Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 18 gennaio 2013
Validità: 01.02.2013 - 31.12.2013
Parti: Ance e Flc Reggio Calabria
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Reggio Calabria
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Art. 1 Sistema di Informazione
Art. 2 Disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Art. 3 Costituzione dell’Osservatorio Provinciale del Lavoro
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Art. 6 Anticipazione Infortunio e Malattia Professionale
Art. 7 Formazione professionale
Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 9 Cassa Edile
Art. 10 Ferie
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione
Art. 12 Attrezzi ed indumenti di lavoro
a) attrezzi di lavoro
b) indumenti di lavoro
Art. 13 Disciplina degli autisti
Art. 14 Indennità di trasporto
Art. 15 Indennità di reperibilità e di guida mezzi aziendali adibiti al trasporto lavoratori. Responsabilità dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali
Art. 16 Trasferta
Art. 17 Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria
Art. 18 Indennità lavori in alta montagna
Art. 19 Anzianità professionale edile
Art. 20 Quote di adesione contrattuale
Art. 21 Mensa - diritto al pasto
Art. 22 Diritto allo studio
Art. 23 Banca ore - Lavori usuranti
Art. 24 Donatori di sangue - Permessi retribuiti
Art. 25 Assemblee retribuite
Art. 26 Carenza Malattia
Art. 27 Mutualità ed assistenza
Art. 28 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A
Allegato B Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

Contratto integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 18 giugno 2008 come rinnovato con il verbale di accordo del 19 aprile 2010 per i dipendenti dalle imprese edili ed affini che eseguono lavori nella provincia di Reggio Calabria

In Reggio Calabria 18 gennaio 2013 tra Ance Reggio Calabria - Sezione Costruttori Edili di Confindustria Reggio Calabria [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal-Uil - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - Sindacato Provinciale di Reggio Calabria [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, industrie Affini ed Estrattive - Fillea-Cgil - comprensorio di Reggio Calabria - Locri [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive - Fillea-Cgil- comprensorio di Gioia Tauro [...], che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (Flc) della Provincia di Reggio Calabria, è stato stipulato il seguente accordo integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 Aprile 2010, valido nella provincia di Reggio Calabria per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nei citato contratto collettivo nazionale di lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 1 Sistema di Informazione
Ance Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Reggio Calabria convengono di assumere, quando se ne ravvisi la necessità, ogni iniziativa al fine di approfondire argomenti ed aspetti su lavori di particolare importanza e rilevanza anche con interventi presso le Pubbliche Amministrazioni, tali da favorire l'accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure e degli appalti nonché l'utilizzo, in tempi brevi, dei finanziamenti per opere pubbliche onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale, al fine di rimuovere ogni ostacolo per il regolare svolgimento dell'attività edilizia.
In conformità a quanto regolamentato dal CCNL vigente, Ance Reggio Calabria e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano di incontrarsi almeno due volte l'anno, a richiesta della Flc, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tali incontri Ance Reggio Calabria fornirà, in applicazione e secondo la modalità concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi di nuovi investimenti nonché le prevedibili implicazioni sull’occupazione distinte, per quanto possibile, in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche (edilizia scolastica, ospedaliera, opere irrigue, opere di recupero, ecc.);
- edilizia non abitativa pubblica e privata {opere industriali, stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);
- edilizia abitativa pubblica e privata.

Art. 2 Disciplina dell’impiego della manodopera negli appalti e subappalti
Ance Reggio Calabria ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tenuta presente l'importanza che nella realtà sociale e produttiva della provincia assume la esecuzione di opere pubbliche, concordano sulla necessità di una piena ed integrale applicazione delle normative di legge, del contratto collettivo e delle disposizioni amministrative, relative agli appalti ed al subappalti e si impegnano ad intervenire direttamente nei singoli casi, assumendo le iniziative necessarie per rimuovere le eventuali condizioni che dovessero risultare ostative al pieno rispetto delle normative vigenti.
In particolare le parti convengono, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dall'art. 14 del CCNL vigente e richiamato in premessa che disciplina l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, che l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla Cassa Edile e contemporaneamente agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla rappresentanza sindacale aziendale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, l'impegno al rispetto delle leggi vigenti sul collocamento, i tempi di esecuzione del contratto nonché la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali come dagli allegati A) e B) che fanno parte Integrante del presente contratto integrativo provinciale, nonché il rispetto delle disposizioni della legge 55/1990 e dalla legge regionale sulla trasparenza delle opere pubbliche.
La comunicazione di cui sopra sarà indirizzata anche alle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori tramite Ance Reggio Calabria e deve essere fatta non appena l'impresa appaltante viene a conoscenza della concessa autorizzazione da parte degli Enti preposti ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori affidati in appalto o in subappalto.
Comunque si intendono richiamate le norme contenute nell'art. 4 della legge 23.10.1960 n. 1369.

