Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015*
Parti: Confimpreseitalia, Confimprese Edilizia, Acs e Cse
Settori: Edili, Laterizi, Artigianato e P.M.I, Confimprese/Cse
Fonte: CNEL
Note*: l'art. 97 riporta 01.04.2010 - 31.03.2014

Sommario:

Validità e sfera di applicazione Validità.
Art. 1 - Assunzione
Lavoro part-time
Art. 2 - Apprendistato
Contratto di inserimento
Telelavoro
Lavoratori studenti
Art. 3 - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Art. 6 - Regolamentazione per i quadri
Art. 7 - Passaggi di mansioni
Art. 8 - Mansioni promiscue
Art. 9 - Contratto a termine
Art. 10 - Lavoro temporaneo
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 13 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all’art. 25, c. 2, legge 223/91
Art. 14 - Assistenza legale
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Banca ore
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 19 - Giorni festivi
Art. 20 - Festività abolite
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 24 - Pagamento della retribuzione
Art. 25 - Determinazione delle quote orarie
Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 27 - Minimi contrattuali
Art. 28 - Una tantum
Art. 29 - Indennità di contingenza - EDR
Art. 30 - Tredicesima mensilità
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 32 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Art. 33 - Premio di risultato
Art. 34 - Premio di fedeltà
Art. 35 - Lavoro a cottimo
Art. 36 - Lavori a turni
Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Art. 39 - Indennità di maneggio denaro
Art. 40 - Indennità per uso di mezzi d trasporto
Art. 41 - Mensa
Art. 42 - Alloggio
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Trasferta
Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 47 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale
Art. 49 - Lavoratori immigrati
Art. 50 - Lavoro delle donne
Art. 51 - Volontariato
Art. 51 - Diritto allo studio
Art. 53 - Interruzione di lavoro
Art. 54 - Sospensione e riduzione orario
Art. 55 - Recupero delle ore i lavoro perdute
Art. 56 - Permessi
Art. 57 - Assenze
Art. 58 - Aspettativa
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 61 - Trattamento in caso di maternità
Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 64 - Ambiente
Art. 65 - Visite mediche
Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS)
Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori
Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Art. 69 - Abiti da lavoro
Norme comportamentali e disciplinari

Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
Art. 72 - Risarcimento danni
Art. 73 - Visite d'inventario e di controllo
Art. 74 - Provvedimenti disciplinari
Art. 75 - Regolamento interno di azienda
Art. 76 - Multe e sospensioni
Art. 77 - Licenziamento senza preavviso
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 80 - Certificato di lavoro
Art. 81 - Indennità in caso di morte
Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 83 - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 84 - Cessazione dell’attività aziendale
Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Art. 86 - Assemblee
Art. 87 - Relazioni sindacali
Art. 88 - Affissioni
Art. 89 - Permessi per cariche sindacali
Art. 90 - Permessi al lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 91 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
Art. 92 - Patronati
Art. 93 - Versamento contributi sindacali
Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 94 - Reclami e controversie
Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 96 - Appalti
Art. 97 - Decorrenza e durata
Art. 98 - Ebicc- OPP
Allegati
Allegato A Ente Bilaterale e attivazione assistenza controversie
Allegato B Estratto Statuto fondo “Indiform"
Allegato C Estratto del Regolamento Indiform
Allegato D Statuto Estratto Fondo “Tranquillita e salute”
Allegato E Statuto dell’Organismo Paritetico Provinciale
Tomo I - Relazioni industriali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani, costituiti anche in forma cooperativista, di produzione dei laterizi, dei manufatti in cotto, dei manufatti in cemento e affini

Il giorno 22, nel mese di Dicembre dell'anno 2011, in Roma si sono incontrate le sotto descritte organizzazioni sindacali: Confimpreseitalia - Confederazione Sindacale Imprenditoriale [...], Confimprese Edilizia - Federazione Edilizia aderente a Confimprese Italia [...], Acs Associazione Cooperative di Servizi [...] e Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei, con l'assistenza [...] Cse per le Federazioni del Settore Privato [...], Cse-Fnilapmi Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Piccole e Medie Imprese Dell'artigianato e delle Piccole e Medie Imprese [...], Cse-Fnilel, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Edilizia e Legno [...], Cse Coop, Federazione Nazionale Indipendente Soci Lavoratori e Dipendenti Delle Società Cooperative [...], Cse-Fnilasu, Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili [...], Cse-Fnlei Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati [...], Cse-Dir, Sindacato Manager, Dirigenti, Professionisti e Alte Professionalità del Settore Privato, le sopra descritte Organizzazioni stipulano il presente contratto e lo riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle aziende che operano nel settore.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Roma, 22 Dicembre 2011, tra le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei [...] e le Parti Sociali Datoriali Confimpreseitalia Confederazione sindacale datoriale, Associazione micro imprese e artigianato [...], Confimprese Edilizia Federazione Edilizia aderente a Confimprese Italia [...], Acs Associazione Cooperative di Servizi [...]

Validità e sfera di applicazione Validità.
Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, nelle aziende artigiane del legno ed affini [...]

Art. 2 - Apprendistato
Campo d’azione.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dal D.lgs. n. 276/03 e dalla legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis) e dalle disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l’uno e l'altro periodo interruzioni superiori a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionali o da Enti e Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell’indirizzo didattico specifico rispetto alla attività esplicata nell'apprendimento.
[...]
Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente contratto si applica quanto disposto dal D.lgs. n. 276/03.
Rapporto numerico.
Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda non potrà superare la proporzione di 1 apprendista per ogni dipendente con contratto di lavoro subordinato.
Per l’età di assunzione degli apprendisti si applica la normativa vigente.
[...]
Adempimenti. [...]

Contratto di inserimento
Definizione. [...]
Beneficiari. [...]
Aziende eleggibili. [...]
Progetto formativo progettato e validato Ebicc - Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo; progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; la certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo.
Durata del progetto.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[...]
Deroghe per i portatori di handicap.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale, può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Norme contrattuali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del Titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio.
[...]
Modelli formativi.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo quanto deliberato dall'Ente Bilaterale promosso dal presente contratto e utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.
Ente Bilaterale Ebicc /OPP Ebicc
L’Ente Bilaterale paritetico le interpretazioni autentiche della clausola controversa - Ebicc e I suoi OPP.
Organismi Paritetici Provinciali Costituiti su tutte e 109 le Provincie italiane svolgeranno la funzione in merito alla applicazione del contratto di inserimento, di assistenza e supervisione per i contratti per quanto previsto successivamente al capitolo "Telelavoro"
Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale.

Telelavoro
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "tele-lavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d’uso e ne è l'unico proprietario.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovranno essere rese disponibili entro 12 ore dalla cessazione e non potranno mai essere trattenute a pagamento di spettanze di lavoro.
Con l'instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC.
Il rapporto denominato "tele-lavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73). La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "tele-lavoro" sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa.

Art. 3 - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Premessa.
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32
- per il lavoro ripartito: art. 33
Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato della impresa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell’impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l'esecuzione di una opera o di un servizio, definiti o predeterminati che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; (e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
e) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
f) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
g) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di Impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Obblighi di informazione.
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale
Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico della impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Lavoro intermittente.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 ° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico della impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco dì ciascun semestre.
Lavoro ripartito.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al OPP competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.
Soglie numeriche.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso una impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: lavoratori dipendenti contratti flessibili da 0 a 5 -1 contratti flessibili, da 6 a 9 - 2 contratti flessibili, da 10 a 12 - 3 contratti flessibili, da 13 a 18 - 5 contratti flessibili, da 19 a 22 - 6 contratti flessibili. La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella impresa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente Titolo le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle Parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue:
a. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale, 1 delle associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di presidente - nominato dal locale Uplmo;
b. per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziali.

Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Una Commissione paritetica, che sarà costituita entro il 30.03.2012, valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio per quanto prevedibile circa il contenuto e il fabbisogno professionale dei settori;
b) significati avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nell’organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano [’affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema d’inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dell’idoneità a soddisfare le esigenze dell'organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costì.

Art. 7 - Passaggi di mansioni
Operai:
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 13, legge 20.5.170 n. 300.
[...]
Impiegati:
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti nell'ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 9 - Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dagli accordi interconfederali. Ferma restando la possibilità di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, legge 23.2.87 n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;
b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
d) per l’esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Il numero di lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al comma 2, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause e alle lavorazioni e/o reparti interessati.

Art. 10 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata:
1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 e 2 non potranno superare in media trimestrale il 15% dei contatti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il titolo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A), legge n. 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alla Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 15 - Orario di lavoro
1) La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15.3.23 n. 692 e dal relativo regolamento.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale è stabilita in 40 ore settimanali ferme restando le deroghe e azioni di cui sopra, nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa. L’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo. Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al comma 1.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare
giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro
supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e le RSU.
7) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando, le norme di legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro dietro corresponsione di una maggioranza del 27% computato su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavoratori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
[...]
11) Per l’effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carica e scarica e pulizia, è data facoltà dell’azienda di superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell’orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta). Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell’orario di legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell’arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva. L'effettuazione di regimi d’orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
[...]
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime d'orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni d'orario saranno definite tra Direzione aziendale e RSU tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
A decorrere dall’1.1.95 le ore di riduzione d'orario annuo effettivamente fruite in corso d’anno non saranno inferiori a 40 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno a decadenza.
L’azienda, con la RSU, procederà, di norma ad ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
[...]
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi.
1) Nel caso in cui l’orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la 2a giornata non lavorativa nell’arco della settimana per il lavoratore addetto alle seguenti lavorazioni:
addetti alla mattoniera;
addetti alle operazioni meccanizzate (impilatici - disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU.
2) Per un periodo di 4 mesi l’anno per le aziende stagionali l’orario può essere prolungato ai sensi di legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l’orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggioranza che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto
esistenti.
Chiarimento a verbale:
Per aziende stagionali s’intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti.
Le parti sociali e Cse e Confimpreseitalia, tenuto conto dell’evoluzione del mercato e considerato l’obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l’occupazione e perseguire il riequilibrio tra Nord e Sud, pur persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell’orario di lavoro e sulle conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un’intesa per la riduzione dell’orario di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l’effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto (lavoro straordinario turni, ecc.), e l’attuazione di una normale flessibilità nelle prestazioni stesse
Le anzidette Organizzazioni concordano che, per perseguire gli obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare l'occupazione, è necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto e orario lavorato.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti:
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell’occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situazione di esubero di personale connessa a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla Cigs con forme di rotazione del personale e regimi d'orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme di lavoro part-time, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive, che risultino compatibili sia con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazione a verbale:
Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la RSU un incontro semestrale per un esame dell’andamento dei regimi d'orario.

Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Operai:
[...]
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
Nell’industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, cariolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la RSU, le aziende hanno facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio e il termine dell’orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle 4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell’art. 19.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]
Impiegati:
[...]
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 19. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
[...]
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati. Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all’elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%;
2. recupero di materiali all’interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%;
3. riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%;
4. stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%;
5.operazione manuale di infilasacchi: 5,50%.
[...]

Art. 18 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo, e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione.

Art. 22 - Ferie
Operai:
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
Impiegati:
[...]
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, a 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
[...]

Art. 36 - Lavori a turni
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l’opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
[...]
Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o, di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all’assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che devono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati nel turno cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
[...]

Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quale lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento o altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 25% sulla retribuzione globale, di fatto, e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti.
Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla RSU; dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra legge sociale.

Art. 41 - Mensa
Ferme restando le sostituzioni in atto alla data d’entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e delle varietà delle situazioni il fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e RSU.
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato e avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
Per l'istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.

Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.

Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell’ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (492/68) e l’inserimento dei disabili (104/92).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d’organi, in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegate alla donazione.

Art. 49 - Lavoratori immigrati
Nell’ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all’eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d’accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative, effettuando attività formative sia in italiano che nelle lingue di appartenenza.
[...]

Art. 50 - Lavoro delle donne
L’assunzione e il lavoro delle donne è regolato dalle disposizioni delle leggi in vigore.

Art. 55 - Recupero delle ore i lavoro perdute
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 53 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo di cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 61 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
[...]

Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione del l'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso procurando le dovute testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso d’infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

