Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2013, n. 4509 - Macchina stiratrice e adeguamento ai sistemi antinfortunistici successivamente sperimentati


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. GRASSI Aldo - rel. Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2089/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè estinto il reato per prescrizione;

Udito il difensore Avv. (Omissis) del foro di (Omissis) il quale associandosi della richiesta del PG insiste nell'accoglimento del proprio ricorso chiedendo l'annullamento senza rinvio con l'assoluzione dell'imputato.

Fatto


1. Il Tribunale di Teramo, Sezione Distaccata di Atri, con sentenza del 27/2/2007, assolse (Omissis) perchè il fatto non sussiste dal delitto di lesioni colpose ai danni di (Omissis), lavoratore dipendente, del quale una mano era rimasta schiacciata dall'improvvisa chiusura del coperchio della macchina stiratrice, causato dalla scarsa tenuta dei pistoncini di ritegno.

1.1. La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 6/10/2011, giudicando a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale, in riforma della statuizione di primo grado, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, condannò lo stesso alla pena pecuniaria reputata di giustizia.

2. L'imputato proponeva ricorso per cassazione, prospettando due censure.

2.1. Con le due censure esposte, intimamente connesse, viene denunziato vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità: a) per non avere il la Corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso infortunato, dalle quali sarebbe dovuto trarre che l'evento era dipeso da colpa esclusiva del predetto; b)per non avere considerato che il rimedio proposto dall'ASL (montaggio di pistoncini più resistenti) non constava essere stato sottoposto a giudizio di controfattualità; c) per non avere preso in considerazione le dichiarazioni del teste (Omissis), dalle quali si ricavava che, nel mentre l'imputato si recava assai di rado nello stabilimento, vi era un direttore responsabile (tale (Omissis)).

 

Diritto


3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'impugnante sembra ignorare che la posizione di garanzia che rivestiva gli imponeva di approntare ogni mezzo prevedibile secondo il modello dell'agente avveduto perchè il garantito (l'operaio infortunato) non andasse incontro ad infortuni.

La circostanza che il macchinario causa dell'infortunio, come ha correttamente evidenziato la Corte di merito, risultava conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento dell'acquisto non esonerava certamente l'imputato da responsabilità, stante che il detto macchinario avrebbe dovuto essere adeguato ai sistemi antinfortunistici successivamente sperimentati (il certificato di collaudo, infatti, risaliva al lontano (Omissis)) e mantenuto costantemente efficiente.

La fragilità dei pistoncini (per propria intrinseca debolezza o usura, non rileva) risulta pienamente acclarato dalla dinamica dell'incidente e dai successivi rilievi dell'organo ispettivo (il pesante coperchio, che avrebbe dovuto mantenerne la posizione, anche se non del tutto spalancato, proprio a cagione della fragilità dei predetti supporti, crollò sulla mano del malcapitato operaio). Modificati i pistoncini, secondo le prescrizioni rilasciate dal funzionario del Servizio di Medicina del Lavoro della U.L.S.S. di Teramo, la copertura ha mostrato di mantenere saldamente la posizione, siccome risulta dalle testimonianze degli operai acquisite. Nè è dato cogliere la ragione per la quale, secondo l'apodittico assunto impugnatorio, dalle stesse dichiarazioni dell'infortunato si sarebbe dovuto trarre il convincimento che l'incidente era dipeso da colpa esclusiva di quest'ultimo (evenienza, questa, peraltro, che, come ben noto non esonera affatto il responsabile per la garanzia, salvo ipotesi, ben lontane dall'accadimento qui in esame, di condotte imprevedibili e bizzarre del lavoratore).

Fuori luogo, quindi, appare il richiamo operato dal ricorrente al giudizio di controfattualità; proprio attraverso quel processo logico, infatti, risulta che ove il macchinario fosse stato tempestivamente rinforzato nella maniera di cui detto l'incidente non si sarebbe avuto.

Infine, l'asserita presenza di un direttore di stabilimento del quale, tuttavia, si sconoscono, e del tutto (nè, in questa sede vengono neppure sommariamente evocati), i poteri di verifica, controllo, budget e, in caso di necessità, di diniego di utilizzo di strumenti ed accesso a locali divenuti non più sicuri, in attesa che si apportino i necessari interventi, non può in alcun modo elidere la responsabilità per garanzia del datore di lavoro, senza che rilevi la frequenza con la quale costui sia solito recarsi presso lo stabilimento.

4. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la statuizione della Corte di merito (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. 1, 4/6/2008, n. 24688; Sez. 3, 8/10/2009, n. 42839; Sez. 6, 4/7/2011, n. 32872).

5. L'epilogo giustifica la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.