Cassazione Penale, Sez. 2, 20 settembre 2012, n. 35999 - Onere della prova efficace attuazione MO ex 231/01




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto nell'interesse di:
1) B.R. n. (OMISSIS);
2) C.S. n. (OMISSIS);
3) S.M.R.G. n.
(OMISSIS);
4) BI.En.Lu. n.
(OMISSIS);
5) V.D. n. (OMISSIS);
6) P.P. a. (OMISSIS);
7) V.D.C. n. (OMISSIS);
8) A.D. n. (OMISSIS);
9) A.M. n. (OMISSIS);
10) T.C. n. (OMISSIS);
11) BE.Er. n. (OMISSIS);
12) G.P. n. (OMISSIS);
13) SOCIETA' TOSCANA DI EDIZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante P.P.;
avverso l'ordinanza emessa il 16 novembre 2011 dai Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentiti i difensori di fiducia dei ricorrenti - avv. Marco Rocchi del foro di Firenze per P.P., per Soc. Toscana Edizioni s.r.l., per V.D. e, in sostituzione dell'avv. Antonio D'Avuto, per S.M.G., avv. Sara Gennai del foro di Firenze per B.R., avv. Cristiano Calussi del foro di Firenze per T.C., avv. Mario Landini del foro di Firenze per C.S., avv. Gabriele Terranova del foro di  Prato per Bi.En.Lu., avv. Francesco Paolo Sisto del  foro di Bari per V.D., Be.Er., A. D. e A.M., avv. Franco Coppi del foro di Roma per V.D. - i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei loro assistiti.

FattoDiritto


Con ordinanza in data 16 novembre 2011 il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesto di riesame proposta, tra gli altri, da B.R., C.S., S.M.R. G., Bi.En.Lu., V.D., P. P. (in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.T.E. s.r.l.), V.D.C., A.D., A.M., T.C., Be.Er., G. P. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze il 18 ottobre 2011 nell'ambito del procedimento avente ad oggetto il reato di concorso in truffa per il conseguimento di contributi statali all'editoria, erogati alla Società Toscana di Edizioni s.r.l.
(società editrice del quotidiano (OMISSIS)) fino al gennaio 2010, a partire dall'anno 2002, nella misura di oltre 17.000.000 di Euro, e l'illecito amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 24, commi 1 e 2, attribuito alla persona giuridica Società Toscana di Edizioni s.r.l., per la mancata adozione da parte dell'organo dirigente di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello previsto dall'art. 640 bis c.p., commesso a vantaggio della società, in concorso con gli altri indagati, da S.M.R.G., P.P., Pa.
M., Bi.En.Lu., V.D. nella qualità di soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della persona giuridica.
Il sequestro preventivo era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti delle persone fisiche in vario modo coinvolte nell'attività truffaldina e nei confronti della persona giuridica nella misura di Euro 10.892.013,16 anche per equivalente, in relazione alle condotte non coperte da prescrizione (successive al 29 settembre 2005).
Il fumus del reato previsto dall'art. 640 bis c.p., era stato desunto dagli accertamenti di polizia giudiziaria circa l'ingresso nell'anno 2002, nella compagine societaria della Società Toscana di Edizioni s.r.l., della Nuova Editoriale, società cooperativa a responsabilità limitata, ingresso che aveva consentito alla S.T.E. s.r.l., di poter chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di essere ammessa ad usufruire dei contributi ai sensi della L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2, come modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62, ("Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali") che prevedeva l'erogazione dei contributi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale fosse detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) della L. n. 250 del 1990, art. 18, comma 2.
Secondo la ricostruzione della vicenda fatta dal giudice di merito, la cooperativa Nuova Editoriale a r.l., era stata costituita come cooperativa di lavoro, secondo quanto risultava dallo statuto, in cui i soci erano chiamati a dare il loro contributo in termini di lavoro e potevano essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota da essi conferita nella società. Senonchè dalle dichiarazioni mod.770 presentate tra il 2003 e il 2009 dalla NE. s.c.ar.l. era emerso che i redditi, alquanto modesti, erano stati corrisposti dalla società a favore di sole due dipendenti che erano anche socie ( Be.Er. e T.C., tra il '98 e il 2003 entrambe dipendenti della S.T.E. s.r.l.), mentre nessuno di coloro che aveva percepito un reddito dalla società cooperativa quale lavoratore autonomo ne era o ne era stato anche socio. Quanto alla provenienza dei fondi con i quali la società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. aveva acquistato il pacchetto di maggioranza della STE s.r.l., era risultato che sul conto corrente intestato alla società cooperativa presso l'agenzia di (OMISSIS) del Credito Cooperativo Fiorentino erano confluiti, il 4 gennaio 2002, complessivamente 237.053,72 Euro, a seguito di nove bonifici di 26.339,30 Euro ciascuno effettuati in contanti da nove soci, e che nella stessa data una eguale somma ne era fuoriuscita per essere versata nelle casse della S.T.E. s.r.l. a titolo di aumento di capitole. Si era accertato, inoltre, che dette operazioni erano avvenute nell'arco dei trenta minuti successivi al prelievo in contanti della somma di 413.165,52 Euro da parte di B. R. sul conto corrente a lui intestato presso lo stesso Credito Cooperativo fiorentino e che, nel medesimo contesto temporale e ambientale, anche V.D. aveva effettuato un bonifico in contanti a favore della S.T.E. s.r.l. con la causale "aumento capitale sociale" dell'importo di 124.466,11 Euro, con l'apporto anche in questo caso, secondo la tesi accusatoria, del B..
