Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 30 novembre 2012

Disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 247/10.
G.U. 6 febbraio 2013 n. 31

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, che dispone, tra l'altro, che la contrattazione collettiva individui tramite appositi accordi integrativi le misure affinché' gli investimenti per la formazione dei macchinisti sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore di infrastruttura non vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura;
Visto l'art. 21, comma 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione delle misure di cui al comma 1 dello stesso articolo per un periodo transitorio, nel caso in cui le stesse non siano state concordate tra le parti in sede di contrattazione collettiva;
Ravvisata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:
Art. 1

1. Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di un macchinista addetto alla conduzione di locomotori e treni, sostenuti da un'impresa ferroviaria o da un gestore dell'infrastruttura, vadano indebitamente a vantaggio di un'altra impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura, in mancanza di specifici accordi integrativi tra il personale macchinista e l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura, previsto un ragionevole indennizzo al datore di lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla formazione ricevuta, ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il macchinista decida di lasciare volontariamente l'impresa o il gestore dell'infrastruttura che ha sostenuto gli oneri della formazione;
b) il macchinista venga utilizzato come tale da un'altra impresa ferroviaria o gestore di infrastruttura.

Art. 2

1. I costi medi della formazione, distinti per tipologia di formazione erogata, sono:
a) formazione di base finalizzata al conseguimento della licenza: 4.000 euro;
b) formazione finalizzata al conseguimento delle competenze professionali ai fini del rilascio del certificato complementare per un veicolo: 2.000 euro;
c) formazione finalizzata al conseguimento delle competenze professionali ai fini del rilascio del certificato complementare per una infrastruttura: 11.000 euro.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati con periodicità biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
3. L'investimento formativo si intende ammortizzato in quattro anni dalla data di sottoscrizione del certificato di avvenuta formazione, in caso di formazione finalizzata al rilascio della licenza, e, negli altri casi, dalla data dei documenti che comprovano la relativa formazione conclusa da parte dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.
4. L'indennizzo di cui all'art. 1 è computato dal datore di lavoro e comunicato al lavoratore, nella misura massima dei costi medi di formazione indicati al comma 1, in proporzione al periodo di ammortamento residuo. L'indennizzo è a carico dell'impresa o gestore che assume il macchinista, salvo diversi accordi tra le parti.
5. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rilascia al macchinista un'attestazione liberatoria relativa ai costi di formazione. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, il rilascio è subordinato alla liquidazione dell'indennizzo calcolato secondo il comma 4. La quietanza di pagamento dell'indennizzo costituisce atto liberatorio.
6. Le imprese ferroviarie ed i gestori delle infrastrutture per assumere personale macchinista già formato devono acquisire l'attestazione liberatoria prevista al comma 5.
7. I corsi di aggiornamento della formazione già erogata non sono oggetto di valutazione ai fini del calcolo del tempo residuo per l'ammortamento dell'investimento formativo e delle spese sostenute dai datori di lavoro.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 novembre 2012

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero