Cassazione Penale, 11 gennaio 2013, n. 1447 - Responsabilità di un committente di lavori edili per mancato invio di documentazione relativa alla ditta appaltatrice: certificato di iscrizione alla camera di commercio e DURC
Fatto
Con sentenza 12 gennaio 2012 il giudice del tribunale di Rieti dichiarò S. E. colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 7, l.n. 628/1961, perché, quale committente di lavori edili su un suo immobile, richiestone dall'Ufficio del Lavoro non aveva inviato, senza giustificato motivo, le notizie e la documentazione relative alla ditta appaltatrice, e specificamente il certificato di iscrizione alla camera di commercio e il DURC, e lo aveva condannato alla pena di € 400,00 di ammenda, con i doppi benefici.
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. In particolare osserva:
1) che la prescrizione obbligatoria ex art. 15 d. lgs. 23.4.2004, n. 124 non poteva essere impartita perché i fatti addebitatigli di cui all'art. 90, lett. e), d. lgs. 81/2008 non hanno rilevanza penale;
2) che egli non aveva violato l'art. 4, comma 7, l.n. 628/1961, perché aveva sempre risposto tempestivamente e puntualmente alle richieste dell'ufficio del lavoro mentre non sussiste alcun obbligo di inviare anche la documentazione, secondo la pretesa degli ispettori;
3) che egli non ha violato l'art. 90, lett. e), d. lgs. 81/2008, perché i lavori edili eseguiti e risultanti dalla fattura della impresa slovena sono lavori di ordinaria manutenzione ex art. 6, comma 1, lett. a), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, ossia di attività edilizia libera per i quali non è previsto obbligo del committente di richiedere alla impresa esecutrice i certificati in questione;
4) che la sentenza è contraddittoria perché la richiesta degli ispettori del lavoro era fondata unicamente sulla detta fattura della ditta slovena mentre gli stessi ispettori ne contraddicevano il contenuto negando che si trattasse solo dì lavori di rifinitura di intonaci;
5) che la sentenza è contraddittoria e manifestamente illogica perché da una parte ritiene che egli non abbia adempiuto alla prescrizione impartitagli dagli ispettori del lavoro nel verbale di accesso del 31.3.2010, da cui non risulta l'esistenza di un cantiere e di operai, e dall'altra parte la legittimità delle prescrizioni è fondata sulle dichiarazioni della stessa ispettrice che aveva firmato il verbale.
Diritto
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Dal contenuto della sentenza impugnata non si riesce a comprendere bene quale sia l'omissione contestata all'imputato e per il quale egli è stato condannato, e precisamente se di avere omesso di fornire alla Direzione provinciale del lavoro le "notizie" ovvero di avere omesso di consegnare la "documentazione" dalla stessa richieste.
Va quindi preliminarmente osservato che sono chiaramente irrilevanti le eccezioni del ricorrente relative alla mancanza delle condizioni per l'imposizione di una prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 23.4.2004, n. 124, o alla mancata rilevanza penale dei fatti addebitatigli. Al ricorrente, infatti, non è stata contestata la violazione dell'art. 15 del d. lgs. 23.4.2004, n. 124, il quale prevede che "qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria", il cui adempimento, con il ricorso delle altre condizioni e il pagamento della sanzione amministrativa fissata, può determinare l'estinzione del reato ai sensi del successivo art. 24.
Nella specie, invece, all'imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale dispone che "Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione".
La norma quindi prevede come reato la mancata fornitura dì notizie e non anche di documenti. Si tratta di materia coperta da doppia riserva di legge (di cui agli artt. 23 e 25 Cost.) e comunque di materia penale in cui non è consentita l'applicazione analogica e va rispettato il principio di tassatività. Sembra quindi doversi ritenere che la sanzione penale possa essere applicata solo a chi - sempre che ne sia legalmente richiesto dall'Ispettorato e che si tratti di richiesta di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'ispettorato medesimo (cfr. Sez. III, 30.5.2001, n. 26974, De Marco, m. 219645) - si rifiuti di fornire le notizie o le fornisca scientemente errate o incomplete e non anche a chi non consegni una specifica documentazione dei cui estremi l'ispettorato è a conoscenza e che potrebbe acquisire d'ufficio presso altre pubbliche amministrazioni (cfr. Sez. III, 30.5.2001, n. 26974, De Marco, cit).
