Cassazione Penale, Sez. 3, 28 gennaio 2013, n. 4120 - Lavori in una raffineria e varie violazioni in materia di sicurezza


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 11224/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 29/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. (Omissis) di (Omissis).

Fatto



1. Con sentenza emessa il 29 novembre 2011 il Tribunale di Roma dichiarava l'imputato (Omissis) colpevole dei reati a lui ascritti (capo a: articolo 4, comma 2, e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, sub a) per non avere elaborato ed esibito il piano operativo di sicurezza per le operazioni presso la raffineria di Roma; capo b: articolo 4, comma 2, e Decreto Legislativo n. 494 (ndr. 626) del 1996, articolo 89 perchè il documento di valutazione del rischio non conteneva relazione per la valutazione dei rischi per le fasi lavorative nella suddetta raffineria: in particolare non si evidenziavano le misure di prevenzione e protezione delle fasi operative con l'uso di gru per lavori in altezza; capo c: Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 10 e 77, sub b), perchè i lavoratori infortunati nell'effettuare lavori in altezza non utilizzavano le cinture di sicurezza assicurate a parti stabili del cestello della gru; capo d: Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 168 e 389, sub c), perchè la gru non era stata usata in modo adeguato; il tutto accertato in Roma il 3 dicembre 2007) e, concesse le attenuanti generiche, riuniti i reati dalla continuazione, lo condannava a euro 3000 di ammenda.

2. L'imputato proponeva ricorso fondato su tre motivi.

Il primo motivo, ex articolo 606 c.p.p., lettera e) e b), evidenziava che all'udienza del 3 febbraio 2011 la difesa aveva depositato memoria difensiva con cui contestava la configurabilità delle ipotesi di reato di cui ai primi due capi d'imputazione, censurando poi il giudice di merito in quanto non aveva considerato la questione della non correttezza della contestazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 4, comma 2, perchè non doveva essere redatto un piano di sicurezza che prevedesse una lavorazione esterna e occasionale come il prelievo dei fumi di scarico all'uscita di una ciminiera di terzi, ricorrendo in tal caso il settimo comma della norma, mai contestato. Il piano operativo di sicurezza, Decreto Legislativo n. 494 del 1996, ex articolo 2, dovrebbe essere redatto solo quando il contesto operativo è un cantiere, cioè, come 10 definisce lo stesso decreto legislativo, " qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato 1": non doveva pertanto essere redatto.

Il secondo motivo, ex articolo 606 c.p.p., lettera e) e b), attiene al capo c) rilevando che per il contestato articolo si devono usare le cinture di sicurezza in assenza di impalcati di protezione e parapetti, che nel caso in esame c'erano, vista la relazione del perito del gip.

Il terzo motivo, ex articolo 606 c.p.p., lettera e) e b), si riferisce al capo d), rilevando che era contestata la mancanza di due operatori per la gru, indicati come necessari: ciò si riferisce però alle gru che sollevano materiali, per cui vi è errore di diritto; e inoltre su questo capo manca la motivazione.

Diritto



3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il primo motivo prospetta come violazione di legge e vizio motivazionale la questione del piano preventivo di sicurezza, che non avrebbe dovuto essere redatto dall'imputato come illustrato in una memoria difensiva che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione. Il motivo è infondato, giacchè la sentenza (motivazione, pagina 3) ha tenuto conto della memoria suddetta, adeguatamente contrastandola con il rilievo che l'imputato ha "violato la norma di cui all'articolo 4, comma 2 ed al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89, in quanto è il datore di lavoro che redige il piano operativo di sicurezza" (cfr. infatti, in ordine a tale responsabilità del datore di lavoro Cass. sez. 4, 9 ottobre 2008 n. 43111 e Cass. sez. 4, 8 giugno 2010 n. 31679), secondo le risultanze probatorie, e comunque non avendo l'imputato fornito la prova dell'adempimento delle prescrizioni.

Il secondo motivo, ancora prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, si riferisce al capo C della imputazione, per sostenere, in realtà, un aspetto fattuale, cioè l'esistenza di impalcati di protezione e parapetti che sarebbe stata affermata dal perito del gip nella sua relazione. In realtà, come emerge dall'accurata motivazione (a pagina 3) della pronuncia impugnata è proprio il c.t.u. (Omissis), la cui relazione è stata prodotta dalla difesa, a evidenziare che nel manuale del "ponte svilupparle" era indicato l'obbligo di indossare e agganciare le cinture di sicurezza durante l'uso del ponte: il che logicamente attesta che non ricorreva fattispecie in cui le cinture non dovessero essere utilizzate perchè sostituite da altri dispositivi di sicurezza.

Il terzo motivo, sempre impostato come violazione di legge e vizio motivazionale, si riferisce al capo D dell'imputazione, contestando la necessità di due operatori per la gru, dato che tale necessità riguarderebbe le gru che sollevano materiali; mancherebbe altresì la motivazione. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza rileva (pagina 2) essere risultato che secondo il libretto d'uso il mezzo di sollevamento gru esigeva per le operazioni di sollevamento proprio la presenza di due operatori, uno sul cestello e l'altro a terra per ogni manovra di emergenza, mentre i due operatori che erano in effetti stati impiegati (pagina 5) non adoperavano i comandi della gru "anche perchè nulla sapevano del funzionamento della stessa, essendo informato unicamente il cd. "lavoratore a caldo". Anche a prescindere dalla sua sostanza fattuale, il motivo va pertanto disatteso.

In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.