Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2013, n. 1715 - Affidamento dei lavori e mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. (Omissis) N. IL (Omissis);
2. (Omissis) N. (Omissis);
Avverso la sentenza n. 196/2011 in data 10.6.2011 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; per le parti civili (Omissis), (Omissis) e (Omissis).
L'avvocato (Omissis) che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; per il ricorrente (Omissis) l'avvocato (Omissis) e per (Omissis) l'avvocato (Omissis) che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
1. Con sentenza del 10 giugno 2011, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto appellata da (Omissis) e (Omissis), concedeva agli imputati il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la pronuncia di 1 grado. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo perchè in cooperazione fra loro, il (Omissis) quale dirigente ed il (Omissis), quale funzionario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento, dovendo effettuare il trasferimento di 20 travi, 10 tavole e 45 listoni di abete di m. 4 di lunghezza ciascuno, del peso complessivo di 9 quintali dall'abitato di (Omissis) fino al sito archeologico (Omissis) di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, lungo una strada sterrata boschiva ed in pendenza, affidavano l'esecuzione del lavoro ad (Omissis), "factotum" della Soprintendenza, senza verificarne il possesso della necessaria idoneità tecnico-professionale e così, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e per colpa specifica consistita nella violazione degli obblighi imposti dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, consentivano che il (Omissis) effettuasse il suddetto trasferimento utilizzando inadeguatamente la sua moto agricola su cui caricava l'intero tavolato, poggiandone una estremità sulla sponda metallica saldata artigianalmente sul cassone dietro il posto di guida, cagionando quindi il cedimento della sponda medesima e la caduta del tavolato contro il (Omissis) medesimo che veniva travolto e decedeva per le gravissime lesioni cervicali e per asfissia da compressione.
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori lamentando.
2.1 quanto al (Omissis), a) la erronea applicazione della norma integrativa al precetto penale quanto al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 (anche in relazione all'articolo 2222 c.c.); b) la contraddittorietà o, in ogni caso, mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alla valutazione dell'idoneità tecnica e professionale di (Omissis); c) la contraddittorietà e/o mancanza o mera apparenza della motivazione intorno alla questione relativa al presunto conferimento dell'incarico al (Omissis).
2.2 quanto al (Omissis), a) la inosservanza e/o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 e la violazione del divieto di analogia in malam partem della legge penale; la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 43 c.p., comma 3; b) la inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche in relazione alla individuazione della posizione di garanzia del (Omissis); violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2; la omessa e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento all'articolo 43 c.p., comma 3 ed in ordine alla attribuzione di responsabilità a titolo di colpa generica; l'omessa Individuazione della fonte di garanzia.
3. Le parti civili (Omissis), (Omissis) e (Omissis) si costituivano con memoria del 9 luglio 2012 chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
4. I ricorsi non meritano accoglimento, siccome infondati. La sentenza impugnata è infatti corretta nell'applicazione dei principi di diritto, non presenta vuoti motivazionali nè è caratterizzata dalle asserite illogicità. Giova preliminarmente evidenziare che la Corte di appello ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la dinamica dell'infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado. Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale deve procedersi a verificare la correttezza della decisione. La Corte di merito, nel confermare la responsabilità penale degli odierni ricorrenti ha in particolare ritenuto conformemente al giudice di 1 grado, l'applicabilità nel caso di specie del disposto del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7. Entrambi i ricorrenti ribadiscono tale motivo di gravame deducendo che il (Omissis) non era titolare di un rapporto di lavoro subordinato e che i giudici di merito avrebbero operato un'analogia in malam partem. La decisione dei giudici di merito appare conforme ai principi enunciati da questa Corte (cfr. Sez, 4, n. 13917 del 17 gennaio 2008, Cigalotti, RV 239591) secondo cui in materia di normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo della integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa poichè ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7 è tenuto tra l'altro a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Nel caso in esame entrambe le sentenze di merito hanno chiarito - contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati- che l'attività di trasporto posta in essere dal (Omissis), esulando dalle prestazioni previste dal contratto concluso con la Provincia Autonoma di Trento il 27 febbraio 2006, dovesse qualificarsi come contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 c.c. In ogni caso va precisato che la normativa di cui al Decreto Legislativo n 626 del 1994 si applica indifferentemente "a tutti i settori di attività privati o pubblici" (articolo 1, comma 1), Ciò posto va assorbentemente ribadito che, in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, hanno prestato la loro opera in via autonoma (cfr. anche Sezione 4, 25 maggio 2007, Sfoggia). Se è indiscutibile, infatti, che il lavoratore autonomo ha l'obbligo di munirsi dei presidi antinfortunistici connessi all'attività autonomamente prestata, è altrettanto indiscutibile che sono a carico del datore di lavoro, che si avvale di un lavoratore della prestazione autonoma, da un lato, l'obbligo di garantire le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro ove detta opera viene prestata, e, dall'altro, quello di fornire attrezzature adeguate e rispondenti alla vigente normativa di sicurezza nonchè di informare il prestatore d'opera dei rischi specifici esistenti sul luogo di lavoro (v. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4 e ss.; Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 2087 c.c.). è di decisivo rilievo, in particolare, il disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la loro opera nell'impresa, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2. Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 3, comma 2) o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi. Ciò, tra l'altro, dovendolo desumere dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, lettera n), che, ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro "prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno", dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa (cfr. Sezione 4, 20 aprile 2005, Stasi ed altro).
In tal senso è del tutto condivisibile l'assunto dei giudici di merito, secondo cui l'operato dei ricorrenti, i quali hanno consentito o comunque non impedito che il materiale da trasportare fosse caricato in condizioni di assoluta instabilità (con un carico che per estensione superava il rimorchio ed andava a coprire sia pure parzialmente la persona del guidatore) e trasportati su di un mezzo del tutto inidoneo, artigianalmente modificato è censurabile e sotto il profilo della colpa generica che di quella specifica. I ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale anche sotto il profilo della contraddittorietà e carenza di motivazione in merito alla decisione sulla idoneità tecnica del (Omissis) e del mezzo; la verifica sul punto dei giudici di merito che hanno sottolineato la sussistenza di condizioni atmosferiche avverse, la strada, peraltro in ripida discesa, sconnessa e dissestata, appare logica e congrua e rigorosamente consequenziale l'affermazione che il preventivo esame di tali condizioni di tempo e di luogo avrebbe dovuto portare gli imputati alla conclusione di escludere l'idoneità tecnica e professionale del (Omissis) per tali trasporti. Quanto alla posizione di garanzia degli imputati va precisato che, in caso di infortunio, è sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. ad esempio, Sezione 4, 17 gennaio 1986, Marafelli), come può desumersi dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, laddove si pongono gli specifici obblighi del datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Il datore di lavoro, in tal caso, è tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell'impresa (cfr. Sezione 4, 30 marzo 2004, Aloi; nonchè, Sezione 4, 11 febbraio 2004, Ciresa). Per quanto riguarda in particolare la posizione del (Omissis) che secondo l'assunto difensivo sarebbe un semplice dipendente della Soprintendenza, un collaboratore di indirizzo storico culturale, privo di qualsiasi potere dirigenziale, con conseguente impossibilità di impartire ordini e direttive al (Omissis), è sufficiente osservare come la gravata sentenza abbia posto in rilievo come in realtà fosse emerso che era proprio il (Omissis) unico preposto al sito di (Omissis) ad aver disposto l'ordine del legname ed indicato il (Omissis) quale referente per il trasporto.
5. I ricorsi vanno pertanto rigettati. Ne consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, in via tra loro solidale, in favore delle parti civili, delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, a rifondere alle parti civili le spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre IVA e C.P.A. come per legge.