Art. 64 - Ambiente
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente
CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d'interesse per il settore che venissero avanzate in Italia e nell'ambito CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d'indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi. Analoghe linee d’indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (Regioni, Province, ecc.).
Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all’ambiente e alla salute e sicurezza.
La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull’andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi e ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti e dalle fonti istituzionali (Inail, Asl, Enti di Ricerca, ecc ... ).
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto d’esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell’Osservatorio, per attivare le indicazioni e i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al RLS preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle OO.SS. contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alle parti sociali; la partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 65 - Visite mediche
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1. ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro;
2. il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 66 - Rappresentante Lavoratori alla Sicurezza (RLS)
In applicazione del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 si stabilisce quanto segue:
1) Organismi Paritetici Provinciali (OPP)
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli OPP, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2) Coordinamento tra CP e OPP
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i CP di cui al penultimo comma dell'art. 64 del vigente CCNL, i compiti propri dell’OPP saranno svolti da tali Organismi.
Al riguardo resta inteso che all'OPP si farà riferimento, quale 2° istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei CP insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unita produttive fino a 15 dipendenti
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dai punti 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part time sono conteggiati 'pro quota'.
Il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, al RLS sono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore l'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti, a 30 ore Tanno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non sono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, punti b), c) d), g), i), l).
4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unita produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dall'art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
L’individuazione del RLS avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui saranno elette le RSU il RLS sarà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le RSU non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai CCNL, il RLS è eletto nell’ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali diverse dalle RSU e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori ai loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle OOSS stipulanti.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50, D.lgs. 81/2008 ogni RLS sono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno. L’utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico - produttive - organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non sono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50 D. lgs. n. 81/2008, lett. b), c), d), g), i), l).
5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo:

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
Modalità elettorali:
L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota’ i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale e inviata all'Organismo paritetico provinciale.
Durata dell'incarico:
Il RLS resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della RSU e comunque non oltre l'elezione della RSU stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su Iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al RLS sono comunque applicabili in conformità al punto 4, art. 19, D.lgs. n. 626/94 le tutele riviste dalla legge n. 300/70.
Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico:
In applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. e) e f), D.lgs. 81/2008, al RLS saranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle
imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui è messo o viene a conoscenza, il RLS è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008, sarà effettuata dall'azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la Direzione aziendale e il RLS.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa. Riunioni periodiche:
Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 D.lgs. 81/2008, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il RLS potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 35. Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione. Della riunione è redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della Direzione aziendale.
6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
Il RLS riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli OPP laddove costituiti.
Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).
7) Addetti al pronto soccorso e prevenzioni incendi
I lavoratori addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione dell’emergenza riceveranno una formazione e informazione specifica in sintonia con le disposizioni di legge.
8) Abrogazioni
L’introduzione del D.lgs. n. 81/2008 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a verbale:
Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l’effettivo esercizio della rappresentanza della sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 67 - Formazione e informazione del lavoratori
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti Enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con 4 ore dì retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L’informazione può essere completata ai lavoratori anche con l’ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.

Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate. In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l’istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del Regolamento generale per l’igiene del lavoro (DPR 19.3.56 n. 303).
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizione di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di legge, per documentare necessità di terapie da seguire presso il SSN o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.

Norme comportamentali e disciplinari
Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro

[...] i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di termini del lavoro e/o del relativo orario di cessazione.

Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
[...]
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità e attenendosi scrupolosamente alle norme e alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
[...]
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[...]
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
[...]

Art. 74 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al seguente contratto, al regolamento interno e alle altre norme, potranno essere puniti con:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) licenziamento.
[...]
Qualora l’infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del licenziamento di cui al successivo art. 77, l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore,
[...]

Art. 75 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della RSU.

Art. 76 - Multe e sospensioni
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
[...]
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o della irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenza di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza e all'igiene e che non siano stati passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 77.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo: la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
[...]

Art. 77 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 74 nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1 ) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
[...]
3) rissa nell'interno dello stabilimento furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave, di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno 2 sospensioni del lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
[...]
7) lavorazione e costruzione all'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[...]

Art. 85 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Rappresentanze Sindacali Unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’azienda occupi più di 15 dipendenti.

Art. 86 - Assemblee
Nelle unità produttive con oltre 10 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Art. 87 - Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno, dì favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU.

Art. 88 - Affissioni
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie dì interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.

Clausole riguardanti il contratto di lavoro
Art. 94 - Reclami e controversie

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengano deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 96 - Appalti
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data d’entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla RSU.
L'azienda appaltante deve richiedere all’azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l’azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla legge 23.10.60 n. 1369, le aziende comunicheranno alla RSU i lavori che, ai sensi della precitata legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.

Art. 98 - Ebicc- OPP
Fanno parte integrante del presente contratto:
Statuto ed atto costitutivo dell’Ente Paritetico Bilaterale Ebicc e degli Organismi Paritetici Provinciali (OPP)