ACCORDO QUADRO
TRA

l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato “INAIL”, con sede in Roma Via IV Novembre 144, codice fiscale 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato dal Presidente, Prof. Massimo De Felice;

E

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di seguito denominata “Università”, con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Luigi Frati;


PREMESSO CHE

- l’art. 7, comma 1, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell’ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 maggio 2010) ed il trasferimento delle relative funzioni all’INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- che l’INAIL, oltre a svolgere direttamente attività di ricerca scientifica, stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche e private, nazionali e internazionali, per lo svolgimento di ricerche attinenti i compiti istituzionali; partecipa a progetti di attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza dei luoghi di lavoro ovvero a programmi di studi e ricerca di altri enti pubblici e privati, anche internazionali;
- che l'Università, centro primario di ricerca e formazione, ha il compito di elaborare e trasmettere criticamente le proprie conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che i due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costituire una base organica per un migliore sviluppo ed approfondimento delle tematiche oggetto del presente Accordo Quadro.


SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, 1TNAIL e l'Università si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche.
La collaborazione a livello scientifico riguarderà gli aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla compatibilità ambientale in relazione alla presenza sul territorio di installazioni di produzione e insediamenti antropici, con particolare riferimento allo svolgimento di:
1. Attività di ricerca svolta presso l'Università o presso l’INAIL su temi proposti dall'INAIL
L'INAIL per l'attuazione dei propri programmi, potrà affidare all'Università l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze, anche mediante l'utilizzo di attrezzature e laboratori dell'Università.
2. Attività di ricerca svolta presso l'Università o presso l’INAIL su temi proposti dall'Università
L'Università potrà richiedere all’INAIL di avvalersi, compatibilmente con le esigenze dei programmi dell'Ente, di impianti ed attrezzature di particolari complessità per lo svolgimento di ricerca di proprio interesse.
3. Attività di formazione e didattico-scientifica svolta presso l’INAIL e/o l'Università con personale di entrambe le parti
L'Università e l'INAIL concorderanno le modalità con cui assegnare ad esperti dell'INAIL funzioni didattiche per materie specialistiche o di alto contenuto scientifico e/o tecnologico, anche con riferimento alla normativa prevista dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Università inoltre potrà concordare con l'INAIL le modalità per l’uso di laboratori, di particolari attrezzature e servizi dell'INAIL al fine di realizzare attività didattiche complementari sia alla formazione culturale di studenti laureandi e specializzandi, sia alla formazione scientifica ed alle attività di ricerca di dottorandi in settori affini.
4. Attività di sviluppo di Progetti da svolgere anche in collaborazione con altre Università ed Enti di ricerca
L'INAIL e l'Università potranno concordare l’approfondimento di tematiche di profilo interdisciplinare, di alta rilevanza, che siano di specifico interesse delle parti e proporre le relative modalità di collaborazione.
A tale attività possono essere associati, eventualmente altre Università ed Enti di ricerca qualora si evidenzino specifiche competenze, di elevato livello, complementari a quelle delle parti.
La collaborazione a livello didattico si esplicherà nelle seguenti attività che non comportano alcun onere finanziario a carico dell'Università:
- sviluppo e svolgimento di tesi di laurea e di dottorato di comune interesse con l'Università;
- prestazioni didattiche dei docenti dell'Università nell’ambito di corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall'INAIL;
- attività didattica svolta da tecnici e ricercatori dell'INAIL nell'ambito di corsi istituzionali attivati presso l'Università;
- attività di formazione e tirocinio per tecnici e ricercatori dell’INAIL da svolgersi presso le strutture universitarie.
L'INAIL, nell’ambito di tali attività, potrà concordare con l'Università l’erogazione di Borse di studio, da inquadrarsi in appositi atti contrattuali, per laureandi e neolaureati che partecipino a ricerche in cui riconosca un proprio interesse.

Art. 2
Atti esecutivi

Le attività di cui all’art. 1 saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente accordo.
Gli atti esecutivi dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare; la durata;
i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire; l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto del regolamento interno dell’Università.
Gli atti esecutivi scaturenti dall’applicazione dell’accordo devono essere preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti.

Art. 3
Comitato scientifico

Il coordinamento delle attività previste dall’art. 1 del presente atto è affidato a un Comitato Scientifico composto da 3 membri designati dall’INAIL, tra cui il Presidente o un suo delegato, e 3 membri designati dall’Università, tra cui il Rettore o un suo delegato.
Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:
favorire, stimolare e verificare l’attuazione dell’accordo ed il rispetto di quanto in esso previsto;
valutare e proporre ai due Enti contraenti eventuali modifiche del presente accordo; individuare e programmare le attività oggetto dell’atto medesimo e concertarne le modalità di attuazione.

Art. 4
Oneri economici

Tutte le attività oggetto del presente atto configurano una collaborazione reciproca tra le parti, permettendo di realizzare risultati altamente rilevanti, in termini di ricerca scientifica per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori in ambito occupazionale e favoriscono il rafforzamento del ruolo istituzionale dell’INAIL, non comportano oneri reciproci per le parti.

Art. 5
Durata

Il presente accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6
Diritti sui prodotti

Le parti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per la diffusione e l’utilizzazione delle conoscenze e dei risultati delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa

Art. 7
Tutela della riservatezza e Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza, a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi, ricerche, etc., di cui vengano a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, ed utilizzare gli stessi per le finalità oggetto del presente accordo.
Le Parti convengono che il regime e l’utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.
I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell’altra parte.
Qualora l’INAIL e l’Università intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o fame uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i “dati personali” fomiti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale e contrattuale vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto del contratto stesso, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le Parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto d.lgs.

Art. 9
Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù dal presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dallo stesso.
Il personale in servizio presso gli Enti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente atto, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10
Promozione dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 11
Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente atto. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 12
Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Roma, lì 24 gennaio 2013

PER L'UNIVERSITÀ
Il Magnifico Rettore
Prof. Luigi Frati
PER L'INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice

Fonte: INAIL