Si riteneva quindi che la maggioranza del capitale sociale della controllata appartenesse di fiotto ad un soggetto diverso dalla cooperativa, segnatamente al B. che era soggetto legato al socio della S.T.E. s.r.l. V.D., anch'egli individuato quale beneficiario il 4 gennaio 2002 di un lauto versamento in costanti da parte del B..
Lo stesso V.D., dopo che l'assemblea straordinaria della S.T.E. s.r.l. (di cui era socio) in data 11 settembre 2008 aveva preso atto delle perdite di esercizio e azzerato il capitale sociale, aveva provveduto - unitamente a S.M.R.G., a Edicity s.r.l. (mediante versamento di un assegno circolare per l'importo di 37.230,48 Euro), a Edi B.s.p.a. e alla società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. (mediante versamento di due assegni circolari per l'importo complessivo di 163.404,48 Euro) - alla ricostituzione del capitale sociale personalmente (con assegno circolare dell'importo di 64,945,08 Euro) e attraverso dieci degli undici soci della N.E. s.c.ar.l. (esclusa T.C.) ai quali il giorno prima del contributo risultavano effettuati versamenti per prestito infruttifero di importo pressochè pari complessivamente (14.855 Euro a nove soci, 29.710,00 a Bi.
E.L.) a quello della somma versata il giorno successivo dalla società cooperativa nelle casse della S.T.E. s.r.l.. La provvista in questo caso era proveniente, come risultato dalle indagini bancarie, dal conto corrente della moglie del V. da cui era stata prelevata il 9 settembre 2008 la somma di 266.000,00 Euro con la quale, secondo la ricostruzione accusatoria, erano stati emessi i due assegni circolari a nome del V. e della società Edicity ed erano stati effettuati i versamenti sui conti coerenti dei dieci soci. In tal modo ancora una volta la società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. risultava detenere il 51% del capitale sociale della S.T.E. s.r.l. che aveva così potuto continuare a beneficiare dei contributi pubblici risultando in possesso del requisito previsto dalla L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2 bis.
Le operazioni di finanziamento in questione sarebbero state quindi effettuate nella realtà dal B. e dal V., tramite l'istituto di credito riconducibile a quest'ultimo che veniva individuato quale reale socio di maggioranza delle due società, e sarebbero state solo apparentemente effettuate dalla società cooperativa Nuova Editoriale, i cui soci si sarebbero consapevolmente prestati a realizzare la falsa apparenza di una società che era solo una "scatola vuote". Nella ricostruzione del giudice di merito sarebbe stato così realizzato il raggiro diretto ad indurre in errore l'ente erogatore sul fatto che la S.T.E. s.r.l., fosse controllata dalla società cooperativa, costituita ad hoc pochi mesi dopo l'introduzione della L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2 bis.
Essendo stato il reato commesso a vantaggio e nell'interesse della S.T.E. s.r.l., in di un modulo organizzativo infami che svolgesse le funzioni controllo e di vigilanza sull'operato delle società coinvolte, si è ritenuto sussistente anche il fumus dell'illecito amministrativo ascritto all'ente.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, B.R., C. S., S.M.R.G., Bi.En.Lu., V.D., P.P., V.D.C., A.D., A.M., T.C., Be.Er., G.P. nonchè la S.T.E. s.r.l., in persona del legale rappresentante P.P..
Con il ricorso presentate nell'interesse di P.P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Toscana di Edizioni s.r.l. (avv. Marco Rocchi) e nell'interesse di V.D. (avv. Marco Rocchi e avv. Franco Coppi) si deduce:
1) la violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione (o motivazione meramente apparante o, comunque, assolutamente inidonea) circa le ragioni addotte a sostegno della cautela; il Tribunale non avrebbe tenuto conto nè della memoria scritta (il cui mancato esame si configura quale mancanza di motivazione), nè delle produzioni documentali in cui, tra l'altro, si sosteneva (nota del Dott. Po.Gi., consulente della difesa) che il versamento in contanti compiuto dai soci della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. era regolare all'epoca, perchè non contrario alle disposizioni vigenti in tema di contrasto al riciclaggio, e comunque l'eventuale provenienza della provvista da parte di un soggetto terzo non avrebbe influito sulla natura mutualistica dell'ente, il cui effettivo perseguimento era stato confermato in occasione dei controlli annuali da parte dell'AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane) sulla società i cui bilanci dall'anno 2004 in poi erano certificati; in base allo statuto come modificato nell'anno 2005 la società, peraltro, non sarebbe riconduci bile se non in minima parte alla tipologia della cooperativa di lavoro (del resto si tratta di una cooperativa editoriale e non di una cooperativa giornalista) e, come risultava dalla nota del prof. R.E. consulente della difesa, l'effettivo rapporto mutualistico di scambio con i soci si sarebbe concretato nello stesso esercizio pur mediato, dell'attività editoriale concretamente attuata; i soci peraltro avevano assunto numerosi, vincolanti e rilevanti impegni di garanzia (fideiussioni bancaria omnibus) verso la banca Credito Cooperativo Fiorentino e la società aveva agito nel pieno rispetto delle varie clausole antilucrative che caratterizzavano l'ente come società cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2512 c.c., che impedendo dunque beneficio ai soci, anche in via restitutoria, delle utilità messe a disposizione della cooperativa non possono che denotare in concreto la rispondenza nelle forme e nella sostanza del particolare regime di partecipazione dei soci nelle società cooperative;
2) con particolare riferimento all'illecito amministrativo ascritto alla S.T.E. s.r.l. si osserva che con delibera del 18 gennaio 2010 la società ha provveduto a implementare il proprio modello organizzativo prevedendo un organo di vigilanza interna composto da tre membri e, inoltre, si osserva che grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della persona giuridica che rivesta una delle qualità previste dalla L. n. 231 del 2001, art. 5.
Con il ricorso presentato nell'interesse di V.D.C., A.D., A.M., BE.Er. (avv. Francesco Paolo Sisto) si deduce:
1) la violazione di legge con riferimento al comb. disp. degli artt. 640 e 640 bis c.p., e art. 2511 c.c., e al comb. disp. degli artt. 640 e 640 bis c.p., e L. n. 250 del 1990, art. 3 comma 2 bis, e succ. modif.; si sostiene l'apoditticità della classificazione della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. nella categoria delle cooperative di produzione e lavoro, come dimostrato dal consulente prof. R.E., tenuto anche conto che si tratta di una cooperativa editoriale, non riconducibile - o non riconducibile integralmente - al tipo di cooperativa di lavoro come la cooperativa giornalistica; inoltre si osserva che la lettura del comb. disp. della L. n. 250 del 1990, art. 3, commi 2 e 2 bis, (comma 2 bis aggiunto dalla L. n. 62 del 2001, art. 18) non consente di ritenere predeterminata alcuna tipologia di cooperativa (con riferimento all'ipotesi che sia essa a detenere la maggioranza del capitale dell'impresa editrice) per l'accesso al beneficio contributivo; unici requisiti previsti per l'accesso al beneficio è che si tratti di una cooperativa, di una fondazione o di un ente morale senza scopo di lucro e che possegga i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. da b) a g); nel caso di specie detti requisiti sussistevano tutti e lo stesso Tribunale del riesame riconosce che almeno formalmente era tutto regolar; anche lo statuto, nella formulazione vigente nel 2001, consentiva di qualificare la società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. come cooperativa di servizio; la sua concreta operatività è stata negli anni confermata dagli organi di vigilanza ministeriali;
le garanzie personali (fideiussioni omnibus) prestate dai soci A.M., A.D., Bi., C. e G. in favore della Banca Credito cooperativo fiorentino, ancora operanti, e l'inappropriabilità delle riserve da parte dei soci erano state sottovalutate dal Tribunale, pur costituendo elementi significativi sulla circostanza che i soci non potevano essere considerati meri prestanome (e, di la costituzione della società cooperativa);
2) la violazione di legge in relazione all'art. 640 bis c.p., in quanto le operazioni bancarie poste in essere dalla società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. per l'acquisto del pacchetto di maggioranza della S.T.E. s.r.l. erano state del tutto lecite e trasparenti, mentre l'ipotizzato finanziamento da parte del B. costituiva una mera illazione (tenuto anche conto differenza di circa 50.000, Euro tra il presunto finanziamento e i versamenti complessivi dei nove soci e del V.) e sarebbe stata comunque priva di rilevanza penale, potendosi configurare in ipotesi un mero ricorso al credito da parte dei soci della cooperativa per l'acquisto delle partecipazioni sociali della S.T.E. s.r.l.; alla mancanza del raggiro conseguirebbe la mancanza dell'induzione in errore; del resto altre autorevoli testate, come (OMISSIS), avevano ottenuto i contributi seguendo lo stesso percorso; la S.T.E. s.r.l. edita il (OMISSIS), con una tiratura giornaliera di 15.000 copie; dai bilanci, e dalle certificazioni delle società di revisione risulta che la S.T.E. s.r.l. è una realtà editoriale che opera con propri responsabili organi amministrativi, ha circa venticinque dipendenti e si avvale della collaborazione di validi giornalisti; la consistenza economica e patrimoniale della S.T.E. s.r.l. è stata valutata positivamente dal Credito Cooperativo Fiorentino in amministrazione straordinaria, presso il quale la Presidenza del Consiglio ha versato sui conti coerenti della S.T.E. s.r.l. i contributi erogati con conseguente progressiva riduzione dell'indebitamento bancario;
3) la violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione in ordine al contenuto delle consulenza tecniche difensive del dott. Po.Gi. e del prof. R.E.;
4) la violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione con riferimento al periculum in mora.
Con il ricorso presentato nell'interesse di T.C. (avv. Cristiano Calussi) si deduce:
1) la violazione di legge per travisamento del fatto e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto nel provvedimento impugnato si sostiene che la T. avrebbe partecipato all'operazione di finanziamento sia nel gennaio 2002 (contrariamente a quanto sostenuto nel decreto di sequestro preventivo a ff. 8, 9, 10, non essendo tra l'altro all'epoca neppure socia) che nel settembre 2009 (nel decreto di sequestro preventivo a ff. 11, 12 e 13 si afferma invece che nessuna somma venne versata dall'undicesima socia T.);
2) la violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione (o motivazione meramente apparente o, comunque, assolutamente inidonea) circa le ragioni addotte a sostegno della cautela per le medesime ragioni esposte nel primo motivo del ricorso P.- V. D..
Con il ricorso presentato nell'interesse di S.M.R. G. (avv. Antonio D'Avaro) si deduce la violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione (o motivazione meramente apparente o, comunque, assolutamente inidonea) circa le ragioni addotte a sostegno della cautela per le medesime ragioni esposte nel primo motivo del ricorso P.- V.D. e nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di T.C..
Con il ricorse presentato net'interesse di BI.En.Lu.
(avv. Gabriele Terranova) si deduce:
1) la violazione di legge in relazione all'art. 640 bis c.p., e L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2 bis, nonchè in relazione all'art. 2511 c.c. e ss., alla L. n. 416 del 1981, art. 1, e all'art. 1414 c.c., comma 2; in particolare l'atto costitutivo della cooperativa non sarebbe simulato, in quanto l'adozione della forma societaria è prevista espressamente dalla L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2 bis, per far sorgete il diritto al conseguimento dei contributi; gli artt2511 ss. ex. non prevedono che l'assunzione in proprio del rischio d'impresa in capo ai soci costituisca requisito essenziale delle società cooperative, nè è vietato ai soci di attingere a risorse di terzi; si richiamano le osservazioni del consulente della difesa prof. R.E. circa la conformità della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. al modello normativamente disciplinato dalla L. n. 416 del 1981, art. 1, che disciplina le cooperative editoriali, pur prevedendo anche un concorrente fine di valorizzazione dell'apporto lavorativo dei soci giornalisti; la natura fittizia della cooperativa, peraltro, riguarderebbe solo la natura di cooperativa di lavoro anzichè di una cooperativa di altro genere, per cui l'eventuale simulazione sarebbe irrilevante agli effetti dell'ipotesi accusatoria essendo comunque la società un ente privo di scopo di lucro e non essendovi stata distrazione dal patrimonio della società editoriale delle somme erogate dalla Presidenza del Consiglio;
2) la violazione di legge in relazione agli artt. 322 ter e 640 quater c.p., nonchè all'art. 321 c.p.p., comma 2, con particolare riferimento all'omessa valutazione delle censure concernenti a) la concreta individuazione dei beni oggetto del sequestro, trascurata dal giudice per le indagini preliminari e operata dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria solo in sede di esecuzione; b) l'incidenza o meno sulla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente delle singole posizioni concorsuali e della parte di profitto eventualmente riferibile a ciascuno dei concorrenti nel reato; quest'ultima questione nel caso di specie sarebbe particolarmente rilevante, considerato che i contributi erogati sono stati effettivamente utilizzati dalla società editoriale e non sono transitati nei patrimoni delle persone sottoposte ad indagini.
Con il ricorso presentato nell'interesse di C.S. (Avv. Mario Landini) si deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p.; si sostiene che la società cooperativa Nuova editoriale a r.l. non è una cooperativa di lavoratori ma una cooperativa semplice che effettivamente ha svolto attività nel campo dell'editoria, che il perseguimento del fine mutualistico non era stato mai messo in dubbio in occasione dei controlli annuali effettuati dall'autorità governativa e demandati al Ministero delle attività produttive e dello sviluppo economico; il ricorrente si duole anche del fatto che dei beni sequestrati sia comproprietaria la moglie, estranea al reato, e ribadisce di non aver tratto alcun profitto dall'illecito ipotizzato.
Con il ricorso presentato nell'interesse di G.P. (avv. Pier Nicola Badiani) si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; si osserva in particolare che:
a) la società partecipata ha effettivamente operato nel campo dell'editoria e i fondi pubblici non sono stati distratti o diversamente impiegati; b) la cooperativa Nuova Editoriale a r.l. era soggetta alla vigilanza dell'autorità governativa attraverso il Ministero delle Attività produttive e dello sviluppo economico; c) è stata sottoposta ai prescritti controlli, diretti tra l'altro ad accertare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, da parte dell'organo di vigilanza; d) aveva tutti i requisiti previsti dalla L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2 bis e succ. modif., non essendo requisito essenziale quello che i soci prestassero attività lavorativa retribuita a favore della società; e) l'attività editoriale era effettivamente svolta e la presenza di terzi finanziatori sarebbe un elemento indifferente; f) mancherebbe la prova della volontà di cooperare nel reato e nella valutazione del fumus del reato ipotizzato non potrebbe prescindersi dal riferimento all'elemento soggettivo.
Con il ricorso presentato nell'interesse di B.R. (avv. Sara Gennai) si deduce:
1) la violazione dell'art. 321 c.p.p. per difetto del fumus commissi delicti di concorso nel reato di truffa continuata aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nei confronti del B.;
2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 640 bis c.p., relativamente alla configurabilitàdel concorso nel reato del B.;
3) la violazione dell'art. 324 c.p.p., in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del concorso nel reato del B.; il ruolo del B., nella ricostruzione accusatoria, sarebbe quello di finanziatore, unitamente a V.D., della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l., desunto tuttavia dalla mera ed occasionale coincidenza temporale del prelievo effettuato il 4 gennaio 2002 in contanti da parte del ricorrente presso il Credito Cooperativo fiorentino della somma di circa 413.165,52 Euro e dei successivi bonifici in contanti effettuati da nove soci dell'importo di 26.339,30 ciascuno a favore della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. (il cui importo complessivo era stato versato nella stessa data nelle casse della S.T.E. s.r.l.) e il bonifico in contanti effettuato da V.D. direttamente in favore della S.T.E. s.r.l. per l'importo di 124.466,11 Euro (dette somme erano destinate all'aumento del capitale sociale della S.T.E. s.r.l.); la somma prelevata dal B. e quella complessivamente accreditata alla S.T.E. s.r.l. non sarebbero nemmeno coincidenti (la differenza sarebbe di circa 50.000,00 Euro) e a carico del B., legale rappresentante di un'impresa di costruzioni, sussisterebbe quest'unico elemento indiziario, non risultando alcun suo rapporto nè con la società cooperativa Nuova Editoriale a r.l.
nè con la S.T.E. s.r.l.; del resto l'eventuale finanziamento del B. ai nove soci e al V. sarebbe penalmente irrilevante, non risultando comunque che il ricorrente fosse a conoscenza che il denaro sarebbe stato utilizzato per acquisire il 51% della S.T.E. s.r.l. e che sarebbe stata chiesta l'erogazione dei contributi per l'editoria, intervenuta peraltro la prima volta a distanza di due anni; sarebbe evidente sotto il profilo soggettivo l'impossibilità di configurare il fumus commissi delicti nei riguardi del B..
4) la violazione dell'art. 321 c.p.p. perchè il reato nei confronti del B. sarebbe prescritto (risalendo l'unico atto contestato al B. al 4 gennaio 2002 e riconoscendosi nel decreto di sequestro preventivo che è intervenuta prescrizione del reato con riferimento alle condotte realizzate fino al 29 settembre 2005).
I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso che - secondo quanto affermato più volte da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 29 maggio 2008 n. 25932, Ivanov; 28 gennaio 2004 n. 5876, p.c. Ferrazzi in proc. Bevilacqua;
28 maggio 2003 n. 25080, Pellegrino) - il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo e di sequestro probatorio (in quest'ultimo caso per effetto del rinvio operato dall'art. 257 c.p.p. all'art. 324 c.p.p.) può essere proposto esclusivamente per il vizio di violazione di legge, comprendente sia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b e c) sia il difetto di motivazione che si traduca, a sua volta, in una violazione della legge processuale (art. 125 c.p.p., comma 3) perchè l'apparato argomentativo manchi completamente o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'iter logico posto a fondamento del provvedimento impugnato (motivazione meramente apparente). E' pertanto preclusa alla Corte una valutazione che possa risolversi in un'anticipata decisione della questione di merito e quindi in una verifica in concreto della fondatezza della tesi accusatoria.
Il sindacato sulle condizioni di legittimità della misura cautelare reale si realizza infatti attraverso una delibazione sommaria della congruità degli elementi rappresentati in cui, senza prescindere dalle concrete risultanze processuali e dalle contestazioni difensive (Cass. sez. 4, 29 gennaio 2007 n. 10979, Veronese; sez. 1, 19 dicembre 2003 n. 1885, Cantoni; sez. 2, 21 ottobre 2003 n. 47402, Di Gioia; sez. 3, 11 giugno 2002 n. 36538, Pianelli; sez. 6, 3 marzo 1998 n. 731, Campo; Sez. Un. 20 novembre 1996 n. 23, Bassi), possono rilevare eventuali difformità tra fattispecie legale e fattispecie reale solo se ravvisabili ictu oculi.
Va infine rilevato che il Tribunale di Firenze nella motivazione dell'ordinanza impugnata ha più volte richiamato le considerazioni espresse dal giudice per le indagini preliminari nel provvedimento oggetto di riesame, affermando di condividerle e dando atto dell'ampio e approfondito esame degli esiti delle indagini svolto dal primo giudice. Deve quindi ritenersi che l'ordinanza impugnata abbia legittimamente operato un richiamo per relationem al provvedimento impugnato, poichè, come affermato anche di recente da questa sezione (Cass. sez. 2, 16 gennaio 2008 n. 9153, De Mauro), la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è legittima anche quando il richiamo ad altro atto o provvedimento non sia esplicito, allorchè il giudicante si sia ad esso riferito "per facta concludentia". Passando all'esame dei singoli ricorsi la Corte osserva quanto segue.
Ricorso presentato nell'interesse di P.P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Toscana di Edizioni s.r.l. (avv. Marco Rocchi) e nell'interesse di V. D. (avv. Marco Rocchi e avv. Franco Coppi).
Le doglianze sono generiche e, comunque, manifestamente infondate.
Quanto all'asserita omessa valutazione della memoria difensiva e della produzione documentale, si osserva che - come affermato anche recentemente da questa Corte (Cass. sez. 6, 28 febbraio 2012 n. 18453, Cataldo) - all'omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sè alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, anche se ovviamente le ragioni difensive debbono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, e che le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi. Peraltro le argomentazioni esposte in una memoria difensiva possono essere disattese anche per implicito (Cass. Sez. 1, 6 luglio 2007 n. 34531, Gangemi) e ciè è avvenuto nel caso in esame in cui il Tribunale è pervenuto al rigetto della richiesta di riesame motivando ampiamente sulle doglianze difensive (f. 12) e, in particolare, sugli elementi che, allo stato delle indagini, facevano apparire fittizia la costituzione della società cooperativa nonostante la riconosciuta regolarità formale e l'esito positivo dei controlli annuali da parte dell'A.G.C.I. (Associazione generale Cooperative Italiane). Tra l'altro nell'ordinanza impugnata si afferma esplicitamente l'infondatezza della consulenza Po., sotto il profilo del collegamento finanziario tra il prelevamento del B. e i versamenti dei soci della N.E. scarl in occasione dell'aumento di capitale della S.T.E. s.r.l. e sotto quello del rispetto della normativa antiriciclaggio (a fronte di movimentazioni di centinaia di migliaia di Euro in contanti, ricostruite dettagliatamente nel contesto della motivazione), senza contestazione specifica da parte dei ricorrenti che si sono limitati a sostenere l'assenza di motivazione in relazione alla tesi difensiva confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni nei ristretti limiti della valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, nell'ordinanza impugnata. Il giudice di merito infatti ha posto in evidenza la stretta successione temporale, emergente dalla documentazione in atti, del passaggio il 9 settembre 2008 di una consistente somma di denaro dal conto corrente della moglie a V.D., il quale il giorno dopo aveva dato mandato di emettere due assegni circolari intestati a nome suo e della Edicity e di versare "per prestito infruttifero" sui conti correnti di dieci soci ulteriori somme. Gli importi dei due assegni circolari e delle somme versate sui conti correnti dei soci, destinati l'11 settembre successivo a ricostituire il capitale sociale della S.T.E. s.r.l., erano complessivamente di importo pari a quello della somma prelevata dal conto corrente della moglie del V. per cui, ha osservato il Tribunale del riesame, V. - il quale direttamente, tramite la Edicity e attraverso i soci della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. aveva provveduto all'aumento di capitale della S.T.E. s.r.l. (attraverso movimentazione bancarie avvenute nell'ambito del credito cooperativo fiorentino di cui era notoriamente il dominus) - ben poteva essere considerato il reale socio di maggioranza delle due società, collegate e operanti entrambe nel settore dell'editoria".