La giurisprudenza di questa Corte sembrerebbe avere a volte ritenuto che il reato potrebbe essere configurato anche nell'ipotesi di mancata esibizione di documentazione, necessaria all'ispettorato del lavoro per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ma non sembra che queste decisioni siano in realtà pertinenti al caso in esame nel presente giudizio. In un caso, infatti, si trattava di richiesta di notizie sui lavoratori dipendenti e sull'avvenuto versamento della differenza retributiva e contributiva sulle competenze contrattuali e della documentazione comprovante detto versamento (prova che la P.A. non poteva acquisire in altro modo e che era onere del soggetto fornire a fronte della denuncia di mancato versamento da parte di un lavoratore) (Sez. III, 2.12.2011, n. 6644 del 2012, Di Stefano, m. 252336). In un secondo caso si trattava della omessa risposta a richiesta di notizie riguardanti la verifica della posizione del titolare della ditte (Sez. III, 18.1.2007, n. 7107, Debernardis, m. 236083).
Nel caso in esame è stato contestato all'imputato il reato di cui all'art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628, perché non aveva fornito le notizie e i documenti consistenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA e nel documento unico di regolarità contributiva della ditta che aveva effettuato per suo conto alcuni lavori edili nel suo immobile. L'imputato con il ricorso eccepisce di avere sempre risposto tempestivamente e puntualmente alle richieste di notizie e che non aveva invece alcun obbligo di inviare documentazione. L'assunto sembrerebbe confermato dalla sentenza impugnata, la quale afferma che l'imputato a-veva risposto alle richieste dell'ispettorato mediante una nota di riscontro. La sentenza impugnata si limita solo a questa affermazione, sicché non è dato sapere se l'imputato aveva effettivamente fornito le notizie richieste, o le aveva scientemente fornite errate o in modo incompleto, nel qual caso sarebbe integrato il reato. Dal testo della sentenza sembrerebbe invece che l'imputato sia stato condannato per il detto reato, non per non avere fornito le notizie o per averle fornite false o incomplete, bensì solo perché non aveva trasmesso all'ispettorato i due certificati richiesti.
Se così fosse, la sentenza impugnata sarebbe errata perché tale comportamento non integra il reato contestato, anche a prescindere dalla questione generale sulla richiesta di documentazione cui si è fatto prima cenno. E difatti, se il soggetto richiesto non fornisce le notizie o le fornisce incomplete o false, allora si configurerà il reato di cui all'art. 4, comma 7, legge 22 luglio 1961, n. 628. Se invece fornisce esattamente, puntualmente e dettagliatamente le notizie (in modo tale da consentire alla PA di acquisire d'ufficio la documentazione richiesta) e poi non esibisce (e quindi non dà la prova di esserne in possesso) il certificato di iscrizione dalla CCIAA e il DURC della ditta esecutrice dei lavori, allora ricorrendone le altre condizioni, si configurerà semmai il diverso (e più grave) reato di cui all'art. 157, lett. b), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (come sostituito dall'art. 86, comma 1, del d.lgs. 3 agosto 2009, n.106). E difetti, 1 art. 90 comma 9, lett. a), del citato d.lgs. n, 81/2008 (come modificato dall’art 59, comma 1, lett, h) ed i), del d.lgs. 106/2009) dispone che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un lavoratore autonomo, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI (come deve presumersi essere nella specie) devono farsi consegnare dalle imprese o dai lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII. Il successivo già citato art. 157, lett. b), punisce poi con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000,00 ad € 4.000,00 il committente o il responsabile dei lavori per la violazione, tra gli altri, dell'art. 90, comma 9, lettera a).
Dalla sentenza impugnata non è possibile comprendere quali sono state in realtà le omissioni e le violazioni addebitabili all'imputato e se sussistono le altre condizioni previste per la configurabilità del detto reato di cui all'art. 157, lett. b), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sempre che tale reato sia stato o venga contestato in fatto e sempre fatto salvo il rispetto del divieto di reformatio in peius.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Rieti per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Rieti.