Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 gennaio 2013, n. 1822 - Nesso di causalità tra il decesso del proprio coniuge e la neoplasia di tipo sarcomatoso della parete toracica


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 9394/2009 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis), (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1016/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 22/01/2009 R.G.N. 1242/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2012 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Genova, (Omissis) nella qualità di erede di (Omissis), conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. chiedendo il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti sul presupposto dell'esistenza di un nesso di causalità tra il decesso del proprio coniuge e la neoplasia di tipo sarcomatoso della parete toracica contratta a mezzo del contatto e della manipolazione pressochè quotidiana con prodotti silicei o derivati dal silicio, prodotti di amianto in sacchi, solventi e vernici. Il Tribunale nel contraddittorio con l'I.N.A.I.L. e su eccezione di quest'ultimo, rigettava la domanda per intervenuta prescrizione triennale. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Genova che traeva argomenti a sostegno della intervenuta prescrizione dalla disposta c.t.u. da cui ricavava che sin dal momento del decesso del (Omissis) (risalente ad oltre tre anni prima della domanda amministrativa) fosse conoscibile sia l'esatta patologia da cui l'assicurato era affetto sia la sua origine professionale.

Avverso tale sentenza (Omissis) propone ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ..

Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L..

Diritto



Con il primo motivo la ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli articoli 2934 e 2935 cod. civ. e al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112". Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decorso il termine triennale di prescrizione sul presupposto che la ricorrente ben potesse essere a conoscenza del fatto che l'attività del marito, quale socio della (Omissis), lo portava a contatto con merci della più varia tipologia, anche pericolose per la salute e, dunque, che il possibile nesso causale tra il lavoro svolto e la malattia le fosse noto, tutto ciò nonostante il carcinoma diagnosticato quale causa del decesso, non fosse stato riconosciuto come malattia professionale. Deduce che la Corte territoriale è incorsa nella violazione del principio di diritto secondo cui il quale l'effettiva conoscibilità del carattere professionale della malattia si deve considerare raggiunta solo dopo che un successivo accertamento medico abbia constatato l'errore diagnostico iniziale, affermando, al contrario, che la conoscibilità dell'origine professionale della malattia si possa desumere da semplici presunzioni.

2. Con secondo motivo la ricorrente denuncia: "Violazione dell'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia". Rileva una incongruenza nella motivazione laddove la Corte territoriale ha, da una parte, ritenuto necessario che l'accertamento del consulente di parte fosse confermato dalla disposta consulenza d'ufficio ed ha, dall'altra, ritenuto che, a fronte di una diversa iniziale diagnosi, la (Omissis) avrebbe dovuto avere la piena consapevolezza dei propri diritti.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112, pone un termine di prescrizione triennale per l'azione diretta a conseguire la rendita decorrente dalla manifestazione della malattia professionale. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 135, comma 2, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), nel regime normativo attuale la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'articolo 112 cit., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., come la domanda amministrativa, nonchè la diagnosi medica, contemporanea, dalla quale la malattia sia riconoscibile per l'assicurato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8257 del 24/05/2003, id. n. 27323 del 12/12/2005, n. 10441 dell'8/3/2007, n. 14281 del 28/06/2011).

Quanto, poi, alla "manifestazione", quale fatto normativamente previsto dall'indicato articolo 112, questa Corte ha già da tempo avuto modo di evidenziare (cfr. Cass. n. 11790 del 2/08/2003; id. n. 16178 del 18/8/2004; n. 8249 del 11/04/2011, n. 12317 del 7 giugno 2011, n. 14281 del 28/06/2011) che essa è la forma oggettiva che assume il fatto, nel suo essere manifesto, e che consente al fatto stesso di essere conosciuto; è, in definitiva, la oggettiva possibilità che il fatto sia conosciuto dal soggetto interessato, e cioè la sua "conoscibilità". E tale conoscibilità coinvolge l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità ed indennizzabilità.

Si aggiunga che l'elemento della conoscibilità della eziologia professionale della malattia, rappresenta qualcosa di più rispetto alla semplice manifestazione della patologia, ma resta pur sempre in un ambito di oggettività per così dire scientifica.

La conoscibilità, dunque, non solo è cosa diversa dalla conoscenza ma altro non è che la possibilità che un determinato elemento (nella fattispecie la origine professionale di una malattia) sia riconoscibile in base alle conoscenze scientifiche del momento.

Non rileva invece (e non potrebbe rilevare, pena lo sconfinamento nel campo della pura soggettività) il grado di conoscenze e di cultura del soggetto interessato dalla malattia.

Alla stregua di quanto sopra deve escludersi l'esistenza, nell'impugnata sentenza, del dedotto vizio di legittimità, atteso che l'interpretazione della disposizione in parola fornita dalla Corte territoriale è assolutamente conforme al contenuto normativo della disposizione in questione.

Ed invero i giudici di merito, applicando correttamente i principi sopra esposti, hanno ritenuto che la consapevolezza (nel senso, appunto, della conoscibilità, diverso dalla certezza, pretesa dalla ricorrente) dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale potesse ragionevolmente presumersi sussistente già prima della relazione del prof. (Omissis) del (Omissis) e cioè già al momento del decesso del (Omissis), avvenuto nel maggio del 1998, dopo che lo stesso era stato sottoposto ad un intervento di toracectomia parziale per l'asportazione di neoplasia di tipo sarcomatoso.

Deve, altresì, rilevarsi, in ordine alla ritenuta consapevolezza, che trattasi di una valutazione di merito in relazione alla quale, avendo la Corte territoriale evidenziato, in maniera coerente e corretta, le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento e dell'iter motivazionale attraverso cui era pervenuta alla suddetta conclusione, resta escluso qualsiasi controllo in sede di legittimità.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza non sussistendo le condizioni previste dall'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 11, convertito nella Legge n. 326 del 2003, applicabile ratione temporis), per l'esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall'atto introduttivo del giudizio, dell'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma (ex multis, Cass. n. 13367 del 17/06/2011, id. n. 5363 del 04/04/2012).

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, il favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 30.00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi.