Tipologia: CCNL
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 01.12.1961
Parti: Gruppo Edili dell’Associazione degli Industriali e Unione Sindacale ProvinCiale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Norme per gli addetti ai lavori marittimi
Art. 4. - Indennità speciale.
Art. 5. - Addestramento professionale.
Art. 6. - Cassa Edile.
Art. 7. - Indennità per lavori in zone malariche.
Art. 8. - Lavori fuori zona.
Art. 9. - Multe e trattenute.
Art. 10. - Ferie, gratifica natalizia, festività.
Art. 11. - Operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale.
Percentuale a carico delle imprese per operai assenti per malattia ed infortunio, a titolo di trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, integrativo di quanto corrisposto dagli Istituti assicuratori
Contratto aziendale tipo di cottimo

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Gorizia, 1° ottobre 1959

In Gorizia addì 1° ottobre 1959, tra il Gruppo Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia [...], il Gruppo Edile dell’Associazione degli Industriali di Monfalcone [...] e l’Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro Cgil [...], l’Unione Italiana del Lavoro Uil [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edile, siglato in Roma il 24 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della provincia di Gorizia per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.) e delle industrie affini dell’edilizia, per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (uree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell’art. 7 del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959 il periodo nel quale le Imprese hanno la facoltà di effettuare un orario di 10 ore giornaliere viene fissato dal 1° maggio al 31 agosto.
È consentito di spostare il predetto periodo ad altra data con accordi tra le Organizzazioni provinciali interessate.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del CCNL sono considerati lavori disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione, appresso indicate, calcolate sulla retribuzione indicata al punto 3 dell’art. 21 del contratto nazionale stesso e cioè su paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale, nonché per operai cottimisti anche sul minimo contrattuale di cottimo.
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 8%
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 20%
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 25%
4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20%
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 12%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m 22%
7) Costruzione di pozzi a profondità:
а) da m 3,50 a 10 20%
b) oltre i 10 m 22%
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezza ora (compresa la prima mezz’ora) 8%
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal pianoterra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20%
10) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 15%
11) Sgombro della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5%
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12%
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 6%
14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: le parti (impresa ed operaio) si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle si esse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la stessa maggiorazione prevista dai contratti di lavoro o accordi vigenti negli stabilimenti in cui vengono eseguiti.
16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 m 48%
b) da oltre 10 m. a 16 m 60%
c) da oltre 16 m. a 22 m 102%
d) oltre i 22 m 132%
Nel caso in cui si rendesse necessario il brillamento di mine nell’interno dei cassoni, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del maggior compenso dovuto.
18) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 28 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
- ai lavori di opere sussidiarie;
- al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 21 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12 %
- al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18 una ulteriore indennità del 13 %
(fatta eccezione per i «trasporti» per i quali resta valida la percentuale del 21 %).
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quelle relative alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Norme per gli addetti ai lavori marittimi
Personale imbarcato sui natanti: al personale imbarcato sui natanti che escono fuori del porto, verranno corrisposte le seguenti indennità;
- lavori eseguiti fuori porto: maggiorazione del 10 % sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 21 del contratto nazionale, limitatamente alle ore trascorse fuori porto;
trasferimento natanti: trattamento di trasferimento per la durata del trasferimento nella misura del 10% sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 21 lett. b) del contratto nazionale, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro. Detto trattamento non spetta al personale che, per disposizione del codice marittimo, è posto in ruolo.
Lavori sotto acqua - Palombari - Ai palombari deve essere corrisposta una maggiorazione sugli elementi della retribuzione di cui alla lettera b) dell’art. 21 del Contratto collettivo nazionale del 100 % da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura dì mezza giornata, pari a 4 ore.
La percentuale del 21,80 di cui agli artt. 34 del CCNL e 10 del presente accordo, non va computata sulle indennità qui stabilite, in i pianto nella determinazione delle stesse è stato tenuto conto della incidenza per gratifica natalizia, ferie e festività nazionali e infrasettimanali.

Art. 6. - Cassa Edile.
Le parti convengono di istituire una Cassa edile, per cui il contributo a carico dei datori di lavoro sarà dello 0,20% ed a carico ilei lavoratori dello 0,10 % a norma dell'art. 62 del contratto nazionale ili lavoro.
[...]

Art. 7. - Indennità per lavori in zone malariche.
L’indennità per lavori eseguiti in zona malarica quando sia dovuta a termine dell’art. 26 del contratto collettivo di lavoro è dell’8 % da conteggiarsi sulla retribuzione globale e cioè sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale, nonché, per gli operai che lavorano a cottimo, sull’utile contrattuale di cottimo.
[...]
Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.
L’indennità per zona malarica spetta soltanto per i periodi di infezione malarica.