Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 gennaio 2013, n. 820 - Esposizione agli effetti nocivi di sostanze chimiche e patologia di natura asmo-bronchiale


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 11348-2009 proposto da:

(Omissis) nata a (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) nato a (Omissis), tutti elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 920/08 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/08/2008 R.G.N. 792/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 da Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio,che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

 


Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Teramo, (Omissis) conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. e, premesso di aver lavorato per molti anni con la qualifica di responsabile di produzione presso diverse ditte produttrici di mobili, chiedeva il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente in riferimento alla patologia di natura asmo-bronchiale asseritamente contratta a mezzo della costante e quotidiana esposizione agli effetti nocivi di sostanze chimiche quali collanti, solventi e resine e, soprattutto, di residui pulviscolari generati dalla lavorazione delle diverse qualità di legname utilizzate nella produzione di mobili. Il Tribunale, nel contraddittorio con l'I.N.A.I.L., accoglieva la domanda ritenendo, sulla base della disposta c.t.u., sia la sussistenza della infermità denunciata sia il nesso causale con l'attività lavorativa. A seguito di appello dell'I.N.A.I.L., la Corte di appello di L'Aquila, rinnovata l'indagine peritale, rilevava che l'evolvere della malattia ne avesse cancellato i sintomi ed i segni caratteristici rendendo impossibile l'effettuazione dei test di provocazione bronchiale; in conseguenza escludeva che si potesse evidenziare l'asma tipica dei lavoratori del legno; disconosceva, inoltre, la sussistenza del nesso causale, rispetto all'attività lavorativa, del riscontrato enfisema bolloso quale affezione non gabellata.

Avverso tale sentenza (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), quali eredi di (Omissis), propongono ricorso per cassazione con sei motivi.

Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L..

Diritto



1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano; "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 3 in relazione alla tabella all. 4 (M.P.40) così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336".

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano: "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 3 in relazione alla tabella all. 4 (MP.40) così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336 nonchè violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 cod civ.".

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5".

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche volendo considerare la malattia sofferta dall'assicurato come malattia non tabellata".

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano: "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia inerente la con causalità tra la malattia denunciata dall'assicurato e l'attività lavorativa svolta dallo stesso".

7. Si dolgono, in sintesi, i ricorrenti del fatto che la Corte territoriale si è limitata a recepire le conclusioni della c.t.u. svolta in grado di appello, senza tener conto dell'intero quadro clinico sottoposto al suo esame, come risultante dalla documentazione medica prodotta. In particolare, la Corte di merito avrebbe erroneamente individuato nell'enfisema bolloso la malattia che ha cagionato il decesso di (Omissis) ed altresì erroneamente escluso il ruolo di derivazione quantomeno concausale, rispetto all'attività lavorativa, di tale malattia, ritenendola affezione non tabellata, laddove la consulenza effettuata nel corso del giudizio di primo grado era giunta a conclusioni opposte e più aderenti al disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3 che, all'allegato 4 (M.P. 40), espressamente prevede l'asma bronchiale quale malattia tabellata per i lavoratori esposti alle polveri del legno. Si dolgono, inoltre, della omessa considerazione dei rilievi mossi alla c.t.u. dal proprio consulente di parte e della mancanza di ogni motivazione sul punto così come de fatto che la Corte avrebbe trascurato ogni valutazione probabilistica della eziologia professionale della malattia ed altresì ignorato le risultanze di causa deponenti per tale eziologia professionale.

8. Va, innanzitutto, rilevata la incongruità delle ragioni addotte circa l'errore di diritto (secondo e terzo motivo di ricorso) addebitato al giudice del merito, per non avere applicato la presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata, derivante, ad avviso dei ricorrenti, da lavorazione tabellata, dovendosi, al riguardo, evidenziare che: a) la presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate cause morbigene, anch'esse tabellate, e non può esplicare la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale (quale l'enfisema bolloso) in cui il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso; b) una tale presunzione deve, in concreto, ritenersi superata dall'accertamento del giudice di merito che, facendo proprie le indagini del consulente tecnico, ha affermato - escludendo ogni collegamento in termini di probabilità - che tra le cause morbigene della patologia che ha determinato il decesso del (Omissis) (appunto l'enfisema bolloso) non vi è l'attività lavorativa dallo stesso svolta (l'accertamento - id est l'esclusione - del rapporto causale o concausale tra determinate attività lavorative provate aliunde e una specifica patologia, eventualmente accertata dall'ausiliare del giudice, è oggetto tipico dell'indagine specialistica e come tale può costituire fonte oggettiva di prova (cfr. ex multis Cass. n. 1120 del 20/01/2006; id. n. 8297 del 21/04/2005; n. 16256 del 19/8/2004).

9. I motivi predetti, al pari degli altri denunciarti vizi di motivazione (primo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso), sono, in ogni caso, da disattendere perchè, in sostanza, sollecitano soltanto una nuova lettura delle risultanze probatorie e, in particolare, delle consulenze tecniche espletate nei due gradi di giudizio, operazione preclusa in sede di legittimità.

Infatti, per costante insegnamento di questa S.C., in materia di prestazioni previdenziali derivanti da malattie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciarle in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.

Al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; n. 22707 del 08/11/2010; n. 9988 del 29/04/2009).

Consolidato è l'orientamento di questa Corte secondo il quale va rigettato il ricorso avverso la sentenza che condividendo la relazione del c.t.u. abbia escluso la derivazione causale della malattia dall'attività di lavoro, quando il ricorrente si limiti ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte (Cass. n. 22707 del 10/10/2010; id. n. 9988 del 29/4/2009, n. 9869 del 22/5/2004, n. 7341 del 17/4/2004). Inoltre, per quanto riguarda, in particolare, la valutazione circa la sussistenza o meno del nesso causale in ordine alla origine professionale di una patologia, è altrettanto consolidato l'indirizzo secondo cui tale valutazione costituisce un giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità (vedi per tutte: Cass. n. 17006 del 26/7/2006; id. n. 5806 del 23/3/2004).

Con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, nè - ancor meno - se ne indicano le fonti: ci si limita, invece, a svolgere solo osservazioni concernenti il merito di causa senza evidenziare quali sarebbero gli accertamenti strumentali omessi e quali le affermazioni scientificamente errate, riportando - a suffragio della propria tesi - taluni stralci dei certificati medici e delle cartelle cliniche riversate in atti: in altre parole, si invoca un terzo approccio diretto agli atti e una loro diversa delibazione, il che non è consentito in sede di legittimità.

Del resto la sentenza appare motivata in modo attento con puntuali riferimenti a quanto accertato dal consulente in grado di appello ed agli argomenti da questi addotti con riguardo alla malattia riscontrata, enfisema bolloso (confermata, secondo quanto riferito dal c.t.u., anche dal dato istologico e dalla tac), ed altresì con espresso richiamo ai chiarimenti resi dall'ausiliare in ordine ai rilievi mossi da parte appellata.

10. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali rimangono assorbite tutte le ulteriori prospettazioni, il ricorso va, in conclusione, rigettato.

11. Nulla, infine, deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie applicabile ratione temporis.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese processuali.