Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2013, n. 4513 - Sistemi di aggancio degli induttori e comportamento abnorme di un lavoratore





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

(Omissis) n. il (Omissis);

avverso la sentenza n. 2489/2011 della Corte d'appello di Brescia del 2.11.2011;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA dell'11 dicembre 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

L'avv. Campanelli Giuseppe, in sostituzione dell'avv. (Omissis), difensore del ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto



(Omissis) ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d'Appello di Brescia che, su appello del Procuratore Generale, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di Cremona dal delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche sul lavoro, lo ha ritenuto responsabile condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. In breve il fatto per una migliore intelligenza dei motivi del ricorso. L'evento si è verificato il (Omissis) verso le ore 11.00, mentre erano in corso, presso il capannone della (Omissis), i lavori d'installazione degli induttori elettrici annessi alla vasca di rivestimento e necessari a riscaldare il bagno di zinco, affidati in appalto alla (Omissis) spa di (Omissis) e da questa subappaltati, nella fattispecie per il montaggio dell'impiantistica della linea di "zincatura", alla " (Omissis) srl con sede in (Omissis)" di cui l'imputato era amministratore. Gli induttori, del peso di circa 4,5 tonnellate erano stati collocati nella apposite sedi sulle pareti esterne della vasca di rivestimento per il bagno di zincatura che è posta a livello interrato; l'operazione da compiere consisteva nel sollevamento della parte inferiore dell'induttore - necessariamente vincolato nella parte superiore e separato dalla parete della vasca - in modo tale da creare un'intercapedine utile a consentire l'effettuazione delle opere di isolamento e sigillatura, che dovevano essere compiute con la spalmatura sulle superfici del materiale sigillante (due taniche del materiale si trovavano già all'interno della stanza): quel giorno era pure presente in cantiere un tecnico inglese che avrebbe dovuto procedere alle relative operazioni di sigillatura.

In questo frangente si inserisce la condotta dell'operaio (Omissis) che era coadiuvato al momento del fatto dai colleghi (Omissis) (dipendente (Omissis) aiutante meccanico di 4 livello) e (Omissis) (dipendente (Omissis) operaio metalmeccanico di 5 livello), testimoni oculari diretti e presenti al momento del fatto.

Dalle testimonianze dei due operai è emerso che (Omissis) decise autonomamente di utilizzare una corda presente sul posto, ritenuta poi dai tecnici dell'ASL usurata e, comunque, non idonea allo scopo, alla quale fissava il gancio del paranco per sollevare l'induttore, nonostante (Omissis) - altro dipendente (Omissis) con la qualifica di operaio meccanico, - gli avesse detto che tale sistema non era corretto e che si era reso disponibile a reperire il sistema di aggancio denominato "Tirfor". Sta di fatto che il (Omissis) si recava a sistemare dei pezzi di legno tra la parte della vasca e l'induttore, nel frattempo sollevato con la corda rinvenuta sul posto, ma, mentre compiva tale operazione, la corda si spezzava e veniva colpito dall'induttore, riportando gravissime lesioni che ne cagionavano la morte.

Con un primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 192 c.p.p..

Le testimonianze dei colleghi della persona offesa evidenziano, per il ricorrente, in modo eclatante il comportamento abnorme del (Omissis), di qualifica superiore agli altri operai presenti, che con condotta improvvisa, ed autonoma decise di utilizzare uno spezzone di corda certamente inidonea a sorreggere un carico di peso cosi rilevante.

Si deduce che ciò che sembra sfuggito ai giudici dell'appello è che esisteva il piano operativo di sicurezza, anche se ritenuto insufficiente, ed, anche se tale previsione fosse stata completa, l'evento si sarebbe comunque verificato perchè frutto della condotta imprudente e non diligente del (Omissis), essendo evidente, indipendentemente da una previsione specifica, che lo spezzone di corda utilizzato era oggettivamente inidoneo per l'esecuzione del lavoro di sollevamento dell'induttore.

Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge in relazione alla non corretta applicazione degli articoli 62 bis, 133 e 163 cod. pen..

Si censura il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla aggravante contestata, giudizio che non risulta adeguatamente motivato.

Analoga censura viene mossa anche alla negata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per genericità e contraddittorietà dell'assunto circa la presenza di precedenti che, se pur modesti, risultano plurimi.

Diritto


Il ricorso è fondato.

I profili di colpa addebitati al ricorrente, secondo l'originaria impostazione accusatoria della pubblica accusa, consistono nella omessa individuazione, nel piano di sicurezza, delle procedure di sicurezza relative al montaggio degli induttori della vasca di zincatura; si evidenziava, a tal fine, che nel piano non vi erano specifiche disposizioni relative alla messa in sicurezza degli induttori, trovandosi solo generici riferimenti alle procedure da seguire nel caso di utilizzo del "Tirfor" e alle disposizioni da adottare per il sollevamento, fissaggio ed imbracatura dei carichi, così come vi era un generico riferimento al pericolo di caduta di materiale dall'alto. Peraltro, nel piano di sicurezza della committente (Omissis) si prevedeva l'obbligo per l'appaltatore, e per esso del subappaltatore, di predisporre il POS e di presentare al coordinatore della sicurezza le ulteriori scelte che potevano assumere implicazioni per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il GUP assolveva l'imputato in quanto, in sede di verifica controfattuale, non riteneva che l'eliminazione dell'omissione, come contestata, avrebbe, con alto grado di probabilità, escluso il verificarsi dell'evento, essendo una conseguenza solo astrattamente possibile, avendo influito sulla causa eziologia dell'evento tante e tali cause determinanti l'esito finale, tra cui, certamente rilevante, il comportamento negligente ed imprudente dello stesso lavoratore.

La Corte del merito, ritenendo che nel caso in esame non si è in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore, anche se imprudente, con riferimento al giudizio controfattuale osservava che, se è pur vero che nella serie causale, che ha determinato l'infortunio, rilievo centrale assume la decisione del (Omissis) di utilizzare la corda trovata sul posto, tale decisione sconta, però, un evidente deficit di informazione sulle modalità di esecuzione del lavoro di aggancio degli induttori. Il (Omissis) non aveva ricevuto alcuna informazione su quali strumenti utilizzare per sollevare l'induttore e che pertanto è improbabile che la sua condotta sarebbe stata ugualmente posta in essere in presenza di istruzioni. La censura che va mossa alla sentenza impugnata, come evidenzia il ricorrente, integrante un vizio motivazionale, è riferibile ad un'erronea o, quanto meno, non approfondita acquisizione di un dato di fatto posto a base del convincimento di colpevolezza, ovverossia la condotta omissiva dell'imputato nel non aver informato il lavoratore in ordine ai sistemi di aggancio, in sicurezza, degli induttori.

In effetti, sul punto la Corte distrettuale, riportandosi all'impostazione accusatoria del P.M., riferisce che nel piano di sicurezza non vi erano specifiche disposizioni relative alla messa in sicurezza degli induttori, e pur tuttavia, dalle testimonianze, riportate in sentenza, emerge che tutti i colleghi della persona offesa dissentirono sul suo operato circa l'uso di una corda, trovata sul posto, e visibilmente non idonea a sopportare il notevole peso dell'induttore da sollevare, tanto che uno di essi, il (Omissis), ribadendogli la non correttezza del sistema che stava per adottare, si era reso disponibile a trasportare sul posto il meccanismo, denominato TIRFOR, predisposto per quella incombenza. Ed il TIRFOR è proprio quel sistema di sollevamento che viene indicato nel piano di sicurezza, con le annesse procedure da seguire in caso di suo utilizzo.

In sostanza, il risultato probatorio pone in risalto che i compagni di lavoro del (Omissis) non solo non avevano ritenuto corretta la procedura di sollevamento che egli stava per attuare, ma erano anche a conoscenza di quale fosse il sistema idoneo, per altro predisposto dal datore di lavoro. Appare, illogico ritenere che il (Omissis) non ne fosse a conoscenza tanto più se si pone mente al fatto che egli era di qualifica superiore rispetto agli altri operai.

Dunque, il ragionamento della Corte del merito, con il puntuale richiamo alla giurisprudenza di legittimità, circa la non abnormità del comportamento del lavoratore in quanto determinato da cattiva informazione sull'uso dei mezzi da adottare nello svolgimento del lavoro affidatogli, si presenta in astratto del tutto condivisibile, ma non certamente in concreto perchè non fornisce adeguata motivazione circa l'assunto della mancata informazione.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per un nuovo esame.

P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame.