dei requisiti di sicurezza previsti dagli articoli di legge dianzi citati, e, quindi, non dotata di adeguate protezioni, a copertura degli organi lavoratori -della zona d'accesso alla bocca di alimentazione e della zona di raccolta del prodotto- e, comunque, priva di dispositivi supplementari per l'arresto di emergenza degli organi lavoratori - art. 69 - ovvero della macchina - art. 52, comma terzo-, nonché nel non avere provveduto ad informare adeguatamente l'acquirente, in sede di collaudo, dei rischi già ben noti connessi all'ingolfamento parziale della macchina".
3 - La Corte di merito, dopo avere citato, sulle modalità dell'incidente, i pareri espressi, tenendo conto delle caratteristiche della macchina, da Ad. Vo., "impiegato, con funzioni tecniche e commerciali; della società Mo., addetto, in particolare, ai collaudi sul campo delle rotoimballatrici vendute da detta società, esaminato come teste indicato dalla difesa sulle circostanze del sinistro", dal consulente del P.M. e dal consulente della difesa, osservava che "tutti i testi e i consulenti tecnici avevano fatto riferimento, indipendentemente dalla corretta definizione, ad una medesima tipologia di inconvenienti tecnici associata ad un ingolfamento parziale della rotoimballatrice e ad una conseguente situazione di grave pericolo per l'incolumità del lavoratore e, pertanto, l'istruttoria dibattimentale aveva permesso di accertare l'intrinseca pericolosità della macchina quando operava nella situazione descritta".
"Si doveva, quindi, argomentare -secondo la Corte- che l'incidente si era svolto secondo la ricostruzione delineata dal giudice di prime cure; si doveva, cioè, dare per provato che il Lu. Ga., trovandosi da solo a far fronte ad un accidentale difettoso funzionamento della macchina, sostanzialmente assimilabile a quello che il Tribunale aveva chiamato ingolfamento parziale e che altri preferisce chiamare mancato trascinamento, era sceso dal trattore senza arrestare il motore e si era avvicinato troppo al materiale vegetale che ostruiva il raccoglitore nell'intento di spingerlo all'interno operando in questa fase con i piedi".
"Aveva determinato, così, l'improvviso movimento della massa di materiale su cui incautamente aveva appoggiato il proprio equilibrio e questa, avviandosi in modo repentino, lo aveva trascinato all'interno del meccanismo con le conseguenze lesive immediatamente mortali che sarebbero state osservate all'atto dell'esame necroscopico".
4 - La Corte, inoltre, disattesa l'eccezione in rito relativa alla capacità del giudice, essendo stato un giudice onorario il giudice di primo grado, riteneva sia la colpa generica, per omissione di adeguata informazione agli acquirenti sui rischi da ingolfamento parziale, sia la colpa specifica, per mancanza dei presidi antinfortunistici previsti dagli artt. 78, 69, 70, 71 e 52, comma 3, D.P.R. n. 547/1955.
Escludeva, poi, che la condotta imprudente di Lu. Ga. potesse avere costituito causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento ed, infine, escludeva anche che non fossero stati presi in esame gli argomenti della difesa, in particolare quanto era stato posto in rilievo dal consulente della stessa.
5 - Ricorrono per cassazione il procuratore generale, relativamente al rigetto dell'appello nei confronti di Va. Mo., e il difensore di Pi. Mo.
A - Il procuratore generale denuncia, con un solo motivo, "nullità della sentenza a sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa risultante dal testo".
Premette che nell'atto di appello era stato posto in evidenza che:
- "la ditta in questione è una società in nome collettivo e, pertanto, di persone, con conseguente e rilevanza dell'apporto dei singoli soci";
- "due sono i soci, Pi. Mo. e Va. Mo. per l'appunto, e 50 i dipendenti, a testimonianza, da un lato, del necessario coinvolgimento di entrambi i soci amministratori, dall'altro della non necessità di una ripartizione interna a fronte della non rilevantissima dimensione dell'azienda";
- "entrambi gli imputati rivestivano all'interno della compagine societaria la carica di socio amministratore -dalla stessa data del 29 novembre 1997-, tra l'altro con poteri a volte disgiunti ed altre volte congiunti, a riprova sia della possibilità per ciascuno di prendere autonomamente decisioni, sia della necessità del coinvolgimento di entrambi in quelle più importanti";
- "dall'esame dei certificati penali dei fratelli Mo. si evidenzia come gli stessi abbiano subito le stesse condanne per reati collegati all'attività in questione";
- "la visura camerale dà atto dell'incarico di responsabile tecnico in capo al Pi. Mo., ma ciò solo a far data dall'8 febbraio 1999, cioè successivamente ai fatti per cui è processo".
Deduce che, di fronte a questi rilievi, è manifestamente illogica la motivazione della sentenza sia perché li definisce "chiaramente insufficienti, poiché riposano sopra considerazioni di ordine presuntivo", laddove non si tratta di presunzioni, ma di dati di fatto, sia perché ritiene, invece, risolutive le dichiarazioni di estraneità di Va. Mo. alla conduzione tecnica e commerciale della società provenienti da Ad. Vo. dipendente della stessa, senza sufficientemente riflettere che proprio le modalità di costruzione della macchina erano originariamente non corrette, donde la responsabilità degli imputati perché entrambi amministratori della ditta, la quale aveva come oggetto sociale, tra l'altro, proprio l'attività di costruzione e vendita di tali macchine agricole.
B - Il difensore chiede, con otto motivi, l'annullamento della sentenza.
I - Denuncia, con il primo motivo, "violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 c.p.p. lett. e) in relazione all'art. 416 c.p.p. e 43 bis Ordinamento Giudiziario".
a - Lamenta, anzitutto, l'omessa celebrazione dell'udienza preliminare, deducendo che il processo era stato chiamato, dinanzi al tribunale, per l'udienza del 23 marzo 2000 con decreto di citazione a giudizio emesso in data 20 ottobre 1999 e che nel costituirsi, gli imputati avevano eccepito che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 491-550 c.p.p. e 219 D. L.gvo 19 febbraio 1999, n. 51, gli atti, dovevano essere restituiti alla procura competente affinché procedesse all'esercizio dell'azione penale nelle forme previste dagli artt. 416 ss. c.p.p., essendo l'omicidio colposo un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e non essendovi dubbio che, per il principio tempus regit actum, dovessero trovare applicazione le norme -art. 550, comma 3, c.p.p.- in vigore nel momento in cui era stata formulata la richiesta.
b - Lamenta, in secondo luogo, "nullità del procedimento per violazione delle norme sulla capacità del giudice", deducendo che attiene alla capacità del giudice -e costituisce, quindi, nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. a), e 179 comma 1, c.p.p.- l'essere stato celebrato il processo da un giudice onorario di tribunale, "pur concernendo un'ipotesi delittuosa esorbitante dai limiti dalle funzioni attribuite ai magistrati onorari, limiti fissati dall'art. 43 bis dell'Ordinamento Giudiziario".
II - Denuncia, con il secondo motivo, "inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche necessarie per l'applicazione della legge penale: errata individuazione delle regole di condotta specifiche asseritamente violate; mancanza e illogicità della motivazione in ordine a specifico motivo di gravame".
a - Premette che, con specifico motivo di gravame si era posto in evidenza che la macchina rotoimballatrice oggetto di giudizio era ampiamente conforme alla normativa di settore vigente all'epoca dei fatti e che in allora non esistevano e per vero non esistono ritrovati tecnici in grado di commercializzare un prodotto dotato di maggiori e/o diversi requisiti di sicurezza e, a sostegno di questa tesi, era stata prodotta una memoria che illustrava la normativa che disciplinava la produzione di macchine rotoimballatrici e le caratteristiche di quella specificamente oggetto di giudizio e commercializzata dagli imputati, e di tutto ciò la sentenza di secondo grado non ha tenuto alcun conto.
Deduce che la Corte di merito ritiene che "l' art. 68 del D.P.R. 547 del 1955, nell'affermare che gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza, lascia sussistere la tassatività dell'obbligo di adottare ulteriori dispositivi di sicurezza di cui ai successivi artt. 69 - 70 D.P.R. 547", sicché, secondo la Corte, "l'obbligo di munire la macchina rotoimballatrice di un dispositivo di arresto si deve ritenere ineludibile, tassativo appunto, specie in considerazione del rilievo che gli organi lavoratori della macchina non erano efficacemente protetti o segregati e in ciò ravvisando gli estremi della regola di condotta specifica asseritamene violata dall'imputato".
Eccepisce che questa conclusione della Corte è errata in fatto e in diritto.
- In fatto, perché "l'impossibilità di commercializzare macchine rotoimballatrici più sicure di quella in esame -impossibilità dimostrata dalla mancanza di prescrizioni normative al riguardo e dalla conformità della macchina in esame a tutte quelle presenti sul mercato nazionale e internazionale- attiene proprio alla progettabilità di un aspo idoneo ad impedire in via assoluta la categoria di incidenti cui è riconducibile quello per cui è giudizio".
Poiché è la stessa Corte che afferma che "l'apprestamento di protezioni più efficaci degli organi lavoratori della macchina rotoimballatrice non è compatibile con la sua funzionalità, risulta di fatto errata oltre che illogica la conclusione che, comunque, era onere del costruttore dotare la medesima macchina di un dispositivo che ne consentisse in modo immediato e sicuro l'arresto in ogni caso in cui l'operatore si avvicinasse all'imbocco dell'infaldatore" e ciò perché "l'aspetto della segregazione degli organi lavoratori e quello relativo al dispositivo di arresto si confondono riducendosi ad un'unica realtà; gli organi lavoratori, infatti, sono, sì, isolati dall'ambiente circostante, ma non esiste -non esisteva- alcun accorgimento tecnico idoneo ad impedire l'avvicinamento a siffatto guscio senza escludere la funzionalità della rotopressa".
- In diritto, perché "le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro non pretendono una soppressione integrale della pericolosità, ma solo una riduzione al minimo della possibilità di danni all'integrità fisica del lavoratore, secondo quanto, in generale, previsto dagli artt. 69 e 70 dello stesso D.P.R. n. 547 del 1955 per le macchine operatrici, e riduzione al minimo non può non significa che riduzione al minimo del possibile e, nel caso in esame, non era tecnicamente possibile fare altro".
b - Deduce, inoltre, che "è di tutta evidenza che lo stato della tecnica, di cui si è dato conto, rileva ai fini della esclusione della rilevanza penale del fatto oggetto di giudizio, dal momento che impedisce la stessa possibilità di ravvisare un'omissione penalmente rilevante in capo al ricorrente", ché "requisito ontologico dell'omissione è la possibilità di agire nel senso prescritto dalla norma penale".
c - Osserva ancora, su questo tema, che "l'Autorità competente, risolvendo in favore della soluzione affermativa l'alternativa costituita dal consentire o vietare la produzione delle rotoimballatrici, ha determinato ipso facto l'iscrizione delle attività di utilizzo di simili strumenti nell'ambito di quelle rischiose, ma consentite perché necessarie, sicché la l'eventuale rilevanza penale è connessa al superamento della soglia del rischio consentito".
d - Deduce, insistendo sull'Autorità, che "la motivazione è parimenti errata nella parte in cui non considera che il costante atteggiamento assunto dalle predette autorità competenti, unitamente alla riscontrata impossibilità di produrre macchinari più sicuri di quello in oggetto, hanno di certo determinato la non rappresentabilità dell'esistenza di una regola cautelare il cui rispetto avrebbe impedito il verificarsi dell'evento morte oggetto del giudizio".
e - Aggiunge che, in ogni modo, la sentenza è carente perché non individua la regola di condotta asseritamente violata.
f - Ricorda che "tutte le iniziative volte ad incrementare la sicurezza delle rotoimballatrici risalgono ad epoca successiva rispetto alla data in cui fu venduta la macchina al Lu. Ga., sicché ragioni di logica argomentativa impongono di ritenere che alla riconosciuta "regolarità" della rotoimballatrice e comunque all'accertamento che la stessa è stata commercializzata con il benestare delle Autorità competenti in materia debba conseguire una pronuncia assolutoria per non avere commesso il fatto".
"Il ragionamento esposto in sentenza -conclude- presupporrebbe la necessità di assumere come inconfutabile una regola di esperienza non solo inesistente, ma contraria all'assetto giuridico vigente: bisognerebbe, infatti, poter accertare come vera la massima per cui il quivis de populo operante in un determinato settore commerciale e/o produttivo sarebbe chiamato ad una maggiore prudenza e perizia non solo di quanto non gli venga imposta dalla normativa tecnica del settore, ma anche di quella richiesta dall'autorità competente in materia di controlli sulla regolarità dei prodotti commercializzati".
III - Denuncia, con il terzo motivo, "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'individuazione delle regole di condotta generica asseritamente violate, mancanza e illogicità della motivazione", deducendo che l'affermazione della Corte, secondo cui "non risulta che gli utenti siano stati informati in modo adeguato della natura del pericolo", non ha tenuto conto del contenuto dei pittogrammi apposti sulla rotoimballatrice, i quali riproducono inequivocabilmente il divieto di avvicinarsi alla macchina e sono preceduti dalla scritta "divieto assoluto di avvicinarsi al raccoglitore con la macchina in funzione", pittogrammi, riportati anche nel manuale d'uso in dotazione alla macchina e preceduti da una serie dettagliata di divieti, quale il divieto di effettuare qualsiasi intervento sulla rotopressa prima di avere disinnestato la presa di forza, di avere spento il motore del trattore, di essersi accertati che il trattore sia frenato e di avere atteso che ogni organo in movimento si sia arrestato, e quale l'obbligo di togliere le chiavi dal cruscotto".
E' pacifico, peraltro, aggiunge, che la regola cautelare che si assume violata deve essere intrinsecamente idonea e funzionale ad evitare la realizzazione dell'evento ed è da escludere che la mera esplicazione della parola "morte" accanto ai pittogrammi e alle indicazioni riferite avrebbe evitato l'evento.
Deduce che Lu. Ga. era solito spegnere il motore prima di effettuare qualsiasi attività di manutenzione, sicché la Corte avrebbe dovuto spiegare, visto il corretto comportamento di Lu. Ga. in precedenza, perché debba essere rimproverato all'imputato di non avere esaustivamente informato Lu. Ga. -ed era stato provato testimonialmente che il Mo. avesse informato l'acquirente sui rischi dovuti, ad un utilizzo scorretto della macchina- in ordine al pericolo insito in quelle violazioni di norme di prudenza.
IV - Denuncia, con il quarto motivo, "inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al principio dell'affidamento", deducendo che, "avendo il Mo. adeguatamente informato Lu. Ga. sui rischi specifici dovuti ad un utilizzo scorretto della macchina, essendo risultato che la vittima in precedenza si era sempre attenuta alle regole e non sussistendo alcun rapporto di subordinazione tra il venditore e l'acquirente, non poteva non operare il principio dell'affidamento che vuole che ogni consociato confidi che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione".
V - Denuncia, con il quinto motivo, "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al rapporto di causalità", deducendo che, nel caso di specie, "ci si trova dinanzi non ad un comportamento imprudente della vittima, ma dinanzi ad un comportamento scientemente realizzato al di fuori del normale utilizzo della macchina e in violazione delle indicazioni in tal senso fornite del costruttore, sicché è evidente l'eccezionalità della situazione verificatasi caratterizzata dalla mancanza di alcun potere di autonomo controllo in capo all'odierno ricorrente rispetto alla situazione di pericolo autonomamente creata dalla vittima dell'infortunio".
La Corte, poi, non ha tenuto in alcun conto dell'archiviazione, disposta dal g.i.p. presso la pretura di Torino, relativamente ad un procedimento analogo a carico del ricorrente.
VI - Denuncia, con il sesto motivo, "erronea applicazione della legge processuale in ordine alla valutazione delle prove", deducendo che la Corte non ha valutato, come avrebbe dovuto, la consulenza del tecnico della difesa.
VII - Denuncia, con il settimo motivo, carenza e/o illogicità della motivazione in ordine al computo della pena in concreto irrogata".
VIII - Denuncia, con l'ottavo motivo, "carenza o illogicità della motivazione in ordine al computo della provvisionale riconosciuta alle parti civili".
6 - Le parti civili hanno fatto pervenire "note d'udienza" contestando, in termini articolati, le deduzioni dei motivi del ricorso del difensore del Mo. quanto alle "asserite violazioni delle norme processuali, alla asserita erronea applicazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sia in relazione all'addebito di colpa specifica, sia in relazione all'addebito di colpa generica".
7 - Anche il difensore di Va. Mo. ha prodotto una memoria, nella quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del procuratore generale.
Diritto
A - Il ricorso proposto dal difensore dell'imputato è infondato.
I - Il primo motivo è, nelle sue due articolazioni manifestamente infondato.
a - Questa suprema Corte, nel porsi il problema sollevato dal ricorrente, ha affermato che "per valutare la regolarità del decreto di citazione a giudizio emesso in base agli artt. 555 ss. c.p.p. per i procedimenti da celebrarsi davanti al tribunale in composizione monocratica, nel testo modificato dal D. lgvo 19 febbraio n. 15, ma prima dell'entrata in vigore della L. 16 dicembre 1999, n. 479 -in vigore dal 2 gennaio 2000- (la quale, con l'art. 44 ha riformulato il libro VIII del codice prevedendo nell'art. 550 la citazione diretta a giudizio per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e, nel comma 3 dello stesso, la possibilità di eccepire, entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., che è stata esercitata l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare), deve essere applicata la norma vigente nel momento in cui l'atto è stato compiuto in quanto si tratta di successione nel tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale, soggette al principio tempus regit actum e al principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, disposizione, nella specie, non derogata stante l'assenza di un'apposita norma transitoria (Cass., 22 settembre 2000, Pitzalis, rv. 217661; 7 dicembre 2000, Nunzia, rv. 218197).
E' dunque, manifestamente infondata la tesi del ricorrente che il principio tempus regit actum esige che si applichi la norma in vigore nel momento in cui è stata formulata la richiesta, norma che, nel momento in cui è stato emesso il decreto di citazione non era in vigore, momento, quindi, in cui il p.m. ha legittimamente emesso -non poteva certamente fare altro- il decreto di citazione per un reato di competenza del tribunale monocratico.
b - La seconda censura, oltre ad essere, nella sua formulazione, manifestamente infondata, è anche priva del requisito della specificità: la Corte di appello si è soffermata sulla questione, avvalendosi della giurisprudenza di questa suprema Corte, in termini assolutamente ineccepibili; il ricorrente, in questa sede, si è limitato alla semplice riproposizione della censura.
La Corte di merito aveva osservato, sul punto, che "a norma dell'art. 33, comma 2. c.p.p., non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici", aggiungendo che "la giurisprudenza di legittimità, applicando puntualmente la norma ora richiamata alla fattispecie investita dal motivo di impugnazione, ha stabilito che, in tema di capacità del giudice, la partecipazione di un giudice onorario ad udienza del tribunale, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 43 bis Ord. Giud. -impedimento o mancanza di giudici ordinari- costituisce mera irregolarità, in quanto non è sanzionata da alcuna nullità; né può ricondursi alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, per espressa disposizione dell'art. 33, comma 2, c.p.p., non attengono alle menzionate condizioni" (Cass., 19 dicembre 2000, n. 12409, Barontini).
II - Il secondo motivo è infondato.
a - La tesi di fondo, su cui insiste il II motivo -tesi che è il tema del processo nell'ottica dell'imputato- è la tesi dell'impossibilità tecnica -almeno all'epoca dei fatti- di commercializzare macchine rotoimballatrici più sicure di quella in questione, impossibilità di cui darebbero ampia testimonianza la mancanza di prescrizioni normative al riguardo e la conformità della macchina a tutte quelle presenti sul mercato nazionale e internazionale.
Impossibilità che, secondo il ricorrente, vuol dire che "l'apprestamento di protezioni più efficaci degli organi lavoratori della macchina non era compatibile con la funzionalità della stessa, sia nel senso che non era possibile, pena appunto la non funzionalità della rotoimballatrice, progettare un aspo raccoglitore idoneo ad impedire in via assoluta la categoria di incidenti cui è riconducibile quello per cui è giudizio, sia nel senso che non era neppure possibile dotare la macchina di un dispositivo che ne consentisse in modo immediatamente sicuro l'arresto in ogni caso in cui il lavoratore si fosse avvicinato all'imbocco dell'infaldatore".
b - Per accertare se questa tesi dell'impossibilità, possa essere opposta, eccepita, iure, cioè con fondamento giuridico, e se sia tale, quindi, da condurre, come ritiene il ricorrente, al proscioglimento, è doveroso riflettere -come, del resto, ha già fatto la Corte di appello- sulle norme sulle quali i giudici di merito hanno basato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, trarre dalla riflessione le dovute conseguenze e saggiare, alla luce delle stesse, lo spessore della tesi dell'impossibilità.
- La prima norma, alla quale va prestata attenzione, è quella dell'art. 7 del D.P.R. n. 547/1955, la cui violazione, nel capo di imputazione, è stata contestata per prima al ricorrente.
La norma prevede, come è noto, che "sono vietate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la costruzione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del presente decreto.
La sanzione per la violazione di questo precetto è prevista nell'art. 390 dello stesso D.P.R. e non è superfluo porre in evidenza che l' art. 26 del D. Lgvo. n. 758 del 1994 ha sostituito la sanzione da L. 250.000 a L. 1.500.000, come aggiornata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, con quella dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da L. un milione a L. sei milioni,
Il significato della norma dell'art. 7 è inequivoco: dalla data di entrata in vigore -1 gennaio 1956- del D.P.R. n. 547 del 1955 sarebbe stato vietato, sarebbe stato considerato reato, costruire o vendere macchine non conformi alle norme del decreto, significato le cui conseguenze, sulle quali ci si soffermerà oltre, sono altrettanto inequivoche.
- Le altre norme, da tenere presenti, sono quelle le cui violazioni nel capo di imputazione sono state contestate immediatamente dopo.
Si tratta delle norme degli artt. 68, 69, 70 e 71 del medesimo D.P.R.
- Premesso che queste norme si trovano nel capo IV -che ha ad oggetto le "macchine operatrici e varie"- del titolo terzo -nel quale si preannuncia che, negli articoli che seguono, sono dettate "norme generali di protezione delle macchine"- l' art. 68 dispone che "gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivi di sicurezza".
Il ricorrente ha correttamente posto in risalto -né la Corte di appello ne aveva mai dubitato- che la norma prevede la protezione o la segregazione degli organi lavoratori delle macchine per quanto possibile, dando, quindi, per scontato che la segregazione o la protezione potrebbe non essere possibile per ragioni tecniche o per ragioni di lavorazione, come, secondo il ricorrente, sarebbe avvenuto nel caso di specie, in cui -si sostiene- una maggiore segregazione o una maggiore protezione dell'aspo raccoglitore avrebbe reso praticamente impossibile il funzionamento della macchina.
Se nell'art. 68 si prevede l'impossibilità o la limitata possibilità di protezione o di segregazione degli organi, lavoratori -è questo il risvolto logico della espressione "per quanto possibile-, immediatamente dopo, nella stessa norma, si aggiunge che, in questi casi, gli organi di lavorazione debbono essere alternativamente provvisti di dispositivo di sicurezza.
- Nell'art. 69 si approfondisce l'argomento soffermandosi, sull'ipotesi, sul caso, che, per effettive -e l'aggettivo non è poco rilevante- ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine e disponendosi, che, in questo caso, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari, per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo e non può non sottolinearsi che l'espressione "si devono adottare" non lascia davvero alternative se non nell'ambito delle opzioni contemplate dal legislatore nella norma o nell'ambito di altre misure, ugualmente idonee ad eliminare o a ridurre il pericolo, che la tecnica ponga a disposizione.
- Nell'art. 70 si insiste sul tema della segregazione interessandosi dell'ipotesi in cui la segregazione, pur efficace, non possa essere, però, per effettive esigenze della lavorazione, completa, totale, e si prevede che in questo caso, "la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetta deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi, altresì misure per ridurre al minimo Il pericolo.
- Nell'art. 71, infine, si puntualizza che, "nei casi previsti negli artt. 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti -è il caso dell'art. 69 - o non completamente protetti -è il caso dell'art. 70 - possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile".
Come può notarsi, se nel caso dell'art. 69, le alternative alla inefficace, cioè alla oggettivamente non sicura, non totale, perché impossibile, protezione o segregazione degli organi lavoratori possono essere diverse -idonei attrezzi, alimentatori automatici, ecc., ulteriori misure suggerite dalla tecnica, - purché tutte ottengano il risultato della eliminazione o della riduzione del pericolo, e se l' art. 70 prevede, nel caso di efficace, ma non completa, segregazione che la parte di organo non protetta deve essere ridotta al minimo e che, contestualmente, debbono adottarsi, per ridurre al minimo il pericolo, non meglio indicate misure -che possono essere, ovviamente, quelle indicate nell'articolo precedente od altre, ancora una volta, consigliate dalla tecnica-, la norma dell'art. 71, nell'ipotizzare che la inefficacia o la non completezza della segregazione riguardi una macchina i cui organi lavoratori possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, non lascia altro spazio se non quello del dispositivo di arresto della macchina, il quale oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.
D'altro canto, è davvero difficile pensare ad altro presidio, se non ad un siffatto dispositivo di arresto, dinanzi ad una macchina che abbia le caratteristiche descritte nella norma.
E' davvero superfluo porre in risalto che questa norma potrebbe dirsi scritta per la fattispecie in esame, in cui la rotoimbaIlatrice aveva come peculiarità, poste in evidenza dai consulenti e dai testi indicati nella sentenza impugnata, quelle di potere afferrare, trascinare, sia la massa vegetale, sia chiunque, in uno dei momenti di funzionamento della macchina, fosse stato, imprudentemente, a contatto di quella massa, e la peculiarità, inoltre, di potere schiacciare.
Questa macchina, dunque, ove, come si sostiene dal ricorrente, non fosse stato possibile segregarne efficacemente, totalmente, gli organi lavoratori era macchina che doveva, necessariamente, essere dotata di quel dispositivo di arresto nella norma minuziosamente delineato.
Il legislatore, in tutte queste norme, prevede, come è agevole rendersene conto, un massimo e un minimo di sicurezza, costituito il massimo dalla segregazione o protezione completa degli organi lavoratori o delle zone pericolose della macchina e, il minimo, da dispositivi di sicurezza che, nell'art. 68, sono indeterminati, ma che, nell'art. 69, vengono elencati, anche se non in termini tassativi, nell'art. 70 vengono indicati mettendosene in evidenza la finalità, che è quella di ridurre al minimo il pericolo, e che, nell'art. 71, consistono in quel particolare dispositivo di arresto.
Il legislatore, dunque, con queste norme ha detto senza possibilità di equivoci che cosa significasse, secondo lui, ridurre al minimo del possibile -espressione usata nel motivo- il pericolo e, quindi, quando possa dirsi di avere ridotto il pericolo al minimo possibile, e, conseguentemente, quando possa affermarsi di non avere oltrepassato il limite del rischio consentito, rischio che è quello che un lavoratore o una persona che si avvicini ad una rotoimbaIlatrice -per stare a quest'ultima- può correre soltanto dopo che questa macchina sia stata provvista di quel "dispositivo di arresto che, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile".
Come è noto, autorevole dottrina distingue, in tema di colpa, tra colpa comune, che riguarda le attività lecite perché non proibite, e colpa speciale o professionale, che riguarda le attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili -come la lavorazione con macchine che possono essere fonte di pericoli- anche se per natura rischiose.
La stessa dottrina chiarisce, poi, che la colpa specifica o professionale è caratterizzata, anzitutto, dalla inosservanza di regole di condotta -leges artis- scritte o non scritte, aventi per finalità la prevenzione non del rischio dall'ordinamento consentito, perché insito nella stessa attività autorizzata, ma di un ulteriore rischio non consentito -dell'aumento del rischio- e per conseguente contenuto il dovere non di astenersi dalla attività, ma di adozione di misure cautelari idonee ad evitare il superamento del rischio consentito, nell'esercizio dell'attività stessa; e, in secondo luogo, dalla prevedibilità, non adottando tali misure, ed evitabilità, adottandole, dell'evento e non dell'evento da rischio consentito, ma dell'evento da superamento del rischio consentito, che si ha appunto in caso di inosservanza di dette misure cautelari".
La dottrina in questione, inoltre, si pone anche il problema della misura del rischio consentito, "volta a fissare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze della tutela dei beni minacciati e lo svolgimento dell'attività utile" e osserva che "il problema è risolto nei casi di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o, ancora meglio di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali, mentre resta in tutta la sua rilevanza ove tali previsioni manchino o siano inadeguate".
Ebbene, le norme dianzi esaminate, ma specialmente la norma dell'art. 71, non lasciano dubbi sulla predeterminazione della misura del rischio consentito, il quale, giova ripeterlo, nella logica dell'art. 71 è il rischio che si può correre dopo che sia stato posto in essere, nelle macchine che possono afferrare, trascinare, schiacciare, quel presidio antinfortunistico che la norma ha preso in considerazione nei dettagli.
c - Le conseguenze da trarre da queste riflessioni/puntualizzazioni non possono non essere le seguenti.
- La rotoimballatrice, come descritta dalla sentenza impugnata avuto riguardo alle consulenze e alle deposizioni raccolte in dibattimento, poteva ingolfarsi parzialmente e, nel caso in esame, si era verificato proprio un ingolfamento parziale.
- L'ingolfamento parziale doveva essere rimosso per consentire alla macchina di operare.
- L'ingolfamento andava eliminato dall'uomo, il quale -nella fattispecie, Lu. Ga.- prima di avvicinarsi alla macchina avrebbe dovuto spegnere il motore per evitare di essere afferrato, trascinato, schiacciato.
L' art. 71 del D.P.R. n. 547 del 1955 prevede che, al fine di ridurre il pericolo al minimo possibile, la macchina descritta nella norma deve avere senza riserve, inderogabilmente, il dispositivo di arresto con le caratteristiche ivi precisate, perché è questo dispositivo di arresto il mezzo, lo strumento, il presidio antinfortunistico, se non per eliminare, per ridurre il pericolo, il rischio, al minimo possibile.
- Ne discende, nel caso in esame, che o era possibile dotare la macchina di quel dispositivo e, in questo caso, il costruttore, il Mo., avrebbe dovuto vendere la macchina solo dopo averla munita dello stesso, o non era assolutamente possibile -come ritiene il ricorrente- fornirne la rotoimballatrice, e, in questo, diverso, caso, il Mo. si sarebbe dovuto astenere dal costruire e dal vendere la macchina nel doveroso rispetto della norma dell'art. 7 del citato D.P.R.
Le alternative dettate dalle norme prese in considerazione sono queste e soltanto queste, sicché può veramente dirsi che tertium non datur.
La Corte di appello, a pagina 13, si è espressa pressoché negli stessi termini, affermando che "discende dalle osservazioni ora annotate -la Corte aveva appena ripercorso le norme degli artt. 68, 69, 70, 71 del D.P.R. n. 547 del 1955- che, qualora si dovesse ritenere che non è possibile dotare di protezione o segregare in modo realmente efficace gli organi lavoratori, allora si dovrebbe per certo applicare con incondizionato rigore la prescrizione che impone, quanto meno, di dotarli di idonei dispositivi, di sicurezza".
"Nel caso di cui si discute, quindi, -così ancora la Corte di appello- la prescrizione deve essere intesa nel senso che, ove si convenisse che l'apprestamento di protezioni più efficaci degli organi lavoratori della macchina rotoimballatrice non è compatibile con la funzionalità, un dispositivo che ne consentisse in modo immediato e sicuro l'arresto in ogni caso in cui l'operatore o altri si avvicinasse all'imbocco dell'infaldatore, dovrebbe ritenersi inderogabilmente obbligatorio".
"Pertanto -ha concluso la Corte- l'inosservanza di tale obbligo non può in nessun modo essere giustificata con l'intento di contemperare la prevenzione degli infortuni con la necessità di assicurare la funzionalità della macchina perché quest'ultima necessità deve essere sacrificata, senza tollerare limiti o eccezioni, all'interesse a garantirne la sicurezza: questa è la scelta del legislatore, alla quale non è consentito introdurre deroghe".
Il ricorrente ha tentato di dimostrare che "l'aspetto della segregazione o protezione degli organi di lavorazione e delle zone pericolose della macchina e quello relativo al dispositivo di arresto si confondono riducendosi ad un'unica realtà", ribadendo, subito dopo, che "non esiste, non esisteva, alcun accorgimento tecnico idoneo ad impedire l'avvicinamento a siffatto guscio senza escludere la funzionalità della rotopressa" -proposizione il cui centro è la funzionalità della rotopressa- e concludendo con la ripetizione dell'affermazione, critica nei confronti della sentenza, che "ciò che la Corte ha ritenuto essere due aspetti distinti della realtà in esame sono in realtà nient'altro che la specificazione di un'unica realtà -rectius dell'impossibilità- di fatto attinente alla segregazione degli organi lavoratori".
Queste proposizioni sono, come si è già accennato, un semplice, non riuscito, tentativo di dimostrare che i due distinti aspetti -segregazione degli organi e dispositivo di sicurezza- sono la specificazione di un'unica realtà, "dell'impossibilità di fatto attinente alla segregazione degli organi lavoratori".
Se le cose stessero, tecnicamente, come le descrive il ricorrente, ci si dovrebbe chiedere perché mai il legislatore, nell'ormai lontano 1955, non abbia avuto il minimo tentennamento nel prevedere, nell'art. 71, un determinato dispositivo di arresto nel momento in cui si è rappresentato una macchina con organi lavoratori, non protetti o non completamente protetti, perché impossibile la protezione o la totale protezione, capaci di afferrare, trascinare, schiacciare e dotati di notevole inerzia, con la capacità, cioè, dimostrata dagli organi lavoratori non protetti della rotoimballatrice che ha ucciso Lu. Ga.
Ma a prescindere da ciò, anche se si tratta di una, ovvia, considerazione di obiettivamente rilevante peso logico -si riporteranno tra poco significative pronunce di questa suprema Corte- il ricorrente non spiega affatto perché l'impossibilità di segregare gli organi lavoratori si identifichi con l'impossibilità di collocare il dispositivo di arresto previsto dalla legge, a meno che non intenda dire che come la segregazione pregiudica la funzionalità della rotopressa, così questa funzionalità, è pregiudicata dal dispositivo di arresto.
Se il significato dell'affermazione fosse questo, non avrebbe alcuna rilevanza perché, supposto che il dispositivo di arresto incida sulla funzionalità della macchina, è il legislatore che, in considerazione di un interesse superiore, l'integrità dei lavoratori o di chi si avvicini alla macchina, avrebbe previsto, a buon diritto, questo limitato sacrificio della funzionalità della rotopressa.
Ma, questo sacrificio è da escludere, ove si tenga conto di ciò che lo stesso ricorrente affermerà, nel terzo motivo, essere il contenuto precettivo del manuale, con le istruzioni, consegnato all'acquirente nel momento della compravendita della macchina.
Se gli obblighi. di spegnere il motore, di fermare la macchina e addirittura di togliere la chiave dal cruscotto prima di intervenire sono gli obblighi di colui che deve disingolfare la rotoimballatrice, l'adempimento di questi obblighi non incide affatto sulla funzionalità, per la semplice ragione che la macchina in quel momento non funziona come dovrebbe funzionare perché ingolfata per ragioni connesse alla lavorazione, ma è pericolosa perché in movimento, donde la necessità di spegnere il motore.
E il dispositivo di arresto fa esattamente ciò che imprudentemente non ha fatto colui che deve provvedere a disingolfare la macchina: ne provoca l'immediato arresto senza pregiudicarne la funzionalità perché già interrotta dall'ingolfamento e ne consente il disingolfamento senza pericolo o riducendo i pericoli per l'operatore, il quale, intervenendo, permette alla macchina di riprendere la lavorazione.
Può anche darsi, certo, che qualcuno si avvicini alla macchina prescindendo dall'ingolfamento e, in questo caso, il dispositivo di arresto, fermando la macchina, ne impedisce momentaneamente la lavorazione.
Ma, come si è detto dinanzi, il legislatore ha soppesato gli interessi in gioco attribuendo, comunque e a ragione, maggiore valore alla integrità dell'uomo.
Nel concludere sulla questione della impossibilità tecnica, il riassunto di tutto ciò che si è detto sulle norme la cui violazione è stata contestata a Mo. e sulle conseguenze che dall'esame di quelle norme debbono trarsi può essere mutuato da alcune preannunciate sentenze di questa suprema Corte, dalle quali si ha l'ulteriore conferma che in materia antinfortunistica, la tesi dell'impossibilità tecnica, che è il centro della difesa del Mo., è tesi giuridicamente insostenibile.
"In tema di violazione delle norme concernenti gli infortuni sul lavoro, l'inciso "per quanto possibile", contenuto nell'art. 68 D.P.R. n. 547/1955 si riferisce esclusivamente alla necessità della protezione degli organi lavoratori della macchina e non anche all'adozione, imposta in modo tassativo, di dispositivi di sicurezza (Cass. 14 luglio 1986, in Cass. pen. 1988, 518).
E, più recentemente: "In tutti i casi in cui gli organi lavoratori della macchina e le zone di operazioni possono costituire un pericolo per i lavoratori, l' art. 68 del D.P.R. 547/1955 lascia al datore di lavoro la limitata libertà di optare tra sistemi di protezione o segregazione degli organi e delle zone anzidette e dispositivo di sicurezza (Cass., 30 marzo 1998, n. 3980).
E, in termini puntuali quanto alla impossibilità tecnica: "In tema di infortuni sul lavoro non può ammettersi una "impossibilità tecnica" di provvedere all'adozione della misura di prevenzione, di tal che i costruttori agiscono illecitamente nel momento stesso in cui costruiscono macchine nelle quali non siano applicabili i prescritti dispositivi di sicurezza (Cass. 15 giugno 1990, Baretta).
E, infine, sullo stesso tema: "La finalità delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 68 D.P.R. n. 547/1955 è quella di imporre all'imprenditore l'adozione di macchine industriali nelle quali la presenza di ripari o di dispositivi di sicurezza renda materialmente impossibile al lavoratore inserire le mani nelle parti mobili dell'apparecchio in funzione, seppure per imprudenza disattenzione, temerarietà".
"Pertanto qualora l'applicazione dei dispositivi di sicurezza ad una macchina determini l'impossibilità tecnica del funzionamento della macchina stessa, tale impossibilità non esclude la illegittimità della sua utilizzazione senza i suddetti dispositivi e, di conseguenza, l'avere costruito, venduto o tenuto in funzione una macchina industriale sprovvista dei dispositivi di sicurezza integra anche in tal modo gli estremi della colpa nel caso di infortunio con evento lesivo dell'incolumità personale dell'operaio addetto (Cass., 15 dicembre 1983, Zambelli).
d - Se la tesi della impossibilità tecnica è insostenibile, non hanno maggiore spessore né l'obiezione che "Ia macchina era conforme alla normativa tecnica del settore", né la distinta, insistita, obiezione che "le Autorità avevano ritenuto la macchina conforme alla legge.
- In ordine alla prima obiezione non può non osservarsi che è l'imprenditore-costruttore-venditore il destinatario delle norme antinfortunistiche, il che vuol dire che il primo punto di riferimento dell'imprenditore deve essere la legge e non la normativa tecnica del settore, perché è la legge che esige da lui determinate, specifiche, condotte di prudenza.
L'imprenditore, quindi, può attenersi alla normativa tecnica del settore soltanto dopo averne accertato la totale conformità alla legge, con la conseguenza che non potrebbe non astenersi dal seguirla se Ia normativa affermasse l'impossibilità tecnica della collocazione sulla macchina di un presidio antinfortunistico previsto dalla legge.
- Quanto alla seconda obiezione, è principio consolidato della giurisprudenza di questa suprema Corte -fondato proprio sulla considerazione che l'imprenditore è destinatario delle norme antinfortunistiche che lo riguardano, norme che non può non conoscere, prescindendo dai suggerimenti o dalle prescrizioni delle autorità cui spetta la vigilanza ai fini del rispetto di quelle norme- che "la circostanza che, in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina, non può essere invocata per escludere la responsabilità dell'imprenditore (Cass., 26 giugno 2000, Mantero; 13 giugno 1989, Sgarigli).
Per poter cogliere meglio il valore di quest'ultima affermazione, va ricordato il principio che questa suprema Corte ha enunciato da tempo (per tutte cfr. Cass. 6 dicembre 1990, Bonetti ed altri), secondo il quale la conoscenza e il rispetto delle norme antinfortunistiche costituisce per l'imprenditore la manifestazione più significativa del rispetto del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 della Carta Costituzionale, il quale, dopo avere affermato che la Repubblica "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità", aggiunge che la Repubblica "richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale", solidarietà che, per l'imprenditore, non può non consistere, anzitutto, nella non superficiale conoscenza e nel più scrupoloso rispetto delle norme destinate a garantire la incolumità e la integrità del lavoratore e di coloro che, comunque, possono avere a che fare con l'imprenditore, delle norme, cioè, che garantiscono, sotto l'aspetto della incolumità e della integrità, la persona, che è il valore per eccellenza della Carta Costituzionale.
Non v'è alcun dubbio che il modello di agente, l'homo ejusdem condicionis et professionis, l'imprenditore modello, non aspetterebbe di essere sollecitato dall'Autorità di vigilanza per adeguarsi alle norme antinfortunistiche.
III - Il terzo motivo è, del pari, infondato.
Il motivo, nel quale si nega la sussistenza del profilo di colpa generica ritenuto dalla sentenza impugnata e ravvisato nel non avere il Mo. informato adeguatamente l'acquirente Lu. Ga. dei rischi connessi con l'ingolfamento parziale della rotoimballatrice, nel ricorso ha la seguente articolazione:
- ''i pittogrammi apposti sulla rotopressa riproducevano inequivocabilmente il divieto di avvicinarsi alla macchina in movimento mediante la raffigurazione, tra l'atro, di un manichino che viene attirato all'interno della macchina e compresso tra due ingranaggi ed erano preceduti dalla scritta di "divieto assoluto di avvicinarsi al pick-up raccoglitore con la macchina in funzione"";
- "i medesimi pittogrammi erano riportati sul manuale d'uso in dotazione della macchina ed erano preceduti da una serie di divieti e di obblighi, quali il divieto di avvicinarsi alla rotopressa prima di avere disinnestato la presa di forza, di avere spento il motore del trattore e di essersi accertati che fosse frenato e quale l'obbligo di togliere le chiavi dal cruscotto";
- "da alcune dichiarazioni testimoniali -le testimonianze dei testi Ad. Vo. e Bo.- era emersa l'avvenuta previa informazione fornita alla vittima al momento dell'acquisto della macchina in ordine ai pericoli insiti nell'utilizzo scorretto della medesima e, sul punto, devoluto alla Corte di merito con il secondo motivo di appello, i giudici della impugnazione non hanno risposto;
- "era stato accertato, infine, che prima del sinistro, Lu. Ga., ogni qualvolta si fosse verificato l'ingolfamento parziale, aveva sempre fermato la rotoimballatrice e i giudici, hanno taciuto totalmente su questa circostanza".
- Ebbene, quanto ai "pittogrammi e al manuale con le istruzioni", la Corte di appello ha osservato che "era vero che la macchina venduta a Lu. Ga., o era munita di un libretto di istruzioni e di pittogrammi, ma era altrettanto vero che le informazioni contenute nel libretto, od anche i pittogrammi, si limitavano a segnalare l"esistenza di una serie di divieti e nessuno di questi divieti era accompagnato dall'ammonimento, chiaro e inequivocabile, che la loro eventuale inosservanza sarebbe stata possibile causa dell'avverarsi di un pericolo mortale".
Il corrispondente giudizio del tribunale non era stato meno severo, avendo detto il primo giudice che "il contributo della Mo. s.n.c. alla corretta informazione dei clienti utilizzatori delle macchine agricole si era limitato alla generica prescrizione contenuta nell'opuscolo informativo, consegnato insieme alla macchina, riguardante la necessità di intervenire sulla macchina a motore spento", donde aveva concluso il tribunale -"il comportamento gravemente lacunoso della ditta costruttrice".
E, subito dopo, il tribunale aveva spiegato perché i pittogrammi e il manuale dalle istruzioni erano da ritenersi insufficienti.
"Si è riferito -così il tribunale- come la macchina rotoimballatrice sia pericolosa per l'utilizzatore soprattutto in caso di ingolfamento parziale ovvero di mancato trascinamento della massa vegetale; si è visto come tale inconveniente costituisca un pericolo particolarmente subdolo per l'operatore, dal momento che il bullone di tranciatura non si spezza, la macchina è ancora in funzione, sebbene appaia all'ignaro operatore bloccata ed è sufficiente che l'utilizzatore tocchi con i piedi il pavimento della macchina coperto di materiale vegetale per rischiare di essere trascinato all'interno della stessa e di fronte a tali rischi, noti alla ditta costruttrice, non vi è stata certamente una informativa adeguata ai rischi specifici connessi con la tipologia dell'ingolfamento parziale dell'aspo raccoglitore".
Anche la Corte di appello ha indugiato sulla natura insidiosa della macchina, rilevando che "l'obiezione dei motivi di appello che il pericolo che si doveva prevenire era facilmente intuibile da chiunque e perciò non necessitava di un'informazione più comprensibile di quella realizzata dal costruttore non poneva nel giusto risalto la natura insidiosa del rischio connesso con un avvicinamento imprudente alla macchina in moto, rischio che derivava dall'apprezzabile possibilità che fosse trascurato dall'operatore -o comunque non fosse da costui valutato con sufficiente timore- il pericolo a cui avrebbe potuto esporsi chi avesse deciso di rimuovere l'impedimento vegetale, che avesse ostacolato il funzionamento della macchina, senza usare la necessaria circospezione, stante l'elevata probabilità di essere trascinato all'improvviso all'interno del raccoglitore con conseguenze certamente mortali e ciò quasi, senza avere la possibilità di sottrarsi a siffatto disastroso sviluppo".
La Corte, poi, -come già il tribunale- ha fatto discendere da questi rilievi la conclusione che "l'omissione evidenziata integrava la violazione della regola generale di diligenza e di prudenza che impone al costruttore di informare gli acquirenti e gli utenti della macchina in modo del tutto rispondente alla natura e alla gravità della situazione concreta che occorre fronteggiare e del pericolo particolarmente subdolo che i divieti mirano appunto, a scoraggiare.
L'iter logico giuridico dei giudici di merito è evidente.
La macchina era particolarmente insidiosa: il costruttore-venditore, nell'alienarla, avrebbe dovuto richiamare espressamente l'attenzione dell'acquirente sulla natura dell'insidia di quel prodotto industriale, non confidando più di tanto nella sufficienza dei pur doverosi pittogrammi e delle più che opportune istruzioni, con la indicazione dei divieti, contenute nel manuale d'uso consegnato all'acquirente.
Il principio non può non condividersi specialmente, -è da aggiungere- in una fattispecie in cui la macchina oggetto della compravendita mancava, per ritenuta impossibilità tecnica, di qualunque dispositivo che, nel caso di inosservanza dei divieti elencati nel manuale delle istruzioni, eliminasse o riducesse il pericolo, per chi fosse intervenuto per disingolfarla, di esserne afferrati, trascinati e schiacciati.
Macchina, pertanto, il cui eventuale ingolfamento avrebbe dovuto imporre all'operatore -donde l'obbligo di un'accuratissima informazione da parte del costruttore- di non essere mai imprudente perché il prezzo dell'eventuale imprudenza sarebbe stato, quasi sicuramente o molto probabilmente, la perdita della vita.
Tutt'altro, quindi, che priva di motivazione o manifestamente illogica la sentenza sul punto.
- Ma, si obietta, risulta dalle prove testimoniali che Lu. Ga. era stato debitamente informato al momento dell'acquisto.
Per l'esattezza, il ricorrente a pag. 23 del ricorso, si esprime, al riguardo, in termini alquanto diversi, eccependo che "con il secondo motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado ci si doleva della mancata considerazione ai fini del giudizio delle risultanze probatorie emerse nel dibattimento e segnatamente delle dichiarazioni testimoniali di Ad. Vo. e del Bo. circa l'avvenuta previa informazione fornita alla vittima al momento dell'acquisto della macchina in ordine ai pericoli insiti nell'utilizzo scorretto della macchina".
E' certo che la Corte di merito non ha detto nulla su questo tema di innegabile rilevanza.
Il silenzio della Corte non meraviglia, però, più di tanto, perché, come hanno posto in evidenza le parti civili nelle loro note d'udienza e come ha affermato la sentenza di primo grado, non è affatto vero che, dinanzi al tribunale, i testi Ad. Vo. e Bo. si siano espressi nel senso dell'avvenuta previa informazione.
Il tribunale, invero, nell'occuparsi della colpa generica, ha anche rilevato che, "a precisa e puntuale domanda del p.m. il teste Ad. Vo., incaricato dalla ditta Mo. di effettuare il collaudo tecnico, sul campo, della macchina venduta ai. Sigg. Ga., ha categoricamente escluso di avere illustrato la problematica del mancato trascinamento del prodotto, vale a dire della situazione in assoluto più rischiosa connessa all'utilizzo delle macchine in oggetto".
"Del tutto inconferente, inoltre, e priva di rilevanza -ha aggiunto il tribunale- è risultata, in punto, la testimonianza resa dal sig. Bo., chiamato a deporre su istanza della difesa a seguito della deposizione Ad. Vo. e della contestazione suppletiva conseguente a detta deposizione: egli non ha certamente informato gli acquirenti della macchina circa i rischi specifici connessi all'ingolfamento parziale dell'aspo raccoglitore della rotoimballatrice, nulla aggiungendo in merito rispetto a quanto già dichiarato da Ad. Vo.
Le parti civili, nel loro scritto, hanno riportato testualmente parte delle dichiarazioni di Ad. Vo., il quale "ha ammesso di avere spiegato all'acquirente il problema dell'ingolfamento sotto l'esclusivo profilo del blocco di funzionamento della macchina, a causa del tranciamento dei bulloni" e ha "categoricamente escluso di avere illustrato la problematica del mancato trascinamento del prodotto", aggiungendo che: "viene consegnato il libretto d'uso e manutenzione che giustamente non sto a leggere, ma è compito dell'operatore leggerselo, eventualmente".
Si spiega, allora, il silenzio della Corte di appello, la quale, essendo questo il contenuto delle dichiarazioni dei testi, non avrebbe potuto fare altro che riproporlo nei termini di cui alla sentenza del tribunale e delle note d'udienza delle parti civili.
Obietta, infine, il ricorrente che, però, il Lu. Ga. in precedenza aveva sempre fermato la macchina.
Può darsi che così sia stato nel passato.
Ma, le dettagliate, doverose, omesse, informazioni sulla natura particolarmente pericolosa di quella macchina avrebbero dovuto impedire l'eccezione, avrebbero dovuto impedire che Lu. Ga. facesse ciò che non avrebbe dovuto mai fare: portarsi con i piedi sulla massa vegetale per spingerla nell'aspo, mentre la macchina era in funzione.
E' da ritenere, concludendo sul punto -e rispondendo anche al rilievo del ricorrente, secondo il quale, supposta la colpa generica, occorre pur sempre dimostrare la rilevanza causale della stessa- che, ove l'imputato, il quale ben conosceva, per averla costruita, la natura, insidiosa, della macchina e ben sapeva che per ritenuta impossibilità tecnica non l'aveva potuta munire di un determinato dispositivo di arresto, avesse espressamente insistito, nel venderla, su questo profilo di altissimo pericolo, Lu. Ga. si sarebbe astenuto, con quasi assoluta certezza, dal commettere un'imprudenza che ne avrebbe potuto determinare, con quasi altrettanta certezza, date le caratteristiche della macchina, la morte.
IV Il quarto motivo è infondato.
In questo motivo il ricorrente pone la questione dell'affidamento, affermando che, avendo egli adeguatamente informato Lu. Ga. sui rischi specifici, essendo risultato che la vittima si era, in precedenza, sempre astenuta dall'intervenire con la macchina in movimento e, in particolare, non sussistendo un rapporto di subordinazione tra la ditta Mo. e Lu. Ga., deve ritenersi che "tra le parti acquirente e venditrice sia ravvisabile un'autonoma ripartizione del rischio derivante dall'utilizzo della rotoimballatrice, con conseguente operatività del principio dell'affidamento.
Come questa suprema Corte ha avuto già occasione di porre in rilievo anche nella sentenza citata dal ricorrente (Cass., 3 giugno 1999, n. 12115, Grande), autorevole dottrina tratta del problema dell'affidamento subito dopo avere posto in evidenza che connotati, caratteristiche della colpa, sono la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento, nel senso che "alla base delle norme precauzionali -si tratti di norme di diligenza, prudenza o perizia- tendenti a scongiurare i pericoli connessi allo svolgimento delle diverse attività umane, stanno "regole di esperienza" ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze", sicché "le regole di diligenza vigenti nei vari contesti sociali di riferimento rappresentano la cristallizzazione di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo.
La responsabilità per colpa viene esclusa, però, nonostante la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, allorché, tra l'altro, possa farsi valere quella aspettativa sociale che va sotto il nome principio dell'affidamento.
Il principio dell'affidamento -secondo il quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio della attività che di volta in volta viene in questione e in virtù del quale ognuno deve evitare unicamente i pericoli scaturenti dalla propria condotta- esclude, invero, che "la semplice circostanza di prevedere o poter prevedere che una nostra condotta agevola il comportamento colposo di un'altra persona sia sufficiente a fare incorrere in responsabilità" e ciò proprio perché ogni consociato può e deve confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione.
Ma, il principio non è certamente invocabile allorché la altrui condotta imprudente, il non rispetto da parte di altri delle norme precauzionali normalmente riferibili al modello di agente, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale -a maggior ragione se regola dettata dal legislatore- da parte di chi invoca il principio; allorché la altrui condotta imprudente abbia la sua causa, oltre che, e prima che, in questa imprudenza, nel non rispetto delle norme di prudenza, o specifiche o, come nel caso in esame, anche comuni, da parte di chi vorrebbe che quel principio operasse.
L'imprenditore/costruttore, che costruisca una macchina industriale priva dei presidi antinfortunistici previsti dalla legge -nel caso di specie priva del dispositivo di arresto previsto dagli artt. 7, 68, 69, 70 e, in modo particolare, 71 del D.P.R. n. 547 del 1955- non può invocare il principio dell'affidamento qualora l'acquirente faccia uso della macchina ponendo in essere una condotta imprudente, condotta che, ove la macchina fosse stata munita dei presidi antinfortunistici richiesti dalla legge, sarebbe stata resa innocua o, quanto meno, non avrebbe avuto quelle date conseguenze.
In altre parole, non può confidare che ogni consociato si comporti adottando le regole precauzionali che deve adottare chi, rispetto a quel consociato e alla imprudente inosservanza delle regole da quest'ultimo posta in essere, non si è comportato come gli imponevano le regole precauzionali normalmente riferibili al suo modello di agente.
Nel caso di specie, è certa la violazione, da parte del Mo., delle norme di legge contestate nel capo di imputazione, oltre che la violazione della norma di prudenza che voleva che, specialmente in quel contesto, egli informasse adeguatamente Lu. Ga. del rischio connesso all'ingolfamento parziale della macchina.
Ne consegue la non applicabilità dell'invocato principio dell'affidamento.
V Il quinto motivo è infondato.
Il ricorrente, in questo motivo, solleva la questione del rapporto di causalità, sostenendo che il comportamento scientemente realizzato da Lu. Ga. al di fuori del normale utilizzo della macchina e in violazione delle indicazioni in tal senso fornite dal costruttore, è comportamento eccezionale, abnorme, sicché è causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento.
Ebbene, secondo la costante giurisprudenza di questa suprema Corte, formatasi nello studio del rapporto di causalità nel lavoro subordinato, giurisprudenza che, per le sue enunciazioni di principio, può trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui manca un rapporto di subordinazione, "un comportamento imprudente del lavoratore -in questo caso, dell'acquirente di una macchina industriale- per acquisire, nel caso in cui vi sia anche una violazione delle norme di prudenza comuni o specifiche del datore di lavoro -dell'imprenditore/costruttore-, il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento deve essere imprevedibile e, quindi, abnorme, eccezionale, cioè assolutamente estraneo al processo produttivo -e, dunque, anche al processo produttivo proprio di quella macchina con determinate caratteristiche- o alle mansioni attribuite al lavoratore e, pertanto, anche alle mansioni proprie di colui che, acquistata una macchina industriale, la usi direttamente.
(Cass. sez. IV, 24 settembre 1996, n. 8676, Ieritano; 5 febbraio 1997, n. 952, Maestrini; ecc.).
Ne consegue che, così come si è affermato per il datore di lavoro, anche l'imprenditore-costruttore non può eccepire che l'infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile, abnorme, eccezionale dell'acquirente della macchina, quando gli si possa rimproverare di non aver posto in essere quelle condotte di prudenza, comune o specifica, richieste dalla legge, come la dotazione della macchina di determinati presidi antinfortunistici o come l'esatta informazione dei rischi connessi all'uso di quella macchina, che tendono ad evitare infortuni o eventi come quello in concreto verificatosi, condotte conseguentemente antecedenti dell'evento, anche se può porsi il problema del concorso di colpa dell'acquirente.
Non può, inoltre, non disattendersi, sempre sul tema del rapporto di causalità, la tesi, riproposta in questo motivo, secondo la quale il rapporto di causalità dovrebbe essere escluso tenendosi conto del decreto di archiviazione -cui si è già accennato- disposto dal tribunale di Torino in relazione ad un del tutto analogo infortunio mortale per il quale il Mo. era indagato.
Come, infatti, ha posto bene in rilievo la Corte di appello, "il decreto di archiviazione, emesso in ordine ad un fatto storico assolutamente distinto rispetto a quello di cui si occupa il presente giudizio non può in alcun modo costituire un precedente giudiziario autorevole o comunque significativo, specie se si riflette che si tratta di un provvedimento che non ha natura definitiva e che non contiene statuizioni o accertamenti processualmente certi".
VI Il sesto motivo è infondato.
La Corte di merito replicando alla doglianza secondo cui il primo giudice, nel motivare, avrebbe omesso di prendere in considerazione la relazione di consulenza tecnica disposta dalla difesa in relazione alle tematiche su cui si era soffermata la consulenza tecnica disposta dal p.m., ha osservato che "la doglianza non investa un profilo fondamentale della motivazione della sentenza impugnata, poiché è evidente che il tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente giustificare la decisione adottata richiamando i punti essenziali della relazione di consulenza tecnica disposta dal p.m., oltre che le deposizioni dei testimoni, e, d'altra parte, la relazione di consulenza tecnica della difesa si doveva intendere implicitamente richiamata e disattesa, laddove il primo giudice aveva ritenuto di attribuire esclusivo rilievo alle divergenti considerazioni esposte nella relazione di consulenza tecnica confezionata su richiesta del p.m.".
Questa proposizione, nella quale la Corte ha affermato, sostanzialmente, che il giudice di primo grado ha criticamente selezionato il materiale sul quale ha fondato la propria decisione implicitamente disattendendo la relazione di consulenza tecnica della difesa, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Tanto più se si riflette che quella consulenza non avrebbe potuto avere alcun particolare rilievo, se si vuole sostenere -come parrebbe da alcune affermazioni, esaminate a suo tempo, contenute nel secondo motivo- che la stessa, secondo il ricorrente non valorizzata dai giudici di merito come si sarebbe dovuto, concerneva specialmente la ritenuta impossibilità tecnica di munire la rotoimballatrice del dispositivo di arresto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 547 del 1955.
Si è, invero, ampiamente posto nel dovuto risalto che, anche per costante e risalente giurisprudenza, la tesi della impossibilità tecnica è tesi giuridicamente insostenibile.
VII Il settimo motivo è manifestamente infondato.
Il primo giudice aveva inflitto la pena di mesi nove di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.
La Corte di appello ha escluso l'aggravante di avere agito, l'imputato, per colpa, con previsione dell'evento -art. 61, n. 3 c.p.-, ha dichiarato le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante -violazione delle norme antinfortunistiche- e ha inflitto la pena di mesi quattro di reclusione, che corrisponde al minimo edittale, essendo prevista, per il reato di omicidio colposo, la pena base di mesi sei di reclusione ed essendo state fatte incidere le attenuanti, grazie al giudizio di prevalenza, nella misura massima di un terzo.
La censura di difetto di motivazione in ordine alla sanzione irrogata è, quindi, del tutto priva di fondamento giuridico.
VIII L'ottavo motivo, nel quale si denuncia "carenza e/o illogicità della provvisionale riconosciuta alle parti civili, è, anch'esso, manifestamente infondato, essendo giurisprudenza consolidata di questa suprema Corte che "il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento, sicché non è impugnabile in cassazione (Cass., 4 marzo 1999, Pirani, rv. 213701; 18 ottobre 1999, Cucinotta, rv. 215770; 24 ottobre 1997, Todini; 12 dicembre 1975, Grifoni, ecc.).
B - Il ricorso del procuratore generale è fondato.
L'errore logico della sentenza sta, come osserva il ricorrente, nell'avere la stessa ritenuto elementi presuntivi l'essere la s.n.c. Mo. una società in nome collettivo, di persone, con conseguente rilevanza dell'apporto dei singoli soci, l'essere i due, Pi. e Va. Mo., soci e il non essere la società, con soli 50 dipendenti, di dimensioni tali da imporre una ripartizione interna dei compiti, l'avere entrambi i soci rivestito la carica di socio amministratore dal 29 novembre 1997 con poteri a volte disgiunti e a volte congiunti a riprova sia della possibilità di prendere decisioni autonome, sia della necessità di coinvolgimento di entrambi in quelle importanti, l'essere risultato che l'incarico di responsabile tecnico in capo a Pi. Mo. risaliva all'8 febbraio 1999 e, infine, l'essere stati entrambi raggiunti da affermazioni di responsabilità per reati collegati all'attività in questione.
Questo è, innegabilmente, un elenco di dati di fatto dai quali si traggono o è possibile trarre, logicamente, determinate conseguenze, dati che possono anche essere sottostimati rispetto ad una deposizione, purché se ne riconosca, anzitutto, la esatta natura e purché si dimostri, in secondo luogo, perché a questi dati di fatto numerosi e dal possibile inequivoco significato debba preferirsi la deposizione di un teste, secondo il quale la responsabilità tecnica della gestione della ditta spettava a Pi. Mo., mentre risulta dagli atti che Pi. Mo. è responsabile tecnico soltanto dall'8 febbraio 1999, successivamente ai fatti di cui è causa.
C - Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di Va. Mo.; il ricorso di Pi. Mo. va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese relative al presente giudizio sostenute dalle parti civili; al giudice di rinvio viene riservato il regolamento delle spese processuali nei rapporti tra le parti civili e l'imputato Va. Mo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
annulla
la sentenza impugnata nei confronti di Va. Mo. e
rinvia
per nuovo esame ad altra sezione dalla corta di appello di Torino;
rigetta
il ricorso di Pi. Mo. e lo
condanna
al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese relative al presente giudizio alle parti civili Pa. Ga. e Fr. Lu., che liquida in complessivi euro 2000,00 -duemila/00- di cui euro 1800.00 -mille ottocento/00- per onorari, oltre IVA e CPA, e alle parti civili Ma. Ga. e Ma. Ga., che liquida in complessivi euro 2680,00 -duemila seicentoottanta/00-, di cui euro 1.800,00 -mille ottocento- per onorari oltre IVA e CAP;
riserva
al giudice di rinvio il regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio nei rapporti tra le parti civili e l'imputato Va. Mo.