Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 30 aprile 1959
Validità: 01.05.1959 - 30.04.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza e Unione Sindacale Provinciale di Cosenza-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Carta, ecc., Operai, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Trattamento salariale - Classificazione operai.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Cambio delle squadre per il lavoro continuo.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Operai turnisti.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Malattia ed infortunio.
Art. 19. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 20. - Corresponsione delle paghe.
Art. 21. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 22. - Indennità di licenziamento.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 24. - Indennità in caso di morte.
Art. 25. - Liquidazione, trasformazione, cessazione di azienda.
Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Art. 27. - Licenziamento per mancanze.
Art. 28. - Reclami e controversie.
Art. 29. - Decorrenza e validità.
Minimi di paga oraria
Categorie degli operai
Lavori e servizi vari

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e cartone della provincia di Cosenza, 30 aprile 1959

In Cosenza, addì 30 aprile 1959, nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza [...], e l’Unione Sindacale Provinciale di Cosenza (Cisl) [...], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], la Camera Sindacale Provinciale (Uil) [...], premesso che solo da qualche anno è sorto nella provincia di Cosenza uno stabilimento per la produzione della carta;
che gli altri stabilimenti similari oggi esistenti sono sorti da pochissimo tempo ed ancora si trovano in fase quasi sperimentale;
che nella provincia di Cosenza non esistono maestranze idonee ad essere impiegate immediatamente nell’industria della carta e che gli operai attualmente dipendenti dalie aziende del settore anzidetto devono compiere un periodo di addestramento durante il quale le aziende non potranno ottenere un rendimento adeguato alla potenzialità delle attrezzature;
che l’onere di tale addestramento sarà gravoso, se si considera che in molti casi esso deve operarsi su elementi che non hanno mai avuto cognizione di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato;
che in considerazione della particolare situazione sopra indicata si ravvisa la necessità di stipulare un contratto collettivo di lavoro che contemperi i diritti dei lavoratori con gli interessi aziendali;
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere nella provincia di Cosenza per gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e del cartone.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge o di eventuali accordi interconfederali.

Art. 5. - Apprendistato.
Per l’apprendistato valgono le norme di legge.
Il periodo di tirocinio, che è riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali, con le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia (portieri, guardiani, ecc.) l’orario di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.
Chiarimento a verbale:
Su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, la Delegazione Industriale chiarisce che le disposizioni di legge che riguardano l’orario di lavoro a turni avvicendati saranno scrupolosamente osservate.
Da ciò deriva l’impegno di non effettuare, in via normale, turni di durata superiore alle 8 ore.

Art. 7. - Cambio delle squadre per il lavoro continuo.
Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo può allontanarsi dal suo posto se non sostituito dall’operaio che deve dargli il cambio e ciò fino ad un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro salvo i casi di impossibilità di sostituzione.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui al precedente art. 6.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso che gli operai per i quali ai sensi di legge il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
[...]
Per gli operai alloggiati nello stabilimento è consentito forfetizzare il compenso per prestazioni straordinarie.

Art. 9. - Operai turnisti.
Agli operai che effettuano lavoro in turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione, sarà concessa la seguente maggiorazione sulla retribuzione globale: [...]

Art. 10. - Recuperi.
È in facoltà dell’azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione normale. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche in giorni festivi, con il pagamento sempre della sola retribuzione normale.
I recuperi per gli operai giornalieri avverranno entro 30 giorni e per non più di un’ora al giorno.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe e le eccezioni consentite dalla legge.
Per i lavoratori che siano o vengano per l'avvenire adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all’art. 8 per il lavoro eseguito di domenica.
Nessuna maggiorazione sarà dovuta per il lavoro domenicale prestato da quei lavoratori per i quali è insita nel genere di prestazione la effettuazione di lavoro domenicale (es.: guardiani, portieri, ecc.).

Art. 13. - Ferie.
L’operaio dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, al seguente periodo di riposo compensato con la retribuzione globale di fatto riferita ad otto ore giornaliere:
12 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 6 anni compiuti;
14 giorni lavorativi per anzianità da oltre 6 anni fino a 19 compiuti;
16 giorni lavorativi per anzianità oltre 19 anni compiuti.
Per gli apprendisti si applicano le norme di legge sull’apprendistato.
[...]

Art. 18. - Malattia ed infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia o infortunio non sia più idoneo al compimento delle mansioni esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria.
[...]

Art. 26. - Disciplina del lavoro.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa sino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione del lavoro sino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso e indennità di anzianità.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni sul lavoro;
7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 27. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
2) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
4) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frodi, e danneggiamento volontario;
5) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
6) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
8) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 28. - Reclami e controversie.
I reclami e le controversie individuali e collettive per l’interpretazione e l’applicazione delle norme contenute nel presente contratto, devono essere sottoposte all’esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nel più breve tempo possibile.