Tipologia: CCNL
Data firma: 22 dicembre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confimpreseitalia, Confimprese Edilizia, Acs e Cse
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Confimprese/Cse
Fonte: CNEL

Sommario:

Cassa Edile Confimpreseitlia-Cse nazionale
Certificazione di regolarità contributiva
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle casse edili
Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale
Campo di applicazione
Incontri informativi tra le parti
Trattamenti di integrazione salariale
Mobilità
Parte prima Regolamento per gli operai
Art. 1: Documenti e assunzione
Art. 2: Periodo di prova
Art. 3: Variazione delle mansioni e mansioni promiscue
Art. 4: Orario di lavoro
Art. 5: Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia
Art. 6: Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - Lavoro a turni - Recuperi
Art. 7: Paga base oraria, contingenza ed ECR
Art. 8: Elemento economico provinciale
Art. 9: Lavoro a cottimo
Art. 10: Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative
Art. 11 : Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti
Art. 12: Vacanze annuali
Art. 13: Premio natalizio
Art. 14: Giorni di festività annuali
Art. 15: Accantonamento somme presso la Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse
Art. 16: Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - Indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi: lavoro supplementare o straordinario
• Lavori in condizioni disagiate
• Lavori in galleria
• Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Art. 17: Elementi di definizione della retribuzione e modalità di pagamento:
Art. 18: Retribuzione per lavori in trasferta - Trattamento per malattia, malattia professionale e infortunio:
Art. 19: Anzianità edil-professionale normale e straordinaria
Art. 20: Custodia degli utensili, regole d’uso delle attrezzature di lavoro e macchinari
Art. 21: Preavviso di licenziamento, reclami, trattamento di fine rapporto e indennità in caso di morte
Art. 22: Quote associative
Art. 23: Edili casse autonome
Art. 24: Congedo per matrimonio
Art. 25: Contrattazione territoriale
Parte seconda - Regolamento per impiegati
Art. 26: Documenti e assunzione
Art. 27: Periodo di prova
Art. 28 Orario di lavoro
Art. 29: Elementi del trattamento economico globale
Art. 29: Stipendio minimo mensile
Art. 30: Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario
Art. 31: Premio di produzione e aumenti di anzianità
Art. 32: Mutamento di mansioni, trasferimento e alloggio
Art. 33: Riscossione della retribuzione, festività annuali e riposo settimanale, vacanze annuali
Art. 34: Tredicesima mensilità, premio annuo e di fedeltà:
Art. 35 Trattamenti previsti per malattia, malattia professionale ed infortunio
Art. 36: Preavviso per licenziamento, reclami, tfr e indennità in caso di morte
Art. 37: Quote associative
Art. 38: Congedo per matrimonio
Art. 39: Aspettativa, doveri e disciplina
Art. 40: Certificati di lavoro e definizione delle controversie
Art. 41: Licenziamenti
Parte terza - Regolamentazione per i quadri

Art. 42: Regolamentazione per i quadri
Art. 43: Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli
Art. 44: Occupazione di lavoratori non appartenenti alla E.U., tutela tossicodipendenti e loro famiglie
Art. 45: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Piani di sicurezza
Art. 46 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
Art. 47- Permessi retribuiti per RLS
Art. 48 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 49 Consultazione RLS
Art. 50 Documentazione ed informativa negli esercizi area
Art. 51 Attività riconosciuta per il RLS
Art. 52 - Quote contrattuali per la sicurezza
Art. 53 Dispositivi di protezione individuale - disposizioni di carattere generale
Art. 54: Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali: diritto di alloggio
Art. 55: Tipologie assenze e permessi
Art. 56: Diritto alla formazione professionale e allo studio
Parte quarta - Formazione professionale fondo “Indiform”

Art. 57: Gestione della formazione e l’aggiornamento professionale
Art. 57 Istituzione fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Art. 58 L’accreditamento della formazione continua
Parte Ente Bilaterale
Art. 59 Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse Edili (Ebicc Edili)
Art. 60 Finanziamento
Art. 61 Regolamento
Art. 62: Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro:
Apprendistato
Lavoro part-time e interinale
Contratto di formazione e lavoro
Contratti di inserimento
Contratti di riallineamento
Legge Biagi
Art. 63: Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 64: Diritti sindacali, definizione delle controversie; Provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda
Art. 65: Licenziamenti
Art. 66: Fondo di previdenza complementare
Art. 67: Disposizioni generali
Art. 68: Divieto di riproduzione e condizioni di stampa
Art. 69: Decorrenza e durata contratto
Allegati
Tabelle salariali
Allegato 1: Protocollo di intesa tra le parti per la costituzione enti bilaterali, definizione regolamenti e accordi vari:
Allegato 1/A : Edili Casse Autonome - Statuto Tipo;
Allegato 1/B: Regolamento per anzianità edil-professionale normale e straordinaria;
Allegato 1/C: Regolamento accantonamento della maggiorazione per vacanze annuali, premio natalizio e riposi annui al netto delle imposte e dei contributi a carico del lavoratore

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori e impiegati della micro, piccola, media impresa edile, dell'artigiano edile e affini, delle cooperative del settore edilizio.


Confimpreseitalia - Confederazione Sindacale Datoriale, Confimprese Edilizia, Acs - Associazione Cooperative Servizi, Cse Confederazione Indipendente Sindacati Europei, con l’assistenza di [...] Cse per le Federazioni del Settore Privato [...], Cse-Fnilapmi Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori dell’Artigianato e Piccole e Medie Imprese [...], Cse-Fnlei Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Emigrati e Immigrati [...], Cse-Dir, Sindacato Managers, Dirigenti, Professionisti e Alte Professionalità del Settore Privato [...], Cse-Coop, Sindacato Soci Lavoratori e Dipendenti di Società Cooperative [...], Cse-Fnilasu Federazione Nazionale Indipendente Lavoratori Atipici e Socialmente Utili [...], Cse-Fnilel Federazione Nazionale Indipendente Soci lavoratori Edilizia e Legno, si sottoscrive il presente protocollo d’intesa per la sottoscrizione per rinnovo del CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro per i lavoratori e impiegati della micro, piccola e media impresa edile, dell’artigianato edile ed affini, delle Cooperative del settore edilizio.
Le parti nel sottoscrivere per rinnovo il CCNL in oggetto si impegnano: in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale ed incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 20 copie in originale.
Le parti convengono che il presente CCNL sottoscritto e rinnovato è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni confederazioni e federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore delle costruzioni edilizie ed affini che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le proprie basi associative ed iscritti
In fine le parti delegano Cse - Confederazione Indipendente Sindacati Europei e la Confimpreseitalia con sede in Roma Via Veturia n. 45 a depositare il presente atto, di cui il CCNL è parte integrante, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a norma delle leggi vigenti.
Si autorizza Cse - Confederazione Indipendente Sindacati Europei e Confimpreseitalia a stampare e diffondere il presente CCNL

Cassa Edile Confimpreseitlia-Cse nazionale
Essa è lo strumento per l’attuazione per le materie di cui appreso, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra le Associazioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ed esse rispettivamente aderenti.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile Confimprese Italia - OSE sono definiti dai Contratti e dagli Accordi nazionali stipulati dalle associazioni di cui al primo comma e, nell’ambito di questi, dagli Accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[...]
La Cassa Edile Confimpreseitlia-Cse Nazionale è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura paritetica dall’Organizzazione dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazione dei lavoratori dall’ altro.
[...]
Le Prestazioni della Cassa Edile Confimpreseitlia-Cse Nazionale sono stabilite dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti della disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.
[...] Gli organi della Cassa Edile Confimpreseitlia-Cse Nazionale sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli Accordi Nazionali medesimi.
[...]
B. Con l’iscrizione alla Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale stessa, con l’impegno i osservare integralmente gli obblighi ed onere derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi, c. con l’iscrizione alla Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale.
[...]

Certificazione di regolarità contributiva
La Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale è tenuta all’emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e per tanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale stessa.
1. La Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale per il tramite della Commissione di certificazione istituita è tenuta a richiesta ad emettere la certificazione di genuinità dell’appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
2. La responsabilità nel rischio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura;
a) l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del direttore che a sottoscrive e la mette a disposizione dell’ufficio di presidenza;
b) il Presidente in quanto legale rappresentante della Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale firma le certificazioni relative.
3. Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva esclusivamente alle case edili per le quali opera la reciprocità.

Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle casse edili
In via sperimentale, la Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale, è tenuta a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
Entro la data del 14/04/2008 con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:
a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori
b) l’individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri
c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefìnito
d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte della Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale la verifica di congruità
e) la procedura per l’eventuale contenzioso
f) i termini di verifica della sperimentazione.
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di un anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale scadenzale parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sull’armonizzazione della normativa.

Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale
A decorrere dal 1° ottobre 2008 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l’impresa versa alla Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale il meccanismo premiale previsto dall’art. 29 della legge n. 341 dell’8 agosto 1995 (di conversazione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all’orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successivamente integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuativi dell’adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del presente CCNL di settore approveranno entro il 30 giugno 2012 il Regolamento di attuazione dell’estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributivi versati alla Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi di qui seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con i sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente ecc.), a cui sarà collegato i beneficio contributivo dovranno essere attestati dalla Scuola Edile Confimpreseltalia - Cse Cseseci, e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale
e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile Confimpreseitalia-Cse Nazionale accerti che l’impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità per i 6 mesi successivi.
A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati "Cseseci - Scuola Edile Confimpreseltalia-Cse”
Saranno definiti gli Organismi Paritetici Provinciali (Enti bilaterali ai sensi dell’art 20 del D.lgs. n. 626/94) che in simbiosi diretta con gli Enti Scuola Cseseci, a livello provinciale, si faranno promotori dell'organizzazione di corsi per la sicurezza e salute per tutti gli operatori interessati (D.lgs. n. 626/94, D.l.g.s 81/08 e s.m.e.i) e inoltre promuoveranno corsi di 60 e 120 ore per "Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori", per "Responsabile dei lavori" (D.lgs. n. 494/96 e successive).
Gli Organismi Paritetici Provinciali avranno un ruolo importante e di sostegno per la contrattazione territoriale, ponendo quasi esclusiva attenzione alla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
Le parti contraenti si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a tutti i livelli territoriali per tutto il periodo della sua validità.
In riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente contratto di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale, per i lavoratori dipendenti della piccola, media industria e impresa edile, dell’Artigianato edile e affini, delle Cooperative nel settore edilizio che svolgono le lavorazioni edili in appresso descritte:

Campo di applicazione:
• realizzazione di lavori edili, stradali, marittimi, acquedotti, gasdotti, forestali, impianti idrici e irrigui, lavori di bonifica;
• costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
• interventi di ristrutturazione e riammodernamento di strutture interne ed estreme;
• interventi di ristrutturazione e restauro su complessi edilizi e opere d'arte di notevole interesse storico e/o artistico;
• realizzazione di lavori elettrici in genere, linee aeree, cabine elettriche, illuminazione di qualsiasi tipo, scavi e collocazione di cavi, palificazioni;
•. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
• decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
• pavimentazione realizzata in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
• preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, carboni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
• posa in opera di attrezzature vane di servizio;
• lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
• spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
• lavori di segnaletica stradale, gestione e manutenzione della rete delle reti impiantistiche (idriche, fognarie, metano, etc.);
• costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione ecc.;
• pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
• costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
• costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
• costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali; o costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
• messa in opera di pali, tralicci e simili;
• costruzione di linee elettriche e telefoniche;
• scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia ecc.;
• realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
• costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
• movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
• movimenti di terra: scavi, sterri, riporti, adattamento o riadattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atteggio, di parchi e giardini; terrapieni, etc.;
• cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti e cave di argilla;
• costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento ecc.), riparazione, demolizione di:
• strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
• strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
• impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fiume (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche ecc.);
• ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento negli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
• Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
• Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili,
• Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà
• sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri ecc.), che vi è addetto, e alle dipendenze di un'impresa edile.

Incontri informativi tra le parti:
Gli incontri verranno effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale sugli argomenti e questioni in appresso specificate:
Livello nazionale:
Annualmente gli Organismi Nazionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno per verificare lo stato e le prospettive di sviluppo del settore.
In relazione alle leggi nazionali emanate saranno discusse ed eventualmente approvate delle iniziative da intraprendere per favorire e incrementare lo sviluppo del settore delle costruzioni edili.
Livello regionale:
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni regionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno in riferimento ai provvedimenti legislativi emanati regionalmente, discutendo ed eventualmente approvando iniziative che consentano di stipulare convenzioni con gli enti preposti per favorire il credito agevolato.
Le parti contraenti si impegnano per una formazione professionale adeguata e qualificata rivolta in modo particolare ai disoccupati, inoccupati e per i lavoratori in mobilità tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regionale.
Livello territoriale:
Il livello territoriale coincide con quello provinciale. Le parti si incontreranno semestralmente, per esaminare le prospettive economiche e il livello occupazionale territoriale.
Scopo di tali incontri saranno le problematiche relative alla formazione, alla riqualificazione con particolare attenzione alla salute e sicurezza nel luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94) e nel cantieri temporanei e mobili.

Parte prima Regolamento per gli operai
Art. 4: Orario di lavoro:

Per l'orario di lavoro valgono le norme legislative con le varie deroghe ed eccezioni.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Se l'impresa, artigiano e cooperativa per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato, sarà corrisposta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. 17. Resta salvo quanto previsto dall'alt. 6 in materia di recupero.
Ne effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10.9.23 n. 1955 e del R.D. 19.9.23 n. 1957, potranno fissare per 4 mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, da al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 16 del presente contratto.

Art. 5: Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia:
I lavori discontinui, di semplice attesa o custodia sono quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 48 ore settimanali.
[...]
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 4.
L'operaio che effettua la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposta, oltre il regolare compenso, un'una tantum di € 4,00 giornaliere.

Art. 6: Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - Lavoro a turni - Recuperi:
Riposi settimanali
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quando siano applicabili alle imprese, artigiani e cooperative e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; [...]
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Riposi annui [...]
Sospensioni riduzioni di lavoro [...]
Lavoro a turni
Se si evidenziano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, oppure si ha l'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti per una più rapida esecuzione dei lavori, allora tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Recuperi
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora il datore di lavoro trattenga l'operaio nel cantiere, lo stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

Art. 9: Lavoro a cottimo:
Le norme che regolano il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, sono in appresso descritte. Gli apprendisti non possono essere adibiti a lavorazioni retribuite a cottimo o comunque a incentivo
o in serie, tranne che eccezionalmente per il tempo strettamente necessario all'addestramento, e previa comunicazione all'ispettorato del lavoro competente per territorio lavoro a cottimo può essere individuale o collettivo con divieto del datore di lavoro di affidare a intermediari, siano questi dipendenti o terzi o società anche cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
[...]
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori interessati, assistiti ove esistano dalle rappresentanze sindacali.
Gli aspetti da concordare saranno quelli relativi alla:
• composizione della squadra, per cottimi collettivi, con l'indicazione nominativa dei partecipanti, delle rispettive qualifiche e mansioni;
• descrizione puntuale delle lavorazioni da effettuare;
[...]

Art. 10: Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative:
Nelle lavorazioni in genere e nel lavoro a cottimo sono vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. Non si potrà fare ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, se i lavoratori medesimi siano organizzati e costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato.

Art. 11 : Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti:
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto; è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze commesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio ponteggi, impianti vari, gru, etc.).
Si intende per:
a) attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di un'attrezzatura do lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa a un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, i trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro
d) nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili al lavoratori interessati.
Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile che, nell'effettuazione delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'articolo 25.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile sono tenute a comunicare al la Cassa Edile Confimpreseltalia - Cse competente, per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali, redatta su modulistica messa a disposizione dal la Cassa Edile Confimpreseitalia - Cse .
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltante o subappaltante sono tenute a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi territoriali, redatta secondo la modulistica concordata tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 30 giorni e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto. L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo del presente CCNL;
Qualunque controversia, da far valere nei confronti del datore di lavoro appaltante o subappaltante, deve, a pena di scadenza, essere segnalata entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dal lavoratore all'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del D.lgs.n. 626/94 e s.m.e.i..
Il rappresentante sindacale aziendale ha poteri d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della normativa per l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Art. 16: Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - Indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi: lavoro supplementare o straordinario
[...]
Si considerano notturne le ore effettuate dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
Il lavoro festivo è quello effettuato nei giorni festivi di cui all'art. 14, escluso il lavoro domenicale con riposo settimanale.
[...]

Lavori in condizioni disagiate
I lavoratori che effettuano, lavorazioni in condizioni disagiate in appresso evidenziate avranno corrisposte le indennità sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell’art. 17 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Lavorazioni varie tabella situazioni unica extra nazionale
a) Lavori eseguiti con pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
b) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli addetti all’utilizzo dei eedswwwesdwefmartelli [?]) limitatamente agli addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 5
c) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori ferroviari 8 15
d) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, laghi e fiumi 8 15
e) Lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe 8
f) Lavori di pulizia degli stampi metallici in fabbriche di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura (riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi), crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio10
g) Lavori eseguiti in fabbriche di prefabbricazione, ove con l'impiego di aria compressa ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati è tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
h) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio. 11 17
i) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, etc.) 12 20
j) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e se presentino condizioni di effettivo disagio 13
k) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 50% e oltre 13 20
1) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
m) Lavori in acqua nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dal datore di lavoro l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro la stessa o melma di altezza superiore a cm. 10 16 28
n) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
o) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 5 dal piano terra o dal tetto del fabbricato stesso17 35
p) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 8 metri19 35
q) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
r) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20 35
s) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
t) Costruzione di pozzi a profondità oltre 8 metri 22 40
u) Lavori in pozzi neri preesistenti In situazione extra si trovano le seguenti province: Reggio Calabria, Crotone, Ragusa, Siracusa, Macerata, Parma, Arezzo e Genova. 27 55
Ai lavoratori che effettuano lavorazioni con i piedi dentro il getto di calcestruzzo o simili, il datore di lavoro deve fornire i necessari dispositivi di protezione individuali.

Lavori in galleria
Per i lavoratori addetti ad esecuzioni lavorative in galleria viene prevista un'indennità determinata dalle Associazioni territoriali, per la provincia di propria competenza, entro il valore max sotto indicato: per i lavoratori addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Il personale addetto a lavori in galleria in condizioni di eccezionale disagio (forti getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 50%; gallerie con sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 2 chilometri dall'imbocco) può promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non maggiore del 20%.

Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Per i lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione viene prevista un'indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto C) dell'art. 17 per tutte le ore di lavoro prestate.

Art. 18: Retribuzione per lavori in trasferta - Trattamento per malattia, malattia professionale e infortunio:
Normativa per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nell'effettuazione di lavori dell'armamento delle linee ferroviarie e definito "cantiere" il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se diviso in diversi lotti.
Il "posto di lavoro" è la parte della linea ferroviaria progressivamente raggiunta.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito delle attrezzature necessario per le lavorazioni.
Al lavoratore addetto ai lavori di armamento ferroviario è corrisposta un'indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto C) dell'art. 17 per ogni ora di lavoro.
Il datore di lavoro qualora richieda il pernottamento in luogo del lavoratore, deve provvedere al vitto, alloggio e al rimborso delle spese effettuate.

Art. 20: Custodia degli utensili, regole d’uso delle attrezzature di lavoro e macchinari:
L’operaio deve utilizzare diligentemente e conservare in buono stato arnesi, attrezzi, macchine e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportare nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti.
Se si effettuano modifiche arbitrarie agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto messo a sua disposizione allora il datore di lavoro potrà rivalersi, in caso di danno, sulle sue competenze, previa contestazione dell'addebito.
Per utilizzare utensili e materiale occorrente, ogni operaio deve fame richiesta al suo capo-squadra o se non esiste al datore di lavoro. [...]

Art. 25: Contrattazione territoriale:
La contrattazione integrativa territoriale è a livello provinciale. Le Organizzazioni Sindacali territoriali effettueranno la contrattazione territoriale con validità quadriennale, definendo:
• l'orario normale di lavoro fissato tenendo conto delle condizioni ambientali meteorologiche;
• l'indennità per lavori in condizioni disagiategli a montagna, galleria, etc.);
• il valore integrativo dell'elemento economico provinciale;
• i parametri attuativi dell'accantonamento al la Cassa Edile Confìmpreseltalia - Cse ;
• l'ambito territoriale oltre il quale è applicabile la trasferta;
• il regolamento per i servi di mensa e trasporto o le indennità retributive;
• l'arco temporale per usufruire delle vacanze annuali;
L'elemento economico provinciale definitivo verrà concordato in sede territoriale con possibilità d'integrazione del valore stabilito con aggiunta di un importo il cui valore max sarà del 7% dei minimi di paga base oraria definito nel presente contratto.
Le parti, a livello territoriale, concorderanno:
• l'aliquota dovuta per Anzianità Edil-professionale e Anzianità Edil-professionale Straordinaria;
• l'aliquota dovuta al la Cassa Edile Confìmpreseltalia - Cse ;
• le prestazioni erogate dalle Edili Casse Autonome per malattia, malattia professionale o infortunio in riferimento agli accordi nazionali;
• alla determinazione delle quote associative sindacali.
[...]

Parte seconda - Regolamento per impiegati:
Art. 28 Orario di lavoro:

L'orario di lavoro rispetta le norme di legge con le eccezioni e le deroghe contrattuali. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni settimanali.
Se il datore di lavoro, per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione [...]
Il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, si attiene all'orario di lavoro dettato per gli operai di produzione dall'art. 5 parte operai) e dagli accordi integrativi territoriali. Il lavoro oltre gli orari contrattuali (straordinario) da agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive di cui all'art. 30.

Art. 30: Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario:
[...]
Lavori in condizioni di disagio
Gli impiegati che prestano la loro opera, continuamente m condizioni di disagio come gli operai alta montagna, cassoni ad aria compressa, galleria), spetta:
A. se le lavorazioni sono in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavorazioni in alta montagna, lo stesso trattamento per alloggio e vitto. Le percentuali vanno calcolate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. l - 4;
B. se le lavorazioni sono in galleria: un'indennità di € 13,00 mensili. Sono considerati personale direttivo (esclusi dalla limitazione dell'orario di lavoro) quello preposto alla direziono tecnica od responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, R.D. 10.9.23 n. 1955).
Al personale predetto spetta un'indennità del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza. L'importo della indennità suddetta potrà essere detratta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sin stato fissato per la particolarità delle mansioni
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Le ore di lavoro straordinario sono quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
L'impiegato (sia tecnico o amministrativo) non può rifiutarsi, nel limiti consentiti dalla legge, di eseguire lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo salvo evidenti e giustificati motivi di impossibilità.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nel quali si dovrà effettuare appena risulta possibile. Il datore di lavoro, ogni 15 giorni, dovrà confrontare e mettere per iscritto con gli interessati, le ore o i giorni di lavoro supplementare e straordinario effettuato.
[...]

Art. 33: Riscossione della retribuzione, festività annuali e riposo settimanale, vacanze annuali:
[...]
Festività annuali e riposi settimanali
[...]
Il riposo settimanale verrà goduto di domenica. Se la domenica cade in turni regolari di lavoro allora essa verrà considerata lavorativa mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato festivo. 
Vacanze annuali
[...] Non è ammesso il rinunciare, da parte dell'impiegato, al godimento delle vacanze annuali. Se per esigenze lavorative del datore di lavoro non è possibile far usufruire all'impiegato tutte o parte del periodo di vacanze annuali, allora il datore di lavoro è tenuto a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico spettante all'impiegato per non avere usufruito del periodo di vacanze annuali. [...]


Art. 39: Aspettativa, doveri e disciplina:
[...]
Doveri e disciplina
Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell'impresa (art. 2086 C.C.). Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. [...]
Gli impiegati dovranno osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono. Il datore di lavoro informerà gli impiegati sulla propria organizzazione tecnica e disciplinare. Inoltre
segnalerà il suo superiore diretto, a cui ciascun impiegato deve rivolgersi per avere disposizioni inerenti l'organizzazione lavorativa.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura dei macchinari e strumenti a loro affidati e utilizzati.

Art. 40: Certificati di lavoro e definizione delle controversie:
[...]
Controversie
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni imprenditoriali, artigiani e cooperative e dei lavoratori per il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 41: Licenziamenti:
[...]
Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
[...]
B. per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori;
2) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature a materiali e altro;
[...]
5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[...]
8) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno ente.

Parte terza – Regolamentazione per i quadri
Art. 43: Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli:

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Utilizzo di videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento, le parti concordano il rispetto della normativa specifica sull’uso degli stessi (legge  [d.lgs.] n. 626/94).
Permessi da utilizzare per il padre lavoratore [...]
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro, in ragione delle opportunità professionali che potranno manifestarsi, sono impegnati a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori di handicap
Le ditte operanti nel settore edili favoriranno, in ragione alle opportunità lavorative che potranno manifestarsi, l’inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, i singoli datori di lavoro ricercheranno:
A. compatibilmente con le esigenze lavorative, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
B. il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell’attività dei lavoratori stessi.
L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 44: Occupazione di lavoratori non appartenenti alla E.U., tutela tossicodipendenti e loro famiglie:
Lavoratori extracomunitari
Con la finalità di favorire l'inserimento nel settore edilizio di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti di formazione edile previsti dal CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
Tossicodipendenti [...]

Art. 45: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - Piani di sicurezza:
Sicurezza e igiene
Le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni hanno integralmente sostituito il D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 con lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La pratica attuazione del D.Lgs. 81 nel settore di applicazione del presente contratto è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di ambiente, salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche degli utenti.
Le parti intendono interpretare integralmente i sistemi di sicurezza e protezione aziendale con il miglioramento continuo dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, sia dei datori di lavoro. Nel definire gli enti bilaterali appositamente costituiti le parti prendono atto che tali enti saranno costituiti con l’avvallo di tutti i firmatari del presente CCNL. Le parti prendono altresì atto che saranno istituiti al proprio interno i comitati di vigilanza, organismi altresì dotati di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata inoltre la responsabilità di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art.6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento, mentre la costituzione avverrà con atto notarile.
La nuova norma n. 81/2008 nel recepire le direttive comunitarie, intende diffondere la cultura della partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione . Le parti concordano la piena attuazione n. 81/2008 e s.m.e.i sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
e) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
1) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva e individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Questa ultima possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie di accordi nazionali di 11° livello già previsti nel presente contratto. Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso, sono previste dal D.Lgs. 81/2008, siano coerenti con quanto contenuto nel presente protocollo.
Obblighi dei lavoratori
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e e), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, .adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali. 
2. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti concordano l'esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l'igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite gli Enti di Formazione Edile Interregionali molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS e lavoratori).
Nell’ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente di Formazione Edile Interregionale (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.

Art. 46 - Incarico al rappresentante per la sicurezza
La costituzione della rappresentanza dei lavoratori deve avvenire mediante elezione diretta da parte dei lavoratori. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività.
Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori del settore Edile.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Io stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni, in tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

Art. 47- Permessi retribuiti per RLS
Negli esercizi dell’area delle mi ero imprese fino ai 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 16 ore di permesso retribuito annue.
Negli esercizi con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione n° 24 ore di permesso retribuite annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti ai punti B, C, D, E, G dell’articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 non verranno utilizzati i predetti monte ore. Il Corso di Formazione di cui all’art. 37, commi 10-13 D.Lgs. 81/2008 , secondo il Decreto del Consiglio dei Ministri 16/1/97, durerà un minimo di 32 ore. Il corso di 32 ore è per eventuali aggiornamenti che andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

Art. 48 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alte attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
In applicazione dell’art. 50 comma 1, lettere e), f), h) e i) del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale aziendale.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell5avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

Art. 49 Consultazione RLS
Il D.lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questo deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività aziendali, in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

Art. 50 Documentazione ed informativa negli esercizi area
Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare il DVR - Documento Valutazione dei Rischi aziendale i documenti e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a fame un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

Art. 51 Attività riconosciuta per il RLS
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso al Datore di Lavoro almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

Art. 52 - Quote contrattuali per la sicurezza
Le parti riconoscono che nell'azione di diffusione dei principi e delle buone pratiche della sicurezza negli ambienti di lavoro c'è ancora molto da fare per accrescere la cultura della sicurezza.
Il finanziamento dell’attività per la sicurezza è da prevedere con quote contrattuali da versare all'ente bilaterale, che le parti convengono essere: 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore.

Art. 53 Dispositivi di protezione individuale - disposizioni di carattere generale
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività svolta m un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali sportivi, ecc.
Requisiti
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione collettiva. Il lavoratore si può trovare di fronte a un "rischio residuo" imprevedibile e inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel d.lgs. n. 475/92 e inoltre devono essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto. Qualora più DPI siano fomiti a uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere reciprocamente compatibili; nel caso che un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle nonne igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza. sui piani di sicurezza; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.

Art. 54: Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali: diritto di alloggio
Se il cantiere edile è situato in località lontane da centri abitati, il datore di lavoro deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi.
Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente un locale cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuoco per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
Il datore di lavoro deve prevedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura di tutto quanto necessario per la preparazione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da 2 operai da nominarsi ogni 15 giorni.
Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
Mense
Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello di cantiere o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
Le parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
Si definisce mensa la struttura deputata in una collettività alla organizzazione e al servizio di distribuzione dei pasti al personale dipendente. La cucina è il luogo ove si manipolano e preparano gli alimenti, mentre l'ambiente destinato alla consumazione dei pasti in edifici o opifici di permanenza collettiva è definito refettorio. La maggior parte delle norme poste a tutela dell'igiene dei consumatori e dei lavoratori si riferisce soprattutto alla igienicità e adeguatezza dei locali (refettorio e cucina) e degli alimenti.
Ciò premesso, occorre dire che l'organizzazione della mensa può essere diversificata in funzione
Si possono avere, nel luoghi di lavoro, strutture "minimali" come semplici sale adibite a refettorio dotate di almeno uno scaldavivande (arti. 40 e 41, DPR n. 303/56) ove vengono consumati gli alimenti portati dal personale, servizi di mensa self-service con pasti precotti o trasportati in loco da aziende specializzate, oppure servizi di tipo "tradizionale" o self-service con alimenti preparati da annessa cucina.
Obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare almeno un refettorio nelle aziende in cui più di 30 dipendenti rimangano all'interno durante la pausa per il pasto; l'obbligo sussiste anche per le aziende con più di 20 operai ove questi siano esposti a materie insudicianti, fumi, vapori, sostanze venefiche e per i lavori all'aperto (artt. 41 e 43, DPR n. 303/56).
I locali dei refettori devono essere almeno provvisti di tavoli e sedili e devono essere ben illuminati, aerati, riscaldati in inverno; i pavimenti non devono essere polverosi, le pareti devono essere intonacate e imbiancate (art. 41, DPR n. 303/56).
Il lavoratore deve avere la possibilità di conservare le vivande in luoghi adatti e di riscaldarle.
Non è ammessa la somministrazione di vino, birra o altri alcolici, salvo mediche quantità durante l'orario dei pasti (art. 42, DPR n. 303/56).
Per le imprese che effettuano lavori in sotterraneo con più di 50 dipendenti alloggiati, è prescritta la istruzione di un servizio di mensa a richiesta di almeno 10 dipendenti (artt. 91 e 92 DPR n. 320/56). Ai sensi dell’art. 29 del DPR n. 327/80, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili dovranno sempre essere puliti e lavati dopo ogni utilizzazione. Le acque non asservite a pubblici acquedotti dovranno essere sottoposte a periodici controlli. Nei locali per la detenzione di sostanze non destinate all’ alimentazione è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da esigenze di manutenzione, disinfezione e disinfestazione di impianti e locali in quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi.
Devono inoltre essere rispettati i relativi regolamenti comunali d'igiene.
Ai sensi dell'alt. 32 del già citato DPR, i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e di bevande devono:
• essere di facile pulizia, disinfettabili all'interno e all'esterno;
• avere superfici a contatto con gli alimenti di materiale idoneo;
• avere sorgenti interne di calore in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti;
• avere un’adeguata attrezzatura che garantisca una buona conservazione delle sostanze alimentari deperibili o surgelate o delle bevande e piatti caldi con un congegno che blocchi la distribuzione in caso di variazioni abnormi della temperatura;
• essere collocati lontano da sorgenti di calore;
• avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre contaminazioni.
La installazione dei distributori deve essere comunicata alla USL, territorialmente competente.
Adempimenti amministrativi
L'esercizio di una mensa è soggetto ad autorizzazione sanitaria (art. 2, legge n. 283/62) da parte del Sindaco (art. 25, DPR n. 327/80) che la concede sentiti i Servizi d'igiene della ASL territorialmente competente (che effettuano anche le attività di vigilanza congiuntamente ai Servizi veterinari e di prevenzione, igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro).
[...]
I locali devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dagli arti. 28, 29, 30 e 31 del DPR n. 327/80 e in particolare, essere sufficientemente ampi, costruiti in modo da garantire una facile e adeguata pulizia, rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario con microclima adeguato, aerabili, con un sistema di illuminazione tale da prevenire la contaminazione degli pimenti, con pareti e superfici facilmente lavabili e disinfettabili, muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti e roditori, adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati. I locali adibiti a servizi igienici per gli ospiti e il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica dovranno avere pareti e pavimenti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.
I gabinetti del personale dovranno essere in numero adeguato, dotati di acqua corrente in quantità sufficiente, di lavabo a comando non manuale, di distributori di sapone e di asciugamani non riutilizzabili. Gli spogliatoi dovranno essere fomiti di armadietti individuali, lavabili, disinfettabili, a doppio scomparto.
Le docce dovranno essere in numero adeguato a seconda del tipo delle lavorazioni e del numero di addetti. Inoltre vi dovranno essere adeguati dispositivi e contenitori per assicurare un adeguato smaltimento di rifiuti e immondizie, a congrua distanza dai locali di lavorazione e in aree opportunamente protette.
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione delle sostanze alimentari destinato a venire a contatto anche temporaneamente con alimenti o bevande, deve essere munito di idoneità sanitaria (art. 14, legge n. 283/62) attestata dalla compilazione di un libretto personale rilasciato dalla ASL territorialmente competente a validità annuale. Tale libretto deve essere conservato sul luogo di lavoro e deve esser esibito a richiesta dagli organi di vigilanza (art. 41, DPR n. 327/80).
Il rilascio e il rinnovo del libretto sono subordinati all'esecuzione di una visita medica integrata da indagini strumentali e di laboratorio (tampone faringeo, coprocultura per salmonella, VDRL, RX torace o Tine Test) e all'effettuazione delle prescritte vaccinazioni (tifo, paratifo, tetano).
I datori di lavoro hanno l'obbligo di chiedere al personale assentatesi per malattia per oltre 5 giorni un certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio.
Inoltre (art. 42, DPR n. 327/80) negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale addetto deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Tute, giacche, sopravvesti e copricapo devono essere puliti e il personale deve curare la pulizia della persona e in particolare delle mani. Infine, il trasporto delle sostanze alimentari (art. 43, DPR n. 327/80) deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e autorizzato (art. 44, DPR n. 327/80) se con cisterna o altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse, se adibito al trasporto di surgelati per distribuzione ai dettaglianti oppure al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
Questioni interpretative
L'obbligo del libretto sanitario di cui all'art. 14 della legge n. 283/62, secondo ripetuti pronunciamenti della Corte di cassazione, sussiste anche per il personale non direttamente addetto alla manipolazione o distribuzione di alimenti e bevande, che presta la propria opera nell'ambito dell'esercizio commerciale o della mensa (personale addetto al trasporto, alla pulizia di suppellettili, ecc..).
L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 5 del DPR n. 283/62 (presenza microrganismi aventi carica eccessiva) richiede la esecuzione di opportuni esami di laboratorio da effettuarsi da parte della competente USL. in prima istanza, e presso l'istituto superiore di sanità, in sede di revisione; qualora gli alimenti presentino evidenti segni esteriori di non commestibilità viene ritenuto sufficiente il semplice accertamento obiettivo da parte degli organi sanitari di controllo.

Art. 55: Tipologie assenze e permessi:
Permessi
[....]
Durante le ore di lavoro, l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
[...]

Parte quarta - Formazione professionale fondo “Indiform”
Art. 57: Gestione della formazione e l’aggiornamento professionale

Le Parti sotto scrittrici del presente CCNL concordano sul ritenere la Formazione Continua quale supporto essenziale di sostegno all’occupazione. Questa interpretazione è riscontrabile anche dalle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona, che ha segnato una tappa decisiva per quanto riguarda l’orientamento della politica e del razione dell’Unione Europea: viene affermata la definitiva entrata dell’Europa nell’era della conoscenza.
L’obiettivo straordinario, direttamente derivante da quest’affermazione, è quello di fare dell’Unione Europea l’economia e la società basata sulla conoscenza più competitiva, intercomunicante e dinamica del mondo.
Tale obiettivo generale trova una nuova definizione e valorizzazione adeguata in materia di formazione a tutte le categorie di lavoratori sia in forma diretta sia e-learning.

Art. 57 Istituzione fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
Le Parti intendono istituire un -Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione
continua”, ai sensi dell’art. 118, Legge 23 dicembre 2000, n.388, successivamente modificato dall’art. 48 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e dall’articolo 151 della legge 311 del 30 dicembre 2004, che ha previsto - al fine di promuovere lo sviluppo della Formazione professionale continua, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (D.Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112) - l’istituzione di Fondi Paritetici Interprofessionali, sulla base di accordi interconfederali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il Fondo è denominato Indiform - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei lavoratori e delle imprese del commercio, servizi, turismo, terziario, artigianato, artisti agricoltura e della piccola e media impresa.

Parte Ente Bilaterale
Art. 59 Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse Edili (Ebicc Edili)

Le Parti stipulanti il presente CCNL costituiranno un apposito Ente Bilaterale. Ebicc.
L’Ente Bilaterale appositamente costituito provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge quali l’Art. 1, co. 1175 e 1176, L. 27/12/2006, n. 296.
Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale Confimpreseitalia Cse Edilizia (Ebicc Edili) avrà quale finalità quello di:
• sostenere attività di studio e di ricerca in materia di mercato del lavoro, occupazione, formazione, qualificazione professionale, fabbisogni occupazionali;
• adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione, incrementare l'occupazione;
• sostenere iniziative di sviluppo, di informazione e di consulenza su tematiche e sugli aggiornamenti che interessano i lavoratori e le imprese dei settori di riferimento, realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro, al fine di adottare servizi e strumenti in favore di una maggiore e migliore occupazione;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• istituire la Commissione Paritetica Nazionale e, ove necessario, le Commissioni Paritetiche provinciali per la validazione e certificazione dei contratti di lavoro d’apprendistato, i contratti e progetti di formazione e lavoro, certificare i contratti di lavoro, d’appalto e sub-appalto;
• per la conciliazioni di controversie lavorative tra datore di lavoro e lavoratore.
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• realizzare piani formativi e profili individuali per gli apprendisti;
• esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un Fondo di Previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• costituire il Fondo di Assistenza Sanitaria per fornire prestazioni in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo.
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale in favore dei lavoratori per interventi solidaristici, iniziative di previdenza e di mutualizzazione di prestazioni integrative;
• istituire un comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Art. 61 Regolamento
Per l'attuazione dello statuto l'Ente Bilaterale Ebicc Edilizia si doterà di un Regolamento amministrativo e funzionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 62: Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro:
Apprendistato

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Il numero di apprendisti non può essere superiore a quello dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio.
Il datore di lavoro che non ha alle sue dipendenze lavoratori qualificati
• specializzati, o se ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Il datore di lavoro che ha meno di 3 dipendenti o non ne ha affatto, non può assumere più di 3 apprendisti.
Per le aziende artigiane edili i limiti stabiliti sono di 5 dipendenti e 9 apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti sopraindicati non si computano:
• per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge n. 25/55 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
• i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
• i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali, vengono invece computati:
• i dipendenti, esclusi quelli indicati precedentemente, qualunque sia l'attività svolta;
• soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa;
• i familiari dell'imprenditore (o dei soci) che svolgono il loro lavoro prevalentemente nell'impresa;
• i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all'orario svolto, riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nelle aziende, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
Possono essere assunti per apprendistato tutti i giovani di età tra i 16 e i 24 anni privi della qualificazione professionale oggetto del rapporto di apprendistato. Nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna l'età massima è elevata a 26 anni. Per i portatori di handicaps i limiti suddetti sono elevati di 2 anni.
Per assumere un apprendista occorre essere preventivamente in possesso dell'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro ed è necessario far sottoporre l'apprendista da assumere a visita sanitaria. Le Aziende artigiane possono assumere gli apprendisti direttamente con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di collocamento entro 10 giorni.
[...]
Se l'apprendista ha effettuato servizio presso altre imprese allora i periodi si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione, solo se non separati da interruzioni di un anno e purché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il cumulo, l'apprendista deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
Il datore di lavoro oltre alla normale registrazione sul libretto di lavoro rilascerà un certificato che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative effettuate. 
Per gli apprendisti lavoratori il periodo di apprendistato è fissato in 36 mesi [...]
Le ore di insegnamento complementare (art. 10, legge n. 25/55) si effettueranno di norma presso gli Enti Scuola Seci e sono in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi anche in orari diversi dalla normale attività.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali (comprese le ore per l'insegnamento complementare).
Agli apprendisti lavoratori e impiegati si applicano le norme di cui agli artt. 4 e 27.
[...]

Lavoro part-time e interinale
[...]
Le parti contraenti ritengono che in relazione alla particolarità del settore edilizio il lavoro interinale possa essere utilizzato dai datori di lavoro, sempre rispettando la normativa vigente in materia, per utilizzazione di qualifiche altamente professionali.

Contratto di formazione e lavoro
Nei contratti di formazione e lavoro il datore ha l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per la prestazione lavorativa e di formare il giovane. Il contratto di formazione e lavoro è ritenuto dalle parti contraenti un ottimo strumento legislativo per facilitare e incrementare l’accesso dei giovani nel settore edilizio.
I datori di lavoro potranno assumere con CFL soggetti già iscritti nelle liste di collocamento di età compresa tra 16 e 32 anni.
Le tipologie previste per i CFL sono:
A) Contratto di formazione e lavoro mirato alla:
• acquisizione di professionalità intermedia;
• acquisizione di professionalità elevata.
B) Contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e produttivo.
I CFL di cui alla lett. A) non possono avere una durata superiore a 24 mesi, quelli della lett. B) a 12 mesi ed entrambi rinnovabili.
Il contratto va stipulato per iscritto e una copia va consegnata al lavoratore unitamente al progetto di formazione, dal quale deve risultare la durata complessiva del contratto. La mancanza della forma scritta produce la nullità parziale del contratto di formazione con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[...]
I contratti di cui alla lett. A) devono prevedere, rispettivamente, una formazione di almeno 80 e 130 ore, da effettuarsi sul luogo di lavoro. Per i contratti di cui alla lett. B), invece la formazione minima è di 20 ore e deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro la prevenzione ambientale e antinfortunistica.
La Confìmpreseltalia Cse rimarcano la volontà reciproca di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro e dopo il deposito del presente contratto collettivo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiederanno l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione da quanto disposto dal DL n. 108/91 convertito nella legge n. 169/91.
I progetti di formazione e lavoro definiti dalle parti contraenti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale per ottenere il rilascio alle imprese associate alla Confimprese Italia dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
Il contratto mirato all'acquisizione di professionalità intermedie (A - 1) viene consentito per il conseguimento delle professionalità del 2° livello e avrà durata di 24 mesi con previsione di una formazione teorica di 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo A) - 2 per acquisizione di professionalità elevate viene consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3° e al 4° livello e avrà una durata di 24 mesi prevedendo una formazione teorica di 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo B) avrà durata massima di 12 mesi con formazione teorica di 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa ed è consentito per conseguire le qualifiche del 5° livello del presente contratto.
La formazione di carattere teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro dai propri familiari collaboratori.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[...]

Contratti di inserimento:
[...]
I lavoratori portatori di handicap ed extracomunitari e non del caso di assunzione si a tempo determinato o indeterminato viene applicato il presente CCNL tenuto conto delle leggi vigenti.

Legge Biagi
Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dalla legge Biagi vengono recepite interamente dal presente CCNL

Art. 64: Diritti sindacali, definizione delle controversie; Provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda:
Assemblee
Sono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa; in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Rappresentanze sindacali
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni nell'unità produttiva.
Tutela dei licenziamenti individuali [...]
Provvedimenti disciplinari
[...]
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
A) con richiamo verbale;
B) con ammonizione scritta;
C) con una multa fino al massimo di 2 ore di retribuzione;
D) con la sospensione fino a un massimo di 2 giorni;
E) con il licenziamento per mancanze.
[...]
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
• abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[...]
• ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
• non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
• arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
• sia trovato addormentato;
• introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
• si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
• in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive dell’impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravita o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
F) Il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
• insubordinazione non lieve verso i superiori;
[...]
• rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[...]
• lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[...]
• recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell’anno precedente;
[...]
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave o di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Cessione impresa [...]

Art. 65: Licenziamenti:
La normativa vigente in materia è regolata dalla legge 15.7.66 n. 604, modificata dall'art. 18 della legge 20.5.70 n. 300, e dalla legge 11.5.90 n. 108. Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
[...]
B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7:66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
D) Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui da presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori:
2) furto, frode, danneggi volontari o od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali e altro;
[...]
5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del [?]
6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[...]
8) recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente.

Art. 67: Disposizioni generali:
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti. I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto