Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 20 dicembre 2011
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2009
Parti: Amministrazione e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil, Fsi–Usae, Fials
Comparti: P.A., Sanità, Ambulatori gestiti dal Ministero della salute (navigazione aerea e marittima)
Fonte: D.M. 19 dicembre 2012, n. 255 (G.U. 6 febbraio 2013, n. 31)

Sommario:

Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Conferimento dell'incarico
Art. 3. Incompatibilità
Art. 4. Compiti del personale incaricato
Art. 5. Massimale orario
Art. 6. Aumento di orario
Art. 7. Mobilità
Art. 8 Disciplina dell'assenza dal servizio
Art. 9. Formazione permanente
Art. 10. Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
Art. 11. Cessazione e sospensione dall'incarico
Art. 12. Tutela sindacale
Art. 13. Commissione paritetica
Art. 14. Trattamento tributario e previdenziale
Art. 15. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
Dichiarazioni a verbale
Allegato tabella A

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile.

Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della Salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
2. Il presente accordo ha validità per il periodo 1 gennaio 2007- 31 dicembre 2009 e disciplina il trattamento giuridico del personale di cui al comma precedente. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data della pubblicazione, salvo diversa prescrizione dello stesso accordo.

Art. 2. Conferimento dell'incarico
1. Il Ministero della Salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica , tecnico di laboratorio biomedico , fisioterapista, previa autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell’albo dell'ufficio SASN di Napoli o Genova, territorialmente competente in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.
2. Detto avviso è, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della sede dell’ufficio SASN dove l’incarico deve essere svolto, ed è inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini e collegi professionali e alle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine o collegio professionale, ove esistente. 
5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 3.
6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale unitamente a copia delle relative domande, i verbali delle operazioni compiute, indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico sulla base dei criteri di cui al comma 6.
8. Il Direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN competente, autorizza il conferimento dell'incarico.
9. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
10. L'incarico a tempo indeterminato è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall’aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
12. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale confermato nell'incarico.
13. Nell’ambito del rapporto convenzionale l'incarico è conferito a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte del Ministero della Salute - ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta PEC , non venga notificata all'incaricato la mancata conferma.
14. Contro il provvedimento di mancata conferma è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
15. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale sentita la Commissione paritetica di cui all’articolo 13 emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all’interessato.
16. La graduatoria ha validità annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverrà con le stesse modalità previste dal presente articolo.
17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero della Salute può conferire incarichi provvisori.
18. L’ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, propone al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di conferire l'incarico provvisorio all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri di cui alla tabella A. Se concorda con tale proposta, il Direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

Art. 4. Compiti del personale incaricato
1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attività, è tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonché i compiti di carattere amministrativo connessi, ai fini del buon andamento del servizio.
2. Il Ministero mette a disposizione tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l’espletamento del servizio.

Art. 5. Massimale orario
1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato è fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di servizio dell'ufficio SASN competente.
2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio SASN competente può autorizzare il prolungamento.
3. Al personale autorizzato a prolungare l'orario è corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.

Art. 6. Aumento di orario
1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario, il Ministero della Salute - ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo ordine di anzianità d’incarico e, in subordine, secondo l'anzianità del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nella struttura ambulatoriale medesima al fine di conferire l'aumento di orario.
2. Qualora gli interpellati dichiarino la propria disponibilità all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario.
3. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilità o non siano in condizioni di acquisire l’aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva la procedura in ambito regionale, estendendo l’interpello a tutto il personale incaricato presso gli altri ambulatori dislocati all’interno della regione stessa.

Art. 7. Mobilità
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - ufficio SASN competente - può avvalersi dell'istituto della mobilità. Le medesime procedure sono attivate in caso si soppressione della sede SASN di appartenenza.
2. Le procedure di mobilità di cui al comma 1 terranno conto dei seguenti criteri:
a) possesso dei requisiti per la fruizione della legge 104/92,limitatamente a sé stessi (riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità da parte dell’apposita Commissione ASL);
b) possesso dei requisiti previsti dalla Legge 104/92 per coniuge e i parenti entro il 2° grado (riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità da parte dell’apposita Commissione ASL);
c) avvicinamento ai figli minori di anni 8;
d) avvicinamento al coniuge e/o figli di età compresa tra gli 8 e i 14 anni;
e) avvicinamento al nucleo familiare;
f) maggiore anzianità di servizio prestato presso i SASN;
g) documentati gravi motivi di salute;
h) motivi di studio;
3. Qualora l’applicazione dei criteri di cui al comma 2 conduca a situazioni di parità, la procedura di mobilità sarà avviata, prioritariamente, nei confronti del personale che abbia una minore età anagrafica.
4. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
5. In caso di attribuzione di nuovo incarico presso sedi ambulatoriali nelle quali sono state precedentemente attivate procedure di mobilità per esigenze di carattere organizzativo e funzionale, saranno preventivamente prese in considerazione le istanze del personale già destinatario delle medesime procedure.
6. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la Commissione paritetica di cui all’articolo 13 emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’opposizione dandone comunicazione all’ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
7. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute - ufficio SASN competente - assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente più vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilità.
8. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dell’incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio, con il rispetto dei criteri di mobilità di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato può essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN, ubicata in altro comune, con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettuate con mezzi di trasporto pubblico.

Art. 8 Disciplina dell'assenza dal servizio
1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo è elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici di radiologia medica che usufruiscono dell'indennità di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della Sanità del 19 dicembre 1986.
2. Il periodo di permesso è goduto durante l’anno di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere finiti entro il primo semestre dell'anno successivo.
[...]
7. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo è riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio.
[...]

Art. 10. Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
La tutela della salute e dell’integrità fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo è garantita dagli stessi organi, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, previsti per il personale dipendente.

Art. 11. Cessazione e sospensione dall'incarico
[...]
3. La cessazione dell'incarico ha luogo:
[...]
f) per permanente incapacità fisica totale sopravvenuta;
[...]
h) per recidiva di infrazioni che hanno già determinato la sospensione del rapporto.

Art. 12. Tutela sindacale
[...]
4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’ufficio SASN competente per 3 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso e per 4 ore annue pro capite non retribuite, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 7.
5. È garantita per ciascuna Organizzazione sindacale la diffusione delle comunicazioni sindacali.
6. È garantito il diritto di sciopero del personale. Esso è esercitato previa comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali con un preavviso di almeno quindici giorni.
7. Il SASN competente, ricevuta la comunicazione di sciopero, istituisce un presidio per l’erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali, dando idonea e ampia informazione all’utenza:
a) visite per infortunio o malattia al personale navigante imbarcato;
b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi fomiti di pronto imbarco;
c) visite preventive ai marittimi fomiti di richiesta di pronto imbarco;
d) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea.
[...]

Art. 13. Commissione paritetica
1. Presso la sede centrale del Ministero è istituita con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale una Commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.
2. La Commissione è costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della Salute, ivi compreso il Direttore generale della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria può designare un solo rappresentante in seno alla commissione.
3. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.
4. La Commissione è presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute.
5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione.
6. La Commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più' uno. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari.

Art. 15 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. Il Ministero della Salute assicura i lavoratori incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi del presente accordo.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
[...]
b) per gli infortuni: Euro 774.687,00 per morte o invalidità permanente Euro 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidità' temporanea.
3. Il personale incaricato, che a causa dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo è esposto a radiazioni ionizzanti, è assicurato obbligatoriamente presso l’Inail.

Allegato tabella A
Titoli e criteri di valutazione per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 2 dell'accordo.

A) Titoli accademici e di studio (punteggio massimo: punti 5):
1. Diploma universitario conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lvo 30/12/92 n. 502, con il massimo dei voti punti 3,00
2. Diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al diploma universitario), con il massimo dei voti punti 2,00
3. Anzianità di iscrizione all’albo professionale (per anno) punti 0,20
B) Titoli di servizio (punteggio massimo : punti 25)
per servizio reso nello stesso profilo professionale messo a bando o in qualifiche corrispondenti:
1. Attività prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN:
per ogni mese di attività: punti 0,50
2. Attività di sostituzione prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN
per ogni mese di attività : punti 0,40
3. Attività prestata presso strutture sanitarie pubbliche:
per ogni mese di attività : punti 0,10
4. Attività prestata presso strutture sanitarie private:
per ogni mese di attività : punti 0,05
Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato al 50% (rispetto ai punteggi sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al bando.
Per mese intero di attività si intendono anche frazioni superiori a quindici giorni.
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
C) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli vari
(punteggio massimo: punti 5):
- pubblicazioni
- partecipazione a convegni, congressi e seminari
- incarichi di insegnamento
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale
- servizio militare di leva espletato con mansioni riconducibili al profilo a concorso - altri titoli (categoria residuale)


Ministero della Salute
Decreto 19 dicembre 2012 , n. 255
Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.».
G.U. 6 febbraio 2013, n. 31

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)";
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2005, n. 302, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale "sanità", sottoscritto in data 5 giugno 2006;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale "sanità" sottoscritto in data 10 aprile 2008;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale "sanità" sottoscritto in data 31 luglio 2009;
Ritenuto, di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2005, n. 302, agli istituti normativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto "sanità";
Considerato che in data 20 dicembre 2011 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per regolare il trattamento giuridico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 30 maggio 2012;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 4317 3/6/2 012, in data 5 dicembre 2 012;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico - infermieri e tecnici - operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile - parte giuridica -, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, che è parte integrante del presente decreto.
2. Dall'applicazione del presente regolamento, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 dicembre 2012
Allegati