Cassazione Penale, Sez. 4, 22 gennaio 2013, n. 3283 - Infortunio mortale di un palista in una miniera di sale: mancanza di formazione


 

 

Responsabilità del legale rappresentante di una Coop., e quindi datore di lavoro, per aver consentito ad un lavoratore che questi lavorasse come "palista" all'interno di una miniera di sale, senza avere ricevuto una adeguata formazione e informazione rispetto alle mansioni da svolgere, sicchè questi si poneva al lavoro con la pala all'interno della traversa "(Omissis)", non ancora in sicurezza. In tale frangente una lastra di roccia si distaccava dalla soletta di sale travolgendolo, provocandogli lesioni mortali.

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

In relazione all'omissione da parte del datore di lavoro dell'obbligo formativo, il giudice di merito ha evidenziato che il debito non poteva dirsi adempito con le riunioni svoltesi nel (Omissis), ciò in quanto nei verbali vi era solo un generico riferimento all'argomento "sicurezza" e pertanto non era provato che dette riunioni fossero proprio quelle previste e volute dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 6 (all'epoca vigente).

Quanto alla sussistenza in capo all'imputato della posizione di garanzia, premessa della sua responsabilità omissiva, va rammentato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che "in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di "datore di lavoro", riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell'unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un'impresa cooperativa".




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis), n. a (Omissis);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28/9/2011 (n. 3929/09);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;

udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell'Avv. (Omissis), per l'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto



1. Con sentenza del 7/4/2009 il Tribunale di Agrigento condannava (Omissis), alla pena di mesi sei di reclusione, per il delitto di cui all'articolo 589 c.p. per l'omicidio colposo in danno di (Omissis). L'imputato veniva condannato, inoltre, al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidare in separato giudizio, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.

Al (Omissis) veniva addebitato che, in qualità di legale rappresentante della Coop. (Omissis) e quindi datore di lavoro del (Omissis), aveva consentito che questi lavorasse come "palista" all'interno della miniera di sale dell' (Omissis) di (Omissis), senza avere ricevuto una adeguata formazione e informazione rispetto alle mansioni da svolgere, sicchè questi si poneva al lavoro con la pala all'interno della traversa "(Omissis)", non ancora in sicurezza. In tale frangente una lastra di roccia si distaccava dalla soletta di sale travolgendolo, provocandogli lesioni mortali (acc. in (Omissis)).

Osservava la Corte di merito che dall'istruttoria svolta, in particolare dalle deposizioni testimoniali e da documenti, era emerso come all'origine le mansioni del (Omissis) fossero quelle di camionista. Ciò lo si evinceva dalle annotazioni sul certificato di idoneità al lavoro e dall'analisi delle buste paga. Sebbene nel libro matricola emergesse che presso la miniera di (Omissis) avesse svolto le mansioni di autista-palista, il passaggio alla nuova miniera (di (Omissis)) aveva determinato un mutamento concreto delle mansioni del (Omissis), adibito esclusivamente alle funzioni di "palista". A fronte di ciò, il datore di lavoro non aveva fornito al dipendente un'adeguata informazione sui rischi e formazione sulle mansioni da espletare; omissione particolarmente grave, tenuto conto che i palisti venivano remunerati con parziale cottimo e, quindi, erano stimolati al prelievo e trasporto di sale nella maggiore quantità possibile. In tale contesto, uno specifico richiamo ai rischi del lavoro da svolgere necessitava, considerato peraltro che lo svolgimento dell'attività con le pale meccaniche in zone non di sicurezza era prassi in azienda, a cagione del cattivo funzionamento della pala radiocomandata.

Sulla base di tali valutazioni, rilevato che la negligente condotta omissiva del datore di lavoro (Omissis) era stata causalmente efficiente per il verificarsi dell'evento, la corte distrettuale confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:

2.1. la violazione di legge ed il difetto di motivazione laddove la Corte di merito aveva pedissequamente riproposto in sentenza le deposizioni raccolte, senza però dare conto dei rilievi critici mossi nei motivi di appello.

2.2. La erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione ove era stato dato per certo che il (Omissis) avesse mutato mansioni passando dalla miniera di (Omissis) a quella di (Omissis). Invero, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, anche nel certificato di idoneità al lavoro dell'(Omissis), al (Omissis) erano state riconosciute le mansioni di palista-autista. Inoltre era apodittica l'affermazione che nelle riunioni del (Omissis) non si era svolta una formazione antinfortunistica.

2.3. La erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione ove era stata riconosciuta in capo al (Omissis) la posizione di garanzia. Infatti la Cooperativa si limitava a fornire manodopera alla (Omissis), senza alcun potere organizzativo e gestionale. La stessa pala telecomandata era di proprietà della predetta azienda la quale, quindi, gestiva le modalità di lavoro e di utilizzo dei due tipi di pale.

2.4. La contraddittorietà della motivazione ove la Corte di merito aveva affermato che il (Omissis) era consapevole dei rischi che correva andando nella traversa "(Omissis)", ma che a ciò era stato indotto dalla prospettiva del guadagno; però il giudice di merito non aveva tratto la conclusione che l'evento era stato il frutto esclusivo di una condotta negligente ed abnorme della stessa vittima.

Diritto



3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. La prima doglianza formulata è priva del requisito della specificità.

Vero è che il giudice di appello, nella stesura della motivazione della sentenza, ha riportato le deposizioni testimoniali raccolte, ma tale scelta è coerente con la funzione, anche ricostruttiva del fatto, affidata al giudice di merito in appello.

La doglianza difensiva non spiega in alcun modo come tale tecnica redazionale della sentenza abbia inciso sulla validità del provvedimento, considerato che la corte distrettuale ha poi fatto seguire alla ricognizione delle deposizioni, la esplicitazione dei criteri di valutazione della prova e la loro incidenza sulla decisione della causa.

3.2. In ordine alle mansioni svolte dal (Omissis) ed al loro mutamento, il giudice di merito con coerente motivazione ha evidenziato come dalle deposizioni raccolte (testi (Omissis) M., (Omissis) M., (Omissis) C., (Omissis) D.G., (Omissis) G., (Omissis) A.) era emerso che la vittima, all'epoca dei lavori presso la miniera di (Omissis) aveva svolto le mansioni di autista, spesso "esterno", con funzioni di trasporto del sale dalla miniera al porto. Solo dopo il trasferimento alla miniera di (Omissis) nell'(Omissis), pochi mesi prima dell'incidente, aveva iniziato a svolgere le funzioni di "palista". Tali deposizioni erano avvalorate dal certificato di idoneità al lavoro rilasciato nell'(Omissis), ove la qualifica risultava essere di autista; nonchè dalle buste paga da cui risultava egualmente tale mansione.

La contraria annotazione contenuta nel libro matricola della Cooperativa non aveva rilevanza, in quanto riferita ad un rapporto di lavoro conclusosi nel (Omissis). Sulla base di tali emergenze probatorie il giudice di merito ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi (Omissis) G. e (Omissis) G. che avevano riferito che anche in precedenza il (Omissis) aveva svolto il lavoro di palista, considerata la mole e precisione delle deposizioni contrarie avallate da riscontri documentali.

Quanto all'affermazione difensiva, secondo cui il certificato di idoneità al lavoro dell'aprile 2005, riconosceva al (Omissis) le mansioni di palista-autista e non solo di autista, tale affermazione risulta priva di autosufficienza.

In relazione all'omissione da parte del datore di lavoro dell'obbligo formativo, il giudice di merito ha evidenziato che il debito non poteva dirsi adempito con le riunioni svoltesi nel (Omissis), ciò in quanto nei verbali vi era solo un generico riferimento all'argomento "sicurezza" e pertanto non era provato che dette riunioni fossero proprio quelle previste e volute dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22, comma 6 (all'epoca vigente). Inoltre i testi (Omissis), (Omissis) avevano escluso che detti incontri fossero destinati ad attività formativa sulla sicurezza e che a corsi destinati alla formazione avesse partecipato il (Omissis).

Su tali punti le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.3. Quanto alla sussistenza in capo all'imputato della posizione di garanzia, premessa della sua responsabilità omissiva, va rammentato che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che "in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di "datore di lavoro", riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell'unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un'impresa cooperativa" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32958 del 08/06/2004 Ud. (dep. 29/07/2004), Rv. 229273; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14588 del 10/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986), Rv. 174722; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9616 del 19/03/1991 Ud. (dep. 14/09/1991), Rv. 188214).

Consegue che a carico del (Omissis) gravavano gli obblighi sicurezza propri del datore di lavoro.

Nè la causalità della sua condotta omissiva è esclusa dalla ingerenza che l'impresa (Omissis) svolgeva nella organizzazione del lavoro in miniera. Infatti, se il (Omissis) avesse fornito al (Omissis) una corretta formazione ed informazione sulle modalità di espletamento del lavoro di palista e sui rischi specifici connessi all'attività di lavoro in miniera, ove è necessario che le "traverse" siano messe in sicurezza statica prima dell'inizio del prelievo del sale, il lavoratore avrebbe avuto consapevolezza dei rischi che correva ad entrare in una traversa non ancora stabile.

3.4. Con l'ultima censura formulata, la difesa dell'imputato ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale "in tema di responsabilità colposa per infortuni ...., il comportamento del soggetto che violi con consapevolezza le cautele disposte allo specifico scopo di prevenire la presenza di persone in un'area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, introducendosi arbitrariamente nel fondo, comporta una interruzione del nesso causale tra l'evento ed ogni violazione di prescrizioni antinfortunistiche eventualmente riferibile all'interessato quale datore di lavoro (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44206 del 25/09/2001 ud. (dep. 10/12/2001), Rv. 221149). In particolare la difesa dell'imputato ha ritenuto di cogliere una contraddittorietà della motivazione laddove da un lato si afferma la rilevanza causale della condotta del (Omissis) nel fatto, mentre per altro verso si attribuisce all'ansia della vittima di lucrare sul cottimo "misto" (più prelievi si sale più guadagno), il fatto che era entrato in una traversa non in sicurezza.

Ebbene tale contraddittorietà è solo apparente, ove si rifletta sul fatto che proprio la carenza di consapevolezza dei rischi della sua condotta, dovuta alla omessa formazione ed informazione di cui si è detto al punto 3.3., ha indotto il (Omissis) a tenere un comportamento pericoloso che poi lo ha portato incontro alla morte.

La infondatezza delle censure impone il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.