Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione III


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 31/01/2013
Prot. 32 / 0002583 / MA001.A001

 

 

 

 

Al Ministero della Salute
Al Ministero dello Sviluppo economico
Al Ministero dell’Interno
Al Ministero della Difesa
Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
All’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
All’Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All’Ispettorato regionale del lavoro di Catania
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Al Coordinamento Tecnico delle Regioni
All’INAIL
Alla CGIL
Alla CISL
Alla UIL
Alla UGL
Alla CISAL
Alla CONFSAL
Alla C1U
Alla CIDA
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla CONFARTIGIANATO
Alla CNA
Alla CONFESERCENT1
Alla CONFAPI
Alla CONFCOOPERATIVE
Alla LEGACOOP
All’ABI
All’AGCI
All’UNCI
Alla CASARTIGIANI

LORO SEDI

Oggetto: Decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni).

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche “legge di stabilità” 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
L’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lett. f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di citi all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)..
Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: “ I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi dì cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate dì cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata “legge di stabilità” 2013,
L’articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6. comma 8. lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”
Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale”, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)