Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2013, n. 2783 - Pressa per la produzione di fondi per le calzature perfettamente a norma: assoluzione di un amministratore unico e di un direttore di fabbrica


 

 

Responsabilità dell'amministratore unico e del direttore di fabbrica di una S.p.A. per infortunio di un lavoratore: agli imputati si addebitava di non aver dotato di opportuni ripari o protezioni la pressa per la produzione di fondi per le calzature con la quale operava il dipendente, che veniva colpito al capo da uno stampo in avaria che si proiettava oltre la sua normale corsa.

I giudici di merito hanno adottato pronunzia assolutoria essendo emerso che non si configurava alcuna condotta rimproverabile degli imputati; giacchè la macchina in esame non era priva di alcuno degli apparati di protezione prescritti dalla legge, nè lo stampo risultava in avaria.

La parte civile propone ricorso per Cassazione - Rigetto.

"Si considera in primo luogo che è stato accertato che la macchina utilizzata dal lavoratore era perfettamente funzionante e rispettava tutte le norme antinfortunistiche. Inoltre, tutte le indagini medico-legali esperite hanno consentito di ritenere che non si sia in presenza di lesione traumatica ma ischemica. Tale apprezzamento trova base nella diagnosi di pronto soccorso, in un certificato del medico di fiducia della parte civile e nella successiva Tac che attribuiva l'evento lesivo ad esito ischemico piuttosto che a lesione traumatica da contraccolpo. Tale situazione rende inutile una perizia, in considerazione anche del fatto che sono trascorsi oltre 15 anni dall'epoca dell'evento. D'altra parte, si considera ancora, tutti i testi hanno concordemente riferito di non aver sentito un botto nè un'esplosione; nessuno ha dichiarato che l'infortunato era svenuto o era pieno di sangue. Tali circostanze venivano riferite da un solo teste che non nascondeva un certo risentimento nei confronti dell'azienda. L'argomentazione trova il finale suggello nella considerazione che, come ritenuto dal primo giudice, la macchina cui l'infortunato era addetto era stata acquistata poco tempo prima, fu trovata perfettamente funzionante dall'ispettore e dotata di congegni antinfortunistici rispettosi delle norme vigenti."



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis) - imputato;

(Omissis) N. IL (Omissis) - imputato;

1) (Omissis) N. IL (Omissis) - parte civile;

avverso la sentenza n. 1341/2003 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/10/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello;

Udito, per la parte civile, l'avv. (Omissis), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Uditi i difensori Avv. (Omissis) e (Omissis), che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

 

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, ha assolto gli imputati in epigrafe dal reato di lesioni gravissime in danno del lavoratore (Omissis). A seguito di impugnazione della parte civile la pronunzia assolutoria è stata confermata dalla Corte d'appello di Ancona.

Agli imputati, nelle vesti di amministratore unico e di direttore di fabbrica dell'azienda (Omissis) S.p.A. era stato mosso l'addebito di non aver dotato di opportuni ripari o protezione la pressa per la produzione di fondi per le calzature con la quale operava il dipendente, che veniva colpito al capo da uno stampo in avaria che si proiettava oltre la sua normale corsa.

I giudici di merito hanno adottato pronunzia assolutoria essendo emerso che non si configurava alcuna condotta rimproverabile degli imputati; giacchè la macchina in esame non era priva di alcuno degli apparati di protezione prescritti dalla legge, nè lo stampo risultava in avaria. L'evento lesivo è stato attribuito a causa accidentale, come del resto riferito fin dall'inizio dall'Inail.

2. Ricorre per cassazione la parte civile deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la Corte d'appello ha omesso di esaminare le ragioni esposte nell'atto d'impugnazione. In particolare, senza adeguato approfondimento ed alla luce solo delle prime sommarie acquisizioni, si è ritenuto che le lesioni subite dal lavoratore fossero di modesta entità. Tale valutazione è in contrasto con la documentazione in atti e con le conclusioni dell'attività medicolegale. Occorre d'altra parte considerare che l'Inail ha ritenuto l'esistenza del nesso causale tra l'infortunio e le gravi lesioni riportate. Senza ragione, pertanto, è stata disattesa la richiesta di perizia medica.

Oggetto di censura è altresì la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine all'inattendibilità di un teste, al quale si è attribuito un atteggiamento di risentimento nei confronti dell'azienda. D'altra parte, la circostanza che costui non sia stato formalmente sentito nel corso delle indagini preliminari non vale a ritenerne l'inaffidabilità. Inoltre, tale teste è l'unico che può riferire i fatti per scienza diretta. Costui ha dato conto ampiamente della vetustà e dell'inadeguatezza del macchinario utilizzato.

3. Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata evoca e condivide le valutazioni del primo giudice. Si considera in primo luogo che è stato accertato che la macchina utilizzata dal lavoratore era perfettamente funzionante e rispettava tutte le norme antinfortunistiche. Inoltre, tutte le indagini medico-legali esperite hanno consentito di ritenere che non si sia in presenza di lesione traumatica ma ischemica. Tale apprezzamento trova base nella diagnosi di pronto soccorso, in un certificato del medico di fiducia della parte civile e nella successiva Tac che attribuiva l'evento lesivo ad esito ischemico piuttosto che a lesione traumatica da contraccolpo. Tale situazione rende inutile una perizia, in considerazione anche del fatto che sono trascorsi oltre 15 anni dall'epoca dell'evento. D'altra parte, si considera ancora, tutti i testi hanno concordemente riferito di non aver sentito un botto nè un'esplosione; nessuno ha dichiarato che l'infortunato era svenuto o era pieno di sangue. Tali circostanze venivano riferite da un solo teste che non nascondeva un certo risentimento nei confronti dell'azienda. L'argomentazione trova il finale suggello nella considerazione che, come ritenuto dal primo giudice, la macchina cui l'infortunato era addetto era stata acquistata poco tempo prima, fu trovata perfettamente funzionante dall'ispettore e dotata di congegni antinfortunistici rispettosi delle norme vigenti.

Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure: plurimi significativi e coerenti argomenti probatori vengono analiticamente considerati e collegati: la natura delle lesioni; l'efficienza della macchina; la mancanza di segni di un evento traumatico. In tale non controversa situazione probatoria il gravame tenta in larga misura di sollecitare questa Corte alla riconsiderazione del merito, senza produrre argomenti in grado di inficiare seriamente la motivazione ed il suo iter logico.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.