Quanto alla natura della cooperativa, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'irrilevanza processuale del parere pro veritate del prof. R. e comunque ne ha esaminato e valutato il contenuto, escludendo che la società cooperativa Nuova Editoriale a r.l.
potesse essere considerata una cooperativa editoriale sulla base di una pluralità di argomenti che vengono contestati nel merito dai ricorrenti, ma tuttavia fanno escludere la mancanza di motivazione sul punto (nè la Be. nè la T. avevano competenze specifiche nel settore editoriale, nessuno degli altri soci vantava competenze specifiche nell'ambito editoriale, le poche iniziative editoriali erano state realizzate da terzi, la società era stata costituita pochi mesi dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa; nessuno dei soci rischiava capitali propri e le fideiussioni erano state stipulate con il Credilo Cooperativo Fiorentino che si era avvantaggiato dei contributi ottenuti). In tale contesto la tesi accusatoria della costituzione della società cooperativa con capitali non provenienti dai soci, desumibile dalla documentata ricostruzione delle movimentazioni di denaro anche in contanti di notevoli somme di denaro nell'ambito dell'istituto di credilo riconducibile al V., ha costituito, anche indipendentemente dalle questioni dedotte circa la legittimità di finanziamenti esterni e la violazione della normativa antiriciclaggio, un solido fondamento circa l'astratta configurabilità del reato previsto dall'art. 640 bis c.p. realizzato attraverso la fittizia costituzione della società cooperativa.
Quanto alle doglianze circa la configurabilità nel caso in esame dell'illecito amministrativo i ricorrenti richiamano una delibera del 18 gennaio 2010, in data pressochè coincidente con quella di consumazione del reato continuato previsto dall'art. 640 bis c.p. e del corrispondente illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24. Del resto, come questa Corte ha affermato (Cass. sez. 6, 9 luglio 2009 n. 36083, Mussoni), è l'ente che deve provare di avere "adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (D.Lgs. cit., art. 6, lett. a). La mancata "preventiva" adozione di tali modelli, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'essere stato il reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e della posizione apicale dell'autore del reato, è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al decreto legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire talune tipologie criminose. Ne consegue che l'ente che abbia omesso di adottare e attuare il modello organizzativo e gesionale non risponde per il reato (rientrante tra quelli elencati negli artt. 24 e 26), commesso dal suo esponente in posizione apicale soltanto nell'ipotesi di cui al D.Lgs. cit, art. 5, comma 2 dell'aver agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.
Ricorso presentato nell'interesse di V.D.C., A.D., A.M., BE.Er. (avv. Francesco Paolo Sisto).
Il primo motivo è manifestamente infondato per le valutazioni formulate sulle doglianze espresse con il ricorso precedentemente esaminato. La Corte rileva che non è in discussione la regolarità formale della cooperativa Nuova Editoriale nè la sua natura di cooperativa di lavoro o editoriale. La contestazione riguarda la fittizietà della società cooperativa che nell'ordinanza è stata desunta da plurimi elementi che non possono essere valutati nel merito in queste sede, ma in base ai quali il giudice di merito ha motivatamente ritenuto l'astratta configurabilità del reato e dell'illecito amministrativo ipotizzati, senza prescindere dai rilievi difensivi che sono stati disattesi con argomentazioni diffuse. Le doglianze difensive, che investono le osservazioni svolte dal Tribunale su argomenti strettamente attinenti all'ipotizzata fittizia costituzione della società cooperativa, si risolvono in buona parte nella prospettazione di una lettura dei fatti e dei dati indiziari alternativa a quella datane dai giudici di merito o, comunque, denunciando vizi di motivazione inesistenti. Il Tribunale, infatti, ha dato conto, sia pure in modo sintetico, del proprio convincimento circa l'infondatezza di tutti i rilevi sollevati dalla difesa con la richiesta di riesame e nei successivi scritti difensivi, che sono stati evidentemente valutati e motivatamente disattesi. Infatti nell'ordinanza impugnata è stata affermata l'insufficienza delle argomentazioni addotte diffusamente dalle difese a confutare la ricostruzione del quadro fattuale e giuridico operato nel provvedimento di sequestro preventivo (le cui motivazioni erano state ampiamente richiamate dal Tribunale in un'ottica di totale condivisione). Del resto nella motivazione del Tribunale del riesame sono messi in evidenza una serie di significativi ed inequivocabili elementi indiziari, emergenti principalmente dalle movimentazioni bancarie che avevano preceduto l'acquisizione nel gennaio 2002 della partecipazione di maggioranza della S.T.E. s.r.l.
da parte della società cooperativa e l'aumento di capitale nel settembre 2008, di per sè sufficientemente congrui per dimostrare l'astratta corrispondenza tra il fatto per cui si procedeva ed il reato configurato, nei limiti in cui il controllo in sede di riesame può estendersi senza anticipare il giudizio di merito sulla fondatezza in concreto dell'ipotesi accusatoria, e legittimare la conferma del provvedimento di sequestro.
Il secondo motivo è del tutto generico e, comunque, fondato su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dalle parti e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti a sostegno della ricostruzione accusatoria. Nè possono essere prese in considerazione in questa sede situazioni che, in ipotesi, presentino analoghi profili di illiceità.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto nella motivazione dell'ordinanza impugnata le conclusioni dei consulenti della difesa dott. Po. e prof. R. risultano citate e motivatamente disattese. Va ribadito quanto osservato in relazione al ricorso proposto nell'interesse degli indagati P. e V. D..
Il quarto motivo, relativo alla mancanza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora è manifestamente infondato. Le caratteristiche salienti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sono il superamento del nesso di pertinenza tra la cosa e il reato e l'irrilevanza della pericolosità della cosa medesima. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha quindi peculiarietà proprie, che lo distinguono nettamente da quello contemplato nell'art. 321 c.p.p., comma 1, e sostanzialmente anche nel comma 2, che resta legato ai principi della pertinenza al reato e della pericolosità del bene da sottoporre alla misura ablativa, quanto meno nel caso di confisca facoltativa; in tal caso, il "periculum" coincide con la confiscabilità del bene (Cass. sez. 2, 11 dicembre 2007 n. 1454, Battaglia).
Ricorso presentato nell'interesse di T.C. (avv. Cristiano Calussi).
Con il primo motivo si propongono questioni di merito, che giustificano un approfondimento nel prosieguo delle indagini ma che non consentono in questa sede di escludere il concorso della ricorrente nel reato previsto dall'art. 640 bis c.p., attesa anche la sua prospettata posizione di socia della società cooperativa fittiziamente costituita per mettere la S.T.E. s.r.l. nella condizione di poter richiedere i contributi previsti dalla legge sull'editoria.
Il secondo motivo è identico al primo motivo del ricorso P. - S.T.E. s.r.l. - V.D. e la Corte non può che riportarsi alle valutazioni espresse nell'esaminare detto ricorso.
Ricorso presentato nell'interessei di S.M.R. G. (avv. Antonio D'Avirro).
Il ricorso è identico al primo motivo del ricorso P. - S.T.E. s.r.l. - V.D..
Anche in questo caso la Corte non può che riportarsi alle valutazioni espresse nell'esaminare detto ricorso.
Ricorso presentato nell'interesse di BI.En.Lu. (avv. Gabriele Terranova).
Il primo motivo è manifestamente infondato per i motivi indicati nell'esaminare le analoghe doglianze dei ricorsi precedentemente esaminati. Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha puntualizzato, proprio con riferimento alle doglianze del ricorrente Bi., che "il problema non è che la N.E. non esista come soggetto giuridico societario, ma che non sia nella sostanza una cooperativa. Infatti ciò che caratterizza le cooperative nella sostanza è che il rischio d'impresa grava sui soci e pacificamente non sussiste nella Scarl posto che il rischio d'impresa è in capo ad altri (vale a dire a chi ha fornito il denaro)", escludendo implicitamente che il consistente ipotizzato apporto di capitali esterni potesse comunque far ritenere quanto meno prevalente il fine della mutualità.
Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato. Non è infatti deducibile la violazione di legge, nel caso di specie per omessa motivazione, con riferimento a censure infondate in diritto, non potendo esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta (Cass. sez. 2, 7 marzo 1994 n. 5112, Tummarello). Pertanto nel giudizio di legittimità il vizio da motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, poichè l'interesse all'impugnazione nasce solo dall'errata soluzione della suddetta questione (Cass. Sez. 2, 20 maggio 2010 n. 19696, Maugeri;
sez. 2, 21 gennaio 2009 n. 3706, Haggag; sez. 5, 22 febbraio 1994 n. 4173, Marzola). Peraltro nella motivazione dell'ordinanza impugnata viene richiamato esplicitamente il decreto di sequestro preventivo nella parte in cui si afferma che "ove la natura e della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta di individuare allo stato degli atti la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno", conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal collegio, secondo il quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso profitto, e a nulla rileva la mancata quantificazione in relazione al reato plurisoggettivo, del singolo profitto dal momento che nell'ipotesi di illecito commesso da una pluralità di soggetti, deve applicarsi il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso delle persone nel reato, implicando l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente (Cass, sez. 5, 24 gennaio 2011 n. 13277, Farioli; sez. 5, 3 febbraio 2010 n. 10810, Perrottelli; sez. feriale 28 luglio 2009 n. 33409, Alloum; Sez. Un., 27 marzo 2008 n. 26654, Fisia Italimpianti; sez. 2, 20 settembre 2007 n. 38599, PM in proc. Angelucci). Anche in relazione alla concreta individuazione dei beni oggetto di sequestro preventivo, la doglianza si riferisce ad una questione di diritto sulla quale, con orientamento unanime, la corte si è pronunciata nel senso che il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al pubblico ministero quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento (Cass. Sez. 3, 10 gennaio 2012 n. 7675, P.M. in proc. Maione; sez. 3, 25 febbraio 2010 n. 12580, Baruffa). Va, infine, rilevato che il Tribunale del riesame ha ampiamente riportato i consolidati principi giurisprudenziali sopra indicati nel motivare l'infondatezza delle analoghe doglianze del coindagato L. M., che non ha presentato ricorso per cassazione (ff. 6 ordinanza impugnata).
Ricorso presentato nell'interesse di C.S. (avv. Mario Landini).
Il ricorso è del tutto generico e ripropone in maniera assertiva gran parte delle doglianze contenute nei ricorsi già esaminati e disattesi. Quanto alla riferibilità dei beni sequestrati al ricorrente anche alla moglie comproprietaria, si tratta di una questione che avrebbe dovuto essere fatta valere eventualmente dall'interessata e non dal ricorrente.
Ricorso presentato nell'interesse di G.P. (avv. Pier Nicola Badiani).
Il ricorso è del tutto generico ed ha per oggetto questioni affrontate nei ricorsi precedentemente esaminati, ritenuti privi di rilevanza con argomentazioni cui la Corte si riporta.
Ricorso presentato nell'interesse di B.R. (avv. Sara Gennai).
I primi tre motivi, trattati nel ricorso congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Sulla configurabilità nel caso in esame, sulla base delle emergenze investigative, del reato di truffa aggravata per il conseguimento dei contributi statali all'editoria in favore della S.T.E. s.r.l. anche nei confronti del B. il Tribunale del riesame ha dato risposta alle doglianze difensive con una motivazione che va ad integrare quella del decreto di sequestro preventivo nella quale, anche attraverso uno schema riepilogativo, veniva evidenziato il significativo stretto lasso temporale (trenta minuti) intercorrente il 4 gennaio 2002 tra l'operazione di prelevamento in contanti da parte di B. della somma di 413.165,52 Euro, i successivi bonifici in contanti effettuati da nove soci dell'importo di 26.339,30 ciascuno a favore della società cooperativa Nuova Editoriale a r.l. il cui importo complessivo era stato versato nella stessa data nelle casse della S.T.E. e il bonifico in contanti effettuato da V.D. direttamente in favore della S.T.E. s.p.a. per l'importo di 124.466,11 Euro (dette somme erano destinate all'aumento del capitale sociale della S.T.E.). Le operazioni, come sottolineato dal giudice di merito, erano state effettuato presso il Credito Cooperativo Fiorentino, facente notoriamente capo al V., e le somme introitate dalla Società Toscana di Edizione a titolo di contributi per l'editoria avevano notevolmente ridotto l'affidamento della società presso la banca stessa con la quale erano state stipulate le fideiussioni dei soci. Il Tribunale del riesame ha evidenziato, del resto, che il B. non aveva indicato quale diversa destinazione avesse avuto l'ingente somma in contanti prelevata il 4 gennaio 2002 e che l'operazione, pur non potendosi definire illecito il finanziamento, appariva truffaldina in quanto volta a consentire, attraverso l'acquisizione da parte della società cooperativa della maggioranza del capitale della S.T.E. s.r.l., che quest'ultima società si trovasse formalmente nella condizione di poter richiedere i contributi per l'editoria secondo quanto previsto dalla modifica legislativa introdotta pochi mesi prima (L. n. 250 del 1990, art. 3, comma 2 bis, come modificata dalla L. 7 marzo 2001, n. 62). Il giudice di merito ha altresì posto in risalto le inusitate modalità dell'operazione avvenuta singolarmente attraverso versamenti di somme in contanti verosimilmente destinate (come aveva annotato puntualmente il giudice per le indagini preliminari) a nascondere che la maggioranza del capitale sociale della controllata appartenesse in realtà ad un soggetto diverso dalla cooperativa "che si era celato dietro ai soci della cooperativa senza che quest'ultima avesse investito alcunchè nell'operazione".
Quanto alla differenza di circa 50.000,00 Euro tra la somma prelevata in contanti dal B. da un lato e quelle versate dai nove soci e dal V. dall'altro lato, il giudice per le indagini preliminari non l'ha sottovalutata ma ha ritenuto (con un apprezzamento evidentemente condiviso dal Tribunale del riesame e comunque insindacabile nel merito) che non fosse significativa, in presenza di ulteriori rilevanti elementi a sostegno della ricostruzione accusatoria connotata, se non da certezza trattandosi di operazione effettuata in contanti, quanto meno da un ragionevole grado di probabilità. Del resto, osserva la Corte, il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelale reale per l'adozione della quale non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Cass. Sez. 6, 23 febbraio 2010 n. 10618, PM. in proc. Olivieri; sez. 1, 4 aprile 2006 n. 15298, Bonura; sez. 6, 9 settembre 1999 n. 2672, Faustini), nè comunque l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo risulterebbe per il ricorrente di immediata evidenza nell'ambito della complessa e articolata ricostruzione accusatoria ritenuta fondata dal giudice per le indagini preliminari prima e dal tribunale del riesame poi.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Il momento consumativo del delitto di truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni pubbliche coincide, infatti, con quello della cessazione dei pagamenti, che segna anche la fine dell'aggravamento dei danno, in ragione della natura di reato a consumazione prolungata (Cass. sez. 2, 24 aprile 2007 n. 26256, Cornello; sez. 2, 9 luglio 2010 n. 28683, Battaglia).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.


P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna incorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2012