Art. 3 Costituzione dell’Osservatorio Provinciale del Lavoro
Le parti convengono di istituire, con decorrenza immediata, presso la Cassa Edile un apposito Osservatorio di tutte le opere edili interessanti la provincia di Reggio Calabria.

Art. 4 Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 5 del CCNL vigente e richiamato in premessa, l'orario di lavoro nei cantieri edili della provincia di Reggio Calabria è ripartito di norma su cinque giorni alla settimana.
[...]
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, ferme restando le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dall'art. 19 del citato CCNL vigente e richiamato in premessa si conviene che le imprese, previo accordo con la RSU o con la delegazione aziendale, ove esistano, purché non si tratti di casi saltuari ed occasionali di prolungamento di orario, faranno ricorso al lavoro straordinario solo per eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Art. 5 Igiene ed ambiente di lavoro prevenzione antinfortunistica e malattie professionali
Con riferimento all'art. 85 del CCNL vigente e richiamato in; premessa, in ogni cantiere, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve provvedere alla sistemazione di un locale idoneo per spogliatoio con stipetti personali per gli indumenti dei lavoratori e deve provvedere alla installazione di adeguati servizi igienico sanitari.
Ogni cantiere deve essere dotato dei presidi sanitari previsti dalla legge, necessari per prestare ai lavoratori cure immediate in casi di emergenza.
L'impresa, fermo restando quanto specificatamente previsto dalla legislazione vigente, metterà a disposizione dei lavoratori, i quali hanno obbligo di utilizzarli, mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
Per quanto riguarda il libretto sanitario e dei dati biostatistici le parti convengono di incontrarsi per adottare e stabilire le modalità secondo quanto statuito a livello nazionale.
Saranno effettuate le visite periodiche nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti.
Le parti per quanto concerne le problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, si impegnano ad utilizzare tutti gli strumenti e assumere la "Sicurezza" come priorità d'impegno straordinario.

Art. 7 Formazione professionale
Nell'ambito di una scelta che esalti e promuova una più alta professionalità dei lavoratori anche in rapporto al processo di industrializzazione del settore le parti concordano apposite riunioni quadrimestrali a livello provinciale, alle quali parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sottoscrittrici, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Scuola, per trattare i problemi dell'addestramento professionale in relazione alle prospettive ed esigenze della categoria.
Ai corsi gestiti dall'Ente Scuola potranno partecipare nelle proporzioni e quantità numeriche che saranno stabilite dall'Ente stesso, giovani iscritti nelle liste speciali, lavoratori edili in Cassa Integrazione Guadagni o disoccupati.
Obiettivo prioritario da perseguire è quello di favorire l'entrata di giovani altamente qualificati nel settore delle costruzioni.
Ai corsi di cui sopra potranno accedere anche lavoratori occupati che intendano qualificarsi o riqualificarsi.
Le imprese che intendono qualificare le proprie maestranze, possono chiedere all'Ente Scuola la stipula di apposite convenzioni anche a titolo oneroso che verranno pattuite direttamente tra le parti.
[...]
Lavoratori extracomunitari
Con riferimento agli artt. 82 e 91 del CCNL vigente e richiamato in premessa le parti convengono di attivare presso l'Ente Scuola corsi specifici, della durata minima di 16 ore finalizzate alla formazione dei lavoratori immigrati e riguardanti oltre la formazione obbligatoria di base il SSN la lingua italiana e la segnaletica di cantiere.
Le parti convengono, inoltre, che il presente contratto integrativo venga diffuso anche in lingua inglese ed in quella francese.

Art. 8 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'istituto verrà istituito, a far data dalla firma del presente contratto, un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo, a carico delle imprese, pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24. del CCNL vigente e richiamato in premessa.

Art. 12 Attrezzi ed indumenti di lavoro
b) indumenti di lavoro

In tutti i cantieri le imprese sono obbligate a fornire ai propri dipendenti gli indumenti di lavoro sia estivi che invernali; nel caso in cui le imprese non ottemperano a quanto sopra, è dovuta al lavoratore un'indennità sostitutiva pari a Euro 1,50 per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 13 Disciplina degli autisti
Fermo restando quanto già previsto dall'art. 31 del vigente CCNL si stabilisce quanto segue:
1. L'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente
2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. L'autista non è responsabile di eventuali danni o incidenti conseguenti a mancata e regolare corretta manutenzione.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
• la gravità delle responsabilità del lavoratore
• l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili
3. agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
4. L'autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[...]
6. A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso dell'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
[...]
10. il conducente deve curare la piccola manutenzione dei veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 15 Indennità di reperibilità e di guida mezzi aziendali adibiti al trasporto lavoratori. Responsabilità dei lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali
a) Le parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, è istituita e riconosciuta una indennità come segue:
Ai lavoratori soggetti alla reperibilità è riconosciuta la somma giornaliera di Euro 20 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segue alcuna chiamata.
b) Per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali destinati al trasporto dei lavoratori è riconosciuta una indennità aggiuntiva di Euro 80 lordi su base mensile, fermo restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro.

Art. 17 Indennità per lavori speciali disagiati ed in galleria
Agli operai che lavorano in sospensione ad altezza superiore ai 20 metri dal piano di campagna per la costruzione di piloni e travi relativi a lavori stradali, verrà corrisposta un'indennità del 10% per le ore di effettivo lavoro prestate a tale altezza, da calcolarsi sulla paga base.
Detta indennità non è soggetta al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).
Con riferimento all'art. 20 - gruppo B) del CCNL vigente e richiamato in premessa - al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità percentuale indicata come appresso da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vigente e richiamato in premessa.
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46,00%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiane; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento, e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26,00%;
Nota a verbale circa i lavori per opere sussidiarie
Le parti concordano che, ove tali lavori comportino che l'addetto debba recarsi all'esterno della galleria per eseguire lavorazioni od assemblaggi finalizzati a dette opere sussidiarie, il periodo di tempo trascorso all’esterno della galleria deve essere anch'esso assoggettato alla maggiorazione del 26%.
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili; 18,00%.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizione di eccezionale disagio {presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) si conviene di corrispondere agli operai che lavorano nelle suddette condizioni un'indennità pari al 15% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vigente e richiamato in premessa.

Art. 18 Indennità lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 23, del CCNL vigente e richiamato in premessa le indennità per i lavori in alta montagna vengono fissate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei presente contratto, come segue:
- per i lavori eseguiti in località comprese tra i 900 metri ed i 1.300 metri di altezza: Euro 0,35 orari;
- per i lavori eseguiti in località oltre i 1.300 metri di altezza: Euro 0,40 orari.
Dette indennità non sono soggette al versamento della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile di cui al precedente art. 9 lettera a).

Art. 21 Mensa - diritto al pasto
L'impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri, su impegno di almeno 20 operai occupati nei cantiere, in base ad apposita richiesta presentata dai delegati aziendali, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni.
Ove risulti necessario o ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese o con l'allestimento di un servizio mensa in cantiere.
L'impresa concorre al costo nella misura di 3/4 per pasto ed i lavoratori concorreranno per 1/4 e fino ad un massimo di Euro 1,00.
La fornitura del pasto caldo è limitata al primo, al secondo piatto, al pane, contorno e frutta con esclusione delle bevande.
La qualità e la composizione dei pasti delle mense aziendali è controllata da una commissione di 3 operai.
Per le mense esistenti restano salve le condizioni di fatto vigenti.
Nella impossibilità accertata di attuare quanto sopra previsto le imprese corrisponderanno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto un'indennità sostitutiva di mensa di Euro 4,00 al giorno con presenza di almeno 5 ore.
[...]
L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui sopra salvo il caso di operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione dei cantiere, delle mansioni svolte o per motivi di salute giustificati da certificato medico.
[...]

Art. 23 Banca ore - Lavori usuranti
Articolo abrogato in quanto materia oggetto di legislazione specifica.

Art. 24 Donatori di sangue - Permessi retribuiti
Ai sensi della legge 4.5.1990 n. 107 il dipendente che sia anche donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui è effettuata la donazione.
La concessione della giornata di riposo va richiesta tempestivamente con apposita istanza indirizzata alla Direzione Aziendale.
Al rientro in servizio il dipendente è tenuto a produrre idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Salute con l'indicazione dell'avvenuta donazione del sangue a titolo gratuito (il permesso non è retribuito nel caso di donazione a titolo oneroso) nonché il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

Art. 25 Assemblee retribuite
Le parti convengono che per specifiche e determinate esigenze il monte ore previsto dall'art. 104 del CCNL vigente e richiamato in premessa è aumentato a 12 ore previa apposita comunicazione all'Ance da parte delle Flc.

Art. 28 Decorrenza e durata
Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria, [...]
Per quanto non previsto e disciplinato dai presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 19 Aprile 2010.